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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/05/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1406/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CACCIA ROBERTO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CACCIA ROBERTO
RICORRENTE contro
C.F. ), di seguito, per brevità, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 dell'avv. FRANCHI ALBERTO e dell'avv. FRANCHI MASSIMO ( ) ; , C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FRANCHI ALBERTO
RESISTENTE
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore:
Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, contrariis rejectis ogni diversa istanza eccezione e deduzione respinta:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della società “ (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rispetto agli obblighi di cui alla polizza n. 424825918 per i motivi esposti in atti.
- per l'effetto condannare la società “ (c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del sig. (c.f. Parte_1
) la somma di Euro 16.380,00 oltre interessi di legge o di quell'altra minor C.F._1 somma accertata in corso di causa, il tutto per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
per la convenuta:
pagina 1 di 6 Voglia l'Autorità Giudiziaria adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via pregiudiziale: in attesa della decisione del procedimento penale in fase di indagini connesso, disporre ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente procedimento.
Nel merito in via principale: accertata l'inoperatività della polizza di cui al contratto n. 424825918 al CP_2 caso di specie per i motivi di cui in narrativa, respingere ogni domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. in via di subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accertato e dichiarato il valore commerciale del mezzo al momento del furto, limitare la pretesa indennitaria a quanto risulterà rigorosamente provato in corso di causa ai sensi delle clausole e condizioni di cui alla polizza n. 424825918, al netto di ogni degrado, CP_2 franchigia e/o scoperto, comunque nel limite del massimale di polizza.
Spese di lite quanto meno compensate
In via istruttoria come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 15/4/2024 il Sig. chiedeva al Tribunale in epigrafe, Pt_1 previ gli incombenti di legge, l'accoglimento delle domande sopra esposte nei confronti della convenuta CP_1
A fondamento delle stesse deduceva di avere stipulato con la convenuta un contratto assicurativo, comprensivo del danno da furto, avente ad oggetto l'autovettura Fiat Abarth Modello 595 SS – Targa
GA666CE (polizza assicurativa n. 424825918, valida sino al 21.01.2023), rilasciando a favore di notarile a vendere. Controparte_3
Deduceva che in data 31 gennaio 2022, presso la questura di Milano, Commissariato P.S. di Legnano, denunciava il furto di detta autovettura, che era stata parcheggiata dal giorno 25/01/2022 all'interno del cortile di proprietà sito in Marcallo Con Casone (MI), Via S. Carlo 27, precisando che nel veicolo venivano lasciati oltre ad alcuni effetti personali, anche la carta di circolazione del mezzo e il dispositivo Telepass n. 810857441.
Contestualmente alla denuncia presso le competenti Autorità, in data 31/01/2022 veniva annotata sul registro tenuto dal PRA la perdita del possesso del veicolo al R.P. n. F412702R.
Richiesto alla convenuta il ristoro per il sinistro quest'ultima non vi provvedeva né partecipava alla procedura di mediazione obbligatoria.
Formatosi il contraddittorio, si costituiva mediante comparsa di risposta con la quale CP_1
rassegnava le conclusioni sopra esposte contestando l'an debeatur evidenziando che la denuncia di pagina 2 di 6 furto non era sufficiente a dimostrare l'assunto attoreo ed evidenziando delle incongruità più oltre esaminate.
Con ordinanza in data 18/6/2024 il Giudice, attesa la complessità della vertenza, disponeva il mutamento del rito assegnando i termini per le memorie integrative.
Espletata l'istruttoria, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti illustrate oralmente alla scorsa udienza.
Sospensione del procedimento
La sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento penale conseguente alla denuncia/querela sporta da (per le ragioni più oltre esposte) non può trovare accoglimento CP_1
in considerazione del fatto che: 1) allo stato non vi è alcun giudizio penale in corso;
2) in assenza di imputazione non può nemmeno affermarsi che sussistano i presupposti per la sospensione ex art. 295 cpc e 654 cpp (“la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e
211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto
sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile.
Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione
del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico
dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale“ (Cass. sez. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15248 del 01/06/2021).
An debeatur
Pacifica l'operatività della polizza assicurativa in relazione al sinistro per cui è causa, occorre verificare se l'attore ha fornito prova di quanto asserito tenuto conto della giurisprudenza richiamata da parte convenuta che esclude che sia sufficiente a tal fine l'allegazione della denuncia di furto trattandosi di atto di parte.
Nel caso di specie, invero, l'attore non si è limitato ad allegare la denuncia di furto, ma ha fornito ulteriori elementi a prova anzitutto attraverso la deposizione della teste moglie Tes_1
separata del ricorrente, la quale ha riferito: 1) di avere visto la vettura che era stata acquistata dall'attore
(acquisto fatto anche per compiacere ai desiderata del figlio, a cui piaceva quel tipo di automobile;
2) che tale vettura veniva parcheggiata nel cortile condominiale presso l'immobile della madre del pagina 3 di 6 ricorrente non avendo egli un altro parcheggio disponibile ed al fine di consentirne l'utilizzo da parte del figlio (posto che una copia delle chiavi veniva lasciata alla madre del Sig. 3) che Pt_1
capitava che la vettura stazionasse in tale parcheggio anche per più giorni;
4) di avere ricevuto notizia della sparizione nell'immediatezza per la telefonata del ricorrente il quale chiedeva se per caso la vettura fosse stata prelevata dal figlio (o dalla teste).
Il ricorrente inoltre ha prodotto la documentazione inerente la vettura (oltre ai documenti assicurativi, la copia della carta di circolazione, l'iscrizione al PRA) e la fotografia delle vettura, che è stata riconosciuta dalla teste.
Gli elementi esposti sono sufficienti per ritenere che il ricorrente, proprietario dell'autoveicolo assicurato, ne avesse l'effettiva disponibilità, e che questo gli sia stato sottratto, come da denuncia, né peraltro può chiedersi all'attore l'allegazione di circostanze ulteriori, peraltro non indicate, che renderebbero di fatto impossibile la soddisfazione dell'onere probatorio funzionale al ristoro del danno
(posto che il furto avviene usualmente in circostanze spazio temporali atte ad eludere la capacità di controllo del mezzo da parte del proprietario).
Da parte propria assume di avere riscontrato varie anomalie che fanno dubitare che il CP_1
veicolo come risultante dal PRA sia entrato in Italia posto che lo stesso, inteso come veicolo con il numero di telaio ZFA3120000JA72566, era destinato al mercato tedesco e secondo le risultanze della
Motorizzazione tedesca non avrebbe mai lasciato il territorio germanico ed anzi avrebbe una targa ed un colore differenti tanto è vero che esso risulterebbe circolante in Germania anche dopo il furto.
Tali circostanze sono state poste a fondamento della citata denuncia/querela sporta nei confronti di ignoti.
Al riguardo si impongono le ss. considerazioni.
Anzitutto parte convenuta non ha contestato l'acquisto dell'autovettura da parte del ricorrente e d'altronde la titolarità del mezzo risulta dalla documentazione prodotta da quest'ultimo.
La possibilità che l'immatricolazione in Italia sia avvenuta sulla base di documentazione falsa, secondo l'assunto di parte convenuta, non implica per ciò stesso che il ricorrente sia stato partecipe dell'operazione fraudolenta anziché esserne vittima avendo acquistato un veicolo non corrispondente ai dati identificativi.
In secondo luogo, la fiat 500 di cui il ricorrente ha denunciato il furto corrisponde, nelle caratteristiche apparenti, alla vettura oggetto della polizza contratta con secondo i dati riportati nella CP_1
polizza (doc. 4 di parte ric.) né peraltro la convenuta ha mai sollevato contestazioni in merito in pagina 4 di 6 precedenza.
Ne discende che, per quanto risultante dagli atti (ai quali, per le considerazioni esposte, nulla avrebbero aggiunto le istanze istruttorie di parte convenuta), la domanda svolta dal Sig. è fondata e Pt_1
meritevole pertanto di accoglimento.
Quantum debeatur
Sul punto la resistente ha dedotto che spetta all'attore dimostrare la sussistenza e l'entità dei danni e la loro riconducibilità all'evento dedotto in giudizio ex art. 2697, co. I, cc.
Invero, la polizza contiene tutti i danni per la quantificazione dell'indennizzo deducendo dal valore commerciale del veicolo indicato nella polizza, pari ad euro 18.200,00 la franchigia del 10%.
Dunque la domanda attore merita accoglimento per l'importo di euro 16.380,00 (18.200,00 – 1.820,00) oltre interessi di mora al tasso legale decorrenti dalla domanda, 11/1/2024 (doc. 9 di parte ric.), sino al saldo.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della resistente ed a favore del ricorrente nella misura che si determina come da dispositivo avuto riguardo anche alla fase della mediazione alla quale la convenuta non ha partecipato senza giustificato motivo (avuto riguardo alla genericità del doc. 3 di parte convenuta ed alle risultanze del procedimento).
Per tale ragione, ai sensi dell'art. 12 bis, cpv, LGS 4 marzo 2010, n. 28, essa dovrà altresì versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, condanna la resistente a corrispondere al ricorrente per le causali in premessa la somma di euro 16.380,00 oltre interessi di mora al tasso legale decorrenti dal
11/1/2024 sino al saldo;
pagina 5 di 6 2) Condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge ed anticipazioni documentate
(anche per la fase della mediazione);
3) Condanna la convenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1406/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CACCIA ROBERTO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CACCIA ROBERTO
RICORRENTE contro
C.F. ), di seguito, per brevità, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 dell'avv. FRANCHI ALBERTO e dell'avv. FRANCHI MASSIMO ( ) ; , C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FRANCHI ALBERTO
RESISTENTE
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore:
Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, contrariis rejectis ogni diversa istanza eccezione e deduzione respinta:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della società “ (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rispetto agli obblighi di cui alla polizza n. 424825918 per i motivi esposti in atti.
- per l'effetto condannare la società “ (c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del sig. (c.f. Parte_1
) la somma di Euro 16.380,00 oltre interessi di legge o di quell'altra minor C.F._1 somma accertata in corso di causa, il tutto per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
per la convenuta:
pagina 1 di 6 Voglia l'Autorità Giudiziaria adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via pregiudiziale: in attesa della decisione del procedimento penale in fase di indagini connesso, disporre ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente procedimento.
Nel merito in via principale: accertata l'inoperatività della polizza di cui al contratto n. 424825918 al CP_2 caso di specie per i motivi di cui in narrativa, respingere ogni domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. in via di subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accertato e dichiarato il valore commerciale del mezzo al momento del furto, limitare la pretesa indennitaria a quanto risulterà rigorosamente provato in corso di causa ai sensi delle clausole e condizioni di cui alla polizza n. 424825918, al netto di ogni degrado, CP_2 franchigia e/o scoperto, comunque nel limite del massimale di polizza.
Spese di lite quanto meno compensate
In via istruttoria come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 15/4/2024 il Sig. chiedeva al Tribunale in epigrafe, Pt_1 previ gli incombenti di legge, l'accoglimento delle domande sopra esposte nei confronti della convenuta CP_1
A fondamento delle stesse deduceva di avere stipulato con la convenuta un contratto assicurativo, comprensivo del danno da furto, avente ad oggetto l'autovettura Fiat Abarth Modello 595 SS – Targa
GA666CE (polizza assicurativa n. 424825918, valida sino al 21.01.2023), rilasciando a favore di notarile a vendere. Controparte_3
Deduceva che in data 31 gennaio 2022, presso la questura di Milano, Commissariato P.S. di Legnano, denunciava il furto di detta autovettura, che era stata parcheggiata dal giorno 25/01/2022 all'interno del cortile di proprietà sito in Marcallo Con Casone (MI), Via S. Carlo 27, precisando che nel veicolo venivano lasciati oltre ad alcuni effetti personali, anche la carta di circolazione del mezzo e il dispositivo Telepass n. 810857441.
Contestualmente alla denuncia presso le competenti Autorità, in data 31/01/2022 veniva annotata sul registro tenuto dal PRA la perdita del possesso del veicolo al R.P. n. F412702R.
Richiesto alla convenuta il ristoro per il sinistro quest'ultima non vi provvedeva né partecipava alla procedura di mediazione obbligatoria.
Formatosi il contraddittorio, si costituiva mediante comparsa di risposta con la quale CP_1
rassegnava le conclusioni sopra esposte contestando l'an debeatur evidenziando che la denuncia di pagina 2 di 6 furto non era sufficiente a dimostrare l'assunto attoreo ed evidenziando delle incongruità più oltre esaminate.
Con ordinanza in data 18/6/2024 il Giudice, attesa la complessità della vertenza, disponeva il mutamento del rito assegnando i termini per le memorie integrative.
Espletata l'istruttoria, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti illustrate oralmente alla scorsa udienza.
Sospensione del procedimento
La sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento penale conseguente alla denuncia/querela sporta da (per le ragioni più oltre esposte) non può trovare accoglimento CP_1
in considerazione del fatto che: 1) allo stato non vi è alcun giudizio penale in corso;
2) in assenza di imputazione non può nemmeno affermarsi che sussistano i presupposti per la sospensione ex art. 295 cpc e 654 cpp (“la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e
211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto
sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile.
Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione
del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico
dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale“ (Cass. sez. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15248 del 01/06/2021).
An debeatur
Pacifica l'operatività della polizza assicurativa in relazione al sinistro per cui è causa, occorre verificare se l'attore ha fornito prova di quanto asserito tenuto conto della giurisprudenza richiamata da parte convenuta che esclude che sia sufficiente a tal fine l'allegazione della denuncia di furto trattandosi di atto di parte.
Nel caso di specie, invero, l'attore non si è limitato ad allegare la denuncia di furto, ma ha fornito ulteriori elementi a prova anzitutto attraverso la deposizione della teste moglie Tes_1
separata del ricorrente, la quale ha riferito: 1) di avere visto la vettura che era stata acquistata dall'attore
(acquisto fatto anche per compiacere ai desiderata del figlio, a cui piaceva quel tipo di automobile;
2) che tale vettura veniva parcheggiata nel cortile condominiale presso l'immobile della madre del pagina 3 di 6 ricorrente non avendo egli un altro parcheggio disponibile ed al fine di consentirne l'utilizzo da parte del figlio (posto che una copia delle chiavi veniva lasciata alla madre del Sig. 3) che Pt_1
capitava che la vettura stazionasse in tale parcheggio anche per più giorni;
4) di avere ricevuto notizia della sparizione nell'immediatezza per la telefonata del ricorrente il quale chiedeva se per caso la vettura fosse stata prelevata dal figlio (o dalla teste).
Il ricorrente inoltre ha prodotto la documentazione inerente la vettura (oltre ai documenti assicurativi, la copia della carta di circolazione, l'iscrizione al PRA) e la fotografia delle vettura, che è stata riconosciuta dalla teste.
Gli elementi esposti sono sufficienti per ritenere che il ricorrente, proprietario dell'autoveicolo assicurato, ne avesse l'effettiva disponibilità, e che questo gli sia stato sottratto, come da denuncia, né peraltro può chiedersi all'attore l'allegazione di circostanze ulteriori, peraltro non indicate, che renderebbero di fatto impossibile la soddisfazione dell'onere probatorio funzionale al ristoro del danno
(posto che il furto avviene usualmente in circostanze spazio temporali atte ad eludere la capacità di controllo del mezzo da parte del proprietario).
Da parte propria assume di avere riscontrato varie anomalie che fanno dubitare che il CP_1
veicolo come risultante dal PRA sia entrato in Italia posto che lo stesso, inteso come veicolo con il numero di telaio ZFA3120000JA72566, era destinato al mercato tedesco e secondo le risultanze della
Motorizzazione tedesca non avrebbe mai lasciato il territorio germanico ed anzi avrebbe una targa ed un colore differenti tanto è vero che esso risulterebbe circolante in Germania anche dopo il furto.
Tali circostanze sono state poste a fondamento della citata denuncia/querela sporta nei confronti di ignoti.
Al riguardo si impongono le ss. considerazioni.
Anzitutto parte convenuta non ha contestato l'acquisto dell'autovettura da parte del ricorrente e d'altronde la titolarità del mezzo risulta dalla documentazione prodotta da quest'ultimo.
La possibilità che l'immatricolazione in Italia sia avvenuta sulla base di documentazione falsa, secondo l'assunto di parte convenuta, non implica per ciò stesso che il ricorrente sia stato partecipe dell'operazione fraudolenta anziché esserne vittima avendo acquistato un veicolo non corrispondente ai dati identificativi.
In secondo luogo, la fiat 500 di cui il ricorrente ha denunciato il furto corrisponde, nelle caratteristiche apparenti, alla vettura oggetto della polizza contratta con secondo i dati riportati nella CP_1
polizza (doc. 4 di parte ric.) né peraltro la convenuta ha mai sollevato contestazioni in merito in pagina 4 di 6 precedenza.
Ne discende che, per quanto risultante dagli atti (ai quali, per le considerazioni esposte, nulla avrebbero aggiunto le istanze istruttorie di parte convenuta), la domanda svolta dal Sig. è fondata e Pt_1
meritevole pertanto di accoglimento.
Quantum debeatur
Sul punto la resistente ha dedotto che spetta all'attore dimostrare la sussistenza e l'entità dei danni e la loro riconducibilità all'evento dedotto in giudizio ex art. 2697, co. I, cc.
Invero, la polizza contiene tutti i danni per la quantificazione dell'indennizzo deducendo dal valore commerciale del veicolo indicato nella polizza, pari ad euro 18.200,00 la franchigia del 10%.
Dunque la domanda attore merita accoglimento per l'importo di euro 16.380,00 (18.200,00 – 1.820,00) oltre interessi di mora al tasso legale decorrenti dalla domanda, 11/1/2024 (doc. 9 di parte ric.), sino al saldo.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della resistente ed a favore del ricorrente nella misura che si determina come da dispositivo avuto riguardo anche alla fase della mediazione alla quale la convenuta non ha partecipato senza giustificato motivo (avuto riguardo alla genericità del doc. 3 di parte convenuta ed alle risultanze del procedimento).
Per tale ragione, ai sensi dell'art. 12 bis, cpv, LGS 4 marzo 2010, n. 28, essa dovrà altresì versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, condanna la resistente a corrispondere al ricorrente per le causali in premessa la somma di euro 16.380,00 oltre interessi di mora al tasso legale decorrenti dal
11/1/2024 sino al saldo;
pagina 5 di 6 2) Condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge ed anticipazioni documentate
(anche per la fase della mediazione);
3) Condanna la convenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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