Art. 102. (Anzianita' minima)
Ai fini dell'applicazione del successivo articolo 112, nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianita' di servizio acquisita nella soppressa qualifica di provenienza, nonche' le anzianita' maturate nelle qualifiche che diano titolo all'inquadramento nella medesima qualifica funzionale sono considerate equipollenti a quella maturata nella qualifica funzionale di inquadramento.
Ove l'inquadramento sia effettuato con riguardo alle funzioni o mansioni esercitate anziche' in base alla qualifica rivestita, il computo dell'anzianita' di servizio di cui all'articolo 112 ha effetto con riferimento alla decorrenza giuridica dell'inquadramento.
Ai fini dell'applicazione del successivo articolo 112, nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianita' di servizio acquisita nella soppressa qualifica di provenienza, nonche' le anzianita' maturate nelle qualifiche che diano titolo all'inquadramento nella medesima qualifica funzionale sono considerate equipollenti a quella maturata nella qualifica funzionale di inquadramento.
Ove l'inquadramento sia effettuato con riguardo alle funzioni o mansioni esercitate anziche' in base alla qualifica rivestita, il computo dell'anzianita' di servizio di cui all'articolo 112 ha effetto con riferimento alla decorrenza giuridica dell'inquadramento.