Articolo 2243 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2204Articolo 2204 ter
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Art. 2243. (( (Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). )) (( 1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi anzianita' di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione per la promozione al grado di colonnello sono fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali gia' valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianita' di grado anche inferiore a quella stabilita dalla tabella 4, quadro I, allegata al presente codice. ))
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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