TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/06/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1808/2022 R.G.
tra il
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pitaro opponente
e la
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Guiducci opposta
Il Giudice scaduto il termine del 3.6.2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 5.6.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1808/2022 R.G., vertente
tra il
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pitaro opponente
e la
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Guiducci opposta OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo – somministrazione energia elettrica.
CONCLUSIONI
Come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 3 giugno
2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi
2 dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Giova, altresì, premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di
3 diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord.
n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
2. Venendo alle vicende dedotte in lite, si controverte del credito di € 196.809,63, oltre accessori, vantato dalla e derivante dalla somministrazione di energia Controparte_1 elettrica in favore del . Parte_1
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n.
551/2022 del Tribunale di Crotone), il Comune ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645
c.p.c., eccependo: il difetto di legittimazione attiva della creditrice, la mancanza di prova scritta ad substantiam ex artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 del contratto di fornitura tra il e la società nonché la mancanza di un atto formale di impegno di spesa ex Pt_1 art. 191 TUEL.
Pertanto, ha concluso chiedendo la revoca del decreto, con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e formulando istanza ex art. 120 c.p.c. diretta ad ottenere la pubblicazione dell'emananda sentenza di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto in formato integrale e/o per estratto, su uno o più giornali on-line o cartacei a diffusione nazionale e internazionale, a spese della convenuta opposta;
vinte le spese.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la creditrice, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rilevando l'infondatezza dei motivi di opposizione;
in subordine, ha chiesto la condanna al pagamento dello stesso importo ingiunto, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.; ha, altresì, chiesto la condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.; vinte le spese.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, la causa è stata istruita documentalmente e, assegnata allo scrivente, è stata rinviata per la decisione
4 all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
Deve, anzitutto, richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., tra tante, Cass. civ., n. 12765 del 2007).
Alla stregua di tali principi va osservato che, nel caso di specie, mentre la società opposta ha esaurientemente assolto all'onere della prova su di essa incombente di dimostrare il credito vantato nei confronti dell'opponente, e cioè il fatto costitutivo dell'obbligazione fatta valere in via monitoria, al contrario il opponente non ha dimostrato l'esistenza di Pt_1 un fatto modificativo o impeditivo di tale diritto.
I motivi di opposizione sono, infatti, privi di pregio per le ragioni che seguono.
4.1. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA.
Nel caso che ci occupa, la documentazione prodotta dall'opposta risulta idonea a comprovare il credito richiesto con il ricorso monitorio, mentre l'ente comunale non ha adeguatamente contestato di aver ricevuto la fornitura.
Ed invero, con riguardo alla prova dell'esecuzione delle prestazioni, va precisato che le contestazioni avanzate sono del tutto generiche e pertanto equivalgono a non contestazione, considerato altresì che alcuna contestazione è stata mai avanzata prima del giudizio ed anzi, al contrario, risulta per tabulas che il nella persona del procuratore legale Avv. Pt_1
Gianluca Marino, ha riconosciuto di aver fruito della somministrazione di energia elettrica da
5 parte della in regime di salvaguardia nel corso del 2017, ossia l'anno di CP_1 riferimento delle fatture in oggetto (cfr. doc. 13 opposta, incontestato).
Al riguardo, si rammenta l'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui - in conformità all'art. 2697 c.c., al principio della vicinanza della prova e all'onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c. - solo nel caso di analitica e specifica contestazione dei consumi, non opera la presunzione semplice di veridicità dei dati numerici riportati dal contatore e poi sulla fattura (cfr. Cass. 297/2020: “in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verificare e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo”; v. anche Cass. civ., 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ.,
28.05.2004, n. 10313; Cass. civ., 16.06.2011, n. 13193).
A ben vedere, il non ha sollevato specifiche contestazioni sui consumi, sicché deve Pt_1 presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione degli stessi mediante i contatori centrali della società che eroga il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi e, dunque, deve riconoscersi - si ribadisce - l'idoneità delle bollette a fornire la prova dei consumi esposti.
Va, poi, precisato - condivisibilmente con quanto dedotto dalla società opposta - che la cessione del credito de quo effettuata dalla alla Banca Sistema S.p.A. deve CP_1 ritenersi inefficace a fronte del rifiuto alla cessione tempestivamente manifestato dal ceduto, in persona dell'Avv. Gianluca Marino, a mezzo pec il Parte_1
15.11.2017, in corso di esecuzione del rapporto (cfr. doc. 12 opposta).
Le norme che vengono qui in rilievo, derogatrici del principio generale dell'irrilevanza del consenso prestato dal debitore ceduto ai fini dell'efficacia della cessione (essendo sufficiente la notifica della cessione al fine di renderla allo stesso opponibile), sono le seguenti.
L'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923 stabilisce che «Gli atti considerati nel precedente articolo
69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare. Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse. Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo
1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima».
6 Il richiamato art. 9 allegato E della L. 20 marzo 1865, n. 2248 stabilisce, a sua volta, che
«Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata».
Dunque, poiché la cessione del credito, stipulata senza l'adesione dell'amministrazione interessata, è valida tra le parti, ma non è opponibile alla debitrice ceduta, la mancata adesione dell'amministrazione costituisce una causa estrinseca di inefficacia della cessione, la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l'esecuzione del rapporto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della
P.A. (somministrante, fornitore o appaltatore) (Cass. 11475/2008).
La disciplina che costituisce lex specialis e che dev'essere applicata nel caso di specie si rinviene nell'art. 117 d.lgs. 163/2006, riprodotto, per quanto qui rileva, nella disposizione di cui all'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016 (cd. Codice Appalti) - che, confermando la cedibilità dei crediti nei confronti della P.A. derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici ed affermando l'applicazione delle disposizioni di cui alla l. 52/1991, sancisce espressamente l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, salvo il rifiuto notificato al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Tale norma riconosce alla P.A. la facoltà di rifiutare la cessione con comunicazione da effettuarsi a cedente e cessionario entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della cessione, e così impedendo che tale atto diventi efficace nei suoi confronti.
Al riguardo, la S.C. ha precisato che il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. oppure in presenza di dissenso (espresso entro il termine di 45 giorni) si applica solo ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura) (Cass. 9789/1994), quali sono quelli per cui si procede (Cass. 981/2002).
Mette conto di evidenziare che il presupposto fattuale perché la normativa richiamata trovi applicazione è che la cessione abbia ad oggetto crediti inerenti a un rapporto di somministrazione in corso di esecuzione, con la conseguenza che l'inefficacia nei confronti dell'Amministrazione potrà essere pronunciata se la notifica della cessione non seguita dall'adesione della P.A. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto, venendo altrimenti meno la causa d'inefficacia della cessione.
Infatti, il divieto di cessione resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al
7 principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, l'inefficacia della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti.
Nel caso di specie, il rifiuto opposto dal è stato comunicato alla cedente Pt_1 CP_1
e alla cessionaria Banca Sistema S.p.A. durante lo svolgimento del rapporto di somministrazione, con conseguente inefficacia della cessione.
Pertanto, deve ritenersi che la sia titolare del credito azionato. CP_1
4.2. DIFETTO DI PROVA DEL CONTRATTO E DELL'IMPEGNO DI SPESA.
Tali doglianze vanno esaminate congiuntamente.
Occorre precisare, quanto al rapporto intercorso tra il opponente e la società Pt_1 opposta, che quest'ultima ha somministrato energia elettrica in regime cosiddetto di
Salvaguardia, come documentalmente dimostrato ed incontestato (ciò si evince dalla dicitura contenuta in tutte le fatture-bollette ed è stato riconosciuto stragiudizialmente dallo stesso opponente, v. sul punto doc. 13 opposta, sopra citato). Pt_1
Infatti, la è l'esercente il regime di Salvaguardia per la Regione Calabria per il CP_1 periodo dall'1.1.2017 al 31.12.2018, ovvero il fornitore selezionato attraverso gara alle condizioni economiche stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AE.).
In proposito, va osservato che in questi casi il rapporto di fornitura trae fondamento direttamente dal d.l. 18 giugno 2007 n. 73 (“Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”), conv. in l. 3 agosto 2007,
n. 125, con il quale il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti che, per qualsivoglia ragione, fossero privi di fornitore ovvero che non avessero ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero.
Il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra il fornitore ed il cliente finale per effetto dell'assegnazione di quest'ultimo al servizio di maggior tutela non ha, né può avere fonte convenzionale, bensì legale, derivando in via diretta dalle previsioni della legge,
e non necessita quindi della sottoscrizione di alcun contratto (cfr. Trib. di Castrovillari, sentenza n. 626/2024).
Inoltre, al regime di salvaguardia non si applica la disciplina dell'impegno di spesa degli artt.
182 co. 2 e 191 TUEL, in quanto l'impegno di spesa di cui all'art. 183 TUEL è conseguente alla determinazione dirigenziale a contrarre di cui all'art. 192 TUEL: mancando nel caso di
8 specie alcun contratto, non occorre dunque alcuna determinazione né il conseguente impegno di spesa.
Sicché l'191 cit. deve essere interpretato nel senso che la mancanza del preventivo impegno di spesa relativo ad obbligazioni di fonte legale non determina la non debenza dei relativi pagamenti, come del resto avviene per ogni spesa relativa ad obblighi di natura extracontrattuale, ad esempio in casi di responsabilità civile dell'ente (v., al riguardo, Trib.
Catania, 32/2024).
Dunque, l'instaurazione della fornitura di ultima istanza e del regime di salvaguardia – rapporti da cui discendono le sue pretese creditorie – avviene ex lege, in ragione di un quadro normativo finalizzato a garantire la continuità dell'erogazione ai clienti che si trovino senza un fornitore nel mercato libero.
Da ciò deriva l'assenza sia di un atto negoziale scritto sia di una contrattazione tra le parti, in quanto le condizioni contrattuali vengono applicate in maniera automatica dalle società di vendita aggiudicatarie delle procedure concorsuali indette dagli enti competenti, al fine precipuo di garantire il godimento di un servizio pubblico essenziale quale è quello dell'erogazione di energia elettrica e gas.
E', pertanto, irrilevante la mancata produzione del contratto e dell'impegno di spesa con riferimento alle fatture azionate.
Alla luce di tutto quanto su esposto, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato il d.i. opposto.
Ulteriori domande ed istanze sono assorbite.
5. RISARCIMENTO DEL DANNO DA LITE TEMERARIA.
Devono essere rigettate le reciproche istanze avanzate ai sensi dell'art. 96, co. 1 c.p.c. per responsabilità aggravata, non ricorrendone i presupposti nel caso di specie, atteso che le parti non hanno agito con mala fede o colpa grave, essendosi limitate ad esercitare i propri diritti di azione e di difesa, sanciti dall'art. 24 Cost..
Per la stessa ragione va respinta la domanda ex art. 96, co. 3 c.p.c. avanzata dalla parte opposta, domanda che necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, essendo la relativa previsione inserita nella disciplina della responsabilità aggravata (arg. Cass. ord. n. 21570/12).
6. SPESE PROCESSUALI.
9 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata ed esclusa la fase istruttoria, di carattere documentale.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 551/2022 del
Tribunale di Crotone, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- rigetta le istanze ex art. 96 c.p.c.;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, liquidate in € 4.217,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 5 giugno 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
10
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1808/2022 R.G.
tra il
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pitaro opponente
e la
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Guiducci opposta
Il Giudice scaduto il termine del 3.6.2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 5.6.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1808/2022 R.G., vertente
tra il
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pitaro opponente
e la
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Guiducci opposta OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo – somministrazione energia elettrica.
CONCLUSIONI
Come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 3 giugno
2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi
2 dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Giova, altresì, premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di
3 diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord.
n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
2. Venendo alle vicende dedotte in lite, si controverte del credito di € 196.809,63, oltre accessori, vantato dalla e derivante dalla somministrazione di energia Controparte_1 elettrica in favore del . Parte_1
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n.
551/2022 del Tribunale di Crotone), il Comune ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645
c.p.c., eccependo: il difetto di legittimazione attiva della creditrice, la mancanza di prova scritta ad substantiam ex artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 del contratto di fornitura tra il e la società nonché la mancanza di un atto formale di impegno di spesa ex Pt_1 art. 191 TUEL.
Pertanto, ha concluso chiedendo la revoca del decreto, con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e formulando istanza ex art. 120 c.p.c. diretta ad ottenere la pubblicazione dell'emananda sentenza di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto in formato integrale e/o per estratto, su uno o più giornali on-line o cartacei a diffusione nazionale e internazionale, a spese della convenuta opposta;
vinte le spese.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la creditrice, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rilevando l'infondatezza dei motivi di opposizione;
in subordine, ha chiesto la condanna al pagamento dello stesso importo ingiunto, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.; ha, altresì, chiesto la condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.; vinte le spese.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, la causa è stata istruita documentalmente e, assegnata allo scrivente, è stata rinviata per la decisione
4 all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
Deve, anzitutto, richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., tra tante, Cass. civ., n. 12765 del 2007).
Alla stregua di tali principi va osservato che, nel caso di specie, mentre la società opposta ha esaurientemente assolto all'onere della prova su di essa incombente di dimostrare il credito vantato nei confronti dell'opponente, e cioè il fatto costitutivo dell'obbligazione fatta valere in via monitoria, al contrario il opponente non ha dimostrato l'esistenza di Pt_1 un fatto modificativo o impeditivo di tale diritto.
I motivi di opposizione sono, infatti, privi di pregio per le ragioni che seguono.
4.1. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA.
Nel caso che ci occupa, la documentazione prodotta dall'opposta risulta idonea a comprovare il credito richiesto con il ricorso monitorio, mentre l'ente comunale non ha adeguatamente contestato di aver ricevuto la fornitura.
Ed invero, con riguardo alla prova dell'esecuzione delle prestazioni, va precisato che le contestazioni avanzate sono del tutto generiche e pertanto equivalgono a non contestazione, considerato altresì che alcuna contestazione è stata mai avanzata prima del giudizio ed anzi, al contrario, risulta per tabulas che il nella persona del procuratore legale Avv. Pt_1
Gianluca Marino, ha riconosciuto di aver fruito della somministrazione di energia elettrica da
5 parte della in regime di salvaguardia nel corso del 2017, ossia l'anno di CP_1 riferimento delle fatture in oggetto (cfr. doc. 13 opposta, incontestato).
Al riguardo, si rammenta l'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui - in conformità all'art. 2697 c.c., al principio della vicinanza della prova e all'onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c. - solo nel caso di analitica e specifica contestazione dei consumi, non opera la presunzione semplice di veridicità dei dati numerici riportati dal contatore e poi sulla fattura (cfr. Cass. 297/2020: “in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verificare e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo”; v. anche Cass. civ., 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ.,
28.05.2004, n. 10313; Cass. civ., 16.06.2011, n. 13193).
A ben vedere, il non ha sollevato specifiche contestazioni sui consumi, sicché deve Pt_1 presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione degli stessi mediante i contatori centrali della società che eroga il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi e, dunque, deve riconoscersi - si ribadisce - l'idoneità delle bollette a fornire la prova dei consumi esposti.
Va, poi, precisato - condivisibilmente con quanto dedotto dalla società opposta - che la cessione del credito de quo effettuata dalla alla Banca Sistema S.p.A. deve CP_1 ritenersi inefficace a fronte del rifiuto alla cessione tempestivamente manifestato dal ceduto, in persona dell'Avv. Gianluca Marino, a mezzo pec il Parte_1
15.11.2017, in corso di esecuzione del rapporto (cfr. doc. 12 opposta).
Le norme che vengono qui in rilievo, derogatrici del principio generale dell'irrilevanza del consenso prestato dal debitore ceduto ai fini dell'efficacia della cessione (essendo sufficiente la notifica della cessione al fine di renderla allo stesso opponibile), sono le seguenti.
L'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923 stabilisce che «Gli atti considerati nel precedente articolo
69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare. Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse. Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo
1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima».
6 Il richiamato art. 9 allegato E della L. 20 marzo 1865, n. 2248 stabilisce, a sua volta, che
«Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata».
Dunque, poiché la cessione del credito, stipulata senza l'adesione dell'amministrazione interessata, è valida tra le parti, ma non è opponibile alla debitrice ceduta, la mancata adesione dell'amministrazione costituisce una causa estrinseca di inefficacia della cessione, la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l'esecuzione del rapporto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della
P.A. (somministrante, fornitore o appaltatore) (Cass. 11475/2008).
La disciplina che costituisce lex specialis e che dev'essere applicata nel caso di specie si rinviene nell'art. 117 d.lgs. 163/2006, riprodotto, per quanto qui rileva, nella disposizione di cui all'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016 (cd. Codice Appalti) - che, confermando la cedibilità dei crediti nei confronti della P.A. derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici ed affermando l'applicazione delle disposizioni di cui alla l. 52/1991, sancisce espressamente l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, salvo il rifiuto notificato al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Tale norma riconosce alla P.A. la facoltà di rifiutare la cessione con comunicazione da effettuarsi a cedente e cessionario entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della cessione, e così impedendo che tale atto diventi efficace nei suoi confronti.
Al riguardo, la S.C. ha precisato che il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. oppure in presenza di dissenso (espresso entro il termine di 45 giorni) si applica solo ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura) (Cass. 9789/1994), quali sono quelli per cui si procede (Cass. 981/2002).
Mette conto di evidenziare che il presupposto fattuale perché la normativa richiamata trovi applicazione è che la cessione abbia ad oggetto crediti inerenti a un rapporto di somministrazione in corso di esecuzione, con la conseguenza che l'inefficacia nei confronti dell'Amministrazione potrà essere pronunciata se la notifica della cessione non seguita dall'adesione della P.A. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto, venendo altrimenti meno la causa d'inefficacia della cessione.
Infatti, il divieto di cessione resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al
7 principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, l'inefficacia della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti.
Nel caso di specie, il rifiuto opposto dal è stato comunicato alla cedente Pt_1 CP_1
e alla cessionaria Banca Sistema S.p.A. durante lo svolgimento del rapporto di somministrazione, con conseguente inefficacia della cessione.
Pertanto, deve ritenersi che la sia titolare del credito azionato. CP_1
4.2. DIFETTO DI PROVA DEL CONTRATTO E DELL'IMPEGNO DI SPESA.
Tali doglianze vanno esaminate congiuntamente.
Occorre precisare, quanto al rapporto intercorso tra il opponente e la società Pt_1 opposta, che quest'ultima ha somministrato energia elettrica in regime cosiddetto di
Salvaguardia, come documentalmente dimostrato ed incontestato (ciò si evince dalla dicitura contenuta in tutte le fatture-bollette ed è stato riconosciuto stragiudizialmente dallo stesso opponente, v. sul punto doc. 13 opposta, sopra citato). Pt_1
Infatti, la è l'esercente il regime di Salvaguardia per la Regione Calabria per il CP_1 periodo dall'1.1.2017 al 31.12.2018, ovvero il fornitore selezionato attraverso gara alle condizioni economiche stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AE.).
In proposito, va osservato che in questi casi il rapporto di fornitura trae fondamento direttamente dal d.l. 18 giugno 2007 n. 73 (“Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”), conv. in l. 3 agosto 2007,
n. 125, con il quale il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti che, per qualsivoglia ragione, fossero privi di fornitore ovvero che non avessero ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero.
Il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra il fornitore ed il cliente finale per effetto dell'assegnazione di quest'ultimo al servizio di maggior tutela non ha, né può avere fonte convenzionale, bensì legale, derivando in via diretta dalle previsioni della legge,
e non necessita quindi della sottoscrizione di alcun contratto (cfr. Trib. di Castrovillari, sentenza n. 626/2024).
Inoltre, al regime di salvaguardia non si applica la disciplina dell'impegno di spesa degli artt.
182 co. 2 e 191 TUEL, in quanto l'impegno di spesa di cui all'art. 183 TUEL è conseguente alla determinazione dirigenziale a contrarre di cui all'art. 192 TUEL: mancando nel caso di
8 specie alcun contratto, non occorre dunque alcuna determinazione né il conseguente impegno di spesa.
Sicché l'191 cit. deve essere interpretato nel senso che la mancanza del preventivo impegno di spesa relativo ad obbligazioni di fonte legale non determina la non debenza dei relativi pagamenti, come del resto avviene per ogni spesa relativa ad obblighi di natura extracontrattuale, ad esempio in casi di responsabilità civile dell'ente (v., al riguardo, Trib.
Catania, 32/2024).
Dunque, l'instaurazione della fornitura di ultima istanza e del regime di salvaguardia – rapporti da cui discendono le sue pretese creditorie – avviene ex lege, in ragione di un quadro normativo finalizzato a garantire la continuità dell'erogazione ai clienti che si trovino senza un fornitore nel mercato libero.
Da ciò deriva l'assenza sia di un atto negoziale scritto sia di una contrattazione tra le parti, in quanto le condizioni contrattuali vengono applicate in maniera automatica dalle società di vendita aggiudicatarie delle procedure concorsuali indette dagli enti competenti, al fine precipuo di garantire il godimento di un servizio pubblico essenziale quale è quello dell'erogazione di energia elettrica e gas.
E', pertanto, irrilevante la mancata produzione del contratto e dell'impegno di spesa con riferimento alle fatture azionate.
Alla luce di tutto quanto su esposto, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato il d.i. opposto.
Ulteriori domande ed istanze sono assorbite.
5. RISARCIMENTO DEL DANNO DA LITE TEMERARIA.
Devono essere rigettate le reciproche istanze avanzate ai sensi dell'art. 96, co. 1 c.p.c. per responsabilità aggravata, non ricorrendone i presupposti nel caso di specie, atteso che le parti non hanno agito con mala fede o colpa grave, essendosi limitate ad esercitare i propri diritti di azione e di difesa, sanciti dall'art. 24 Cost..
Per la stessa ragione va respinta la domanda ex art. 96, co. 3 c.p.c. avanzata dalla parte opposta, domanda che necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, essendo la relativa previsione inserita nella disciplina della responsabilità aggravata (arg. Cass. ord. n. 21570/12).
6. SPESE PROCESSUALI.
9 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata ed esclusa la fase istruttoria, di carattere documentale.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 551/2022 del
Tribunale di Crotone, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- rigetta le istanze ex art. 96 c.p.c.;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, liquidate in € 4.217,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 5 giugno 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
10