TRIB
Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/06/2025, n. 4460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4460 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11059/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Dott.ssa Amina SIMONETTI Presidente
Dott.ssa Alima ZANA Giudice
Dott. Nicola FASCILLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11059/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BELTRAMETTI MARCO, elettivamente domiciliata in Milano, VIA LENTASIO, 9 presso il suddetto diensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLACI Controparte_1 C.F._1
OM e dell'avv. RO UD, elettivamente domiciliata tramite PEC
Email_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale di Milano, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, 1) nel merito, per i motivi dedotti nell'atto introduttivo e nelle successive memorie istruttorie a) dichiarare la parziale compensazione del credito oggetto di ingiunzione con il credito di euro
14.838,18 della opponente nei confronti della signora e/o; Parte_1 Controparte_1
b) dichiarare nulla o, comunque, annullare la scrittura privata 2 aprile 2021 (doc. 3 allegato al ricorso monitorio) per violazione della clausola legale e statutaria di divieto di recesso parziale e/o per violazione della clausola statutaria che, in caso di estinzione del rapporto con la subordina Parte_1 il diritto al rimborso della somma oggetto di prestazione mutualistica al subentro di un nuovo socio;
c) dichiarare conseguentemente l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria;
pagina 1 di 8 d) dichiarare comunque non dovuti gli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, in via subordinata, dichiarare che il dies a quo per il calcolo degli interessi legali è il 28 settembre 2022.
2) ancora nel merito per effetto di quanto precede, dichiarare nullo e revocare il decreto n. 1286 del 16 gennaio 2023 (R.G. 35696/2022).
4) In ogni caso
Con condanna al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio, oltre accessori di legge
Per parte convenuta:
Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previi i necessari accertamenti e declaratorie, così statuire: a) dichiarare inammissibile e/o improcedibile la spiegata opposizione ovvero rigettarla perché infondata in fatto e in diritto, confermando, per l'effetto, l'opposto decreto ingiuntivo;
b) in subordine, in caso di revoca parziale del decreto ingiuntivo accertare e dichiarare che il credito vantato dalla sig.ra nei confronti della Controparte_1 Parte_1 opponente è pari ad euro 45.045,00, oltre interessi come per legge;
c) condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
In via istruttoria si chiede di voler ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che la , preso atto del recesso della società Controparte_2 CP_1
, ha sottoposto alla medesima la sottoscrizione di due scritture private denominate “Artusa A
[...]
5.2.pdf” e “Artusa A 5.1.pdf.”, giusta email del 24 febbraio 2021, con gli annessi allegati, a firma della sig.ra Parte_2
2) Vero è che la , ha sottoscritto soltanto la scrittura privata Controparte_2 denominata “Artusa A.51.pdf” in data 2 aprile 2021 soltanto perché non poteva rimborsare immediatamente alla socia uscente, SI.ra , quanto da quest'ultima anticipato per la CP_1 realizzazione degli immobili;
3) Vero è che dal 2017 ad oggi la non ha chiesto alcuna quota Controparte_2 associativa alla sig.ra ; Controparte_1
4) Vero è che la ha proposto alla sig.ra il Controparte_2 Controparte_1 pagamento dilazionato della seconda rata prevista nella scrittura privata del 2 aprile 2021 con versamento di rate mensili di euro 1000,00.
Si indicano quali testi: i sig.ri c/o in Milano alla Via Pastrengo n. 1, la sig.ra Testimone_1 Tes_2
c/o con sede in Milano, alla via F. De Sanctis n. 73 e la sig.ra
[...] Controparte_3 Testimone_3
c/o AS (MI) alla via Beatrice di Tenda 5.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto al Tribunale di Milano di “ingiungere Controparte_1
alla , (Codice Fiscale n. ) in persona Controparte_4 P.IVA_1 dell'Amministratore, Unico Ing. , con sede in Milano, Via De Sanctis 73,con indirizzo CP_5
pec: di pagare immediatamente alla ricorrente la somma di € 45.045,00 Email_2
oltre gli interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2012 dal dovuto e sino al soddisfo, nonché le spese e pagina 2 di 8 competenze della procedura da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c., che ne fanno esplicita richiesta. Voglia, altresì, avvertire che il termine di 40 giorni di cui all'art. 645 c.p.c. varrà solo ai fini dell'opposizione, con l'esenzione del termine di cui all'art. 482 c.p.c. senza escludere il dovere di pagare la somma ingiunta.”
Aveva allegato la parte ricorrente in sede di ricorso che:
- , in qualità di socia della Cooperativa in indirizzo, in data 20.12.2013 aveva Controparte_1 sottoscritto un contratto di prenotazione di alcune unità immobiliari facenti parte dell'edificio residenziale da costruire in Milano, alla Via Stamira d'Ancona, n. 40;
- in particolare, la SI.ra aveva prenotato l'unità immobiliare posta al piano quinto denominata CP_1
A 5.1 e cantina, nonché il box pertinenziale n. 33 posto al piano interrato;
- a tal fine aveva corrisposto alla cooperativa, a titolo di acconto, la complessiva somma di Euro
81.900,00;
- per realizzare il predetto intervento edilizio la con atto del 13.11.2017 del Notaio Parte_1
rep. n. 57241, racc. n. 12989, aveva sottoscritto una convenzione urbanistica con il Persona_1
Comune di Milano, che aveva fissato particolari requisiti per l'accesso all'intervento di edilizia residenziale;
- , essendo priva dei requisiti imposti dal Comune di Milano con la citata convenzione Controparte_1
urbanistica, era stata costretta a recedere dalla Cooperativa e a rinunciare alla prenotazione e, pertanto, in data 2.4.2021 le due parti avevano sottoscritto una scrittura privata in cui avevano convenuto le modalità di recesso della socia, precisando che “ si impegna a restituire al socio receduto CP_6
la complessiva somma di Euro 90.090,00 (pari a quanto versato a titolo di acconto e relativa IVA), senza alcun aggravio di interessi, con le seguenti modalità: Euro 45.045,00 vengono versati alla sottoscrizione a mezzo Bonifico Bancario;
Euro 45.045,00, a saldo del dovuto, verranno versati al termine degli impianti, come certificato dal SAL sottoscritto dall'impresa appaltatrice delle opere e dal direttore dei lavori, previsto con il versamento del 3° acconto da parte del socio subentrante a giugno
2021 e comunque non oltre il 15 ottobre 2021”;
- la cooperativa aveva corrisposto il primo acconto, ma non quanto dovuto a titolo di saldo entro la data del 15 ottobre 2021;
- in data 31 agosto 2022 la ricorrente, a mezzo dei due scriventi procuratori, aveva intimato alla
Cooperativa di corrispondere la restante somma di euro 45.045,00.
pagina 3 di 8 1).1 Con decreto ingiuntivo n. 1286/2023 pubblicato il 16 gennaio 2023 il Tribunale di Milano ha ingiunto a il pagamento in favore di della CP_2 CP_4 Controparte_2 Controparte_1 somma di € 45.045,00 oltre interessi e spese.
1).2 Con citazione ritualmente notificata si è opposta al CP_2 Controparte_4
decreto ingiuntivo citato eccependo:
- l'illegittimità del recesso parziale dell'opposta per violazione di clausola statutaria;
- l'esistenza di un controcredito di Edificare;
- la nullità / annullabilità della scrittura privata 2 aprile 2021 con riferimento all'obbligo restitutorio delle somme corrisposte in esecuzione del rapporto mutualistico;
- l'inesigibilità del credito oggetto di ingiunzione;
- l'illegittima condanna al pagamento degli interessi ex d.lgs. 231/2002.
1).3 Si è costituita nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto della opposizione. Controparte_1
1).4 Successivamente al deposito delle memorie 183 c. 6 c.p.c. il giudice istruttore ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 29 aprile 2025 i termini per il deposito delle memorie di replica perveniva al Tribunale per la decisione.
2) Con la prima eccezione parte opponente ha dedotto la illegittimità del recesso parziale dell'opposta per violazione dello Statuto.
Secondo l'attrice, risultava vietato all'opposta recedere dalla Cooperativa solo con riferimento ad uno dei due alloggi prenotati, perché l'art. 2532, primo comma, cod. civ. stabilisce il divieto di recesso parziale del socio di cooperativa, nel senso che non era possibile che un socio potesse interrompere una sola parte del rapporto sociale e mutualistico, mantenendo in vigore altra e diversa parte. Tale divieto di recesso parziale risultava essere stato espressamente recepito anche nell'art. 9 dello statuto della con la conseguenza che la difforme previsione contenuta nella scrittura privata del 2 aprile Parte_1
2021 doveva ritenersi nulla o, comunque, annullabile, per violazione di legge e dello statuto di
Edificare.
L'eccezione è infondata.
E' pacifico in causa come l'accordo transattivo stipulato tra le parti aveva quale presupposto la impossibilità per la convenuta di poter proseguire nell'acquisto degli alloggi prenotati a causa della convenzione stipulata dalla cooperativa con il Comune di Milano.
Peraltro la Cooperativa era ben consapevole della situazione creatasi all'interno della società quale pagina 4 di 8 conseguenza della citata stipula poiché nella assemblea del 26 giugno 2019 già si era posto il problema della sostituzione dei soci a causa della impossibilità per alcuni di procedere all'acquisto per l'assenza dei requisiti previsti dalla convenzione urbanistica.
La transazione stipulata tra le parti datata 2 aprile 2021 non è altro che la conseguenza di tale situazione.
L'organo amministrativo in sede di transazione (e quindi vincolando la società cooperativa) ha espressamente dato atto della legittimità del recesso con l'impegno alla restituzione della somma di denaro versata, impegno peraltro parzialmente eseguito.
Dalla documentazione in atti e dalle stesse allegazioni, quindi, emerge come il recesso della convenuta non fosse affatto parziale, bensì vi era l'accordo per lo scioglimento totale del rapporto sociale.
Sul punto, basta richiamare il punto B. della transazione dove è scritto espressamente come “le parti dichiarano ad ogni necessario effetto di voler risolvere il rapporto tra il socio e la società per mutuo consenso, concordando che l'effetto del recesso e, comunque, della cessazione del rapporto sociale, decorra dalla annotazione del recesso sul libro dei soci”. (cfr. doc. 3 fasc. monit.).
Quindi le parti hanno voluto sciogliere totalmente il rapporto sociale, e quindi l'eccezione di nullità per violazione di legge e dello statuto risulta all'evidenza infondata.
Né, di conseguenza, la può vantare alcun credito nei confronti della parte convenuta, non Parte_1
potendo in alcun modo essere considerata, a partire dalla sottoscrizione dell'accordo Controparte_1
transattivo, socia della cooperativa.
Con la seconda eccezione parte opponente ha dedotto la nullità o la annullabilità della scrittura privata
2 aprile 2021 con riferimento all'obbligo restitutorio delle somme corrisposte in esecuzione del rapporto mutualistico.
Anche tale accezione è priva di fondamento.
La Corte di Cassazione ha affermato come “In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma;
da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio.” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13641 del 30/05/2013).
pagina 5 di 8 Nel caso di specie è evidente che le somme richieste da concernono il rapporto Controparte_1
sinallagmatico derivante dalla prenotazione dell'immobile e quindi la è obbligata alla Parte_1
restituzione delle somme, essendo irrilevanti sotto questo profilo le questioni relative al rapporto mutualistico, che ha riguardo, invece, al rapporto sociale.
Tale credito, contrariamente a quanto affermato dalla Cooperativa, è pertanto esigibile, in quanto la impossibilità per la convenuta di poter procedere all'acquisto dell'immobile e la risoluzione del rapporto sociale derivante dalla esecuzione della scrittura privata transattiva costituiscono il presupposto necessario e sufficiente per la pretesa di pagamento della convenuta.
Peraltro, la era consapevole di tale esigibilità avendo la stessa pacificamente provveduto al Parte_1
pagamento del 50% del dovuto alla sottoscrizione del contratto.
Con l'ultima eccezione parte opponente contesta la condanna al pagamento degli interessi.
In particolare ha così articolato l'eccezione in sede di citazione:
“Va rilevato, infine, che l'opposta ha chiesto che sulla somma oggetto di ingiunzione vengano riconosciuti anche gli interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2012 dal dovuto e sino al soddisfo ed il decreto opposto, sul punto, ha ingiunto il pagamento degli interessi “come da domanda”.
Sennonché, anche sotto tale profilo, nella denegata ipotesi che all'esito del giudizio fosse riconosciuto un diritto di credito esigibile a favore dell'opposta, l'ingiunzione è da ritenersi errata.
L'ambito applicativo del D. Lgs. n. 231/2012, infatti, riguarda esclusivamente le transazioni commerciali tra imprese e non è applicabile ai rapporti in cui una delle parti sia soggetto che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.
D'altronde, se anche l'opposta avesse voluto implicitamente riferirsi al saggio degli interessi previsto dall'art. 1284 comma 4 cod. civ., pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, va ricordato che tale norma, per pacifica giurisprudenza, è riferita alle sole obbligazioni contrattuali, restando così escluse dal suo ambito applicativo sia le obbligazioni extracontrattuali, sia quelle che trovano titolo in rapporti diversi, quale il rapporto sociale.
E, a tutto concedere, anche qualora si volesse fare applicazione di tale norma, come da sua espressa disposizione, gli interessi legali al tasso maggiorato potrebbero essere fatti decorrere solo dalla proposizione della domanda giudiziale e, dunque, solo dal 28 settembre 2022.”
L'eccezione è fondata.
pagina 6 di 8 Ai sensi dell'art. 2 del DLGS 231/2002 si intendono per “"transazioni commerciali": “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
E' evidente che la disciplina richiamata non è applicabile al caso di specie.
Come già osservato in sede di ordinanza di rigetto della concessione della provvisoria esecuzione dell'8 luglio 2023 “Vero è che l'art. 1284 comma 4 c.c. prevede l'applicazione di tale decreto nel caso in cui le parti non abbiano determinato la misura degli interessi, ma ciò solo a partire dalla domanda giudiziale.
Parte ricorrente invece ha chiesto gli interessi ex d. lgs. 231/2012 (rectius 2002) dal dovuto sino al soddisfo.
Dovendosi applicare la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 1182 e 1219 comma 2 n. 3)
c.c., indicare il termine “dal dovuto” in relazione alla disciplina prevista ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali significa richiedere tali interessi dalla data della scadenza del termine di pagamento o, al più, dalla data della diffida ma, in ogni caso, in violazione di quanto disposto dal richiamato articolo 1284 comma 4 c.c.”.
Conseguentemente il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano numero
1286/2023 pubblicato il 16 gennaio 2023 e per l'effetto condanna parte attrice a pagare alla convenuta opposta la somma di € 45.045,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 31 agosto 2022 al 27 settembre 2022 nonché ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 28 settembre 2022 al saldo.
3) La illegittimità degli interessi rispetto alla complessiva infondatezza dei motivi di opposizione deve essere valutata nel senso di ritenere soccombente la attrice. Parte_1
La Corte di Cassazione, anche di recente, ha chiarito come “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese.” (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 24482 del 09/08/2022).
Conseguentemente il Tribunale condanna a rifondere a Controparte_2 CP_1
le spese di lite sostenute sia per la fase monitoria sia per la fase di opposizione che si liquidano
[...]
pagina 7 di 8 in complessivi € 286,00 per anticipazioni non imponibili, € 8.113,00 per compensi (di cui € 1.400,00 per la fase monitoria ed € 6.713,00 per il giudizio di opposizione così calcolati: scaglione da 26.001 a
52.000: fase di studio € 1.701,00; fase introduttiva € 1.204,00; fase istruttoria € 903,00; fase decisionale € 2.905,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ai difensori COLACI OM e RO
UD i quali si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano numero 1286/2023 pubblicato il 16 gennaio 2023 e per l'effetto
2. condanna parte attrice a pagare alla convenuta opposta la somma di € 45.045,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 31 agosto 2022 al 27 settembre 2022 nonché ex art. 1284 comma 4 c.c. dal
28 settembre 2022 al saldo;
3. condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_2 Controparte_1
sostenute sia per la fase monitoria sia per la fase di opposizione che si liquidano in complessivi €
286,00 per anticipazioni non imponibili, € 8.113,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ai difensori COLACI OM e RO UD i quali si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Milano, 8 maggio 2025.
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
dott. Nicola Fascilla dott.ssa Amina Simonetti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Dott.ssa Amina SIMONETTI Presidente
Dott.ssa Alima ZANA Giudice
Dott. Nicola FASCILLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11059/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BELTRAMETTI MARCO, elettivamente domiciliata in Milano, VIA LENTASIO, 9 presso il suddetto diensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLACI Controparte_1 C.F._1
OM e dell'avv. RO UD, elettivamente domiciliata tramite PEC
Email_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale di Milano, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, 1) nel merito, per i motivi dedotti nell'atto introduttivo e nelle successive memorie istruttorie a) dichiarare la parziale compensazione del credito oggetto di ingiunzione con il credito di euro
14.838,18 della opponente nei confronti della signora e/o; Parte_1 Controparte_1
b) dichiarare nulla o, comunque, annullare la scrittura privata 2 aprile 2021 (doc. 3 allegato al ricorso monitorio) per violazione della clausola legale e statutaria di divieto di recesso parziale e/o per violazione della clausola statutaria che, in caso di estinzione del rapporto con la subordina Parte_1 il diritto al rimborso della somma oggetto di prestazione mutualistica al subentro di un nuovo socio;
c) dichiarare conseguentemente l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria;
pagina 1 di 8 d) dichiarare comunque non dovuti gli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, in via subordinata, dichiarare che il dies a quo per il calcolo degli interessi legali è il 28 settembre 2022.
2) ancora nel merito per effetto di quanto precede, dichiarare nullo e revocare il decreto n. 1286 del 16 gennaio 2023 (R.G. 35696/2022).
4) In ogni caso
Con condanna al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio, oltre accessori di legge
Per parte convenuta:
Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previi i necessari accertamenti e declaratorie, così statuire: a) dichiarare inammissibile e/o improcedibile la spiegata opposizione ovvero rigettarla perché infondata in fatto e in diritto, confermando, per l'effetto, l'opposto decreto ingiuntivo;
b) in subordine, in caso di revoca parziale del decreto ingiuntivo accertare e dichiarare che il credito vantato dalla sig.ra nei confronti della Controparte_1 Parte_1 opponente è pari ad euro 45.045,00, oltre interessi come per legge;
c) condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
In via istruttoria si chiede di voler ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che la , preso atto del recesso della società Controparte_2 CP_1
, ha sottoposto alla medesima la sottoscrizione di due scritture private denominate “Artusa A
[...]
5.2.pdf” e “Artusa A 5.1.pdf.”, giusta email del 24 febbraio 2021, con gli annessi allegati, a firma della sig.ra Parte_2
2) Vero è che la , ha sottoscritto soltanto la scrittura privata Controparte_2 denominata “Artusa A.51.pdf” in data 2 aprile 2021 soltanto perché non poteva rimborsare immediatamente alla socia uscente, SI.ra , quanto da quest'ultima anticipato per la CP_1 realizzazione degli immobili;
3) Vero è che dal 2017 ad oggi la non ha chiesto alcuna quota Controparte_2 associativa alla sig.ra ; Controparte_1
4) Vero è che la ha proposto alla sig.ra il Controparte_2 Controparte_1 pagamento dilazionato della seconda rata prevista nella scrittura privata del 2 aprile 2021 con versamento di rate mensili di euro 1000,00.
Si indicano quali testi: i sig.ri c/o in Milano alla Via Pastrengo n. 1, la sig.ra Testimone_1 Tes_2
c/o con sede in Milano, alla via F. De Sanctis n. 73 e la sig.ra
[...] Controparte_3 Testimone_3
c/o AS (MI) alla via Beatrice di Tenda 5.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto al Tribunale di Milano di “ingiungere Controparte_1
alla , (Codice Fiscale n. ) in persona Controparte_4 P.IVA_1 dell'Amministratore, Unico Ing. , con sede in Milano, Via De Sanctis 73,con indirizzo CP_5
pec: di pagare immediatamente alla ricorrente la somma di € 45.045,00 Email_2
oltre gli interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2012 dal dovuto e sino al soddisfo, nonché le spese e pagina 2 di 8 competenze della procedura da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c., che ne fanno esplicita richiesta. Voglia, altresì, avvertire che il termine di 40 giorni di cui all'art. 645 c.p.c. varrà solo ai fini dell'opposizione, con l'esenzione del termine di cui all'art. 482 c.p.c. senza escludere il dovere di pagare la somma ingiunta.”
Aveva allegato la parte ricorrente in sede di ricorso che:
- , in qualità di socia della Cooperativa in indirizzo, in data 20.12.2013 aveva Controparte_1 sottoscritto un contratto di prenotazione di alcune unità immobiliari facenti parte dell'edificio residenziale da costruire in Milano, alla Via Stamira d'Ancona, n. 40;
- in particolare, la SI.ra aveva prenotato l'unità immobiliare posta al piano quinto denominata CP_1
A 5.1 e cantina, nonché il box pertinenziale n. 33 posto al piano interrato;
- a tal fine aveva corrisposto alla cooperativa, a titolo di acconto, la complessiva somma di Euro
81.900,00;
- per realizzare il predetto intervento edilizio la con atto del 13.11.2017 del Notaio Parte_1
rep. n. 57241, racc. n. 12989, aveva sottoscritto una convenzione urbanistica con il Persona_1
Comune di Milano, che aveva fissato particolari requisiti per l'accesso all'intervento di edilizia residenziale;
- , essendo priva dei requisiti imposti dal Comune di Milano con la citata convenzione Controparte_1
urbanistica, era stata costretta a recedere dalla Cooperativa e a rinunciare alla prenotazione e, pertanto, in data 2.4.2021 le due parti avevano sottoscritto una scrittura privata in cui avevano convenuto le modalità di recesso della socia, precisando che “ si impegna a restituire al socio receduto CP_6
la complessiva somma di Euro 90.090,00 (pari a quanto versato a titolo di acconto e relativa IVA), senza alcun aggravio di interessi, con le seguenti modalità: Euro 45.045,00 vengono versati alla sottoscrizione a mezzo Bonifico Bancario;
Euro 45.045,00, a saldo del dovuto, verranno versati al termine degli impianti, come certificato dal SAL sottoscritto dall'impresa appaltatrice delle opere e dal direttore dei lavori, previsto con il versamento del 3° acconto da parte del socio subentrante a giugno
2021 e comunque non oltre il 15 ottobre 2021”;
- la cooperativa aveva corrisposto il primo acconto, ma non quanto dovuto a titolo di saldo entro la data del 15 ottobre 2021;
- in data 31 agosto 2022 la ricorrente, a mezzo dei due scriventi procuratori, aveva intimato alla
Cooperativa di corrispondere la restante somma di euro 45.045,00.
pagina 3 di 8 1).1 Con decreto ingiuntivo n. 1286/2023 pubblicato il 16 gennaio 2023 il Tribunale di Milano ha ingiunto a il pagamento in favore di della CP_2 CP_4 Controparte_2 Controparte_1 somma di € 45.045,00 oltre interessi e spese.
1).2 Con citazione ritualmente notificata si è opposta al CP_2 Controparte_4
decreto ingiuntivo citato eccependo:
- l'illegittimità del recesso parziale dell'opposta per violazione di clausola statutaria;
- l'esistenza di un controcredito di Edificare;
- la nullità / annullabilità della scrittura privata 2 aprile 2021 con riferimento all'obbligo restitutorio delle somme corrisposte in esecuzione del rapporto mutualistico;
- l'inesigibilità del credito oggetto di ingiunzione;
- l'illegittima condanna al pagamento degli interessi ex d.lgs. 231/2002.
1).3 Si è costituita nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto della opposizione. Controparte_1
1).4 Successivamente al deposito delle memorie 183 c. 6 c.p.c. il giudice istruttore ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 29 aprile 2025 i termini per il deposito delle memorie di replica perveniva al Tribunale per la decisione.
2) Con la prima eccezione parte opponente ha dedotto la illegittimità del recesso parziale dell'opposta per violazione dello Statuto.
Secondo l'attrice, risultava vietato all'opposta recedere dalla Cooperativa solo con riferimento ad uno dei due alloggi prenotati, perché l'art. 2532, primo comma, cod. civ. stabilisce il divieto di recesso parziale del socio di cooperativa, nel senso che non era possibile che un socio potesse interrompere una sola parte del rapporto sociale e mutualistico, mantenendo in vigore altra e diversa parte. Tale divieto di recesso parziale risultava essere stato espressamente recepito anche nell'art. 9 dello statuto della con la conseguenza che la difforme previsione contenuta nella scrittura privata del 2 aprile Parte_1
2021 doveva ritenersi nulla o, comunque, annullabile, per violazione di legge e dello statuto di
Edificare.
L'eccezione è infondata.
E' pacifico in causa come l'accordo transattivo stipulato tra le parti aveva quale presupposto la impossibilità per la convenuta di poter proseguire nell'acquisto degli alloggi prenotati a causa della convenzione stipulata dalla cooperativa con il Comune di Milano.
Peraltro la Cooperativa era ben consapevole della situazione creatasi all'interno della società quale pagina 4 di 8 conseguenza della citata stipula poiché nella assemblea del 26 giugno 2019 già si era posto il problema della sostituzione dei soci a causa della impossibilità per alcuni di procedere all'acquisto per l'assenza dei requisiti previsti dalla convenzione urbanistica.
La transazione stipulata tra le parti datata 2 aprile 2021 non è altro che la conseguenza di tale situazione.
L'organo amministrativo in sede di transazione (e quindi vincolando la società cooperativa) ha espressamente dato atto della legittimità del recesso con l'impegno alla restituzione della somma di denaro versata, impegno peraltro parzialmente eseguito.
Dalla documentazione in atti e dalle stesse allegazioni, quindi, emerge come il recesso della convenuta non fosse affatto parziale, bensì vi era l'accordo per lo scioglimento totale del rapporto sociale.
Sul punto, basta richiamare il punto B. della transazione dove è scritto espressamente come “le parti dichiarano ad ogni necessario effetto di voler risolvere il rapporto tra il socio e la società per mutuo consenso, concordando che l'effetto del recesso e, comunque, della cessazione del rapporto sociale, decorra dalla annotazione del recesso sul libro dei soci”. (cfr. doc. 3 fasc. monit.).
Quindi le parti hanno voluto sciogliere totalmente il rapporto sociale, e quindi l'eccezione di nullità per violazione di legge e dello statuto risulta all'evidenza infondata.
Né, di conseguenza, la può vantare alcun credito nei confronti della parte convenuta, non Parte_1
potendo in alcun modo essere considerata, a partire dalla sottoscrizione dell'accordo Controparte_1
transattivo, socia della cooperativa.
Con la seconda eccezione parte opponente ha dedotto la nullità o la annullabilità della scrittura privata
2 aprile 2021 con riferimento all'obbligo restitutorio delle somme corrisposte in esecuzione del rapporto mutualistico.
Anche tale accezione è priva di fondamento.
La Corte di Cassazione ha affermato come “In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma;
da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio.” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13641 del 30/05/2013).
pagina 5 di 8 Nel caso di specie è evidente che le somme richieste da concernono il rapporto Controparte_1
sinallagmatico derivante dalla prenotazione dell'immobile e quindi la è obbligata alla Parte_1
restituzione delle somme, essendo irrilevanti sotto questo profilo le questioni relative al rapporto mutualistico, che ha riguardo, invece, al rapporto sociale.
Tale credito, contrariamente a quanto affermato dalla Cooperativa, è pertanto esigibile, in quanto la impossibilità per la convenuta di poter procedere all'acquisto dell'immobile e la risoluzione del rapporto sociale derivante dalla esecuzione della scrittura privata transattiva costituiscono il presupposto necessario e sufficiente per la pretesa di pagamento della convenuta.
Peraltro, la era consapevole di tale esigibilità avendo la stessa pacificamente provveduto al Parte_1
pagamento del 50% del dovuto alla sottoscrizione del contratto.
Con l'ultima eccezione parte opponente contesta la condanna al pagamento degli interessi.
In particolare ha così articolato l'eccezione in sede di citazione:
“Va rilevato, infine, che l'opposta ha chiesto che sulla somma oggetto di ingiunzione vengano riconosciuti anche gli interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2012 dal dovuto e sino al soddisfo ed il decreto opposto, sul punto, ha ingiunto il pagamento degli interessi “come da domanda”.
Sennonché, anche sotto tale profilo, nella denegata ipotesi che all'esito del giudizio fosse riconosciuto un diritto di credito esigibile a favore dell'opposta, l'ingiunzione è da ritenersi errata.
L'ambito applicativo del D. Lgs. n. 231/2012, infatti, riguarda esclusivamente le transazioni commerciali tra imprese e non è applicabile ai rapporti in cui una delle parti sia soggetto che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.
D'altronde, se anche l'opposta avesse voluto implicitamente riferirsi al saggio degli interessi previsto dall'art. 1284 comma 4 cod. civ., pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, va ricordato che tale norma, per pacifica giurisprudenza, è riferita alle sole obbligazioni contrattuali, restando così escluse dal suo ambito applicativo sia le obbligazioni extracontrattuali, sia quelle che trovano titolo in rapporti diversi, quale il rapporto sociale.
E, a tutto concedere, anche qualora si volesse fare applicazione di tale norma, come da sua espressa disposizione, gli interessi legali al tasso maggiorato potrebbero essere fatti decorrere solo dalla proposizione della domanda giudiziale e, dunque, solo dal 28 settembre 2022.”
L'eccezione è fondata.
pagina 6 di 8 Ai sensi dell'art. 2 del DLGS 231/2002 si intendono per “"transazioni commerciali": “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
E' evidente che la disciplina richiamata non è applicabile al caso di specie.
Come già osservato in sede di ordinanza di rigetto della concessione della provvisoria esecuzione dell'8 luglio 2023 “Vero è che l'art. 1284 comma 4 c.c. prevede l'applicazione di tale decreto nel caso in cui le parti non abbiano determinato la misura degli interessi, ma ciò solo a partire dalla domanda giudiziale.
Parte ricorrente invece ha chiesto gli interessi ex d. lgs. 231/2012 (rectius 2002) dal dovuto sino al soddisfo.
Dovendosi applicare la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 1182 e 1219 comma 2 n. 3)
c.c., indicare il termine “dal dovuto” in relazione alla disciplina prevista ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali significa richiedere tali interessi dalla data della scadenza del termine di pagamento o, al più, dalla data della diffida ma, in ogni caso, in violazione di quanto disposto dal richiamato articolo 1284 comma 4 c.c.”.
Conseguentemente il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano numero
1286/2023 pubblicato il 16 gennaio 2023 e per l'effetto condanna parte attrice a pagare alla convenuta opposta la somma di € 45.045,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 31 agosto 2022 al 27 settembre 2022 nonché ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 28 settembre 2022 al saldo.
3) La illegittimità degli interessi rispetto alla complessiva infondatezza dei motivi di opposizione deve essere valutata nel senso di ritenere soccombente la attrice. Parte_1
La Corte di Cassazione, anche di recente, ha chiarito come “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese.” (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 24482 del 09/08/2022).
Conseguentemente il Tribunale condanna a rifondere a Controparte_2 CP_1
le spese di lite sostenute sia per la fase monitoria sia per la fase di opposizione che si liquidano
[...]
pagina 7 di 8 in complessivi € 286,00 per anticipazioni non imponibili, € 8.113,00 per compensi (di cui € 1.400,00 per la fase monitoria ed € 6.713,00 per il giudizio di opposizione così calcolati: scaglione da 26.001 a
52.000: fase di studio € 1.701,00; fase introduttiva € 1.204,00; fase istruttoria € 903,00; fase decisionale € 2.905,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ai difensori COLACI OM e RO
UD i quali si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano numero 1286/2023 pubblicato il 16 gennaio 2023 e per l'effetto
2. condanna parte attrice a pagare alla convenuta opposta la somma di € 45.045,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 31 agosto 2022 al 27 settembre 2022 nonché ex art. 1284 comma 4 c.c. dal
28 settembre 2022 al saldo;
3. condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_2 Controparte_1
sostenute sia per la fase monitoria sia per la fase di opposizione che si liquidano in complessivi €
286,00 per anticipazioni non imponibili, € 8.113,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ai difensori COLACI OM e RO UD i quali si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Milano, 8 maggio 2025.
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
dott. Nicola Fascilla dott.ssa Amina Simonetti
pagina 8 di 8