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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/11/2024, n. 5260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5260 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3623/2024 R.G. avente ad oggetto differenze retributive
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, via Caduti del Lavoro n. 61, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Antonio Drago, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Catania, Strada Alfieri Maserati n. 1, p.iva
, elettivamente domiciliata in Catania, via Piave n. 2, presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
Vincenzo Alba, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato l'8.04.2024, in breve, ha Parte_1
esposto:
Pagina 1 - che, a partire dal mese di gennaio 2021, ha svolto alle dipendenze della società convenuta attività di operaio addetto alla guida di autocarri, inquadrato nel livello terzo super del CCNL di categoria applicabile agli addetti alla logistica, trasporto merci e spedizione;
- che il rapporto di lavoro, per tutta la durata, si è dispiegato sotto le direttive e secondo le modalità impartite dall'amministratore unico della società resistente, al quale, peraltro, lo stesso era tenuto a comunicare l'eventuale necessità di assentarsi, restando regolarizzato solo dal mese di febbraio 2022 sino al mese di settembre 2023, quando è cessato per il recesso della parte datoriale senza osservare alcun preavviso;
- che, segnatamente, ha reso le proprie prestazioni dal lunedì al sabato, per circa dieci ore al giorno –e più esattamente dalle 6,00 alle 22,00- con circa un ora e mezza di pausa pranzo, a fronte di una retribuzione mensile inferiore alla somma di € 1.400,00 indicata in busta paga, senza neppure ricevere, in conformità a quanto previsto dall'accordo collettivo di categoria, la retribuzione dovuta per il lavoro straordinario e supplementare svolto;
- che neppure ha fruito di permessi e ferie né tanto meno gli sono state riconosciute le pertinenti indennità sostitutive come, parimenti, non ha ricevuto alcunché a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità e tanto meno gli sono stati versati i corrispondenti oneri contributivi
- che, dunque, lo stesso è creditore della somma di € 81.201,73, per le causali più nel dettaglio spiegate in ricorso, oltre interessi e rivalutazione.
Su tali premesse, il ricorrente ha testualmente chiesto di “1. … dichiarare che … ha lavorato alle dipendenze della Società denominata S.L.D. S.r.l. Sicilia Logistica Distribuzione impresa individuale dal mese di Gennaio dell'anno 2021 sino al mese di Febbraio dell'anno 2022 senza alcun contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
2. accertare e dichiarare che …(lo stesso) ha lavorato alle dipendenze della Società denominata Controparte_1 dal mese di Febbraio dell'anno 2022 al mese di Settembre dell'anno 2023; 3. accertare e dichiarare che …, per le mansioni svolte durante i superiori periodi lavorativi, rientra nell'inquadramento al livello CS del C.C.N.L. per gli addetti ai trasporti – Autotrasporto Merci
e Logistica – livello 3 super;
4. Condannare la Società denominata
[...]
al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € Controparte_1
81.201/73 … per i titoli specificati in premessa oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. 5. Condannare, parte resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dell' … degli interi periodi temporali sopra indicati. Con vittoria CP_2 di spese e compensi.”.
Con memoria depositata telematicamente il 7.09.2024 si è ritualmente costituita in giudizio
Pagina 2 , con la quale, in via preliminare, ha eccepito la Controparte_1
nullità del ricorso in quanto generico e contraddittorio. Nel merito, la parte resistente ha contestato la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente, in estrema sintesi, assumendo:
- che dal mese di gennaio 2021 fino al 16 febbraio 2022 non ha intrattenuto alcun rapporto di lavoro con il ricorrente sicché le buste paga dedotte ma non prodotte dal ricorrente non possono ritenersi esistenti così come non è veritiero che il ricorrente seguisse le direttive e gli ordini dell'amministratore della società stante che nelle società di medio/grandi dimensioni, come quella di specie, i compiti relativi all'organizzazione del lavoro del personale sono rimessi ad altre figure non apicali, quali il direttore tecnico;
- che non corrisponde al vero l'orario di lavoro che il ricorrente ha dedotto di aver osservato, non essendo previsto alcun turno di lavoro all'ora dedotta dal ricorrente come inizio
(6,00) e fine (22,00) dell'attività lavorativa essendo chiusa l'azienda in detti orari, così come sono stati regolarmente riconosciuti e corrisposti in busta paga gli emolumenti afferenti al lavoro straordinario effettivamente prestato, alle ferie maturate e non godute, nonché alle tredicesime e quattordicesime mensilità;
- che dal 17.02.2022 al 30.06.2022 tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a termine a tempo parziale orizzontale di 30 ore settimanali, convertito, senza soluzione di continuità, in un rapporto a tempo indeterminato e, a decorrere dal febbraio 2023,
è stato assente dal posto di lavoro per malattia sicché è impossibile che lo stesso abbia Pt_1 espletato lavoro straordinario e quant'altro richiesto in seno all'atto introduttivo;
- che la qualifica di conducente di autocarri di cui al livello 3 super del CCNL applicabile non è in contestazione, per cui non si comprende la ragione per la quale il ricorrente abbia chiesto di “accertare e dichiarare l'inquadramento in tale livello”;
- che il lavoratore ha taciuto in ricorso di aver ceduto la quota di un quinto della propria retribuzione alla società Pitagora s.p.a. per il rimborso di un finanziamento contratto e che i relativi importi sono stati integralmente corrisposti dalla in ottemperanza alla CP_1
delegazione al pagamento versata in atti nonostante il ricorrente sia rimasto assente dal lavoro per malattia dal mese di febbraio 2023 fino alla cessazione del rapporto di lavoro;
- che, ad oggi, la stessa è rimasta creditrice del ricorrente dell'importo di € 3.784,00, in quanto la stessa, malgrado era cessato il rapporto di lavoro, ha corrisposto alla Pitagora s.p.a. il residuo finanziamento che perciò costituisce credito dell'azienda verso il lavoratore, da opporre in compensazione nella denegata e non temuta ipotesi in cui risultassero partite debitorie nei confronti del NZ;
- che la stessa il 17.07.2023 ha comunicato che di esser stato rinvenuto assente Pt_1
Pagina 3 alla visita di controllo fiscale occorsa il 2.07.2023, avvisandolo anche dell'approssimarsi della fine dei 180 giorni indennizzabili a causa della malattia e, con lettera del 31.07.2023, il lavoratore ha richiesto di essere sottoposto a visita presso il medico competente, restando giudicato il 7.08.2023 “non idoneo alla mansione specifica” e, dunque, in data 7.09.2023 al termine del periodo di malattia con inizio nel mese di febbraio 2023 licenziato per giustificato motivo soggettivo;
- che alcuna indennità di preavviso era dovuta, trattandosi di dipendente dichiarato inidoneo a svolgere qualsiasi attività, dal momento che lo scioglimento del rapporto negoziale è un atto vincolato che prescinde dalla volontà datoriale,
- che in ogni caso i calcoli depositati dal ricorrente non sono intelleggibili in più punti e contradditori rispetto alle deduzioni difensive di cui al ricorso e comunque “l'importo risultante dai conteggi e ripetuto nel corpo del ricorso è inferiore di circa euro 30.000,00 rispetto all'importo richiesto nelle conclusioni del medesimo ricorso”;
- che i contributi sono stati versati regolarmente agli enti previdenziali.
Conseguentemente, ha società resistente ha chiesto di “… dichiarare la nullità e/o
l'improcedibilità del ricorso per genericità o comunque rigettare con qualsiasi statuizione le domande avversarie perchè infondate nel fatto e nel diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Alla prima udienza, tenutasi il 20.09.2024, i procuratori delle parti hanno rappresentato congiuntamente di aver raggiunto una intesa transattiva, altresì, precisando il difensore del ricorrente “di non aver provveduto a notificare il ricorso per cui è causa all' avendo il CP_2 proprio assistito rinunciato alle pretese contributive avanzate nell'atto introduttivo”; quindi, la presente controversia è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e, all'udienza del 23.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127-ter c.p.c., trattenuta a sentenza nel rispetto di quanto previsto dalla normativa da ultimo richiamata.
_______________________
In via preliminare, va rilevato che il 22.10.2024 le parti hanno prodotto “atto dichiaratorio di rinuncia e contestuale accettazione della rinuncia con compensazione delle spese di lite” sottoscritto personalmente dalle stesse e, “per autentica … e … rinuncia alla solidarietà professionale”, dai rispettivi difensori, a mezzo del quale hanno rappresentato di aver
“conciliato e definito transattivamente la controversia;
che l'accordo transattivo, già eseguito, prevede l'abbandono del giudizio con spese compensate … (sicchè) NZ … conferma di
Pagina 4 rinunciare, a tutte le domande formulate in danno della società Controparte_1
nell'ambito del giudizio n.3624/2024 RGL … e la società
[...] [...]
, convenuta in giudizio, dichiara di accettare la suddetta rinuncia … Controparte_1 dichiaran(do) di non aver nulla a pretendere reciprocamente …”.
Sulla scorta delle dichiarazioni di rinuncia e di accettazione di essa, i procuratori delle parti con le rispettive note cartolari versate in atti hanno chiesto la declaratoria di estinzione del presente giudizio con compensazione integrale delle spese processuali.
Ebbene, la rinuncia al giudizio e l'accettazione di essa, essendo prive nella specie di condizioni e riserve, devono ritenersi senz'altro efficaci.
A mente dell'art. 306 c.p.c., “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione”.
Nella fattispecie concreta, a fronte della conforme volontà manifestata dalle parti costituite nel non aver alcun interesse alla prosecuzione del presente giudizio, la materia del contendere è senz'altro venuta meno, stante che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità tale statuizione costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere emessa allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia, sì da annullare i margini di conflittualità
e, quindi, la necessità della pronunzia del giudice (ex multis, Cass.
5.12.2005 n. 26351; Cass.
08.11.2007, n. 23289; Cass. 23.07.2009 n.16341).
La regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio e della fase cautelare va operata in conformità all'accordo raggiunto tra le stesse in termini di integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa inter partes, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
DICHIARA estinto il presente giudizio
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 21.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 5