Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/1980, n. 3099
CASS
Sentenza 12 maggio 1980

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I contratti collettivi postcorporativi non resi efficaci erga omnes a norma della legge 14 luglio 1959 n 741 non rientrano tra le fonti del diritto oggettivo, ma sono negozi giuridici di diritto privato come tali sempre oggetto di Onere di prova da chi intenda avvalersene, mentre il nuovo testo dell'art 425 cod proc civ, che attribuisce al giudice il potere di richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e degli accordi collettivi da applicare nella causa univocamente attribuisce al giudice stesso un potere discrezionale, da usare secondo prudente apprezzamento e non gia un categorico Obbligo di richiesta. ( V 2835/77, mass n 386446).*

E impiegato di prima categoria colui che e preposto ad un ramo o ad un servizio dell'impresa con relativa supremazia gerarchica, ancorche circoscritta a quel ramo o a quel servizio, con una certa liberta di apprezzamento e latitudine di iniziativa di fronte al personale dipendente ed ai terzi e che esplica forme di collaborazione attiva ed immediata con il titolare dell'impresa o i dirigenti di essa sia pure nell'attuazione delle generali direttive da essi emanate e senza i poteri discrezionali propri dei dirigenti. ( Conf 2561/79, mass n 398897).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/1980, n. 3099
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3099
    Data del deposito : 12 maggio 1980

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