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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/07/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2947/ 2022 promosso da
(C.F. ), IN PROPRIO E NELLA Parte_1 CodiceFiscale_1
QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA Controparte_1
(PART. IVA elettivamente domiciliato in Palermo, Via Quintino P.IVA_1
Sella n. 77 presso lo studio dell'Avv. Prof. Andrea Vincenti che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
,
[...] Controparte_3
[...]
1 OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n. 22/0384 del 12.09.2022
prot. nn. 35056 e 35057 notificata in data 12.09.2022
CONCLUSIONI come da note cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 13.10.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 22/0384 del 12.09.2022 prot. nn. 35056 e
35057 notificata in data 12.09.2022 con cui è stato richiesto il pagamento della somma di € 14.400,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma
3 del D.L. n. 12/2002 convertito in L. 73/2002 sostituito dall'art. 22 comma 1
D.Lgs. 151/2015 per avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.
Eccepiva la sussistenza di una esigenza produttiva sopravvenuta, l'abnormità
della sanzione, l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto opposto, chiedendone l'annullamento.
2 Con L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne dichiara la contumacia.
La causa istruita con prova testimoniale all'udienza del 25.03.2024 svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. veniva posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
3 Con Tanto premesso nel presente giudizio l' resistente, rimasto contumace, non ha provato le contestazioni sollevate a carico della parte ricorrente.
In passato, vigeva la norma speciale dell'art. 23 comma 6 L. 689/81, ai sensi della quale “Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli”. L'attribuzione al giudice di disporre anche d'ufficio qualsiasi mezzo di prova egli ritenesse necessario implicava l'evidente sottrazione alle parti della disponibilità della prova, a causa – presumibilmente
– degli interessi preminentemente pubblici che caratterizzano la materia, per cui non poteva nemmeno configurarsi una decadenza delle parti stesse in relazione ai mezzi istruttori. In questi sensi era orientata la giurisprudenza, secondo la quale si rinviene “nel suddetto art. 23 della legge n. 689 una compiuta ed esaustiva disciplina dell'ammissione dei mezzi di prova, con previsione al riguardo di un'ampia discrezionalità del giudice e con assenza di termini perentori o di sanzione di decadenza a carico delle parti” (Cass. Sez. Lav.
29/11/2005 n. 25945, Cass. 18/10/1997 n. 10197).
Oggi l'art. 6 co. 1 D.Lgs. 150/11 ha previsto che alle controversie di cui all'art. 22
L. 689/81 si applichino le norme del rito del lavoro.
Con L' che ha irrogato la sanzione non si è costituito, né ha prodotto a propria difesa idonea documentazione per confutare l'assunto di parte ricorrente,
4 pertanto, si versa, quanto meno, nell'ipotesi di cui all'art. 6 co. 11 D.Lgs. 150/11,
ai sensi del quale “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Tale disposizione sembra codificare il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, secondo cui spetta all'Amministrazione che irroga la sanzione provare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito sanzionato: “Nel
procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è
onere della p.a. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (ex plurimis Cassazione civile, sez. II
, 03/03/2011, n. 5122).
Con AN la mancata costituzione in giudizio è evidente che l' non ha adempiuto l'onere in questione.
E' stata, invece, parte ricorrente che ha provato durante l'istruzione probatoria la insussistenza degli assunti di parte opposta e l'illegittimità del provvedimento impugnato, dimostrando che i signori e CP_4 CP_5
avevano intrattenuto con la un rapporto di lavoro di natura Controparte_1
occasionale sorto in dipendenza di un'esigenza produttiva imminente ed
5 urgente della società per cui le comunicazioni di legge potevano essere inoltrate anche in momento successivo all'esaurimento della loro prestazione lavorativa.
All'udienza dell'08.05.2023 i testi e hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato i capitolati di prova. Entrambi i testi hanno riferito di essere stati contattati il 27.03.2018 dal ricorrente per recarsi presso la per un lavoro CP_1
urgente “riempire di pietre un gabbione in ferro, iniziando la stessa mattina e concludere l'attività nel pomeriggio del 27.03.18 e questo a causa di uno smottamento del terreno verificatosi la stessa mattina”; il teste ha CP_4
dichiarato di avere lavorato dalle ore 07.00 alle 12,00 del 27.03.2018 e il teste di avere lavorato il solo giorno 27.03.2018 dalle ore 07.00 alle 16.00; CP_5
entrambi hanno riferito di non essere stati contattati dal ricorrente nei giorni seguenti per svolgere attività presso la Controparte_1
In applicazione dei suddetti principi il ricorso va, dunque, accolto e l'ordinanza ingiunzione n. 22/0384 del 12.09.2022 prot. nn. 35056 e 35057 notificata in data
Con 12.09.2022 emessa dall' va annullata per carenza di prova in ordine alla responsabilità dell'opponente.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole eventuali altri motivi di ricorso.
Con Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano in favore del ricorrente come in dispositivo,
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. 22/0384 del 12.09.2022 prot. nn. 35056 e
Con 35057 notificata in data 12.09.2022 emessa dall' ;
Con
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.697,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 7 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12002 del 28 maggio 2014).