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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1062/2018 R.G. avente ad oggetto: trasferimento di servitù – art. 1068 c.c.
PROMOSSA DA
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Leonasi ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
(C.F.: ), nella qualità di Controparte_1 C.F._2 erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Persona_1
Di Paola ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuta
NONCHE' CONTRO
(C.F.: ) c/da Torno n. 62 Controparte_2 C.F._3
Viggianello (PZ)
convenuti contumaci
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, proprietario dei terreni siti in catasto Comune di Parte_1
Viggianello al foglio 66 part. N. 140, 142, 389 e 429, adiacenti alla
Pag. 1 propria abitazione, conveniva in giudizio e CP_2 [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Per_1
“1) Accertare e dichiarare che l'attuale esercizio della servitù a carico del fondo dell'attore (in agro di Viggianello – località Torno – fol. 66 particelle 140, 142, 389 e 429) ed in favore del fondo dei convenuti
(stesso fol. p.lla. 565) arreca particolare ed inutile aggravio al fondo servente;
2) Per l'effetto: individuare alternativo e più breve percorso della servitù che consenta agli attori di raggiungere la detta p.lla n. 565. Percorso che, dipartendosi dalla via pubblica, attraversi la corte comune (p.lla
139) e occupi la p.lla 142 per poi immettersi nel fondo dominante ( p.lla
565). O comunque percorso a carico del fondo servente che sarà ritenuto di Giustizia. E così, dichiarare trasferito, in favore del fondo dominante, ex art. 1068 c.c., l'esercizio della servitù a carico del fondo servente nella misura che precede, siccome egualmente comodo e di minore aggravio;
emettendo ogni statuizione ed ordine connessi e conseguenziali alla domanda”.
A sostegno della domanda evidenziava la presenza della servitù di passaggio sul proprio fondo al servizio del fondo dei convenuti, ma sottolineava come nel corso del tempo la stessa era usata diversamente da quanto previsto e con modalità che aggravavano di molto il proprio fondo.
Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti. Persona_1
chiedeva di dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva essendo il fondo dominante di proprietà di , mente CP_2 CP_2
contestava la domanda e sottolineava che la servitù veniva
[...]
esercitata secondo le modalità con le quali era stata esercitata da più di settant'anni e senza che fosse intervenuto alcun aggravio rispetto al fondo servente. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
Pag. 2 Il giudizio veniva interrotto per il decesso prima di e Persona_1
poi di e, comunque, sempre riassunto ritualmente CP_2 dall'attore.
Quale erede di si costituiva in giudizio Persona_1 Controparte_1
che si riportava alle eccezioni e difese del suo dante causa. Mentre
[...]
non si costituivano in giudizio gli nonostante la Pt_2 CP_2
rituale notifica effettuata impersonalmente agli stessi.
Il giudizio veniva istruito a mezzo prove testimoniali e successivamente attraverso l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
In seguito al deposito dell'elaborato peritale la causa veniva ritenuta matura per la decisione. Sulle conclusioni delle parti costituite come in atti, il cui contenuto si abbia qui per integralmente riportato e trascritto, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda essendo stato documentato l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione.
Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia degli Eredi di che, nonostante la rituale notifica impersonale nell'anno CP_2
dal decesso, non si sono costituiti.
Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata prima dal convenuto Persona_1
e successivamente fatta propria dall'erede In Controparte_1
particolare va evidenziato che non si rinvengono i presupposti per dichiarare la carenza di legittimazione passiva in quanto, come emerso dall'istruttoria e anche non contestato specificamente, l'originario convenuto, , risultava essere possessore del fondo Persona_1
dominante o, comunque, avere un rapporto attuale con il fondo. Tanto è sufficiente, come specificato dalla giurisprudenza di legittimità, a conferire al possessore la qualifica di legittimato passivo nell'ambito di
Pag. 3 vicende riguardanti le servitù, ed in particolare di quelle legate all'esistenza delle stesse e ad ogni vicenda collegata. Invero, la legittimazione passiva spetta a colui che ha un rapporto attuale con il fondo e ciò include il proprietario, il comproprietario, il titolare di un diritto reale sul fondo o il possessore (ex multis, Cass., n. 11601/2024;
Cass., n. 15850/2024; Cass., n. 1332/2014).
Risulta pacifico e non contestato tra le parti (cfr. comparsa di costituzione e risposta dei convenuti e prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c, di parte attrice) che la servitù di passaggio in oggetto trova la sua fonte nell'istituto dell'usucapione e che il passaggio pedonale e con mezzi agricoli (motozappa) riguarda il fondo dell'attore a favore del limitrofo terreno in catasto stesso fol. 66 p.lla n. 565, di proprietà e/o nel possesso degli originari convenuti e . Persona_1 CP_2
Ne deriva che la domanda volta al trasferimento della originaria servitù risulta procedibile, in quanto secondo la giurisprudenza ove si debba decidere della legittimità dello spostamento dell'originario luogo di esercizio della servitù, occorre riferirsi in via esclusiva al titolo costitutivo che ne riporti espressamente il contenuto e le modalità di esercizio (ex multis, Cass., n. 15988/2013).
Inoltre, lo spostamento resta subordinato per un verso, alla condizione che l'originario esercizio della servitù sia divenuto più gravoso per il fondo servente ovvero impedisca al proprietario di questo di fare lavori, riparazioni o miglioramenti e, per altro verso, alla condizione che venga offerto al proprietario del fondo dominante un luogo egualmente comodo
(ex multis, Cass., n. 2841/1997).
Ancora, la maggiore gravosità per il fondo servente può trovare la sua causa sia in un fatto estraneo all'attività dei proprietari dei fondi interessati, sia nel modo in cui sia stato utilizzato il fondo servente. In entrambi i casi deve trattarsi di un fatto sopravvenuto e nuovo rispetto
Pag. 4 alla situazione esistente nel momento della creazione della servitù (ex multis, Cass., n. 4336/2013; Cass., n. 8444/2000; Cass., n. 6111/1993).
Dalle risultanze dell'istruttoria, in particolare dalle prove testimoniali, emerge che in seguito alla costruzione o, quanto meno, all'intervenuta presenza di un nuovo manufatto sul fondo il passaggio si è ristretto ed è stato creato un nuovo passaggio, sempre sul fondo servente, diverso da quello originario, passaggio che ha occupato più spazio/terreno del fondo servente e sullo stesso fondo servente sono state esercitate anche attività da parte dei proprietari/possessori del fondo dominante, in particolare il taglio dell'erba.
In particolare, il teste escusso all'udienza dell'8 febbraio Tes_1
2022, ha specificato: 1) “conosco i fatti di causa, in quanto sono una confinante. Preciso che il mio fondo è contiguo rispetto a quello oggetto di causa ed inoltre sono ivi presente fin da quando ero bambina. Ancora oggi frequento i luoghi di causa. Posso dire conoscevo il compianto
, nonché e ”; 2) Persona_1 Testimone_2 Controparte_1
“Posso dire di aver visto e realizzare Persona_1 CP_2
sul proprio fondo una costruzione adibita a ricovero di animali. Tanto posso riferire per avere visto i predetti realizzare l'opera. Preciso che ciò
è avvenuto dopo che mio cognato ha acquistato il suo terreno”; 3) Pt_1
“Posso dire che a seguito della realizzazione del manufatto la via di accesso al fondo di si è ristretta”; 4) Posso dire che CP_2
successivamente e hanno realizzato una nuova Persona_1 CP_2
apertura più a valle, infatti hanno tagliato la rete divisoria ed hanno ivi apposto un nuovo cancello;
posso dire in particolare che CP_2 con un decespugliatore ha anche realizzato una nuova via di transito”; 5)
“Dopo li ho visti transitare per quella via di accesso”; 6) Posso dire che a seguito della nuova apertura si è venuto a creare un nuovo attraversamento il quale insiste sul fondo di ”. Parte_1
Pag. 5 Anche l'altro teste, escusso sempre all'udienza dell'8 Persona_1 febbraio 2022, ha specificato: 1) “Conosco i luoghi di causa in quanto mio padre, era il venditore del terreno oggetto di Persona_2 servitù”; 2) “la prima volta che sono stato sul fondo risale a quando io ero bambino, mentre, se non ricordo male, l'ultima volta è stato circa 3-
4 anni fa. Preciso che in passato mi recavo sul posto circa 7-8 volte l'anno per andare a trovare i miei zii”; 3) “Posso dire di aver visto sul fondo di e una costruzione, cioè una baracca in Persona_1 CP_2 legno, costruita nel 2014; 4) “Tale manufatto ha ristretto, seppur di poco, la via di accesso al fondo”; 5) “Posso dire comunque che si è venuto a creare un attraversamento sul fondo di , se non erro tale Parte_1 percorso è lungo circa 10 metri ma non ne posso essere certo”; 6)”Posso dire di aver visto materialmente tale percorso. Tale percorso è molto ampio e non presenta delimitazioni”; 7) “Posso riferire che, in conseguenza della creazione di tale percorso, il fondo di è Parte_1 stato occupato”.
Dalle risultanze testimoniali ne scaturisce che l'esercizio del passaggio così come posto in essere ed evidenziato ha reso più gravosa la servitù di passaggio per il fondo servente.
Tale situazione sopravvenuta consente al proprietario del fondo servente di chiedere il trasferimento della servitù stessa in modo che sia esercitata senza gravare inutilmente parte del suo fondo. In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di segnalare anche che l'aggravio che consente il trasferimento della servitù non riguarda solo le esigenze del fondo servente, ma anche delle persone che su quel fondo vivono (ex multis, Cass., n 18660/2015).
Nel caso di specie, non vi è discussione sul fatto che l'esercizio della servitù come venutasi a maturare nel tempo interferisca negativamente sul fondo servente e che il mantenimento della servitù nel luogo di attuale
Pag. 6 di esercizio sia incompatibile con uno sfruttamento adeguato del fondo servente.
Orbene, nell'ottica del contemperamento degli interessi la consulenza tecnica d'ufficio, redatta dal CTU ing. che il Persona_3 giudicante ritiene di poter far propria condividendone l'iter formativo e le conclusioni, sottolinea che “il percorso che arrechi il minor aggravio per il fondo servente in relazione all'accesso alla pubblica via sia quello tracciato graficamente nella Figura n.
5. Tale percorso consente di raggiungere il fondo censito in Catasto al Foglio 66, particella 565 del
Comune di Viggianello, attraversando la particella n. 139, corte comune,
(evidenziata in rosso in Figura n. 5) coinvolgendo la particella n. 698.
Da lì l'accesso al fondo dominante sarebbe garantito attraverso
l'accesso già in uso, consistente nella rete metallica, con dimensioni in pianta di 2.30 metri, affissa ad angolo con la struttura censita al C.F. alla particella n. 690. Tale percorso, oltre a configurarsi come quello che arreca il minor aggravio al fondo servente, ripercorre sostanzialmente quello già utilizzato in passato dai proprietari dei fondi per raggiungere la particella n. 565 e pertanto di sicuro utilizzo”.
Inoltre, l'ausiliario specifica che “Il percorso delineato ha una larghezza pressoché uniforme pari a circa 1,80 metri, arrivando a 2.00 metri circa
a confine tra la particella 139 e la particella 698, ciò a causa di un cambio di direzione del percorso stesso. La lunghezza totale del percorso
è di circa 26 metri”. Infine, il CTU sottolinea che “Nella Figura n. 7 si schematizza l'andamento del percorso prima individuato. Il percorso individuato viene riportato in scala all'interno dell'Allegato n. 2”.
Quanto, infine, agli interventi necessari l'ausiliario li evidenzia in maniera dettagliata nella risposta al quesito 3 alle pagine 11 e 12 dell'elaborato e che si abbiamo per riportate e da applicare in ordine al trasferimento della servitù.
Pag. 7 Infine, il CTU precisa che “la larghezza della servitù definita è idonea sia al passaggio pedonale che dei più comuni mezzi utilizzabili per la coltivazione del fondo – quali ad esempio motozappa – le cui dimensioni tipo vengono elencate nel prospetto di seguito proposto in Figura n. 8”.
Alla luce delle considerazioni e specificazioni, anche di natura tecnica, che precedono ne consegue il diritto dell'attore, che ne ha fatto richiesta, al trasferimento della servitù di passaggio, così come proposto dal consulente tecnico d'ufficio.
Le spese dello spostamento della servitù, naturalmente, vanno poste a carico del proprietario del fondo servente che l'ha richiesto (ex multis,
Cass., n. 2104/1994) e, quindi, dell'attore non essendo previsto dalla norma che il titolare del diritto di servitù possa veder sorgere a suo carico e debba sopportare obblighi ulteriori e diversi dalla mera soggezione agli effetti costitutivi della manifestazione di volontà altrui (ex multis, Trib.
Treviso, 29/07/2019, n. 1758).
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1062/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie la domanda avanzata ex art. 1068 c.c. da Parte_1
originariamente nei confronti di e ed CP_2 Persona_1
oggi nei confronti di e impersonalmente degli Eredi Controparte_1 di , e per l'effetto: CP_2
- dispone il trasferimento della servitù di passaggio pedonale e con mezzi agricoli (motozappa) per cui è causa in altro luogo del fondo servente dell'attore e specificamente come da elaborato peritale CP_1
redatto dal CTU, ing. , alle pagine 9, 10, 11, 12 e 13, da Persona_3
Pag. 8 intendersi qui riportato e trascritto, e per l'effetto ordina che il trasferimento della servitù sia realizzato a cura e a spese dell'attore
; Parte_1
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di Pt_1
delle spese di lite che liquida in €.43,00 per esborsi e in €.662,00
[...]
per compensi professionali, oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..
Pone definitivamente in capo ed in solido alle parti convenute le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in favore del CTU, ing.
, con decreto del 17 novembre 2022. Persona_3
Così deciso in Lagonegro 3 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1062/2018 R.G. avente ad oggetto: trasferimento di servitù – art. 1068 c.c.
PROMOSSA DA
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Leonasi ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
(C.F.: ), nella qualità di Controparte_1 C.F._2 erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Persona_1
Di Paola ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuta
NONCHE' CONTRO
(C.F.: ) c/da Torno n. 62 Controparte_2 C.F._3
Viggianello (PZ)
convenuti contumaci
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, proprietario dei terreni siti in catasto Comune di Parte_1
Viggianello al foglio 66 part. N. 140, 142, 389 e 429, adiacenti alla
Pag. 1 propria abitazione, conveniva in giudizio e CP_2 [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Per_1
“1) Accertare e dichiarare che l'attuale esercizio della servitù a carico del fondo dell'attore (in agro di Viggianello – località Torno – fol. 66 particelle 140, 142, 389 e 429) ed in favore del fondo dei convenuti
(stesso fol. p.lla. 565) arreca particolare ed inutile aggravio al fondo servente;
2) Per l'effetto: individuare alternativo e più breve percorso della servitù che consenta agli attori di raggiungere la detta p.lla n. 565. Percorso che, dipartendosi dalla via pubblica, attraversi la corte comune (p.lla
139) e occupi la p.lla 142 per poi immettersi nel fondo dominante ( p.lla
565). O comunque percorso a carico del fondo servente che sarà ritenuto di Giustizia. E così, dichiarare trasferito, in favore del fondo dominante, ex art. 1068 c.c., l'esercizio della servitù a carico del fondo servente nella misura che precede, siccome egualmente comodo e di minore aggravio;
emettendo ogni statuizione ed ordine connessi e conseguenziali alla domanda”.
A sostegno della domanda evidenziava la presenza della servitù di passaggio sul proprio fondo al servizio del fondo dei convenuti, ma sottolineava come nel corso del tempo la stessa era usata diversamente da quanto previsto e con modalità che aggravavano di molto il proprio fondo.
Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti. Persona_1
chiedeva di dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva essendo il fondo dominante di proprietà di , mente CP_2 CP_2
contestava la domanda e sottolineava che la servitù veniva
[...]
esercitata secondo le modalità con le quali era stata esercitata da più di settant'anni e senza che fosse intervenuto alcun aggravio rispetto al fondo servente. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
Pag. 2 Il giudizio veniva interrotto per il decesso prima di e Persona_1
poi di e, comunque, sempre riassunto ritualmente CP_2 dall'attore.
Quale erede di si costituiva in giudizio Persona_1 Controparte_1
che si riportava alle eccezioni e difese del suo dante causa. Mentre
[...]
non si costituivano in giudizio gli nonostante la Pt_2 CP_2
rituale notifica effettuata impersonalmente agli stessi.
Il giudizio veniva istruito a mezzo prove testimoniali e successivamente attraverso l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
In seguito al deposito dell'elaborato peritale la causa veniva ritenuta matura per la decisione. Sulle conclusioni delle parti costituite come in atti, il cui contenuto si abbia qui per integralmente riportato e trascritto, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda essendo stato documentato l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione.
Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia degli Eredi di che, nonostante la rituale notifica impersonale nell'anno CP_2
dal decesso, non si sono costituiti.
Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata prima dal convenuto Persona_1
e successivamente fatta propria dall'erede In Controparte_1
particolare va evidenziato che non si rinvengono i presupposti per dichiarare la carenza di legittimazione passiva in quanto, come emerso dall'istruttoria e anche non contestato specificamente, l'originario convenuto, , risultava essere possessore del fondo Persona_1
dominante o, comunque, avere un rapporto attuale con il fondo. Tanto è sufficiente, come specificato dalla giurisprudenza di legittimità, a conferire al possessore la qualifica di legittimato passivo nell'ambito di
Pag. 3 vicende riguardanti le servitù, ed in particolare di quelle legate all'esistenza delle stesse e ad ogni vicenda collegata. Invero, la legittimazione passiva spetta a colui che ha un rapporto attuale con il fondo e ciò include il proprietario, il comproprietario, il titolare di un diritto reale sul fondo o il possessore (ex multis, Cass., n. 11601/2024;
Cass., n. 15850/2024; Cass., n. 1332/2014).
Risulta pacifico e non contestato tra le parti (cfr. comparsa di costituzione e risposta dei convenuti e prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c, di parte attrice) che la servitù di passaggio in oggetto trova la sua fonte nell'istituto dell'usucapione e che il passaggio pedonale e con mezzi agricoli (motozappa) riguarda il fondo dell'attore a favore del limitrofo terreno in catasto stesso fol. 66 p.lla n. 565, di proprietà e/o nel possesso degli originari convenuti e . Persona_1 CP_2
Ne deriva che la domanda volta al trasferimento della originaria servitù risulta procedibile, in quanto secondo la giurisprudenza ove si debba decidere della legittimità dello spostamento dell'originario luogo di esercizio della servitù, occorre riferirsi in via esclusiva al titolo costitutivo che ne riporti espressamente il contenuto e le modalità di esercizio (ex multis, Cass., n. 15988/2013).
Inoltre, lo spostamento resta subordinato per un verso, alla condizione che l'originario esercizio della servitù sia divenuto più gravoso per il fondo servente ovvero impedisca al proprietario di questo di fare lavori, riparazioni o miglioramenti e, per altro verso, alla condizione che venga offerto al proprietario del fondo dominante un luogo egualmente comodo
(ex multis, Cass., n. 2841/1997).
Ancora, la maggiore gravosità per il fondo servente può trovare la sua causa sia in un fatto estraneo all'attività dei proprietari dei fondi interessati, sia nel modo in cui sia stato utilizzato il fondo servente. In entrambi i casi deve trattarsi di un fatto sopravvenuto e nuovo rispetto
Pag. 4 alla situazione esistente nel momento della creazione della servitù (ex multis, Cass., n. 4336/2013; Cass., n. 8444/2000; Cass., n. 6111/1993).
Dalle risultanze dell'istruttoria, in particolare dalle prove testimoniali, emerge che in seguito alla costruzione o, quanto meno, all'intervenuta presenza di un nuovo manufatto sul fondo il passaggio si è ristretto ed è stato creato un nuovo passaggio, sempre sul fondo servente, diverso da quello originario, passaggio che ha occupato più spazio/terreno del fondo servente e sullo stesso fondo servente sono state esercitate anche attività da parte dei proprietari/possessori del fondo dominante, in particolare il taglio dell'erba.
In particolare, il teste escusso all'udienza dell'8 febbraio Tes_1
2022, ha specificato: 1) “conosco i fatti di causa, in quanto sono una confinante. Preciso che il mio fondo è contiguo rispetto a quello oggetto di causa ed inoltre sono ivi presente fin da quando ero bambina. Ancora oggi frequento i luoghi di causa. Posso dire conoscevo il compianto
, nonché e ”; 2) Persona_1 Testimone_2 Controparte_1
“Posso dire di aver visto e realizzare Persona_1 CP_2
sul proprio fondo una costruzione adibita a ricovero di animali. Tanto posso riferire per avere visto i predetti realizzare l'opera. Preciso che ciò
è avvenuto dopo che mio cognato ha acquistato il suo terreno”; 3) Pt_1
“Posso dire che a seguito della realizzazione del manufatto la via di accesso al fondo di si è ristretta”; 4) Posso dire che CP_2
successivamente e hanno realizzato una nuova Persona_1 CP_2
apertura più a valle, infatti hanno tagliato la rete divisoria ed hanno ivi apposto un nuovo cancello;
posso dire in particolare che CP_2 con un decespugliatore ha anche realizzato una nuova via di transito”; 5)
“Dopo li ho visti transitare per quella via di accesso”; 6) Posso dire che a seguito della nuova apertura si è venuto a creare un nuovo attraversamento il quale insiste sul fondo di ”. Parte_1
Pag. 5 Anche l'altro teste, escusso sempre all'udienza dell'8 Persona_1 febbraio 2022, ha specificato: 1) “Conosco i luoghi di causa in quanto mio padre, era il venditore del terreno oggetto di Persona_2 servitù”; 2) “la prima volta che sono stato sul fondo risale a quando io ero bambino, mentre, se non ricordo male, l'ultima volta è stato circa 3-
4 anni fa. Preciso che in passato mi recavo sul posto circa 7-8 volte l'anno per andare a trovare i miei zii”; 3) “Posso dire di aver visto sul fondo di e una costruzione, cioè una baracca in Persona_1 CP_2 legno, costruita nel 2014; 4) “Tale manufatto ha ristretto, seppur di poco, la via di accesso al fondo”; 5) “Posso dire comunque che si è venuto a creare un attraversamento sul fondo di , se non erro tale Parte_1 percorso è lungo circa 10 metri ma non ne posso essere certo”; 6)”Posso dire di aver visto materialmente tale percorso. Tale percorso è molto ampio e non presenta delimitazioni”; 7) “Posso riferire che, in conseguenza della creazione di tale percorso, il fondo di è Parte_1 stato occupato”.
Dalle risultanze testimoniali ne scaturisce che l'esercizio del passaggio così come posto in essere ed evidenziato ha reso più gravosa la servitù di passaggio per il fondo servente.
Tale situazione sopravvenuta consente al proprietario del fondo servente di chiedere il trasferimento della servitù stessa in modo che sia esercitata senza gravare inutilmente parte del suo fondo. In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di segnalare anche che l'aggravio che consente il trasferimento della servitù non riguarda solo le esigenze del fondo servente, ma anche delle persone che su quel fondo vivono (ex multis, Cass., n 18660/2015).
Nel caso di specie, non vi è discussione sul fatto che l'esercizio della servitù come venutasi a maturare nel tempo interferisca negativamente sul fondo servente e che il mantenimento della servitù nel luogo di attuale
Pag. 6 di esercizio sia incompatibile con uno sfruttamento adeguato del fondo servente.
Orbene, nell'ottica del contemperamento degli interessi la consulenza tecnica d'ufficio, redatta dal CTU ing. che il Persona_3 giudicante ritiene di poter far propria condividendone l'iter formativo e le conclusioni, sottolinea che “il percorso che arrechi il minor aggravio per il fondo servente in relazione all'accesso alla pubblica via sia quello tracciato graficamente nella Figura n.
5. Tale percorso consente di raggiungere il fondo censito in Catasto al Foglio 66, particella 565 del
Comune di Viggianello, attraversando la particella n. 139, corte comune,
(evidenziata in rosso in Figura n. 5) coinvolgendo la particella n. 698.
Da lì l'accesso al fondo dominante sarebbe garantito attraverso
l'accesso già in uso, consistente nella rete metallica, con dimensioni in pianta di 2.30 metri, affissa ad angolo con la struttura censita al C.F. alla particella n. 690. Tale percorso, oltre a configurarsi come quello che arreca il minor aggravio al fondo servente, ripercorre sostanzialmente quello già utilizzato in passato dai proprietari dei fondi per raggiungere la particella n. 565 e pertanto di sicuro utilizzo”.
Inoltre, l'ausiliario specifica che “Il percorso delineato ha una larghezza pressoché uniforme pari a circa 1,80 metri, arrivando a 2.00 metri circa
a confine tra la particella 139 e la particella 698, ciò a causa di un cambio di direzione del percorso stesso. La lunghezza totale del percorso
è di circa 26 metri”. Infine, il CTU sottolinea che “Nella Figura n. 7 si schematizza l'andamento del percorso prima individuato. Il percorso individuato viene riportato in scala all'interno dell'Allegato n. 2”.
Quanto, infine, agli interventi necessari l'ausiliario li evidenzia in maniera dettagliata nella risposta al quesito 3 alle pagine 11 e 12 dell'elaborato e che si abbiamo per riportate e da applicare in ordine al trasferimento della servitù.
Pag. 7 Infine, il CTU precisa che “la larghezza della servitù definita è idonea sia al passaggio pedonale che dei più comuni mezzi utilizzabili per la coltivazione del fondo – quali ad esempio motozappa – le cui dimensioni tipo vengono elencate nel prospetto di seguito proposto in Figura n. 8”.
Alla luce delle considerazioni e specificazioni, anche di natura tecnica, che precedono ne consegue il diritto dell'attore, che ne ha fatto richiesta, al trasferimento della servitù di passaggio, così come proposto dal consulente tecnico d'ufficio.
Le spese dello spostamento della servitù, naturalmente, vanno poste a carico del proprietario del fondo servente che l'ha richiesto (ex multis,
Cass., n. 2104/1994) e, quindi, dell'attore non essendo previsto dalla norma che il titolare del diritto di servitù possa veder sorgere a suo carico e debba sopportare obblighi ulteriori e diversi dalla mera soggezione agli effetti costitutivi della manifestazione di volontà altrui (ex multis, Trib.
Treviso, 29/07/2019, n. 1758).
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1062/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie la domanda avanzata ex art. 1068 c.c. da Parte_1
originariamente nei confronti di e ed CP_2 Persona_1
oggi nei confronti di e impersonalmente degli Eredi Controparte_1 di , e per l'effetto: CP_2
- dispone il trasferimento della servitù di passaggio pedonale e con mezzi agricoli (motozappa) per cui è causa in altro luogo del fondo servente dell'attore e specificamente come da elaborato peritale CP_1
redatto dal CTU, ing. , alle pagine 9, 10, 11, 12 e 13, da Persona_3
Pag. 8 intendersi qui riportato e trascritto, e per l'effetto ordina che il trasferimento della servitù sia realizzato a cura e a spese dell'attore
; Parte_1
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di Pt_1
delle spese di lite che liquida in €.43,00 per esborsi e in €.662,00
[...]
per compensi professionali, oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..
Pone definitivamente in capo ed in solido alle parti convenute le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in favore del CTU, ing.
, con decreto del 17 novembre 2022. Persona_3
Così deciso in Lagonegro 3 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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