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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4495 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2265/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 9351/2021, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 31269/2016, assunto in ecisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 21.03.2025 pendente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), tutti in proprio e nella qualità di eredi di Pt_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avvocato Luciano Miranda (C.F.: Persona_1
) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello C.F._5
APPELLANTI
E
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fara Ciccarelli (C.F.:
) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._6
costituzione
APPELLATA
Oggetto: responsabilità sanitaria
Conclusioni:
1 per l'appellante: “… nel riportarsi a tutte le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, si confida nell'accoglimento delle proprie richieste chiedendo di introitare la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc”; per l'appellata: “… si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e risposta, reiterando le eccezioni e le conclusioni ivi rassegnate e precisamente:
a) dichiarare inammissibile ed infondato il gravame proposto conseguentemente, confermare la sentenza impugnata;
b) in ogni caso, condannare gli appellanti, al pagamento in favore dell
[...]
di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Controparte_2
Chiede che la causa si rimessa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 25.10.2016 e in Parte_1 Parte_2
proprio e n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale dei minori e Pt_4 Pt_3
, nonché n.q. di eredi della defunta , convenivano, innanzi al
[...] Persona_1
Tribunale di Napoli, il , Controparte_3
esponendo che: nel mese di febbraio del 2011, la figlia accusava alcuni Per_1
malesseri fisici tra cui una febbre alta ed un mal di gola per cui il giorno 24, manifestandosi nuovi elementi patologici caratterizzati dalla comparsa di febbre e vomito, la piccola veniva ricoverata nel reparto di neurochirurgia - dott. Per_2
presso il presidio ospedaliero sito in ed operata il Controparte_1 CP_3
giorno seguente per la rimozione del sistema derivativo subduro - peritoneale e posizionamento di drenaggio subdurale esterno mediante apposizione nello spazio sub - durale di catetere tipo Bactisea. Successivamente veniva visitata dal dott.
che, ritenendo infetta la valvola interna di drenaggio, richiedeva una TAC. Per_3
Accertato quanto innanzi, la piccola in data 25 febbraio veniva sottoposta ad Per_1
un intervento chirurgico per la rimozione del tubicino di drenaggio interno. Nel periodo post - operatorio la piccola, che pesava circa 7 kg, era affetta da una
2 gastroenterite acuta per cui le venivano prescritti esclusivamente dei fermenti lattici.
Fallita la somministrazione per via orale, a causa del rigurgito, i sanitari provvedevano prima alla somministrazione di terapia endovenosa e poi con la somministrazione di supposte di tachipirina da 250 mg. Nonostante tutto la bambina era vivace e sembrava non accusare minimamente alcun malessere nonostante l'alterazione degli indici infiammatori Dopo qualche giorno, in data 05/03/11, il dott.
, per un improvviso aggravamento dello stato di salute di , richiedeva Per_3 Per_1
una nuova visita pediatrica. purtroppo, nessun medico - pediatra ha visitato la piccola fino al decesso. Le condizioni cliniche della bambina continuavano a peggiorare, infatti, persisteva il vomito, la cute assumeva un colorito pallido ed erano visibili delle secrezioni mucose dalle vie nasali. Dopo qualche giorno, per l'aggravarsi della situazione di disidratazione, i sanitari decidevano di procedere al reperimento di un accesso venoso sulla piccola che, per motivi di incapacità tecnica, non fu Per_1
possibile eseguire. A seguito dell'impossibilità ad eseguire tale manovra si rendeva necessario l'intervento del rianimatore che, però, per un ingiustificato e ingiustificabile ritardo mai potette compiere tale intervento per il sopraggiunto decesso. , in assenza del predetto trattamento, decedeva durante la notte Persona_1
tra l'8 ed il 9 marzo 2011. La competente Procura della Repubblica disponeva l'autopsia sulla salma della piccola . Secondo il collegio nominato dalla Per_1
Procura, la causa della morte della piccola fu dovuta ad un arresto Persona_1
cardiaco conseguito ad uno squilibrio elettrolitico da disidratazione. si era verificato un processo settico sistemico conseguente ad inquinamento della derivazione ventricolo peritoneale, che aveva determinato una seria infezione liquorale sostenuta dallo staphilococcus epidermidis che aveva colpito implacabilmente il complesso meningoencefalico e broncopolmonare (riscontrato anche dal referto dell'anatomo - patologo) causando il decesso della piccola unitamente alle inadeguate e/o Per_1
inesistenti terapie reidratanti di riequilibri elettrolitico ed antibiotico. La responsabilità dell'evento e delle conseguenze dannose erano ascrivibili all'
[...]
nonché dei sanitari in quanto tardivi nella Controparte_4
3 decisione di procedere al reperimento di una vena chirurgica e ripetutamente incapaci di praticare tale trattamento. Tale ingiustificato ritardo aveva reso letale lo stato di disidratazione della paziente. Inoltre, negli ultimi giorni di ricovero gli esami clinici effettuati dai sanitari confermavano la presenza di una serie infezione liquorale sostenuta dallo staphilococcus epidermidis. la presenza di tale germe all'interno dell'organismo era stato reso possibile unicamente dal mancato rispetto dell'asepsi nel corso degli interventi chirurgici o nell'immediata assistenza dei primi giorni del post - operatorio. i sanitari perché a conoscenza di tale rischio, avrebbero dovuto ben sterilizzare il campo di accesso chirurgico, cosa che non risulta essere stata effettuata adeguatamente. Alla luce di quanto appena evidenziato emerge la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione della morte della piccola anche per la Per_1
violazione dei parametri normativi di riferimento previsti dalle direttive europee per simili strutture. Ciò aveva causato negli esponenti un forte stato di agitazione e stress che ha compromesso lo status psicologico con vistosi decadimenti fisici e morali;
essi istanti, oltre al danno subito per la perdita della cara , avevano diritto il Per_1
risarcimento dei danni subiti per danno biologico, morale e per lo stato depressivo in cui erano incorsi durante il periodo di agonia della predetta.
Tanto rappresentato, gli attori insistevano affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “… respinta ogni contraria istanza, accogliere la domanda attorea e per
l'effetto, riconosciuta e dichiarata la responsabilità dell'ente ospedaliero, e/o del personale, in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa ed al conseguente decesso di condannare lo stesso al risarcimento in Persona_1
favore degli istanti, in proprio e nelle spiegate qualità, di tutti i danni subiti e subendi alla persona della defunta per ITT e per ITP e per quelli Persona_1
derivanti dai postumi permanenti nonché quelli di tipo biologico, morale e concernente la vita di relazione ed anche quelli non patrimoniali nonché il danno esistenziale, perdita di chance, ecc., danno da stress ecc., le spese mediche sostenute, nonché gli stessi danni biologici e morali subiti dagli eredi durante il periodo dall'evento al decesso, così come verranno provati e quantificati in corso di causa,
4 oppure in quella somma maggiore e/o minore sarà ritenuta giusta anche in riferimento alle risultanze della CTU medico - legale che sin d'ora si richiede, il tutto oltre interessi al tasso bancario e d'uso anche in via risarcitoria per svalutazione monetaria e per perdita della redditività del danaro, dall'evento all'effettivo soddisfo…”.
Si costituiva l che resisteva e chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., disposta ed espletata CTU medico - legale, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 03.06.2021.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“- accoglie la domanda proposta da e in Parte_1 Parte_2
proprio e quali genitori dei minori e , e condanna l Pt_3 Parte_4 [...]
al pagamento in favore di: Controparte_1
1) e in proprio, della somma di € 168.250,00, Parte_1 Parte_2
ciascuno, oltre interessi come in motivazione;
2) e quali genitori di e Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4
della somma di € 24.350,00 per ciascun figlio, oltre interessi come in
[...]
motivazione;
- condanna l al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1
in favore degli attori liquidate in € 545,00 per spese ed € 13.430,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, ed oltre quanto eventualmente anticipato al CTU se documentato l'esborso con fattura, con attribuzione all'Avv. Luciano Miranda dichiaratosi anticipatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell Controparte_5
”.
[...]
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 16.11.2021, con citazione notificata il 14.05.2022 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.,
, , , tutti in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
5 proprio e n.q. di eredi della defunta interponevano appello - iscritto a Persona_1
ruolo il 23.05.2022 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) preliminarmente accogliere il presente appello e dichiarare nulla la sentenza di primo grado per aver omesso l'esame di punti decisivi della controversia adottando una decisione illogica e contraddittoria nonché contraria alle norme di diritto;
2) in subordine pronunciarsi nel merito e per l'effetto accogliere la domanda formulata dai sig. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in proprio e nella qualità di eredi della piccola per tutte le Pt_4 Persona_1
causali di cui in premessa, perché fondata in ogni sua parte e con la conseguente condanna del convenuto al pagamento di tutti i danni subiti e subendi che l'Ecc.ma
Corte vorrà riconoscere e liquidare;
3) porre le spese ed onorari del doppio grado di giudizio a carico del convenuto”.
Si costituiva l che resisteva e chiedeva il rigetto del Controparte_1
gravame.
Il giudizio alla prima udienza di comparizione del 4.11.2022 veniva rinviato al
4.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
All'esito del deposito di note delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il 21.03.2025, il Collegio riservava la causa in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto parzialmente la domanda, con le seguenti motivazioni:
“… La responsabilità.
Nella relazione depositata in data 18.12.2018, i CCTTUU dott.ri e Persona_4
hanno testualmente concluso: Parte_5
1) Che, suddividendo il quadro clinico in tre periodi, si riscontra che gli interventi e le cure praticate nei primi due periodi (dalla nascita fino ai sette mesi di vita) sono esenti da censure. In particolare, a causa della grave e complessa sindrome
6 malformativa, è stato necessario sottoporre la paziente ad un difficile intervento chirurgico che è stato seguito da complicazioni e conseguente urgenza di reintervento fino all'insorgere di una infezione liquorale da Staphylococcus epidermis, correttamente trattata sino alla sterilizzazione del liquor. Ciò porta dunque ad escludere questa quale causa della morte. Non si rinvengono, dunque, negli atti, errori od omissioni che possano essere stati causa dell'infezione che colpì la piccola Per_1
2) Che invece, nel terzo periodo (dal 24.02.1011 al 09.03.2011), è censurabile lo scarso controllo e il tardivo intervento terapeutico nei confronti della grave disidratazione e dello shock conseguenti a gastroenterite, che ha colpito la bambina negli ultimi giorni di vita. Si ritiene, dunque, che, se la disidratazione fosse stata adeguatamente controllata e trattata tempestivamente, già a partire dal pomeriggio del giorno 08.03.2011, la piccola con una probabilità superiore al 50%, Per_1
avrebbe evitato il decesso.
3) Che sussistono delle carenze della cartella clinica del ricovero della piccola presso il nosocomio, che non permettono di valutare il bilancio idrico, presentando inoltre numerose carenze circa le condizioni cliniche della bambina. Tra queste si segnala l'assoluta mancanza di osservazioni il giovedì 06.03.2011 e la carenza di controlli dettagliati dell'obiettività clinica e dei segni della disidratazione il sabato
08.03.2011 particolarmente necessari, essendosi presentati già ripetuti eventi di vomito.
4) Che sono state violate le Linee Guida e le Raccomandazioni Internazionali che avrebbero richiesto una immediata rianimazione con fluidi attraverso la via intraossea. Esse richiedono infatti di “passare all'intraossea dopo tre tentativi infruttuosi di trovare una vena o comunque entro 90 secondi dal primo tentativo, per praticare una reidratazione aggressiva di 20 cc pro kg da effettuare in 5 - 15 minuti per volta, ripetibili in rapida sequenza fino a 3 - 4 volte nella prima ora”. La somministrazione dei liquidi per via parenterale, in violazione di tali Linee Guida, è invece cominciata con ritardo di circa 12 ore rispetto alla probabile condizione di
7 disidratazione e con un ritardo di più di 3 ore rispetto alla situazione di shock almeno inziale riconosciuta dal pediatra.
Le conclusioni dei due ausiliari relative alla responsabilità dei sanitari, appaiono certamente condivisibili, perché sono sorrette da argomentazioni medico - legali (che si intendono integralmente richiamate e trascritte: cfr. Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio
2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante”), convincenti, ragionevoli, documentate con autorevole letteratura scientifica e non contraddette da contrarie considerazioni critiche delle parti.
In particolare, non giovano alla difesa della struttura sanitaria le conclusioni del
GIP che ha disposto l'archiviazione del procedimento penale, in quanto tale decisione è stata assunta sulla base di valutazioni medico - legali che hanno escluso la (sola) responsabilità supposta per l'instaurarsi di un grave processo settico.
Viceversa, il giudice penale non ha preso in esame il profilo di responsabilità emerso nel presente giudizio ed indicato dai CTU innanzi sub 2 - 3). Né le conclusioni raggiunte al riguardo dai dott.ri e appaiono Persona_4 Parte_5
adeguatamente contraddette dalle osservazioni difensive sviluppate in comparsa conclusionale.
Alla luce di quanto esposto innanzi, va perciò affermata la responsabilità dell che risponde, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., Controparte_1
dell'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia”
8 dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Sez. 3, Sentenza n. 13953 del
14/06/2007; Sez. 3, Sentenza n. 18610 del 22/09/2015).
Infatti, per ciò che riguarda il raggiungimento della prova del nesso causale tra
l'evento e la condotta inadempiente, il relativo accertamento presuppone una valutazione nei termini del c.d. “più probabile che non” (Sez. 3 -, Ordinanza n.
21008 del 23/08/2018). Valutazione che va fatta conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana) Sez. 3 -, Ordinanza
n. 23197 del 27/09/2018.
Nella fattispecie di causa, in applicazione del principio del “più probabile che non”, deve ragionevolmente concludersi nel senso indicato dai CTU, e cioè che, se la disidratazione fosse stata adeguatamente controllata e trattata tempestivamente, già
a partire dal pomeriggio del giorno 08.03.2011, la piccola con una Per_1
probabilità superiore al 50%, avrebbe evitato il decesso.
La circostanza che la bambina fosse affetta da una complessa patologia di base non elide tale nesso, posto che, nella fattispecie concreta, questa circostanza non ha avuto alcun rilievo nel determinismo causale che ha portato al decesso.
*****
Il Danno non patrimoniale.
Ai genitori e ai fratelli della piccola Per_1
I) spetta (“iure proprio”) il risarcimento del danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva (Sez. 3, Sentenza n.
21084 del 19/10/2015).
Per valutare l'entità del pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite,
9 se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico - relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi, secondo nozioni di comune esperienza, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Sez. 3 - , Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
Spetta alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (Sez. 3, Sentenza n. 9231 del
17/04/2013).
La liquidazione del (profilo di) danno in esame va fatta equitativamente ex artt. 2056
e 1226 c.c. A tal fine, utile parametro di riferimento può essere la tabella elaborata dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica e dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale (Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 2011 in motivazione).
In particolare, la tabella del 2021, per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, prevede, in favore di:
I) ciascun genitore per la morte del figlio, una somma che va da € 168.250,00 a €
336.500,00, al fine di valorizzare tutte le circostanze del caso concreto, sulla base delle specifiche allegazioni delle parti;
II) ciascun fratello per la morte del fratello, una somma che va da € 24.350,00 a €
146.120,00, al fine di valorizzare tutte le circostanze del caso concreto, sulla base delle specifiche allegazioni delle parti;
Nella specie, gli attori non hanno allegato nulla di specifico. Addirittura, non hanno precisato quanti anni hanno i due fratelli della defunta Per_1
Per questa ragione, considerato anche che i genitori hanno altri due figli e questi ultimi non sono soli, può essere liquidato l'importo di € 168.250,00 per ciascun
10 genitore, ed i € 24.350,00 per ciascun fratello, essendo presumibile che la morte della figlia/sorella abbia arrecato agli istanti quella sofferenza che normalmente si accompagna alla perdita di una persona cara che, peraltro, venne meno in tenera età.
Nulla spetta (“iure successionis”) a titolo di risarcimento del danno biologico cd. terminale (patito dalla neonata), che è configurabile, e trasmissibile “iure successionis”, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019).
Nella specie, la condizione di disidratazione (che portò al decesso la piccola Per_1
si manifestò nel primo pomeriggio dell'8 marzo 2011 (pag. 74 della CTU), e la bambina morì alle ore 3,50 del 9 marzo. Sicché, non sussiste un apprezzabile lasso di tempo di sopravvivenza che giustifica la liquidazione di un danno biologico iure proprio.
*****
Null'altro spetta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, in assenza di prova.
In particolare, non spetta il risarcimento:
A) del danno morale e/o esistenziale (“iure proprio”), genericamente richiesti in citazione, senza alcuna allegazione fattuale idonea a distinguerli dal pregiudizio costituente il contenuto del danno da perdita del rapporto parentale […]
B) del danno biologico chiesto iure proprio, in assenza di prova della sua esistenza;
C) del danno morale terminale, o danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico (“iure successionis”), consistente nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, difettando la prova che la piccola abbia Per_1
avuto coscienza di quanto le accadde (Sez. 3 -, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019).
*****
11 Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda proposta da e Parte_1
in proprio e nella qualità in atti, nei confronti dell Parte_2 [...]
va accolta. Controparte_1
Di conseguenza, quest'ultima va condannata al pagamento in favore di:
1) e della somma di € 168.250,00, ciascuno Parte_1 Parte_2
(somma che, trattandosi di debito di valore è stata rivalutata all'attualità), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo: Cass. S.U. n.
1712/95);
2) e quali genitori di e Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4
della somma di € 24.350,00 per ciascun figlio (somma che, trattandosi di
[...]
debito di valore è stata rivalutata all'attualità), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo: Cass. S.U. n. 1712/95);
Per il periodo anteriore, dalla data del fatto (9.3.2011) e fino alla pubblicazione della presente sentenza, i soccombenti vanno condannati al pagamento degli interessi compensativi al tasso legale sulle minori somme corrispondenti ad €
168.250,00 ed € 24.350,00 attuali, secondo il coefficiente di rivalutazione istat, annualmente rivalutata secondo i medesimi indici…”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante deduce l'erronea applicazione delle tabelle di
Milano in luogo di quelle di Roma, nella determinazione del quantum;
sotto quest'ultimo profilo lamenta che sia stato assunto quale base di calcolo l'importo minimo previsto dalla predetta forbice di cui alle tabelle di Milano, senza motivazione;
evidenzia che la secondo la Suprema Corte, le tabelle meneghine non seguono la tecnica del punto, ma individuano un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre una significativa differenza e sono prive di criteri determinati per stabilire quale importo liquidare, così lasciando la liquidazione alla libera discrezionalità; per tali ragioni, la S.C. ha “bocciato” le tabelle di Milano in luogo di quelle di Roma essendo quest'ultime più conformi al diritto, evidenziando che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso
12 concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza nonché l'indicazione dei relativi punteggi”; quindi, in applicazione delle tabelle romane, in relazione al rapporto di parentela con il de cuius a ognuno dei genitori vanno attribuiti 20 punti mentre ad ogni fratello 7 punti, in relazione all'età della vittima vanno attribuiti ad ogni singolo familiare 5 punti, in relazione all'età dei congiunti, ai genitori, che rientrano nella fascia d'età 21 - 40, vanno attribuiti singolarmente 4 punti mentre ai fratelli, che rientrano nella fascia d'età 0-20, vanno attribuiti singolarmente 5 punti;
per cui ad ogni genitore vengono attribuiti 33 punti mentre ad ogni fratello 21 punti, punti che vanno moltiplicati per il valore punto che, nel 2019, ammontava ad €. 9.806,70.
Il motivo è fondato.
Secondo il recente indirizzo della Suprema Corte, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass. n.
26300/2021, conf. n. 10579/2021).
In particolare, le Tabelle di Roma individuano i seguentu fattori d'influenza del risarcimento, una volta ritenuta provata l'esistenza di una relazione affettiva,
13 determinanti per la percezione e l'elaborazione del lutto da parte dei parenti della vittima, ossia:
1. il rapporto di parentela;
2. l'età della vittima primaria, dovendosi ragionevolmente ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
3. l'età del congiunto superstite, in ragione del fatto che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età di quest'ultimo;
4. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno è tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
5. la presenza di altri congiunti all'interno del nucleo familiare del de cuius, atteso che il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi. Pertanto, il risarcimento totale risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato alla stregua delle tabelle in questione.
Come affermato dalla Suprema Corte, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di appello, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori- punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata, fornendo qualsivoglia indicazione degli specifici parametri da apprezzare ai fini della liquidazione con detta modalità (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/05/2025, n.14285; Cassazione civile sez.
III, 19/09/2024, n.25213).
14 Nella specie, gli appellanti hanno addotto che la prospettata applicazione delle tabelle
"a punti” comporterebbe un maggior ristoro risarcitorio per il pregiudizio patito e hanno allegato i parametri da apprezzare ai fini della liquidazione con la detta modalità.
Va aggiunto che in tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale (cfr.
Cassazione civile sez. III, 03/04/2025, n.8839).
Ciò posto, alla stregua dei detti parametri di cui alle Tabelle di Roma vigenti al tempo della pronuncia di primo grado (Tabelle ed. 2019), la cui applicazione ha peraltro chiesto parte appellante, anche in sede di comparsa conclusionale, si ritiene congruo il riconoscimento, in favore di padre della defunta e di Parte_1 Parte_2
, madre della defunta, della somma, cadauno, di € 323.621,10, facendo
[...]
applicazione del valore del punto base di € 9.806,70, moltiplicato per 33 punti, così calcolati: 7 punti in relazione al rapporto di parentela;
5 punti in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (9 mesi); 4 punti per l'età del congiunto al tempo del decesso della moglie (38 anni il padre, 36 anni la madre); 4 per la convivenza tra i due.
A e a , fratelli della vittima e conviventi, si ritiene Parte_3 Parte_4
congruo il riconoscimento della somma, cadauno, di € 205.940,70, facendo applicazione del valore del punto base di € 9.806,70 moltiplicato per 21 punti, così calcolati: 7 punti in relazione al rapporto di parentela;
5 punti in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (9 mesi); 5 punti per l'età dei congiunti al tempo del decesso della sorella (minorenni all'epoca del decesso della piccola Per_5
15 mentre non rileva ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione l'età precisa, che invero non emerge da nessun atto o documento di primo grado), 4 per la convivenza.
Agli odierni appellanti occorre riconoscere, inoltre, sulle anzidette somme gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass.
8/5/98, n. 4677; Cass. 24/3/2003, n. 4242).
In sede di memoria di replica, parte appellata ha dedotto e dimostrato di aver corrisposto, in data 06 febbraio 2023, l'importo complessivo, cadauno, di €
213.211,46 in favore di e di . Parte_1 Parte_2
Posto che nella specie il pagamento è intervenuto dopo la liquidazione giudiziale, non si ritiene di applicare l'orientamento secondo cui nel caso di pagamento di un acconto, al fine di detrarre quest'ultimo dall'intero importo dovuto, il credito risarcitorio e l'acconto devono essere resi omogenei, (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero, rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione) e una volta detratto l'acconto dal credito risarcitorio, vanno calcolati gli interessi compensativi da applicarsi sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto e sulla somma che residua dopo la detrazione, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III - 07/08/2023, n. 23927).
Precisamente, il credito risarcitorio e l'acconto sono omogenei, posto che quest'ultimo è stato corrisposto poco più di un anno dopo l'emissione della gravata sentenza, intervenuta il 16.11.2021. Pertanto, detraendo l'acconto, pari a €
213.211,46, al credito risarcitorio come sopra liquidato, pari a € 323.621,10, si giunge alla somma di € 110.409,64.
Vannom peraltrom riconosciuti gli interessi legali sulle somme via via rivalutate sull'intero importo di € 323.621,10 dalla data dell'illecito alla data della liquidazione di primo grado, ovvero, al 16.11.2021.
16 Pertanto, devalutando l'intero credito risarcitorio, pari a € 323.621,10, alla data del
9.3.2011, pari a € 291.288,12, (indice a quo 101,9 -indice ad quem 118,5), gli interessi legali calcolati sul detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino al 16.11.2021–-, risultano pari ad €
28.115,61.
Sulla somma che residua dopo la detrazione e sui detti interessi, c.d. compensativi
(€110.409,64 + € 28.115,61), pari a complessivi € 138.525,25 (cfr. Sez. Un. 10/7/17
n. 16990; conf. Cass. 10/10/14), invece, decorrono gli interessi legali dal 17.11.2021 fino al soddisfo.
Nulla, invece, risulta corrisposto ai fratelli della defunta. Pertanto, l'importo di €
205.940,70, riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale a e a Parte_3
, “devalutato” alla data del fatto, ovvero, al 9.3.2011, risulta pari a € Parte_4
185,365,17 (indice a quo 121,8 -indice ad quem 101,9) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino al 16.11.2021, che risultano pari ad
€ 17.891,76; sicché l'importo complessivo dovuto per la detta voce di danno è pari a
€ 223.832,46.
Sulle dette somme, decorrono interessi legali dal 17.11.2021 al saldo.
§ 5.
Con il secondo motivo gli appellanti deducono difetto di ragionevolezza nell'iter logico - argomentativo seguito dal Tribunale nel valutare l'invocato danno morale/esistenziale iure proprio, danno biologico iure proprio e il danno terminale iure hereditatis; sostengono che non può che verificarsi uno sconvolgimento radicale della vita e delle normali abitudini del nucleo familiare in presenza del decesso di uno stretto congiunto, specie in tenera età; che la morte della piccola , Per_1
figlia/sorellina, non può non aver condotto essi istanti nel baratro, nella più assoluta disperazione, costringendoli inevitabilmente a scelte di vita radicalmente diverse da quelle preesistenti alla morte della stessa;
il Tribunale ha evidenziato che l'agonia di era iniziata nel primo pomeriggio (cioè, presumibilmente verso le ore 15,00) Per_1
17 del giorno 08 marzo 2011 ed era terminata alle ore 03,50 del 09 marzo 2011, sicché la prova della sofferenza era “in re ipsa”; che i fratellini di (all'epoca del Per_1
tragico evento di 10 e 13 anni), oltre ad essere stati privati della loro unica sorellina con tutte le conseguenze dolorose, avevano dovuto assistere alle sofferenze dei loro genitori ed in particolare della loro madre che per moltissimo tempo, affranta dall'improvvisa inspiegabile morte di , non aveva avuto la forza di dedicarsi Per_1
agli stessi così come faceva precedentemente al tragico evento;
di per sé la morte di una persona cara è sconvolgente, ancor più quella di una sorellina che non aveva neppure compiuto un anno;
lo sconvolgimento del nucleo familiare è insito in ogni identica situazione e non necessita di alcuna prova;
come insegna la Suprema Corte, il danno terminale è comprensivo di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico) e che, mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura affatto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio;
la piccola , anche nel giorno dell'evento dannoso Per_1
confluito nell'evento morte, è sempre stata in una condizione cosciente maturando il continuo evolversi in maniera peggiorativa del proprio stato di salute con la consapevolezza dell'accrescere del rischio di perdere la vita, avvertibile anche in tenera età per il cd “istinto di sopravvivenza” insito in ognuno di noi.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano difetto di motivazione in relazione alla mancata ammissione della prova e della consulenza tecnica d'ufficio sullo status in cui essi istanti versavano dopo il tragico evento, necessaria per fugare qualsivoglia dubbio in merito all'effettiva sofferenza patita da essi appellanti, assumendo che le prove rigettate erano necessarie per il riconoscimento del lamentato danno morale
18 esistenziale e biologico, lamentati iure proprio e per il danno terminale iure successionis.
I motivi sono infondati.
In merito ai richiesti danni iure proprio, va rammentato che secondo costante orientamento della Suprema Corte, il danno da perdita del rapporto parentale comprende il danno morale e la compromissione sul piano relazionale, derivanti dalla morte del congiunto (cfr. Cassazione civile , sez. III , 12/01/2025 , n. 761, Cassazione civile , sez. III , 12/01/2025 , n. 761) e, come osservato dal Tribunale, gli appellanti nel dedurre la sofferenza morale di cui chiedono il risarcimento, hanno comunque fatto riferimento alla sofferenza conseguente al decesso della piccola sicché Per_5
quello reclamato non rappresenta un danno differente da quello già riconosciuto nella gravata sentenza.
Secondo la Suprema Corte, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (cfr.
Cass. 19/10/2016 , n. 21060, nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea a dimostrare uno sconvolgimento delle abitudini di vita degli stretti congiunti dell'ucciso la mera allegazione di circostanze, quali la convivenza con la vittima, i suoi studi universitari ed il suo subentro in attività imprenditoriali di famiglia, nonché l'assenza di incomprensioni all'interno del nucleo familiare, volte a dimostrare in via presuntiva che gli attori avevano investito molto, in termini umani e professionali, sul parente defunto, figlio primogenito, e che il dolore per la sua prematura perdita era stato particolarmente intenso). La dedotta circostanza che si tratta dell'unica figlia o sorellina, desiderata da molto tempo e che si tratta di una morte in tenera età non sono sufficienti per rappresentare cambiamenti dello stile di vita conseguenti al
19 decesso della piccola Insomma gli appellanti non hanno dedotto le scelte di Per_5
vita diverse cui ha condotto il decesso della piccola Tanto a prescindere dalla Per_5
circostanza che le prove articolate in primo grado e reiterate nel presente non sono ammissibili siccome non reiterate al momento della precisazione delle conclusioni.
Ed invero, secondo costante orientamento della Suprema Corte, la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello
(cfr., fra le tante, Cass. 5741 del 27/02/2019).
Quanto al danno biologico chiesto iure proprio, gli appellanti non hanno fornito prova di essere affetti di alcuna patologia, non producendo, in particolare, alcuna documentazione medica dalla quale si evinca che l'inevitabile sofferenza conseguente al decesso della piccola si sia concretizzata in uno stato depressivo Per_5
e, dunque, in un danno permanente per il cui accertamento sia necessario il chiesto accertamento peritale. In carenza della detta prova, la chiesta CTU non può essere ammessa.
Infine, nulla spetta anche a titolo di danno iure hereditatis. Ed invero, secondo la
Suprema Corte, il danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale), ossia il pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, non è configurabile in relazione al decesso di un neonato, dovendosi escludere, in base alle attuali conoscenze scientifiche, la capacità di un organismo di minima età, al di là dell'eventuale percezione materiale di una qualche sofferenza o della presenza di dolore fisico, di concettualizzare quel dolore e quella sofferenza come fatti riferibili all'approssimarsi del termine della vita, con la conseguente impossibilità di rappresentarsi e percepire distintamente, quale fatto oggettivabile in termini coscienziali, il senso di alcuna fine imminente (cfr. Cass. 17/12/2024, n.33009).
20 Il danno biologico terminale, come già evidenziato dal Tribunale, secondo orientamento costante, è configurabile e trasmissibile iure successionis, ove la persona lesa non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (cfr., fra le più recenti, Cass. 28/11/2022, n.34987, Cass. 23/03/2024, n.7923).
Come rilevato dal Tribunale, la condizione di disidratazione, che portò al decesso la piccola , si manifestò nel primo pomeriggio dell'8 marzo 2011 (pag. 74 della Per_1
CTU), e la bambina morì alle ore 3,50 del 9 marzo, sicché, non sussiste un apprezzabile lasso di tempo di sopravvivenza che giustifichi la liquidazione di un danno biologico iure proprio. Nel contempo, gli appellanti, nel formulare il motivo di gravame in esame, non hanno evidenziato alcun profilo, non esaminato dal Tribunale
e diverso dal tempo di sopravvivenza della congiunta, per affermare che sussista il reclamato danno.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto va accolto per quanto di ragione, sicché, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, l Controparte_1
va condannata al risarcimento del danno non patrimoniale, iure proprio,
[...]
pari al residuo importo, cadauno, di € 138.525,25, oltre interessi legali dal 17.11.2021 al saldo in favore di e di , e pari all'importo, Parte_1 Parte_2
cadauno, di € 223.832,46, oltre interessi legali dal 17.11.2021 al saldo, in favore di e a . Parte_3 Parte_4
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, la regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi debba seguire la soccombenza dell CP_1
21 . La regolamentazione delle spese di primo grado, peraltro già Controparte_1
corrisposte, come dedotto e provato dall'odierna appellata, resta ferma, posto che la liquidazione come effettuata dal Tribunale comunque rientra nei valori di cui allo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 520.000,00 ed appare adeguata alle questioni discusse e all'attività svolta. Le spese del grado di appello sono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con
D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 260.000,00 nel quale risulta compreso il decisum e con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50 % del compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria del grado di appello in ragione dell'attività svolta. Nulla spetta a titolo di esborsi siccome non risulta corrisposto il contributo unificato.
Nessun aumento si ritiene, invece, di riconoscere per l'assistenza prestata in favore di più parti aventi la medesima posizione processuale ai sensi dell'art. 4, comma 2,
D.M. 55/2014, tenuto conto della circostanza che tale assistenza non si è concretizzata nella disamina di questioni di fatto e di diritto specifiche e distinte.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. Luciano Miranda, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , e con citazione Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
notificata in data 14.05.2022, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna l' , al Controparte_6
pagamento:
- in favore di e , della residua somma, Parte_1 Parte_2
cadauno, di € 138.525,25, oltre interessi legali dal 17.11.2021 al saldo;
22 - in favore di e , dell'importo, cadauno, di € Parte_3 Parte_4
223.832,46, oltre interessi legali dal 17.11.2021 al saldo;
b) condanna l' in persona del legale Controparte_6
rappresentante p.t., alla rifusione delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luciano Miranda.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 3.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2265/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 9351/2021, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 31269/2016, assunto in ecisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 21.03.2025 pendente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), tutti in proprio e nella qualità di eredi di Pt_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avvocato Luciano Miranda (C.F.: Persona_1
) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello C.F._5
APPELLANTI
E
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fara Ciccarelli (C.F.:
) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._6
costituzione
APPELLATA
Oggetto: responsabilità sanitaria
Conclusioni:
1 per l'appellante: “… nel riportarsi a tutte le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, si confida nell'accoglimento delle proprie richieste chiedendo di introitare la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc”; per l'appellata: “… si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e risposta, reiterando le eccezioni e le conclusioni ivi rassegnate e precisamente:
a) dichiarare inammissibile ed infondato il gravame proposto conseguentemente, confermare la sentenza impugnata;
b) in ogni caso, condannare gli appellanti, al pagamento in favore dell
[...]
di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Controparte_2
Chiede che la causa si rimessa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 25.10.2016 e in Parte_1 Parte_2
proprio e n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale dei minori e Pt_4 Pt_3
, nonché n.q. di eredi della defunta , convenivano, innanzi al
[...] Persona_1
Tribunale di Napoli, il , Controparte_3
esponendo che: nel mese di febbraio del 2011, la figlia accusava alcuni Per_1
malesseri fisici tra cui una febbre alta ed un mal di gola per cui il giorno 24, manifestandosi nuovi elementi patologici caratterizzati dalla comparsa di febbre e vomito, la piccola veniva ricoverata nel reparto di neurochirurgia - dott. Per_2
presso il presidio ospedaliero sito in ed operata il Controparte_1 CP_3
giorno seguente per la rimozione del sistema derivativo subduro - peritoneale e posizionamento di drenaggio subdurale esterno mediante apposizione nello spazio sub - durale di catetere tipo Bactisea. Successivamente veniva visitata dal dott.
che, ritenendo infetta la valvola interna di drenaggio, richiedeva una TAC. Per_3
Accertato quanto innanzi, la piccola in data 25 febbraio veniva sottoposta ad Per_1
un intervento chirurgico per la rimozione del tubicino di drenaggio interno. Nel periodo post - operatorio la piccola, che pesava circa 7 kg, era affetta da una
2 gastroenterite acuta per cui le venivano prescritti esclusivamente dei fermenti lattici.
Fallita la somministrazione per via orale, a causa del rigurgito, i sanitari provvedevano prima alla somministrazione di terapia endovenosa e poi con la somministrazione di supposte di tachipirina da 250 mg. Nonostante tutto la bambina era vivace e sembrava non accusare minimamente alcun malessere nonostante l'alterazione degli indici infiammatori Dopo qualche giorno, in data 05/03/11, il dott.
, per un improvviso aggravamento dello stato di salute di , richiedeva Per_3 Per_1
una nuova visita pediatrica. purtroppo, nessun medico - pediatra ha visitato la piccola fino al decesso. Le condizioni cliniche della bambina continuavano a peggiorare, infatti, persisteva il vomito, la cute assumeva un colorito pallido ed erano visibili delle secrezioni mucose dalle vie nasali. Dopo qualche giorno, per l'aggravarsi della situazione di disidratazione, i sanitari decidevano di procedere al reperimento di un accesso venoso sulla piccola che, per motivi di incapacità tecnica, non fu Per_1
possibile eseguire. A seguito dell'impossibilità ad eseguire tale manovra si rendeva necessario l'intervento del rianimatore che, però, per un ingiustificato e ingiustificabile ritardo mai potette compiere tale intervento per il sopraggiunto decesso. , in assenza del predetto trattamento, decedeva durante la notte Persona_1
tra l'8 ed il 9 marzo 2011. La competente Procura della Repubblica disponeva l'autopsia sulla salma della piccola . Secondo il collegio nominato dalla Per_1
Procura, la causa della morte della piccola fu dovuta ad un arresto Persona_1
cardiaco conseguito ad uno squilibrio elettrolitico da disidratazione. si era verificato un processo settico sistemico conseguente ad inquinamento della derivazione ventricolo peritoneale, che aveva determinato una seria infezione liquorale sostenuta dallo staphilococcus epidermidis che aveva colpito implacabilmente il complesso meningoencefalico e broncopolmonare (riscontrato anche dal referto dell'anatomo - patologo) causando il decesso della piccola unitamente alle inadeguate e/o Per_1
inesistenti terapie reidratanti di riequilibri elettrolitico ed antibiotico. La responsabilità dell'evento e delle conseguenze dannose erano ascrivibili all'
[...]
nonché dei sanitari in quanto tardivi nella Controparte_4
3 decisione di procedere al reperimento di una vena chirurgica e ripetutamente incapaci di praticare tale trattamento. Tale ingiustificato ritardo aveva reso letale lo stato di disidratazione della paziente. Inoltre, negli ultimi giorni di ricovero gli esami clinici effettuati dai sanitari confermavano la presenza di una serie infezione liquorale sostenuta dallo staphilococcus epidermidis. la presenza di tale germe all'interno dell'organismo era stato reso possibile unicamente dal mancato rispetto dell'asepsi nel corso degli interventi chirurgici o nell'immediata assistenza dei primi giorni del post - operatorio. i sanitari perché a conoscenza di tale rischio, avrebbero dovuto ben sterilizzare il campo di accesso chirurgico, cosa che non risulta essere stata effettuata adeguatamente. Alla luce di quanto appena evidenziato emerge la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione della morte della piccola anche per la Per_1
violazione dei parametri normativi di riferimento previsti dalle direttive europee per simili strutture. Ciò aveva causato negli esponenti un forte stato di agitazione e stress che ha compromesso lo status psicologico con vistosi decadimenti fisici e morali;
essi istanti, oltre al danno subito per la perdita della cara , avevano diritto il Per_1
risarcimento dei danni subiti per danno biologico, morale e per lo stato depressivo in cui erano incorsi durante il periodo di agonia della predetta.
Tanto rappresentato, gli attori insistevano affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “… respinta ogni contraria istanza, accogliere la domanda attorea e per
l'effetto, riconosciuta e dichiarata la responsabilità dell'ente ospedaliero, e/o del personale, in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa ed al conseguente decesso di condannare lo stesso al risarcimento in Persona_1
favore degli istanti, in proprio e nelle spiegate qualità, di tutti i danni subiti e subendi alla persona della defunta per ITT e per ITP e per quelli Persona_1
derivanti dai postumi permanenti nonché quelli di tipo biologico, morale e concernente la vita di relazione ed anche quelli non patrimoniali nonché il danno esistenziale, perdita di chance, ecc., danno da stress ecc., le spese mediche sostenute, nonché gli stessi danni biologici e morali subiti dagli eredi durante il periodo dall'evento al decesso, così come verranno provati e quantificati in corso di causa,
4 oppure in quella somma maggiore e/o minore sarà ritenuta giusta anche in riferimento alle risultanze della CTU medico - legale che sin d'ora si richiede, il tutto oltre interessi al tasso bancario e d'uso anche in via risarcitoria per svalutazione monetaria e per perdita della redditività del danaro, dall'evento all'effettivo soddisfo…”.
Si costituiva l che resisteva e chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., disposta ed espletata CTU medico - legale, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 03.06.2021.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“- accoglie la domanda proposta da e in Parte_1 Parte_2
proprio e quali genitori dei minori e , e condanna l Pt_3 Parte_4 [...]
al pagamento in favore di: Controparte_1
1) e in proprio, della somma di € 168.250,00, Parte_1 Parte_2
ciascuno, oltre interessi come in motivazione;
2) e quali genitori di e Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4
della somma di € 24.350,00 per ciascun figlio, oltre interessi come in
[...]
motivazione;
- condanna l al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1
in favore degli attori liquidate in € 545,00 per spese ed € 13.430,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, ed oltre quanto eventualmente anticipato al CTU se documentato l'esborso con fattura, con attribuzione all'Avv. Luciano Miranda dichiaratosi anticipatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell Controparte_5
”.
[...]
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 16.11.2021, con citazione notificata il 14.05.2022 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.,
, , , tutti in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
5 proprio e n.q. di eredi della defunta interponevano appello - iscritto a Persona_1
ruolo il 23.05.2022 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) preliminarmente accogliere il presente appello e dichiarare nulla la sentenza di primo grado per aver omesso l'esame di punti decisivi della controversia adottando una decisione illogica e contraddittoria nonché contraria alle norme di diritto;
2) in subordine pronunciarsi nel merito e per l'effetto accogliere la domanda formulata dai sig. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in proprio e nella qualità di eredi della piccola per tutte le Pt_4 Persona_1
causali di cui in premessa, perché fondata in ogni sua parte e con la conseguente condanna del convenuto al pagamento di tutti i danni subiti e subendi che l'Ecc.ma
Corte vorrà riconoscere e liquidare;
3) porre le spese ed onorari del doppio grado di giudizio a carico del convenuto”.
Si costituiva l che resisteva e chiedeva il rigetto del Controparte_1
gravame.
Il giudizio alla prima udienza di comparizione del 4.11.2022 veniva rinviato al
4.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
All'esito del deposito di note delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il 21.03.2025, il Collegio riservava la causa in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto parzialmente la domanda, con le seguenti motivazioni:
“… La responsabilità.
Nella relazione depositata in data 18.12.2018, i CCTTUU dott.ri e Persona_4
hanno testualmente concluso: Parte_5
1) Che, suddividendo il quadro clinico in tre periodi, si riscontra che gli interventi e le cure praticate nei primi due periodi (dalla nascita fino ai sette mesi di vita) sono esenti da censure. In particolare, a causa della grave e complessa sindrome
6 malformativa, è stato necessario sottoporre la paziente ad un difficile intervento chirurgico che è stato seguito da complicazioni e conseguente urgenza di reintervento fino all'insorgere di una infezione liquorale da Staphylococcus epidermis, correttamente trattata sino alla sterilizzazione del liquor. Ciò porta dunque ad escludere questa quale causa della morte. Non si rinvengono, dunque, negli atti, errori od omissioni che possano essere stati causa dell'infezione che colpì la piccola Per_1
2) Che invece, nel terzo periodo (dal 24.02.1011 al 09.03.2011), è censurabile lo scarso controllo e il tardivo intervento terapeutico nei confronti della grave disidratazione e dello shock conseguenti a gastroenterite, che ha colpito la bambina negli ultimi giorni di vita. Si ritiene, dunque, che, se la disidratazione fosse stata adeguatamente controllata e trattata tempestivamente, già a partire dal pomeriggio del giorno 08.03.2011, la piccola con una probabilità superiore al 50%, Per_1
avrebbe evitato il decesso.
3) Che sussistono delle carenze della cartella clinica del ricovero della piccola presso il nosocomio, che non permettono di valutare il bilancio idrico, presentando inoltre numerose carenze circa le condizioni cliniche della bambina. Tra queste si segnala l'assoluta mancanza di osservazioni il giovedì 06.03.2011 e la carenza di controlli dettagliati dell'obiettività clinica e dei segni della disidratazione il sabato
08.03.2011 particolarmente necessari, essendosi presentati già ripetuti eventi di vomito.
4) Che sono state violate le Linee Guida e le Raccomandazioni Internazionali che avrebbero richiesto una immediata rianimazione con fluidi attraverso la via intraossea. Esse richiedono infatti di “passare all'intraossea dopo tre tentativi infruttuosi di trovare una vena o comunque entro 90 secondi dal primo tentativo, per praticare una reidratazione aggressiva di 20 cc pro kg da effettuare in 5 - 15 minuti per volta, ripetibili in rapida sequenza fino a 3 - 4 volte nella prima ora”. La somministrazione dei liquidi per via parenterale, in violazione di tali Linee Guida, è invece cominciata con ritardo di circa 12 ore rispetto alla probabile condizione di
7 disidratazione e con un ritardo di più di 3 ore rispetto alla situazione di shock almeno inziale riconosciuta dal pediatra.
Le conclusioni dei due ausiliari relative alla responsabilità dei sanitari, appaiono certamente condivisibili, perché sono sorrette da argomentazioni medico - legali (che si intendono integralmente richiamate e trascritte: cfr. Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio
2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante”), convincenti, ragionevoli, documentate con autorevole letteratura scientifica e non contraddette da contrarie considerazioni critiche delle parti.
In particolare, non giovano alla difesa della struttura sanitaria le conclusioni del
GIP che ha disposto l'archiviazione del procedimento penale, in quanto tale decisione è stata assunta sulla base di valutazioni medico - legali che hanno escluso la (sola) responsabilità supposta per l'instaurarsi di un grave processo settico.
Viceversa, il giudice penale non ha preso in esame il profilo di responsabilità emerso nel presente giudizio ed indicato dai CTU innanzi sub 2 - 3). Né le conclusioni raggiunte al riguardo dai dott.ri e appaiono Persona_4 Parte_5
adeguatamente contraddette dalle osservazioni difensive sviluppate in comparsa conclusionale.
Alla luce di quanto esposto innanzi, va perciò affermata la responsabilità dell che risponde, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., Controparte_1
dell'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia”
8 dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Sez. 3, Sentenza n. 13953 del
14/06/2007; Sez. 3, Sentenza n. 18610 del 22/09/2015).
Infatti, per ciò che riguarda il raggiungimento della prova del nesso causale tra
l'evento e la condotta inadempiente, il relativo accertamento presuppone una valutazione nei termini del c.d. “più probabile che non” (Sez. 3 -, Ordinanza n.
21008 del 23/08/2018). Valutazione che va fatta conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana) Sez. 3 -, Ordinanza
n. 23197 del 27/09/2018.
Nella fattispecie di causa, in applicazione del principio del “più probabile che non”, deve ragionevolmente concludersi nel senso indicato dai CTU, e cioè che, se la disidratazione fosse stata adeguatamente controllata e trattata tempestivamente, già
a partire dal pomeriggio del giorno 08.03.2011, la piccola con una Per_1
probabilità superiore al 50%, avrebbe evitato il decesso.
La circostanza che la bambina fosse affetta da una complessa patologia di base non elide tale nesso, posto che, nella fattispecie concreta, questa circostanza non ha avuto alcun rilievo nel determinismo causale che ha portato al decesso.
*****
Il Danno non patrimoniale.
Ai genitori e ai fratelli della piccola Per_1
I) spetta (“iure proprio”) il risarcimento del danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva (Sez. 3, Sentenza n.
21084 del 19/10/2015).
Per valutare l'entità del pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite,
9 se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico - relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi, secondo nozioni di comune esperienza, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Sez. 3 - , Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
Spetta alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (Sez. 3, Sentenza n. 9231 del
17/04/2013).
La liquidazione del (profilo di) danno in esame va fatta equitativamente ex artt. 2056
e 1226 c.c. A tal fine, utile parametro di riferimento può essere la tabella elaborata dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica e dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale (Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 2011 in motivazione).
In particolare, la tabella del 2021, per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, prevede, in favore di:
I) ciascun genitore per la morte del figlio, una somma che va da € 168.250,00 a €
336.500,00, al fine di valorizzare tutte le circostanze del caso concreto, sulla base delle specifiche allegazioni delle parti;
II) ciascun fratello per la morte del fratello, una somma che va da € 24.350,00 a €
146.120,00, al fine di valorizzare tutte le circostanze del caso concreto, sulla base delle specifiche allegazioni delle parti;
Nella specie, gli attori non hanno allegato nulla di specifico. Addirittura, non hanno precisato quanti anni hanno i due fratelli della defunta Per_1
Per questa ragione, considerato anche che i genitori hanno altri due figli e questi ultimi non sono soli, può essere liquidato l'importo di € 168.250,00 per ciascun
10 genitore, ed i € 24.350,00 per ciascun fratello, essendo presumibile che la morte della figlia/sorella abbia arrecato agli istanti quella sofferenza che normalmente si accompagna alla perdita di una persona cara che, peraltro, venne meno in tenera età.
Nulla spetta (“iure successionis”) a titolo di risarcimento del danno biologico cd. terminale (patito dalla neonata), che è configurabile, e trasmissibile “iure successionis”, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019).
Nella specie, la condizione di disidratazione (che portò al decesso la piccola Per_1
si manifestò nel primo pomeriggio dell'8 marzo 2011 (pag. 74 della CTU), e la bambina morì alle ore 3,50 del 9 marzo. Sicché, non sussiste un apprezzabile lasso di tempo di sopravvivenza che giustifica la liquidazione di un danno biologico iure proprio.
*****
Null'altro spetta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, in assenza di prova.
In particolare, non spetta il risarcimento:
A) del danno morale e/o esistenziale (“iure proprio”), genericamente richiesti in citazione, senza alcuna allegazione fattuale idonea a distinguerli dal pregiudizio costituente il contenuto del danno da perdita del rapporto parentale […]
B) del danno biologico chiesto iure proprio, in assenza di prova della sua esistenza;
C) del danno morale terminale, o danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico (“iure successionis”), consistente nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, difettando la prova che la piccola abbia Per_1
avuto coscienza di quanto le accadde (Sez. 3 -, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019).
*****
11 Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda proposta da e Parte_1
in proprio e nella qualità in atti, nei confronti dell Parte_2 [...]
va accolta. Controparte_1
Di conseguenza, quest'ultima va condannata al pagamento in favore di:
1) e della somma di € 168.250,00, ciascuno Parte_1 Parte_2
(somma che, trattandosi di debito di valore è stata rivalutata all'attualità), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo: Cass. S.U. n.
1712/95);
2) e quali genitori di e Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4
della somma di € 24.350,00 per ciascun figlio (somma che, trattandosi di
[...]
debito di valore è stata rivalutata all'attualità), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo: Cass. S.U. n. 1712/95);
Per il periodo anteriore, dalla data del fatto (9.3.2011) e fino alla pubblicazione della presente sentenza, i soccombenti vanno condannati al pagamento degli interessi compensativi al tasso legale sulle minori somme corrispondenti ad €
168.250,00 ed € 24.350,00 attuali, secondo il coefficiente di rivalutazione istat, annualmente rivalutata secondo i medesimi indici…”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante deduce l'erronea applicazione delle tabelle di
Milano in luogo di quelle di Roma, nella determinazione del quantum;
sotto quest'ultimo profilo lamenta che sia stato assunto quale base di calcolo l'importo minimo previsto dalla predetta forbice di cui alle tabelle di Milano, senza motivazione;
evidenzia che la secondo la Suprema Corte, le tabelle meneghine non seguono la tecnica del punto, ma individuano un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre una significativa differenza e sono prive di criteri determinati per stabilire quale importo liquidare, così lasciando la liquidazione alla libera discrezionalità; per tali ragioni, la S.C. ha “bocciato” le tabelle di Milano in luogo di quelle di Roma essendo quest'ultime più conformi al diritto, evidenziando che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso
12 concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza nonché l'indicazione dei relativi punteggi”; quindi, in applicazione delle tabelle romane, in relazione al rapporto di parentela con il de cuius a ognuno dei genitori vanno attribuiti 20 punti mentre ad ogni fratello 7 punti, in relazione all'età della vittima vanno attribuiti ad ogni singolo familiare 5 punti, in relazione all'età dei congiunti, ai genitori, che rientrano nella fascia d'età 21 - 40, vanno attribuiti singolarmente 4 punti mentre ai fratelli, che rientrano nella fascia d'età 0-20, vanno attribuiti singolarmente 5 punti;
per cui ad ogni genitore vengono attribuiti 33 punti mentre ad ogni fratello 21 punti, punti che vanno moltiplicati per il valore punto che, nel 2019, ammontava ad €. 9.806,70.
Il motivo è fondato.
Secondo il recente indirizzo della Suprema Corte, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass. n.
26300/2021, conf. n. 10579/2021).
In particolare, le Tabelle di Roma individuano i seguentu fattori d'influenza del risarcimento, una volta ritenuta provata l'esistenza di una relazione affettiva,
13 determinanti per la percezione e l'elaborazione del lutto da parte dei parenti della vittima, ossia:
1. il rapporto di parentela;
2. l'età della vittima primaria, dovendosi ragionevolmente ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
3. l'età del congiunto superstite, in ragione del fatto che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età di quest'ultimo;
4. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno è tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
5. la presenza di altri congiunti all'interno del nucleo familiare del de cuius, atteso che il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi. Pertanto, il risarcimento totale risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato alla stregua delle tabelle in questione.
Come affermato dalla Suprema Corte, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di appello, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori- punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata, fornendo qualsivoglia indicazione degli specifici parametri da apprezzare ai fini della liquidazione con detta modalità (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/05/2025, n.14285; Cassazione civile sez.
III, 19/09/2024, n.25213).
14 Nella specie, gli appellanti hanno addotto che la prospettata applicazione delle tabelle
"a punti” comporterebbe un maggior ristoro risarcitorio per il pregiudizio patito e hanno allegato i parametri da apprezzare ai fini della liquidazione con la detta modalità.
Va aggiunto che in tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale (cfr.
Cassazione civile sez. III, 03/04/2025, n.8839).
Ciò posto, alla stregua dei detti parametri di cui alle Tabelle di Roma vigenti al tempo della pronuncia di primo grado (Tabelle ed. 2019), la cui applicazione ha peraltro chiesto parte appellante, anche in sede di comparsa conclusionale, si ritiene congruo il riconoscimento, in favore di padre della defunta e di Parte_1 Parte_2
, madre della defunta, della somma, cadauno, di € 323.621,10, facendo
[...]
applicazione del valore del punto base di € 9.806,70, moltiplicato per 33 punti, così calcolati: 7 punti in relazione al rapporto di parentela;
5 punti in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (9 mesi); 4 punti per l'età del congiunto al tempo del decesso della moglie (38 anni il padre, 36 anni la madre); 4 per la convivenza tra i due.
A e a , fratelli della vittima e conviventi, si ritiene Parte_3 Parte_4
congruo il riconoscimento della somma, cadauno, di € 205.940,70, facendo applicazione del valore del punto base di € 9.806,70 moltiplicato per 21 punti, così calcolati: 7 punti in relazione al rapporto di parentela;
5 punti in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (9 mesi); 5 punti per l'età dei congiunti al tempo del decesso della sorella (minorenni all'epoca del decesso della piccola Per_5
15 mentre non rileva ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione l'età precisa, che invero non emerge da nessun atto o documento di primo grado), 4 per la convivenza.
Agli odierni appellanti occorre riconoscere, inoltre, sulle anzidette somme gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass.
8/5/98, n. 4677; Cass. 24/3/2003, n. 4242).
In sede di memoria di replica, parte appellata ha dedotto e dimostrato di aver corrisposto, in data 06 febbraio 2023, l'importo complessivo, cadauno, di €
213.211,46 in favore di e di . Parte_1 Parte_2
Posto che nella specie il pagamento è intervenuto dopo la liquidazione giudiziale, non si ritiene di applicare l'orientamento secondo cui nel caso di pagamento di un acconto, al fine di detrarre quest'ultimo dall'intero importo dovuto, il credito risarcitorio e l'acconto devono essere resi omogenei, (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero, rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione) e una volta detratto l'acconto dal credito risarcitorio, vanno calcolati gli interessi compensativi da applicarsi sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto e sulla somma che residua dopo la detrazione, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III - 07/08/2023, n. 23927).
Precisamente, il credito risarcitorio e l'acconto sono omogenei, posto che quest'ultimo è stato corrisposto poco più di un anno dopo l'emissione della gravata sentenza, intervenuta il 16.11.2021. Pertanto, detraendo l'acconto, pari a €
213.211,46, al credito risarcitorio come sopra liquidato, pari a € 323.621,10, si giunge alla somma di € 110.409,64.
Vannom peraltrom riconosciuti gli interessi legali sulle somme via via rivalutate sull'intero importo di € 323.621,10 dalla data dell'illecito alla data della liquidazione di primo grado, ovvero, al 16.11.2021.
16 Pertanto, devalutando l'intero credito risarcitorio, pari a € 323.621,10, alla data del
9.3.2011, pari a € 291.288,12, (indice a quo 101,9 -indice ad quem 118,5), gli interessi legali calcolati sul detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino al 16.11.2021–-, risultano pari ad €
28.115,61.
Sulla somma che residua dopo la detrazione e sui detti interessi, c.d. compensativi
(€110.409,64 + € 28.115,61), pari a complessivi € 138.525,25 (cfr. Sez. Un. 10/7/17
n. 16990; conf. Cass. 10/10/14), invece, decorrono gli interessi legali dal 17.11.2021 fino al soddisfo.
Nulla, invece, risulta corrisposto ai fratelli della defunta. Pertanto, l'importo di €
205.940,70, riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale a e a Parte_3
, “devalutato” alla data del fatto, ovvero, al 9.3.2011, risulta pari a € Parte_4
185,365,17 (indice a quo 121,8 -indice ad quem 101,9) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino al 16.11.2021, che risultano pari ad
€ 17.891,76; sicché l'importo complessivo dovuto per la detta voce di danno è pari a
€ 223.832,46.
Sulle dette somme, decorrono interessi legali dal 17.11.2021 al saldo.
§ 5.
Con il secondo motivo gli appellanti deducono difetto di ragionevolezza nell'iter logico - argomentativo seguito dal Tribunale nel valutare l'invocato danno morale/esistenziale iure proprio, danno biologico iure proprio e il danno terminale iure hereditatis; sostengono che non può che verificarsi uno sconvolgimento radicale della vita e delle normali abitudini del nucleo familiare in presenza del decesso di uno stretto congiunto, specie in tenera età; che la morte della piccola , Per_1
figlia/sorellina, non può non aver condotto essi istanti nel baratro, nella più assoluta disperazione, costringendoli inevitabilmente a scelte di vita radicalmente diverse da quelle preesistenti alla morte della stessa;
il Tribunale ha evidenziato che l'agonia di era iniziata nel primo pomeriggio (cioè, presumibilmente verso le ore 15,00) Per_1
17 del giorno 08 marzo 2011 ed era terminata alle ore 03,50 del 09 marzo 2011, sicché la prova della sofferenza era “in re ipsa”; che i fratellini di (all'epoca del Per_1
tragico evento di 10 e 13 anni), oltre ad essere stati privati della loro unica sorellina con tutte le conseguenze dolorose, avevano dovuto assistere alle sofferenze dei loro genitori ed in particolare della loro madre che per moltissimo tempo, affranta dall'improvvisa inspiegabile morte di , non aveva avuto la forza di dedicarsi Per_1
agli stessi così come faceva precedentemente al tragico evento;
di per sé la morte di una persona cara è sconvolgente, ancor più quella di una sorellina che non aveva neppure compiuto un anno;
lo sconvolgimento del nucleo familiare è insito in ogni identica situazione e non necessita di alcuna prova;
come insegna la Suprema Corte, il danno terminale è comprensivo di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico) e che, mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura affatto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio;
la piccola , anche nel giorno dell'evento dannoso Per_1
confluito nell'evento morte, è sempre stata in una condizione cosciente maturando il continuo evolversi in maniera peggiorativa del proprio stato di salute con la consapevolezza dell'accrescere del rischio di perdere la vita, avvertibile anche in tenera età per il cd “istinto di sopravvivenza” insito in ognuno di noi.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano difetto di motivazione in relazione alla mancata ammissione della prova e della consulenza tecnica d'ufficio sullo status in cui essi istanti versavano dopo il tragico evento, necessaria per fugare qualsivoglia dubbio in merito all'effettiva sofferenza patita da essi appellanti, assumendo che le prove rigettate erano necessarie per il riconoscimento del lamentato danno morale
18 esistenziale e biologico, lamentati iure proprio e per il danno terminale iure successionis.
I motivi sono infondati.
In merito ai richiesti danni iure proprio, va rammentato che secondo costante orientamento della Suprema Corte, il danno da perdita del rapporto parentale comprende il danno morale e la compromissione sul piano relazionale, derivanti dalla morte del congiunto (cfr. Cassazione civile , sez. III , 12/01/2025 , n. 761, Cassazione civile , sez. III , 12/01/2025 , n. 761) e, come osservato dal Tribunale, gli appellanti nel dedurre la sofferenza morale di cui chiedono il risarcimento, hanno comunque fatto riferimento alla sofferenza conseguente al decesso della piccola sicché Per_5
quello reclamato non rappresenta un danno differente da quello già riconosciuto nella gravata sentenza.
Secondo la Suprema Corte, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (cfr.
Cass. 19/10/2016 , n. 21060, nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea a dimostrare uno sconvolgimento delle abitudini di vita degli stretti congiunti dell'ucciso la mera allegazione di circostanze, quali la convivenza con la vittima, i suoi studi universitari ed il suo subentro in attività imprenditoriali di famiglia, nonché l'assenza di incomprensioni all'interno del nucleo familiare, volte a dimostrare in via presuntiva che gli attori avevano investito molto, in termini umani e professionali, sul parente defunto, figlio primogenito, e che il dolore per la sua prematura perdita era stato particolarmente intenso). La dedotta circostanza che si tratta dell'unica figlia o sorellina, desiderata da molto tempo e che si tratta di una morte in tenera età non sono sufficienti per rappresentare cambiamenti dello stile di vita conseguenti al
19 decesso della piccola Insomma gli appellanti non hanno dedotto le scelte di Per_5
vita diverse cui ha condotto il decesso della piccola Tanto a prescindere dalla Per_5
circostanza che le prove articolate in primo grado e reiterate nel presente non sono ammissibili siccome non reiterate al momento della precisazione delle conclusioni.
Ed invero, secondo costante orientamento della Suprema Corte, la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello
(cfr., fra le tante, Cass. 5741 del 27/02/2019).
Quanto al danno biologico chiesto iure proprio, gli appellanti non hanno fornito prova di essere affetti di alcuna patologia, non producendo, in particolare, alcuna documentazione medica dalla quale si evinca che l'inevitabile sofferenza conseguente al decesso della piccola si sia concretizzata in uno stato depressivo Per_5
e, dunque, in un danno permanente per il cui accertamento sia necessario il chiesto accertamento peritale. In carenza della detta prova, la chiesta CTU non può essere ammessa.
Infine, nulla spetta anche a titolo di danno iure hereditatis. Ed invero, secondo la
Suprema Corte, il danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale), ossia il pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, non è configurabile in relazione al decesso di un neonato, dovendosi escludere, in base alle attuali conoscenze scientifiche, la capacità di un organismo di minima età, al di là dell'eventuale percezione materiale di una qualche sofferenza o della presenza di dolore fisico, di concettualizzare quel dolore e quella sofferenza come fatti riferibili all'approssimarsi del termine della vita, con la conseguente impossibilità di rappresentarsi e percepire distintamente, quale fatto oggettivabile in termini coscienziali, il senso di alcuna fine imminente (cfr. Cass. 17/12/2024, n.33009).
20 Il danno biologico terminale, come già evidenziato dal Tribunale, secondo orientamento costante, è configurabile e trasmissibile iure successionis, ove la persona lesa non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (cfr., fra le più recenti, Cass. 28/11/2022, n.34987, Cass. 23/03/2024, n.7923).
Come rilevato dal Tribunale, la condizione di disidratazione, che portò al decesso la piccola , si manifestò nel primo pomeriggio dell'8 marzo 2011 (pag. 74 della Per_1
CTU), e la bambina morì alle ore 3,50 del 9 marzo, sicché, non sussiste un apprezzabile lasso di tempo di sopravvivenza che giustifichi la liquidazione di un danno biologico iure proprio. Nel contempo, gli appellanti, nel formulare il motivo di gravame in esame, non hanno evidenziato alcun profilo, non esaminato dal Tribunale
e diverso dal tempo di sopravvivenza della congiunta, per affermare che sussista il reclamato danno.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto va accolto per quanto di ragione, sicché, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, l Controparte_1
va condannata al risarcimento del danno non patrimoniale, iure proprio,
[...]
pari al residuo importo, cadauno, di € 138.525,25, oltre interessi legali dal 17.11.2021 al saldo in favore di e di , e pari all'importo, Parte_1 Parte_2
cadauno, di € 223.832,46, oltre interessi legali dal 17.11.2021 al saldo, in favore di e a . Parte_3 Parte_4
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, la regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi debba seguire la soccombenza dell CP_1
21 . La regolamentazione delle spese di primo grado, peraltro già Controparte_1
corrisposte, come dedotto e provato dall'odierna appellata, resta ferma, posto che la liquidazione come effettuata dal Tribunale comunque rientra nei valori di cui allo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 520.000,00 ed appare adeguata alle questioni discusse e all'attività svolta. Le spese del grado di appello sono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con
D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 260.000,00 nel quale risulta compreso il decisum e con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50 % del compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria del grado di appello in ragione dell'attività svolta. Nulla spetta a titolo di esborsi siccome non risulta corrisposto il contributo unificato.
Nessun aumento si ritiene, invece, di riconoscere per l'assistenza prestata in favore di più parti aventi la medesima posizione processuale ai sensi dell'art. 4, comma 2,
D.M. 55/2014, tenuto conto della circostanza che tale assistenza non si è concretizzata nella disamina di questioni di fatto e di diritto specifiche e distinte.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. Luciano Miranda, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , e con citazione Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
notificata in data 14.05.2022, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna l' , al Controparte_6
pagamento:
- in favore di e , della residua somma, Parte_1 Parte_2
cadauno, di € 138.525,25, oltre interessi legali dal 17.11.2021 al saldo;
22 - in favore di e , dell'importo, cadauno, di € Parte_3 Parte_4
223.832,46, oltre interessi legali dal 17.11.2021 al saldo;
b) condanna l' in persona del legale Controparte_6
rappresentante p.t., alla rifusione delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luciano Miranda.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 3.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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