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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3585/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3585/2022 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 15/11/2024, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di repliche
TRA
(p.i. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Cumino ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'ex ASL 3 di Rossano, V.Le Michelangelo s.n. Rossano
Scalo, giusta procura in atti;
Opponente
E
(p.i. e c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
Francesco Cetraro ed elettivamente domiciliata in Diamante (CS), c/da Monache snc, giusta procura in atti;
Opposta
pagina 1 di 7 OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 999/2022 emesso il 19/07/2021 dal Tribunale
di Cosenza.
CONCLUSIONI: Opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: 1)In via
preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell e la CP_2
legittimazione passiva della;
2) Dichiarare l'inammissibilità del D.I. n. Parte_2
999/2022 R.G. n. 2321/2022 per carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del
credito; 3) Nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria e, per
l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 999/2022 R.G. n. 2321/2022 e,
conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla
[...]
Condannare in ogni caso il convenuto al pagamento delle spese e competenze CP_1
del giudizio. Con ogni più ampia riserva istruttoria”.
Opposta: “Voglia l'adito giudice:
1. In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del
D.I. n. 999/2022, sulla scorta dell'art 648 c.p.c, 2. Nel Merito, rigettare l'opposizione perché
infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il D.I. n. 999/2022; 3. Con vittoria di
spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l Parte_1
conveniva in giudizio con ciò proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n.999/2022 emesso il 19/07/2021 dal Tribunale di Cosenza e notificato il
26/07/2022, con cui era stato intimato all'ente il pagamento della somma di € 618.009,64,
oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 e spese legali, sulla base della nota n. prot.
28093 del 04.03.2019, relativa a somme residue dovute in relazione alla "quota sociale" delle prestazioni rese dalla società cedente negli anni dal 2010 al 2014.
pagina 2 di 7 L' , a sostegno della proposta opposizione, eccepiva: 1) in via preliminare, CP_2
Contr inammissibilità e/o illegittimità per difetto di legittimazione passiva dell' , giacché, in forza del combinato disposto di cui all'art. 3 D.lgs. n. 502/1992 e art. 5 della L.R. della n. Pt_2
11 del 27.04.2015, la legittimazione a contraddire nel giudizio de quo, per il pagamento del residuo delle quote sociali relative al periodo dal 2010 al 2014, spettava alla Parte_2
essendo tale somma a carico del;
2) carenza dei caratteri di Controparte_3
certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato - infondatezza della pretesa creditoria, in quanto la creditrice non aveva dato prova di essere titolare di crediti certi, essendosi limitata a richiamare la nota prot. n.28093 del 4.3.2019, la quale, però, oltre a non costituire titolo di credito, non aveva il contenuto di una ricognizione di debito, giacchè l'ufficio, lungi dal confermare la sussistenza di un debito relativo a quote sociali anni dal 2010 al 2014, si limitava ad attestare che la fattura n. 30 del 7.10.2016 di € 32.005,00 (quota sociale 2015)
non risultava pagata in attesa del trasferimento del fondo regionale, come previsto dalla L.R.
n. 11/2015.
Concludeva, dunque, per la revoca e/o annullamento del d.i. opposto in quanto illegittimo,
inammissibile e/o infondato.
Instaurato il contraddittorio, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto e il rigetto dell'opposizione, asserendo che il credito azionato in sede monitoria, a
Contr titolo di quota sociale, doveva porsi a carico dell' , tenendo conto della documentazione probatoria in atti allegata, per costante giurisprudenza di legittimità e di merito.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.11.2024, previa concessione dei termini per lo scambio degli scritti conclusivi.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
pagina 3 di 7 Contr Preliminarmente, sulla carenza di legittimazione passiva dell' , si osserva che alcun dubbio sussiste in ordine all'obbligo dell' di rispondere alla Parte_1
richiesta di pagamento delle prestazioni erogate in base alle convenzioni con le Case
Protette, come quella alla odierna attenzione, anche in relazione al 50% della c.d. quota sociale, atteso che la giurisprudenza della Suprema Corte, da cui non vi è alcun motivo di discostarsi, ha inequivocamente ritenuto che “la struttura accreditata deve essere pagata
completamente per le sue prestazioni che non oltrepassino il budget quantitativo stabilito a
priori dall'azienda sanitaria, onde per tali prestazioni l'azienda sanitaria deve pagare tutta la
retta, la parte della retta costituita dalla c.d. quota sociale rimanendo semmai oggetto di un
rapporto interno tra regione e azienda” (così Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-10-2019, n. 28024;
vedi anche Cass. Sez. I n. 11925/2017).
Contr Nel merito, l ha contestato la carenza dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, in quanto la creditrice, a suo dire, non ha dato prova di essere titolare di crediti certi, essendosi limitata a richiamare la nota prot. n.28093 del 4.3.2019, la quale, però,
non può essere considerata una ricognizione di debito, giacchè l'ufficio, lungi dal confermare la sussistenza di un debito relativo alle quote sociali maturate dal 2010 al 2014, si è limitata ad attestare che la fattura n.30 del 7.10.2016 di € 32.005,00 (quota sociale 2015) non risultava pagata in attesa del trasferimento del fondo regionale.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art.2697 c c., avendo l'azienda opponente eccepito l'inesistenza del titolo della pretesa azionata, l'odierna parte opposta, è gravata dall'onere di provare in giudizio, non avendo prodotto a fondamento del monitorio altro titolo, che la nota prot. n.28093 del
4.3.2019 posta a fondamento del monitorio, abbia valore di ricognizione di debito.
La ricognizione di debito non costituisce una autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza pagina 4 di 7 dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dallo onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale,
con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento
(Cass. n. 15575 del 11/12/2000).
Di recente è stato affermato, quanto agli effetti della c.d. ricognizione di debito titolata, che la ricognizione esonera dall'onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al quale è stata indirizzata, a meno che non contenga l'indicazione della causa debendi, perchè,
in tal caso, anche il cessionario del credito, quale successore a titolo particolare nel rapporto obbligatorio oggetto della scrittura ricognitiva, può avvalersi della presunzione correlata alla sottoscrizione della stessa (Cass. n. 26334 del 20/12/2016).
E' evidente, però, che nel caso in cui la ricognizione di debito si inserisca in una operazione di cessione del credito - come nel caso in esame - tale effetto può prodursi solo ove la ricognizione presenti tutti i requisiti formali e sostanziali di validità ed efficacia, perché
l'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale (Cass. n.3184/2016).
In proposito, va detto anche che ove l'atto ricognitivo del debito provenga da una pubblica amministrazione lo stesso richiede la forma scritta ad substantiam e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita nè attraverso la confessione, nè
mediante la testimonianza (Cass. n. 25435/2007, 235/2024).
pagina 5 di 7 Inoltre la volontà ricognitiva del debito deve essere adottata nelle forme prescritte dalla legge;
pertanto l'amministrazione pubblica, cui è equiparata l'azienda sanitaria, può obbligarsi solo nelle forme consentite e con assoggettamento dell'atto al riscontro di legittimità della Corte
dei conti (Cass. 1834/1974), ciò perchè la disciplina civilistica dettata dall'art. 1988 c.c. è
applicabile agli atti della P.A. nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e l'efficacia (Cass. n.8643/2003; 25435/2007).
In tema, assume rilievo l'art. 23, co 5, della L. n.289/2002 che prevede l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 30/3/2001, n.165, art.1, co 2, "di trasmettere i provvedimenti di riconoscimento di debito agli organi di controllo e alla Procura della Corte dei
Conti".
Ne consegue che l'adempimento della trasmissione dell'atto scritto di ricognizione di debito alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le pubbliche amministrazioni integra un requisito formale e procedimentale della ricognizione di debito che ne condiziona la validità e l'efficacia e di cui va tratta necessaria evidenza dal documento stesso, in quanto vincolato alla forma scritta, sia in ordine alla previsione dell'invio alla competente Procura regionale della
Corte dei Conti, sia in ordine al tempestivo adempimento dell'onere stesso.
Tornando al caso in esame, se ne deduce che sia onere della creditrice opposta documentare di avere agito in giudizio sulla scorta di un atto connotato dalla ricorrenza dei requisiti formali e procedimentali richiesti, per potersi avvalere della ricognizione di debito
"titolata" ovvero, in mancanza, di provare il rapporto fondamentale.
Nondimeno, non ha svolto al riguardo proficua attività istruttoria. Controparte_1
Essa, infatti, da un lato non ha dimostrato che la nota n.28093 del 4.3.2019 sia stata trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti, dovendosi inoltre evidenziare che la suddetta nota non risulta prodotta né nel giudizio monitorio né nel presente giudizio, avendo l'opposta versato in atti la diversa nota n.009452 del 22.1.2019.
pagina 6 di 7 Dall'altro lato, invece, non ha prodotto il contratto da cui origina il credito ceduto ed azionato,
rimanendo così il rapporto fondamentale non dimostrato.
Essa, infatti, in qualità di cessionaria ha offerto in comunicazione soltanto
-la nota prot. n. 009452 del 22/01/2019, che si è detta invalida ed inefficace per la mancata trasmissione alla procura della Corte dei Conti;
- il contratto di cessione stipulato con la curatela del fallimento della società cedente del
3/11/2021 Rep. n.
1.044 Racc. n. 723, l'avviso della cessione mediante pubblicazione in G.U.
Contr n.152 del 23/12/2021, la pec del 30/12/2021 di comunicazione all' dell'avvenuta cessione, prot. 158720 del 30/12/2021, idonei a dimostrare soltanto l'avvenuta cessione ma non anche la sussistenza del rapporto fondamentale intercorrente tra l e CP_2
l'originaria “ . Controparte_4
In mancanza di tali evidenze, l'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 999/2022 emesso dal
Tribunale di Cosenza il 19/07/2021;
condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'ASL che liquida in €
7.831,00 per compensi professionali e € 870,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Cosenza, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3585/2022 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 15/11/2024, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di repliche
TRA
(p.i. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Cumino ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'ex ASL 3 di Rossano, V.Le Michelangelo s.n. Rossano
Scalo, giusta procura in atti;
Opponente
E
(p.i. e c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
Francesco Cetraro ed elettivamente domiciliata in Diamante (CS), c/da Monache snc, giusta procura in atti;
Opposta
pagina 1 di 7 OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 999/2022 emesso il 19/07/2021 dal Tribunale
di Cosenza.
CONCLUSIONI: Opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: 1)In via
preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell e la CP_2
legittimazione passiva della;
2) Dichiarare l'inammissibilità del D.I. n. Parte_2
999/2022 R.G. n. 2321/2022 per carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del
credito; 3) Nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria e, per
l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 999/2022 R.G. n. 2321/2022 e,
conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla
[...]
Condannare in ogni caso il convenuto al pagamento delle spese e competenze CP_1
del giudizio. Con ogni più ampia riserva istruttoria”.
Opposta: “Voglia l'adito giudice:
1. In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del
D.I. n. 999/2022, sulla scorta dell'art 648 c.p.c, 2. Nel Merito, rigettare l'opposizione perché
infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il D.I. n. 999/2022; 3. Con vittoria di
spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l Parte_1
conveniva in giudizio con ciò proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n.999/2022 emesso il 19/07/2021 dal Tribunale di Cosenza e notificato il
26/07/2022, con cui era stato intimato all'ente il pagamento della somma di € 618.009,64,
oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 e spese legali, sulla base della nota n. prot.
28093 del 04.03.2019, relativa a somme residue dovute in relazione alla "quota sociale" delle prestazioni rese dalla società cedente negli anni dal 2010 al 2014.
pagina 2 di 7 L' , a sostegno della proposta opposizione, eccepiva: 1) in via preliminare, CP_2
Contr inammissibilità e/o illegittimità per difetto di legittimazione passiva dell' , giacché, in forza del combinato disposto di cui all'art. 3 D.lgs. n. 502/1992 e art. 5 della L.R. della n. Pt_2
11 del 27.04.2015, la legittimazione a contraddire nel giudizio de quo, per il pagamento del residuo delle quote sociali relative al periodo dal 2010 al 2014, spettava alla Parte_2
essendo tale somma a carico del;
2) carenza dei caratteri di Controparte_3
certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato - infondatezza della pretesa creditoria, in quanto la creditrice non aveva dato prova di essere titolare di crediti certi, essendosi limitata a richiamare la nota prot. n.28093 del 4.3.2019, la quale, però, oltre a non costituire titolo di credito, non aveva il contenuto di una ricognizione di debito, giacchè l'ufficio, lungi dal confermare la sussistenza di un debito relativo a quote sociali anni dal 2010 al 2014, si limitava ad attestare che la fattura n. 30 del 7.10.2016 di € 32.005,00 (quota sociale 2015)
non risultava pagata in attesa del trasferimento del fondo regionale, come previsto dalla L.R.
n. 11/2015.
Concludeva, dunque, per la revoca e/o annullamento del d.i. opposto in quanto illegittimo,
inammissibile e/o infondato.
Instaurato il contraddittorio, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto e il rigetto dell'opposizione, asserendo che il credito azionato in sede monitoria, a
Contr titolo di quota sociale, doveva porsi a carico dell' , tenendo conto della documentazione probatoria in atti allegata, per costante giurisprudenza di legittimità e di merito.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.11.2024, previa concessione dei termini per lo scambio degli scritti conclusivi.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
pagina 3 di 7 Contr Preliminarmente, sulla carenza di legittimazione passiva dell' , si osserva che alcun dubbio sussiste in ordine all'obbligo dell' di rispondere alla Parte_1
richiesta di pagamento delle prestazioni erogate in base alle convenzioni con le Case
Protette, come quella alla odierna attenzione, anche in relazione al 50% della c.d. quota sociale, atteso che la giurisprudenza della Suprema Corte, da cui non vi è alcun motivo di discostarsi, ha inequivocamente ritenuto che “la struttura accreditata deve essere pagata
completamente per le sue prestazioni che non oltrepassino il budget quantitativo stabilito a
priori dall'azienda sanitaria, onde per tali prestazioni l'azienda sanitaria deve pagare tutta la
retta, la parte della retta costituita dalla c.d. quota sociale rimanendo semmai oggetto di un
rapporto interno tra regione e azienda” (così Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-10-2019, n. 28024;
vedi anche Cass. Sez. I n. 11925/2017).
Contr Nel merito, l ha contestato la carenza dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, in quanto la creditrice, a suo dire, non ha dato prova di essere titolare di crediti certi, essendosi limitata a richiamare la nota prot. n.28093 del 4.3.2019, la quale, però,
non può essere considerata una ricognizione di debito, giacchè l'ufficio, lungi dal confermare la sussistenza di un debito relativo alle quote sociali maturate dal 2010 al 2014, si è limitata ad attestare che la fattura n.30 del 7.10.2016 di € 32.005,00 (quota sociale 2015) non risultava pagata in attesa del trasferimento del fondo regionale.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art.2697 c c., avendo l'azienda opponente eccepito l'inesistenza del titolo della pretesa azionata, l'odierna parte opposta, è gravata dall'onere di provare in giudizio, non avendo prodotto a fondamento del monitorio altro titolo, che la nota prot. n.28093 del
4.3.2019 posta a fondamento del monitorio, abbia valore di ricognizione di debito.
La ricognizione di debito non costituisce una autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza pagina 4 di 7 dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dallo onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale,
con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento
(Cass. n. 15575 del 11/12/2000).
Di recente è stato affermato, quanto agli effetti della c.d. ricognizione di debito titolata, che la ricognizione esonera dall'onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al quale è stata indirizzata, a meno che non contenga l'indicazione della causa debendi, perchè,
in tal caso, anche il cessionario del credito, quale successore a titolo particolare nel rapporto obbligatorio oggetto della scrittura ricognitiva, può avvalersi della presunzione correlata alla sottoscrizione della stessa (Cass. n. 26334 del 20/12/2016).
E' evidente, però, che nel caso in cui la ricognizione di debito si inserisca in una operazione di cessione del credito - come nel caso in esame - tale effetto può prodursi solo ove la ricognizione presenti tutti i requisiti formali e sostanziali di validità ed efficacia, perché
l'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale (Cass. n.3184/2016).
In proposito, va detto anche che ove l'atto ricognitivo del debito provenga da una pubblica amministrazione lo stesso richiede la forma scritta ad substantiam e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita nè attraverso la confessione, nè
mediante la testimonianza (Cass. n. 25435/2007, 235/2024).
pagina 5 di 7 Inoltre la volontà ricognitiva del debito deve essere adottata nelle forme prescritte dalla legge;
pertanto l'amministrazione pubblica, cui è equiparata l'azienda sanitaria, può obbligarsi solo nelle forme consentite e con assoggettamento dell'atto al riscontro di legittimità della Corte
dei conti (Cass. 1834/1974), ciò perchè la disciplina civilistica dettata dall'art. 1988 c.c. è
applicabile agli atti della P.A. nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e l'efficacia (Cass. n.8643/2003; 25435/2007).
In tema, assume rilievo l'art. 23, co 5, della L. n.289/2002 che prevede l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 30/3/2001, n.165, art.1, co 2, "di trasmettere i provvedimenti di riconoscimento di debito agli organi di controllo e alla Procura della Corte dei
Conti".
Ne consegue che l'adempimento della trasmissione dell'atto scritto di ricognizione di debito alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le pubbliche amministrazioni integra un requisito formale e procedimentale della ricognizione di debito che ne condiziona la validità e l'efficacia e di cui va tratta necessaria evidenza dal documento stesso, in quanto vincolato alla forma scritta, sia in ordine alla previsione dell'invio alla competente Procura regionale della
Corte dei Conti, sia in ordine al tempestivo adempimento dell'onere stesso.
Tornando al caso in esame, se ne deduce che sia onere della creditrice opposta documentare di avere agito in giudizio sulla scorta di un atto connotato dalla ricorrenza dei requisiti formali e procedimentali richiesti, per potersi avvalere della ricognizione di debito
"titolata" ovvero, in mancanza, di provare il rapporto fondamentale.
Nondimeno, non ha svolto al riguardo proficua attività istruttoria. Controparte_1
Essa, infatti, da un lato non ha dimostrato che la nota n.28093 del 4.3.2019 sia stata trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti, dovendosi inoltre evidenziare che la suddetta nota non risulta prodotta né nel giudizio monitorio né nel presente giudizio, avendo l'opposta versato in atti la diversa nota n.009452 del 22.1.2019.
pagina 6 di 7 Dall'altro lato, invece, non ha prodotto il contratto da cui origina il credito ceduto ed azionato,
rimanendo così il rapporto fondamentale non dimostrato.
Essa, infatti, in qualità di cessionaria ha offerto in comunicazione soltanto
-la nota prot. n. 009452 del 22/01/2019, che si è detta invalida ed inefficace per la mancata trasmissione alla procura della Corte dei Conti;
- il contratto di cessione stipulato con la curatela del fallimento della società cedente del
3/11/2021 Rep. n.
1.044 Racc. n. 723, l'avviso della cessione mediante pubblicazione in G.U.
Contr n.152 del 23/12/2021, la pec del 30/12/2021 di comunicazione all' dell'avvenuta cessione, prot. 158720 del 30/12/2021, idonei a dimostrare soltanto l'avvenuta cessione ma non anche la sussistenza del rapporto fondamentale intercorrente tra l e CP_2
l'originaria “ . Controparte_4
In mancanza di tali evidenze, l'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 999/2022 emesso dal
Tribunale di Cosenza il 19/07/2021;
condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'ASL che liquida in €
7.831,00 per compensi professionali e € 870,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Cosenza, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
pagina 7 di 7