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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/07/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2011/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2011/2023 promossa da:
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ciccarelli Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. D'ambrosio n.12, C.F._2
( ; Email_1
OPPONENTE
contro e per essa, nella sua qualità di mandataria, Controparte_1 Controparte_2
in persona del legare rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Augusto
[...]
Tofani (C.F.: ), ; C.F._3 Email_2
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha spiegato opposizione, ex art. 617 c.p.c., Parte_1 avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, depositata il 7 Aprile 2023, con la quale, nell'ambito della procedura esecutiva avente R.G.E. N. 70/2022, veniva rigettata la richiesta di sospensione.
L'opponente ha introdotto il giudizio di merito ed ha concluso per ivi accogliere l'opposizione, dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo e richiedere la riduzione dei termini a comparire.
Autorizzata l'abbreviazione del termine a comparire in giorni cinquanta, si costituiva la
[...]
e per essa, nella sua qualità di mandataria, le quali CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 4 deducevano il rigetto dell'opposizione spiegata perché infondata in fatto e in diritto.
Istruito il giudizio mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione, all'udienza del 12.06.2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di legge.
***
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
I motivi di opposizione formulati dall'opponente integrano opposizione all'esecuzione, poiché con essi si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.
§ Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del pignoramento per intervenuta vendita del bene pignorato, avendo la stessa parte proceduto all'accollo ed all'estinzione del mutuo acceso dalla parte venditrice presso la Banca Nazionale del Lavoro.
Parte resistente, differentemente, ha evidenziato la sussistenza del buon diritto di parte creditrice ad agire esecutivamente in forza del D.I. n. 175/2008 a garanzia del quale in data in data 6/2/2009 è stata iscritta ipoteca giudiziale (reg. gen. n. 2534 – reg. part. n. 224) per € 850.000,00 presso l'Agenzia del
Territorio - Ufficio Provinciale di Avellino, a favore di Controparte_3 contro (quale garante della sui beni oggetto della menzionata CP_4 Parte_2 esecuzione R.G.E. 70/2022, oggi di proprietà di nonché in forza dell'ulteriore D.I. n. Parte_1
176/2008 a garanzia del quale in data 6/2/2009 è stata iscritta ulteriore ipoteca giudiziale (reg. gen. n.
2535 – reg. part. n. 225) per € 1.400.000,00 presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di
Avellino, a favore di contro (quale garante della Controparte_3 CP_4
F.lli Rosa S.r.l.) sui medesimi beni.
L'opposta sostiene dunque di aver iscritto ipoteca giudiziale sui medesimi beni, prima che Parte_1 abbia trascritto l'atto di compravendita del 4/2/2009 Notaio (Rep. 9520), Persona_1 trascrizione del 10/2/2009.
Invero, dalla documentazione depositata nella procedura esecutiva e come evidenziato anche dal giudice dell'esecuzione, risulta l'anteriorità della trascrizione dell'ipoteca giudiziale rispetto alla trascrizione dell'atto di vendita.
In ragione dell'applicabilità del combinato disposto degli artt. 2643 e 2644 c.c., dai quali si desume il principio della priorità delle trascrizioni, prevale, nell'acquisto del diritto, chi trascrive il proprio atto di acquisto per primo.
Tale principio è stato recepito anche dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di trascrizione, il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo autore si risolve in base alla priorità delle rispettive trascrizioni, la quale può provarsi in giudizio solo mediante produzione, in originale o copia pagina 2 di 4 conforme, della nota di trascrizione, siccome improntata al principio di autoresponsabilità secondo cui gli effetti connessi alla formalità si producono in conformità e stretta relazione al contenuto di tale nota, che indica gli elementi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce” (Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 4874 del 25/02/2025).
Essendo stata trascritta la domanda di pignoramento anteriormente all'atto di vendita, deve pertanto essere disattesa l'eccezione di illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa.
Va, parimenti, disattesa l'eccezione di mancata azione di revoca da parte del creditore acquirente in buona fede, nella sua generica formulazione, non ricorrendo i presupposti normativi di cui all'art. 2901
c.c., tipici di tale azione. Ad avvalorare l'assenza della buona fede, si evidenzia la mancata contestazione della sussistenza di rapporti di parentela tra l'odierna opponente e la proprietà della società debitrice principale.
§ In merito alla dedotta prescrizione del titolo sottostante l'ipoteca giudiziale, occorre osservare come l'ipoteca e il titolo esecutivo sottostante, funzionalmente connessi, presentano due prescrizioni diverse, in quanto l'ipoteca sopravvive a condizione che il titolo esecutivo sottostante non sia prescritto.
Il principio generale di prescrizione dell'ipoteca, contenuto nell'art. 2947 c.c. prevede che l'iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data.
La durata ventennale dell'iscrizione ipotecaria riguarda solo gli effetti della pubblicità e si riferisce alla sola estinzione dell'ipoteca, che va necessariamente tenuta distinta sia dal termine di prescrizione del diritto garantito dall'ipoteca, che si riferisce al titolo esecutivo sottostante. Pertanto, essendo l'ipoteca accessoria al diritto di credito garantito, l'estinzione e la prescrizione della stessa è connessa a sua volta al fenomeno estintivo e prescrittivo del credito sottostante;
tanto espressamente prevede l'art. 2878 c.c.,
a mente del quale l'ipoteca si estingue con l'estinguersi dell'obbligazione.
Presupposto dell'avvenuta prescrizione estintiva è l'inerzia del titolare del diritto soggettivo a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato, ex art. 2935 c.c..
Il diritto consacrato nel decreto ingiuntivo si prescrive nel termine ordinario di dieci anni a mente dell'art. 2946 c.c., quindi entro tale termine il creditore deve azionare il diritto o quantomeno porre in essere atti interruttivi della prescrizione.
Può rinvenirsi un atto interruttivo della prescrizione, così come evidenziato in sede di rigetto della sospensione, nell'avvio della procedura esecutiva posta in essere nel 2014 (cfr. atto di precetto di nei confronti di datato 26/06/ 2014). CP_3 CP_4
Ne deriva che l'azione esecutiva intrapresa nel 2014 ha interrotto il maturarsi della prescrizione del credito sottostante l'ipoteca giudiziale, non potendo dunque trovare accoglimento la domanda di accertamento della intervenuta prescrizione del credito proposta dalla ricorrente. pagina 3 di 4 Per le ragioni esposte, l'opposizione va rigettata, con conferma del provvedimento impugnato.
§ Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.L. 55 del 2014 e successive modifiche intervenute, al netto della fase istruttoria di fatto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per effetto, conferma il provvedimento adottato dal G.E. in data 7 Aprile
2023;
- condanna parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite che si liquidano in €
4.217,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
AVELLINO, 11 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2011/2023 promossa da:
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ciccarelli Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. D'ambrosio n.12, C.F._2
( ; Email_1
OPPONENTE
contro e per essa, nella sua qualità di mandataria, Controparte_1 Controparte_2
in persona del legare rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Augusto
[...]
Tofani (C.F.: ), ; C.F._3 Email_2
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha spiegato opposizione, ex art. 617 c.p.c., Parte_1 avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, depositata il 7 Aprile 2023, con la quale, nell'ambito della procedura esecutiva avente R.G.E. N. 70/2022, veniva rigettata la richiesta di sospensione.
L'opponente ha introdotto il giudizio di merito ed ha concluso per ivi accogliere l'opposizione, dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo e richiedere la riduzione dei termini a comparire.
Autorizzata l'abbreviazione del termine a comparire in giorni cinquanta, si costituiva la
[...]
e per essa, nella sua qualità di mandataria, le quali CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 4 deducevano il rigetto dell'opposizione spiegata perché infondata in fatto e in diritto.
Istruito il giudizio mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione, all'udienza del 12.06.2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di legge.
***
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
I motivi di opposizione formulati dall'opponente integrano opposizione all'esecuzione, poiché con essi si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.
§ Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del pignoramento per intervenuta vendita del bene pignorato, avendo la stessa parte proceduto all'accollo ed all'estinzione del mutuo acceso dalla parte venditrice presso la Banca Nazionale del Lavoro.
Parte resistente, differentemente, ha evidenziato la sussistenza del buon diritto di parte creditrice ad agire esecutivamente in forza del D.I. n. 175/2008 a garanzia del quale in data in data 6/2/2009 è stata iscritta ipoteca giudiziale (reg. gen. n. 2534 – reg. part. n. 224) per € 850.000,00 presso l'Agenzia del
Territorio - Ufficio Provinciale di Avellino, a favore di Controparte_3 contro (quale garante della sui beni oggetto della menzionata CP_4 Parte_2 esecuzione R.G.E. 70/2022, oggi di proprietà di nonché in forza dell'ulteriore D.I. n. Parte_1
176/2008 a garanzia del quale in data 6/2/2009 è stata iscritta ulteriore ipoteca giudiziale (reg. gen. n.
2535 – reg. part. n. 225) per € 1.400.000,00 presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di
Avellino, a favore di contro (quale garante della Controparte_3 CP_4
F.lli Rosa S.r.l.) sui medesimi beni.
L'opposta sostiene dunque di aver iscritto ipoteca giudiziale sui medesimi beni, prima che Parte_1 abbia trascritto l'atto di compravendita del 4/2/2009 Notaio (Rep. 9520), Persona_1 trascrizione del 10/2/2009.
Invero, dalla documentazione depositata nella procedura esecutiva e come evidenziato anche dal giudice dell'esecuzione, risulta l'anteriorità della trascrizione dell'ipoteca giudiziale rispetto alla trascrizione dell'atto di vendita.
In ragione dell'applicabilità del combinato disposto degli artt. 2643 e 2644 c.c., dai quali si desume il principio della priorità delle trascrizioni, prevale, nell'acquisto del diritto, chi trascrive il proprio atto di acquisto per primo.
Tale principio è stato recepito anche dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di trascrizione, il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo autore si risolve in base alla priorità delle rispettive trascrizioni, la quale può provarsi in giudizio solo mediante produzione, in originale o copia pagina 2 di 4 conforme, della nota di trascrizione, siccome improntata al principio di autoresponsabilità secondo cui gli effetti connessi alla formalità si producono in conformità e stretta relazione al contenuto di tale nota, che indica gli elementi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce” (Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 4874 del 25/02/2025).
Essendo stata trascritta la domanda di pignoramento anteriormente all'atto di vendita, deve pertanto essere disattesa l'eccezione di illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa.
Va, parimenti, disattesa l'eccezione di mancata azione di revoca da parte del creditore acquirente in buona fede, nella sua generica formulazione, non ricorrendo i presupposti normativi di cui all'art. 2901
c.c., tipici di tale azione. Ad avvalorare l'assenza della buona fede, si evidenzia la mancata contestazione della sussistenza di rapporti di parentela tra l'odierna opponente e la proprietà della società debitrice principale.
§ In merito alla dedotta prescrizione del titolo sottostante l'ipoteca giudiziale, occorre osservare come l'ipoteca e il titolo esecutivo sottostante, funzionalmente connessi, presentano due prescrizioni diverse, in quanto l'ipoteca sopravvive a condizione che il titolo esecutivo sottostante non sia prescritto.
Il principio generale di prescrizione dell'ipoteca, contenuto nell'art. 2947 c.c. prevede che l'iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data.
La durata ventennale dell'iscrizione ipotecaria riguarda solo gli effetti della pubblicità e si riferisce alla sola estinzione dell'ipoteca, che va necessariamente tenuta distinta sia dal termine di prescrizione del diritto garantito dall'ipoteca, che si riferisce al titolo esecutivo sottostante. Pertanto, essendo l'ipoteca accessoria al diritto di credito garantito, l'estinzione e la prescrizione della stessa è connessa a sua volta al fenomeno estintivo e prescrittivo del credito sottostante;
tanto espressamente prevede l'art. 2878 c.c.,
a mente del quale l'ipoteca si estingue con l'estinguersi dell'obbligazione.
Presupposto dell'avvenuta prescrizione estintiva è l'inerzia del titolare del diritto soggettivo a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato, ex art. 2935 c.c..
Il diritto consacrato nel decreto ingiuntivo si prescrive nel termine ordinario di dieci anni a mente dell'art. 2946 c.c., quindi entro tale termine il creditore deve azionare il diritto o quantomeno porre in essere atti interruttivi della prescrizione.
Può rinvenirsi un atto interruttivo della prescrizione, così come evidenziato in sede di rigetto della sospensione, nell'avvio della procedura esecutiva posta in essere nel 2014 (cfr. atto di precetto di nei confronti di datato 26/06/ 2014). CP_3 CP_4
Ne deriva che l'azione esecutiva intrapresa nel 2014 ha interrotto il maturarsi della prescrizione del credito sottostante l'ipoteca giudiziale, non potendo dunque trovare accoglimento la domanda di accertamento della intervenuta prescrizione del credito proposta dalla ricorrente. pagina 3 di 4 Per le ragioni esposte, l'opposizione va rigettata, con conferma del provvedimento impugnato.
§ Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.L. 55 del 2014 e successive modifiche intervenute, al netto della fase istruttoria di fatto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per effetto, conferma il provvedimento adottato dal G.E. in data 7 Aprile
2023;
- condanna parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite che si liquidano in €
4.217,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
AVELLINO, 11 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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