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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 56558 / 2023, proposta da e entrambi con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'Avv. VIEL ANDREA per procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 08.10.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo reciproco di comunicazione di eventuali variazioni di residenza, domicilio e dimora;
2) la casa coniugale, sita in Roma, Via Enrico Mazzoccolo n° 7, attualmente di proprietà, in quote paritarie, di entrambi, fermo restando quanto previsto al punto 6) delle presenti condizioni, viene assegnata, con quanto in essa contenuto, alla Sig.ra
[...]
il Sig. dal momento della sentenza di omologa o presa d'atto della Parte_2 Pt_1 presente separazione, si impegna ad allontanarsi dalla stessa con tutti i propri averi, trasferendo il proprio domicilio e la propria residenza altrove;
3) i figli minori della coppia, e vengono affidati ad entrambi i coniugi, Per_1 Per_2 in modo condiviso, con dimora prevalente presso l'abitazione della madre, ove andranno ogni volta, in mancanza di accordi diversi, prelevati e riaccompagnati dal padre in occasione dell'esercizio del diritto/dovere di visita dei minori;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
il padre potrà e dovrà esercitare il proprio diritto/dovere di visita quando vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive dei minori, e previo preavviso, anche informale, all'altro genitore;
nella denegata ipotesi in cui i coniugi si trovassero in disaccordo, la frequentazione genitore – figli verrà scandita dalle seguenti regole:
A) DURANTE LA SETTIMANA: i minori resteranno con il padre tutte le settimane, il lunedì dall'uscita di scuola ed il martedì, ed il padre avrà cura di accompagnarli a scuola il mercoledì mattina;
resteranno con la madre il mercoledì dall'uscita di scuola ed il giovedì, e la madre avrà cura di accompagnarli a scuola il venerdì mattina;
a settimane alterne, con il padre o la madre, dal venerdì all'uscita di scuola, e per tutto il fine settimana, ed il genitore avrà cura di accompagnarli a scuola il lunedì mattina;
B) DURANTE LE VACANZE ESTIVE: i minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, previo accordo da prendersi con la madre entro il 30 di giugno;
C) DURANTE LE VACANZE NATALIZIE: le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi che vanno dal 24/12 al 31/12 e dal 01/01 al 06/01, periodi alternativamente goduti con i minori, anno per anno, dai due genitori;
D) DURANTE LE VACANZE PASQUALI: i minori trascorreranno l'intero periodo di vacanze scolastiche pasquali, dal Giovedì Santo al lunedì di Pasquetta, ad anni alterni con ciascun genitore;
E) IL GIORNO DEL COMPLEANNO DEI GENITORI: indipendentemente dallafrequentazione di cui ai punti precedenti i figli trascorreranno con il genitore festeggiato, il giorno del compleanno dello stesso;
F) IL GIORNO DEL COMPLEANNO DEL FIGLIO: le parti cercheranno di agevolare la presenza di entrambi i genitori alla festa dei figli;
in caso contrario, i figli rimarranno con il genitore che avrà diritto a trattenerli con sé quel giorno, e con l'altro genitore trascorreranno la sera;
4) la Sig.ra corrisponderà al marito, Sig. entro Parte_2 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, la somma di euro 200,00 (duecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat, in forza del riconoscimento delle rinunzie in campo lavorativo operate, in costanza di matrimonio, dallo stesso, in virtù dell'impegno profuso dal predetto nella cura della famiglia e della crescita dei figli minori, come conseguenza di scelte familiari organizzative, e rinunzie professionali adottate dal predetto a tal fine, programmate e condivise dalla coppia;
5) Avendo i genitori intenzione di frequentare i minori, ciascuno il tempo maggiore possibile, ed avendo pertanto previsto una suddivisione della frequentazione degli stessi quantitativamente paritaria tra la coppia, non viene previsto alcun contributo al mantenimento dei figli, essendo onere di ciascuno provvedere direttamente alle esigenze degli stessi nel corso della frequentazione;
per tale motivo, le parti convengono di suddividere tra loro le spese concernenti entrambi i minori, nel modo che segue:
• Spese ordinarie di vitto, abbigliamento, carburante, baby-sitter, regali agli amichetti per feste: a carico del genitore che si trova con il figlio;
• Tutte le altre spese, ordinarie (a titolo meramente esemplificativo: tasse scolastiche, materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola e doposcuola) e straordinarie, verranno suddivise tra loro per 1/3 in capo al Sig. e per 2/3 in capo Pt_1 alla Sig.ra con applicazione concorde del Protocollo di Intesa sottoscritto in Parte_2 data 17 dicembre 2014 tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma, che si allega al presente atto, in copia, ed è da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni;
6) nell'ottica di una sistemazione definitiva e concordata dei loro reciproci rapporti economici, in adempimento agli obblighi derivanti dalla separazione, il Sig. si Pt_1 obbliga a trasferire alla Sig. e quest'ultima ad acquistare dal primo, la quota Parte_2 di ½ dell'intero diritto di proprietà sulla unità immobiliare, sita in Roma, Via Enrico
Mazzoccolo, n° 7, edificio 9, composta di appartamento di civile abitazione posto al piano quinto della scala “T”, distinto con il numero di interno 10 (dieci) composto di tre camere, ripostiglio ed accessori, nonché cantina di pertinenza, sita al piano interrato, distinta con il numero 10 (dieci), il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio
956 (novecentocinquantasei), p.lla 244 (duecentoquarantaquattro), subalterno 35
(trentacinque), Via Enrico Mazzoccolo n. 7, piano 5 – S1, int. 10, scala T, z.c. 5, cat. A/3, classe 3, vani 5,5, rendita euro 1.036,79, oltre pertinenze, ragioni, diritti ed accessioni relativi all'immobile sopra descritto, spettante al Sig. così come allo stesso, ed Pt_1 alla Sig.ra pervenuto con atto a rogito del Notaio del Parte_2 Persona_3
12/06/2017 di Rep. n. 12441, Racc. n. 9178, previo versamento, da parte della Sig.ra n favore del Sig. dell'importo di Euro 105.000,00 Parte_2 Parte_1
(centocinquemila/00), da corrispondersi all'atto del rogito notarile di trasferimento;
7) i coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto ed al rinnovo dello stesso;
8) le parti si danno reciprocamente e concordemente atto che i contenuti del presente ricorso decorrono a far data dalla sottoscrizione dello stesso, salvo omologa del Tribunale competente”;
rilevato che nelle note a chiarimento in data 24.1.2025 le parti hanno specificato che il marito “si trasferirà immediatamente, ma temporaneamente, al momento della pubblicazione del provvedimento di convalida” (da riferirsi evidentemente alla pubblicazione della sentenza di omologa delle condizioni della separazione);
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate in riferimento agli interessi delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di Parte_1 [...]
coniugati in Roma il 09.10.2004, alle condizioni congiunte Parte_2
riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
01260, Parte 2, Serie A04, Anno 2004);
- nulla sulle spese
Roma, 11/02/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 56558 / 2023, proposta da e entrambi con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'Avv. VIEL ANDREA per procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 08.10.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo reciproco di comunicazione di eventuali variazioni di residenza, domicilio e dimora;
2) la casa coniugale, sita in Roma, Via Enrico Mazzoccolo n° 7, attualmente di proprietà, in quote paritarie, di entrambi, fermo restando quanto previsto al punto 6) delle presenti condizioni, viene assegnata, con quanto in essa contenuto, alla Sig.ra
[...]
il Sig. dal momento della sentenza di omologa o presa d'atto della Parte_2 Pt_1 presente separazione, si impegna ad allontanarsi dalla stessa con tutti i propri averi, trasferendo il proprio domicilio e la propria residenza altrove;
3) i figli minori della coppia, e vengono affidati ad entrambi i coniugi, Per_1 Per_2 in modo condiviso, con dimora prevalente presso l'abitazione della madre, ove andranno ogni volta, in mancanza di accordi diversi, prelevati e riaccompagnati dal padre in occasione dell'esercizio del diritto/dovere di visita dei minori;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
il padre potrà e dovrà esercitare il proprio diritto/dovere di visita quando vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive dei minori, e previo preavviso, anche informale, all'altro genitore;
nella denegata ipotesi in cui i coniugi si trovassero in disaccordo, la frequentazione genitore – figli verrà scandita dalle seguenti regole:
A) DURANTE LA SETTIMANA: i minori resteranno con il padre tutte le settimane, il lunedì dall'uscita di scuola ed il martedì, ed il padre avrà cura di accompagnarli a scuola il mercoledì mattina;
resteranno con la madre il mercoledì dall'uscita di scuola ed il giovedì, e la madre avrà cura di accompagnarli a scuola il venerdì mattina;
a settimane alterne, con il padre o la madre, dal venerdì all'uscita di scuola, e per tutto il fine settimana, ed il genitore avrà cura di accompagnarli a scuola il lunedì mattina;
B) DURANTE LE VACANZE ESTIVE: i minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, previo accordo da prendersi con la madre entro il 30 di giugno;
C) DURANTE LE VACANZE NATALIZIE: le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi che vanno dal 24/12 al 31/12 e dal 01/01 al 06/01, periodi alternativamente goduti con i minori, anno per anno, dai due genitori;
D) DURANTE LE VACANZE PASQUALI: i minori trascorreranno l'intero periodo di vacanze scolastiche pasquali, dal Giovedì Santo al lunedì di Pasquetta, ad anni alterni con ciascun genitore;
E) IL GIORNO DEL COMPLEANNO DEI GENITORI: indipendentemente dallafrequentazione di cui ai punti precedenti i figli trascorreranno con il genitore festeggiato, il giorno del compleanno dello stesso;
F) IL GIORNO DEL COMPLEANNO DEL FIGLIO: le parti cercheranno di agevolare la presenza di entrambi i genitori alla festa dei figli;
in caso contrario, i figli rimarranno con il genitore che avrà diritto a trattenerli con sé quel giorno, e con l'altro genitore trascorreranno la sera;
4) la Sig.ra corrisponderà al marito, Sig. entro Parte_2 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, la somma di euro 200,00 (duecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat, in forza del riconoscimento delle rinunzie in campo lavorativo operate, in costanza di matrimonio, dallo stesso, in virtù dell'impegno profuso dal predetto nella cura della famiglia e della crescita dei figli minori, come conseguenza di scelte familiari organizzative, e rinunzie professionali adottate dal predetto a tal fine, programmate e condivise dalla coppia;
5) Avendo i genitori intenzione di frequentare i minori, ciascuno il tempo maggiore possibile, ed avendo pertanto previsto una suddivisione della frequentazione degli stessi quantitativamente paritaria tra la coppia, non viene previsto alcun contributo al mantenimento dei figli, essendo onere di ciascuno provvedere direttamente alle esigenze degli stessi nel corso della frequentazione;
per tale motivo, le parti convengono di suddividere tra loro le spese concernenti entrambi i minori, nel modo che segue:
• Spese ordinarie di vitto, abbigliamento, carburante, baby-sitter, regali agli amichetti per feste: a carico del genitore che si trova con il figlio;
• Tutte le altre spese, ordinarie (a titolo meramente esemplificativo: tasse scolastiche, materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola e doposcuola) e straordinarie, verranno suddivise tra loro per 1/3 in capo al Sig. e per 2/3 in capo Pt_1 alla Sig.ra con applicazione concorde del Protocollo di Intesa sottoscritto in Parte_2 data 17 dicembre 2014 tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma, che si allega al presente atto, in copia, ed è da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni;
6) nell'ottica di una sistemazione definitiva e concordata dei loro reciproci rapporti economici, in adempimento agli obblighi derivanti dalla separazione, il Sig. si Pt_1 obbliga a trasferire alla Sig. e quest'ultima ad acquistare dal primo, la quota Parte_2 di ½ dell'intero diritto di proprietà sulla unità immobiliare, sita in Roma, Via Enrico
Mazzoccolo, n° 7, edificio 9, composta di appartamento di civile abitazione posto al piano quinto della scala “T”, distinto con il numero di interno 10 (dieci) composto di tre camere, ripostiglio ed accessori, nonché cantina di pertinenza, sita al piano interrato, distinta con il numero 10 (dieci), il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio
956 (novecentocinquantasei), p.lla 244 (duecentoquarantaquattro), subalterno 35
(trentacinque), Via Enrico Mazzoccolo n. 7, piano 5 – S1, int. 10, scala T, z.c. 5, cat. A/3, classe 3, vani 5,5, rendita euro 1.036,79, oltre pertinenze, ragioni, diritti ed accessioni relativi all'immobile sopra descritto, spettante al Sig. così come allo stesso, ed Pt_1 alla Sig.ra pervenuto con atto a rogito del Notaio del Parte_2 Persona_3
12/06/2017 di Rep. n. 12441, Racc. n. 9178, previo versamento, da parte della Sig.ra n favore del Sig. dell'importo di Euro 105.000,00 Parte_2 Parte_1
(centocinquemila/00), da corrispondersi all'atto del rogito notarile di trasferimento;
7) i coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto ed al rinnovo dello stesso;
8) le parti si danno reciprocamente e concordemente atto che i contenuti del presente ricorso decorrono a far data dalla sottoscrizione dello stesso, salvo omologa del Tribunale competente”;
rilevato che nelle note a chiarimento in data 24.1.2025 le parti hanno specificato che il marito “si trasferirà immediatamente, ma temporaneamente, al momento della pubblicazione del provvedimento di convalida” (da riferirsi evidentemente alla pubblicazione della sentenza di omologa delle condizioni della separazione);
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate in riferimento agli interessi delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di Parte_1 [...]
coniugati in Roma il 09.10.2004, alle condizioni congiunte Parte_2
riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
01260, Parte 2, Serie A04, Anno 2004);
- nulla sulle spese
Roma, 11/02/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi