TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/09/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1695 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, domiciliata elettivamente in VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A, ROMA, Parte_1 nello studio dell'Avv. MARRAMA SABATINO ALESSIO che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, domiciliata elettivamente in VIALE LIEGI 14, ROMA, Controparte_1 nello studio dell'Avv. DI SALVATORE STEFANO, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 25.07.2024 premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della a socio unico dal 01 ottobre 2003 svolgendo le proprie CP_1 mansioni presso punto vendita della società ad insegna “Carrefour”, sito in Cerveteri, Largo A.
Loreti n. 2 impugnava il licenziamento intimatole dalla società datrice di lavoro fondato sulla dedotta soppressione del suo posto di lavoro, chiedendo al Tribunale di:
- accertare e dichiarare accertare e dichiarare la nullità e/ annullabilità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento comminato alla ricorrente con lettera datata 01/02/2024, in quanto TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
posto in violazione di legge, nonché privo di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo e, conseguentemente,
- condannare la a socio unico in persona del suo legale CP_1 CP_1 rappresentante pro-tempore, alla reintegra del ricorrente nel proprio posto di lavoro, nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto
(euro 1.240,00) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque, non inferiore a 36 mensilità della retribuzione globale di fatto, nonchè al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
- in via subordinata, condannare la a socio unico S.R.L, in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla riassunzione del ricorrente nel proprio posto di lavoro e/o al risarcimento del danno, nella misura massima prevista dalla legge. Il tutto, con vittoria delle spese competenze ed onorari del giudizio.
La si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese e chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva, innanzitutto, il Tribunale che a fondamento del recesso datoriale (all. 1 di parte ric.) la pone motivazioni di natura oggettiva: si legge, infatti, nella CP_1 lettera di licenziamento che, a seguito della difficile situazione economica, è stato disposto l'affido a terzi del reparto presso cui operava la lavoratrice, con conseguente soppressione del posto di lavoro.
Vale, allora, premettere che, come messo in evidenza dal consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della legge n. 604/1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo,
2 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore;
l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (così da ultimo Cassazione civile sez. lav., 06/08/2024, n.22186)
3. Ebbene, nel ricorso viene contestata proprio la sussistenza del motivo addotto dalla sostenendosi che la società resistente non avrebbe mai affidato a terzi la CP_1 gestione del reparto pescheria e che, comunque, la ricorrente non era prevalentemente adibita a tale reparto, essendo stata sempre addetta a mansioni di responsabile del reparto no food, che alternava con l'adibizione alla cassa o alla vendita dei prodotti ittici presso il reparto pescheria
(sicchè non sarebbe stato soppresso il posto di lavoro da lei occupato). Sostiene, in particolare, la ricorrente che dopo il suo licenziamento la società resistente avrebbe assunto altra lavoratrice
( proprio per adibirla al reparto pescheria nonché altre quattro unità Persona_1 lavorative, alle quali sono state affidate mansioni assegnabili alla ricorrente, con conseguente violazione dell'obbligo di repechage. In via subordinata, parte ricorrente censura il provvedimento di licenziamento anche per carenza di motivazione e per omissione della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, non contenendo specificatamente i motivi che lo avrebbero determinato.
4. A fronte di tali doglianze contenute nel ricorso, la nella memoria CP_1 difensiva ha affermato che la non è mai stata la responsabile del reparto no food Parte_1
(gestito da e che, comunque, in data 01.10.2024 tale reparto veniva affidato Controparte_2 in appalto alla società ABC Home RL (cfr. contratto di affidamento di reparto, doc 2 di parte res.). La società resistente ha precisato che la ricorrente era addetta, prima del licenziamento, al reparto pescheria e che tale reparto, in ragione del netto calo del fatturato (che emerge dai bilanci relativi agli anni 2022 e 2023, all. 3 di parte res.) veniva affidato ad una società esterna, la
(cfr. contratto di affidamento di reparto, doc 4 di parte res.). Aggiunge, Controparte_3 inoltre, la società che prima di licenziare la ricorrente -non sussistendo nel proprio organigramma posizioni lavorative vacanti in cui ricollocarla – aveva proposto alla di Parte_1 essere assunta dalla società affidataria o da altra società del gruppo, ricevendo il rifiuto della lavoratrice.
3 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
5. Al fine di verificare i fatti controversi è stata, dunque, esperita attività istruttoria.
La teste – direttamente a conoscenza dei fatti avendo lavorato insieme alla Tes_1 ricorrente, con mansioni di addetta alla vendita – ha riferito che nel 2013 la era Parte_1 addetta al reparto no food (occupandosi di sistemare la merce, preparare il reparto, spuntare le bolle, dei prezzi e in generale dell'allestimento del reparto) e al bisogno veniva impiegata anche in cassa. Dopo circa 5 anni, la ricorrente è stata adibita al reparto pescheria (dove vi era necessità di forza lavoro, a seguito del licenziamento di due dipendenti): la teste ha precisato che la ricorrente “Da quel momento si è occupava sempre della pescheria e all'occorrenza del reparto no food, qualche volta anche della cassa”, aggiungendo che la ricorrente veniva chiamata al bisogno soprattutto per l'allestimento del reparto e per i resi.
Sotto altro profilo, la teste ha significativamente riferito che tra gennaio e febbraio del
2024 il reparto pescheria è stato dato in gestione ad una società esterna, precisando che
[...]
(capo reparto della pescheria prima dell'affidamento) è passata alle dipendenze della Per_2 società esterna ed ha continuato a sovraintendere il reparto pescheria e chiarendo che, prima dell'esternalizzazione, lavoravano in misura fissa alla pescheria solo la ricorrente e e Persona_2 che, dopo il cambio di gestione, sono rimaste a lavorare in pescheria la ricorrente e la fino Per_2 al licenziamento della ricorrente;
successivamente è stata la nuova società – e non la come dedotto nel ricorso - ad assumere e poi un altro lavoratore CP_1 Per_1
Per_ ( per svolgere l'attività di addetti alla pescheria.
Ancora, la teste ha confermato le deduzioni contenute nella memoria difensiva in ordine all'esternalizzazione del reparto no food aggiungendo “ era una dipendente della Testimone_2 società resistente che si occupava dello scatolame, ora si occupa del no food, non so se sia stata assunta dalla società che ha in gestione questo settore” e affermando che, oltre a questo, non ci sono stati altri spostamenti di personale dopo il licenziamento della ricorrente.
Del medesimo tenore è stata la deposizione di , anche lei collega della Testimone_3 ricorrente, direttamente a conoscenza dei fatti: la teste ha confermato che la ha Parte_1 lavorato dapprima prevalentemente presso il reparto no food e da ultimo prevalentemente presso il reparto pescheria (ha precisato che solo “quando c'erano tempi morti nella pescheria (es la fascia del pranzo)” la ricorrente continuava ad occuparsi del reparto no food dando una mano alla collega adibita a quel reparto. La ha anche confermato che all'inizio del 2024 la pescheria è stata Tes_3
4 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
data in gestione ad altra società ed anche il reparto no food ha avuto una gestione autonoma (della quale non conosce l'esatta qualificazione giuridica).
La teste ha, poi, precisato che la pescheria è attualmente gestita da un certo Per_4 forse il rappresentante della società affidataria e che, nel reparto pescheria, ella vede lavorare
(che, dice la teste, “probabilmente ha cambiato datore di lavoro passando alle dipendenze Persona_5 della società che ha in gestione la pescheria”), (assunta circa a marzo del 2024, Persona_1
Per_ dopo il licenziamento della ricorrente) ed un altro lavoratore ( .
Oltre a queste modifiche del personale addetto alla pescheria ed a quelle concernenti il reparto no food (al quale è stata preposta , la teste non ha ricordato altri Testimone_2 cambiamenti di personale dopo il licenziamento della ricorrente.
La medesima situazione di fatto è stata descritta pure dal teste (dipendente Testimone_4 della società resistente con mansioni di responsabile di mercato): il teste ha, invero, confermato che la all'inizio del suo rapporto lavorativo stava in cassa, poi al reparto no food e dal Parte_1
2021 circa è passata a lavorare prevalentemente in pescheria (con la precisazione che, al bisogno, lui le chiedeva di fare anche attività diverse dalla pescheria, come avveniva con tutti gli altri dipendenti).
Il teste ha poi riferito che, avendo la pescheria iniziato a perdere fatturato, l'azienda ha deciso di darla in gestione ad una società (che tutt'ora la gestisce) e che, da quando è avvenuto questo affidamento (inizio del 2024), la lavoratrice è rimasta a lavorare li, passando alle Per_2 dipendenze della nuova società; quanto alla ricorrente, il teste ha ricordato che ella ha continuato a lavorare presso la pescheria fino al momento del licenziamento e che successivamente la società affidataria ha assunto una lavoratrice di nome Per_1
Significativamente il teste ha ricordato, poi, che dopo il licenziamento della ricorrente la società resistente non ha assunto altri lavoratori ma solo due stagisti e che l'organizzazione degli altri reparti è rimasta invariata.
Da ultimo, il teste – che ha lavorato insieme alla ricorrente dal 2023 – Testimone_5 ha potuto riferire di averla vista sempre lavorare in pescheria, in prevalenza (mentre saltuariamente capitava di vederla anche in cassa o al reparto scatolami o occuparsi dell'inventario) ed ha confermato che la pescheria è stata data in gestione ad una società esterna e che la ricorrente ha lavorato li fino al licenziamento insieme a , che ancora Persona_5
5 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
lavorali li alle dipendenze della società affidataria (unitamente ad altri lavoratori assunti dopo il licenziamento della . Parte_1
Infine, il teste ha riferito che “Dopo il licenziamento della ricorrente l'organizzazione del lavoro e le mansioni degli altri sono rimasti più o meno invariati, solo al bisogno si effettuano spostamenti temporanei”
(quali ad esempio lo spostamento di che dal reparto latticini è stato spostato in Controparte_4 cassa e l'impiego al posto suo di una lavoratrice distaccata da altro supermercato).
6. Tale risultando il quadro istruttorio, deve ritenersi dimostrato – attese le concordi dichiarazioni di tutti i testi escussi – che la negli anni di lavoro precedenti al Parte_1 licenziamento svolgeva in prevalenza le mansioni di addetta al reparto pescheria (risultando marginale e saltuario l'impiego in altre mansioni e presso altri reparti) e che la pescheria sia stata effettivamente data in gestione ad una società esterna all'inizio dell'anno 2024.
Nè si può sostenere, alla luce delle risultanze istruttorie, che l'affidamento sia stato fittizio, essendo emersa una gestione autonoma da parte della società affidataria e non essendo stati,
d'altro canto, né puntualmente allegati nè dimostrati elementi tali da far presumere una significativa e preponderante ingerenza da parte dei vertici della sul punto, la CP_1 teste ha affermato che “Quando la ricorrente lavorava in pescheria, per gli ordini, i prezzi, i Tes_1 cartelli e le promozioni si interfacciava con gli uffici della lo stesso faceva la capo reparto Dopo il CP_1 Per_2 cambio di gestione, la decisione circa prezzi, promozioni e ordini spetta alla nuova società; a volte ci viene richiesta una collaborazione pratica es nell'invio dell'ordine o nella stampa di cartelli” e la teste Tes_3
ha riferito “Per quando riguarda le mansioni, in ufficio gli addetti della pescheria vengono solo a
[...] sparare gli ordini da inviare alla sede e per eventuali promozioni collegate al marchio Carrefour, per il resto la gestione della pescheria è autonoma”.
7. Tanto acclarato, occorre soffermare l'attenzione sulla circostanza che il contratto di affidamento di reparto commerciale (quale quello intercorso tra la società resistente e la
[...] avente ad oggetto la gestione del reparto pescheria) può dar luogo CP_3 all'applicazione della disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. in materia di trasferimento d'azienda – determinando il passaggio ex lege dei lavoratori alle dipendenze della società affidataria e rendendo l'eventuale licenziamento intimato dalla società affidante inefficace in quanto intimato
a non domino – a condizione che venga dimostrato, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento, che il gestore prosegua l'attività già esercitata in precedenza, mantenendo sostanzialmente immutata l'organizzazione aziendale.
6 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tuttavia, nel caso di specie parte ricorrente non ha neppure dedotto, nel ricorso introduttivo del giudizio, la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicabilità dell'art. 2112
c.c. (prosecuzione dell'attività, mantenimento dell'organizzazione aziendale, ecc..) ed, infatti, non ha neppure richiesto l'accertamento circa l'avvenuto passaggio ex lege del proprio rapporto lavorativo alle dipendenze della Controparte_3
Di conseguenza, la svolta istruttoria non ha potuto – in difetto di specifiche allegazioni – chiarire se vi sia stata una fattispecie successoria riconducibile al trasferimento di azienda.
8. Alla luce delle svolte considerazioni, va dunque escluso che il licenziamento intimato dalla alla sia viziato per violazione dell'art. 2112 c.c. in ragione del CP_1 Parte_1 fatto che il rapporto lavorativo doveva transitare alle dipendenze della società affidataria della gestione del reparto.
Ma allora, al di fuori delle ipotesi in cui opera la garanzia di conservazione del posto di lavoro sancita dall'art. 2112 c.c., deve concludersi che l'avvenuta esternalizzazione del reparto al quale la lavoratrice era prevalentemente addetta prima del licenziamento – essendo stata dimostrata come sopra detto la sua effettività – costituisca una valida giustificazione oggettiva del recesso datoriale, senza che possano essere oggetto di sindacato giudiziale le scelte organizzative datoriali che hanno portato alla decisione di procedere all'esternalizzazione stessa.
9. Quando all'assolvimento dell'onere di repechage – fermo restando che sono rimaste incontestate le deduzioni contenute nella memoria difensiva secondo cui la lavoratrice avrebbe rifiutato l'assunzione presso la società affidataria della gestione del reparto pescheria o presso altra società del gruppo – occorre chiarire che tale onere è limitato alla verifica circa la possibilità di ricollocazione del lavoratore, il cui posto di lavoro viene soppresso, all'interno dell'organico aziendale. Pertanto, va escluso che la ricorrente dovesse essere ricollocata presso reparti esternalizzati o, comunque, in posizioni di lavoro alle dipendenze di altri datori di lavoro.
Con riferimento all'organico della società resistente, deve dirsi che l'istruttoria ha confermato le deduzioni della secondo cui al momento del licenziamento CP_1 della ricorrente non vi erano posizioni di lavoro vacanti, tanto che, dopo il licenziamento della ricorrente, non sono stati assunti altri lavoratori (ma soltanto due stagisti): ed, infatti, è emerso che le successive assunzioni, menzionate anche nel ricorso, quali quella di Persona_1 sono state effettuate non dalla bensì dalla società affidataria della gestione del CP_1
7 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
reparto. Né può ritenersi nuova assunzione l'impiego temporaneo di una lavoratrice distaccata, di cui ha riferito il teste CP_2
È possibile allora concludere che la società resistente ha dimostrato, stante le concordi testimonianze sul punto e la documentazione versata in atti (cfr. LUL, doc. 7 e 8 di parte res.), di aver assolto all'onere di repechage.
10.Da ultimo, occorre passare a verificare la sussistenza dei vizi procedurali segnalati da parte ricorrente nel punto II a pagina 7 del ricorso.
Ebbene, l'onere di motivazione in ordine alle ragioni che hanno determinato il recesso datoriale risulta essere stato validamente assolto con la comunicazione del 1.02.2024 (all. 1 di parte ric.) ove si dà conto dell'affidamento del reparto pescheria ad una società terza e della soppressione del posto di lavoro occupato dalla Parte_1
Fondato appare, d'altro canto, il motivo di doglianza volto ad evidenziare l'omissione della procedura stabilita dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 a mente del quale il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore, cui deve far seguito un obbligatorio tentativo di conciliazione.
Sul punto, deve essere evidenziato che la ha omesso di svolgere CP_1 puntuali difese – così non assolvendo all'onere di dimostrare di aver effettuato la suddetta comunicazione – sulla base dell'assunto che controparte, pur avendo dedotto il vizio a pagina 7 del ricorso, nelle conclusioni rassegnate avrebbe omesso ogni richiesta di condanna sul punto, sicchè, ad avviso della società, il giudice non potrebbe operare alcun accertamento onde evitare di violare il principio della “corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
Tuttavia, dalla lettura delle conclusioni del ricorso emerge chiaramente che la ha Parte_1 richiesto, tra l'altro, anche l'accertamento circa la sussistenza del vizio di inefficacia del licenziamento (categoria alla quale va ricondotta la violazione dell'art. 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come espressamente indicato nel comma 6 dell'art. 18 St. Lav.) nonché, in via subordinata rispetto alla reintegra e alla riassunzione, la condanna della società resistente al risarcimento del danno (regime di tutela previsto dal citato comma 6 dell'art. 18 St. Lav. per la
8 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
violazione dell'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604). Sicchè, non può in alcun modo ritenersi che il motivo di doglianza in esame esuli dal thema decidendum in quando non riproposto nelle conclusioni dell'atto introduttivo di parte ricorrente.
11. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in applicazione dell'art 18, comma
5 e 6, St. Lav, il rapporto di lavoro inter partes va, quindi, dichiarato risolto con effetto dalla data del licenziamento e la va condannata al pagamento in favore della ricorrente CP_1 di una indennità risarcitoria omnicomprensiva che si ritiene equo determinare, tenendo conto dell'anzianità della lavoratrice, della durata del rapporto di lavoro inter partes, delle dimensioni aziendali nonché del comportamento delle parti (anche nel corso del tentativo di conciliazione) in 8 mensilità della retribuzione globale di fatto – pari ad 1.240,00 mensili secondo quanto allegato nel ricorso e non puntualmente contestato ex adverso – con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data odierna al saldo.
12. La soccombenza reciproca rende equa la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, dichiara risolto il rapporto di lavoro inter partes con effetto dalla data del licenziamento e condanna la al pagamento in favore della CP_1 ricorrente di una indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a 8 mensilità della retribuzione globale di fatto, pari ad euro 1.240,00 mensili, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data odierna sino al saldo.
Spese compensate.
Civitavecchia, 25/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
9 di 9
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1695 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, domiciliata elettivamente in VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A, ROMA, Parte_1 nello studio dell'Avv. MARRAMA SABATINO ALESSIO che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, domiciliata elettivamente in VIALE LIEGI 14, ROMA, Controparte_1 nello studio dell'Avv. DI SALVATORE STEFANO, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 25.07.2024 premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della a socio unico dal 01 ottobre 2003 svolgendo le proprie CP_1 mansioni presso punto vendita della società ad insegna “Carrefour”, sito in Cerveteri, Largo A.
Loreti n. 2 impugnava il licenziamento intimatole dalla società datrice di lavoro fondato sulla dedotta soppressione del suo posto di lavoro, chiedendo al Tribunale di:
- accertare e dichiarare accertare e dichiarare la nullità e/ annullabilità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento comminato alla ricorrente con lettera datata 01/02/2024, in quanto TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
posto in violazione di legge, nonché privo di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo e, conseguentemente,
- condannare la a socio unico in persona del suo legale CP_1 CP_1 rappresentante pro-tempore, alla reintegra del ricorrente nel proprio posto di lavoro, nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto
(euro 1.240,00) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque, non inferiore a 36 mensilità della retribuzione globale di fatto, nonchè al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
- in via subordinata, condannare la a socio unico S.R.L, in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla riassunzione del ricorrente nel proprio posto di lavoro e/o al risarcimento del danno, nella misura massima prevista dalla legge. Il tutto, con vittoria delle spese competenze ed onorari del giudizio.
La si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese e chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva, innanzitutto, il Tribunale che a fondamento del recesso datoriale (all. 1 di parte ric.) la pone motivazioni di natura oggettiva: si legge, infatti, nella CP_1 lettera di licenziamento che, a seguito della difficile situazione economica, è stato disposto l'affido a terzi del reparto presso cui operava la lavoratrice, con conseguente soppressione del posto di lavoro.
Vale, allora, premettere che, come messo in evidenza dal consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della legge n. 604/1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo,
2 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore;
l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (così da ultimo Cassazione civile sez. lav., 06/08/2024, n.22186)
3. Ebbene, nel ricorso viene contestata proprio la sussistenza del motivo addotto dalla sostenendosi che la società resistente non avrebbe mai affidato a terzi la CP_1 gestione del reparto pescheria e che, comunque, la ricorrente non era prevalentemente adibita a tale reparto, essendo stata sempre addetta a mansioni di responsabile del reparto no food, che alternava con l'adibizione alla cassa o alla vendita dei prodotti ittici presso il reparto pescheria
(sicchè non sarebbe stato soppresso il posto di lavoro da lei occupato). Sostiene, in particolare, la ricorrente che dopo il suo licenziamento la società resistente avrebbe assunto altra lavoratrice
( proprio per adibirla al reparto pescheria nonché altre quattro unità Persona_1 lavorative, alle quali sono state affidate mansioni assegnabili alla ricorrente, con conseguente violazione dell'obbligo di repechage. In via subordinata, parte ricorrente censura il provvedimento di licenziamento anche per carenza di motivazione e per omissione della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, non contenendo specificatamente i motivi che lo avrebbero determinato.
4. A fronte di tali doglianze contenute nel ricorso, la nella memoria CP_1 difensiva ha affermato che la non è mai stata la responsabile del reparto no food Parte_1
(gestito da e che, comunque, in data 01.10.2024 tale reparto veniva affidato Controparte_2 in appalto alla società ABC Home RL (cfr. contratto di affidamento di reparto, doc 2 di parte res.). La società resistente ha precisato che la ricorrente era addetta, prima del licenziamento, al reparto pescheria e che tale reparto, in ragione del netto calo del fatturato (che emerge dai bilanci relativi agli anni 2022 e 2023, all. 3 di parte res.) veniva affidato ad una società esterna, la
(cfr. contratto di affidamento di reparto, doc 4 di parte res.). Aggiunge, Controparte_3 inoltre, la società che prima di licenziare la ricorrente -non sussistendo nel proprio organigramma posizioni lavorative vacanti in cui ricollocarla – aveva proposto alla di Parte_1 essere assunta dalla società affidataria o da altra società del gruppo, ricevendo il rifiuto della lavoratrice.
3 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
5. Al fine di verificare i fatti controversi è stata, dunque, esperita attività istruttoria.
La teste – direttamente a conoscenza dei fatti avendo lavorato insieme alla Tes_1 ricorrente, con mansioni di addetta alla vendita – ha riferito che nel 2013 la era Parte_1 addetta al reparto no food (occupandosi di sistemare la merce, preparare il reparto, spuntare le bolle, dei prezzi e in generale dell'allestimento del reparto) e al bisogno veniva impiegata anche in cassa. Dopo circa 5 anni, la ricorrente è stata adibita al reparto pescheria (dove vi era necessità di forza lavoro, a seguito del licenziamento di due dipendenti): la teste ha precisato che la ricorrente “Da quel momento si è occupava sempre della pescheria e all'occorrenza del reparto no food, qualche volta anche della cassa”, aggiungendo che la ricorrente veniva chiamata al bisogno soprattutto per l'allestimento del reparto e per i resi.
Sotto altro profilo, la teste ha significativamente riferito che tra gennaio e febbraio del
2024 il reparto pescheria è stato dato in gestione ad una società esterna, precisando che
[...]
(capo reparto della pescheria prima dell'affidamento) è passata alle dipendenze della Per_2 società esterna ed ha continuato a sovraintendere il reparto pescheria e chiarendo che, prima dell'esternalizzazione, lavoravano in misura fissa alla pescheria solo la ricorrente e e Persona_2 che, dopo il cambio di gestione, sono rimaste a lavorare in pescheria la ricorrente e la fino Per_2 al licenziamento della ricorrente;
successivamente è stata la nuova società – e non la come dedotto nel ricorso - ad assumere e poi un altro lavoratore CP_1 Per_1
Per_ ( per svolgere l'attività di addetti alla pescheria.
Ancora, la teste ha confermato le deduzioni contenute nella memoria difensiva in ordine all'esternalizzazione del reparto no food aggiungendo “ era una dipendente della Testimone_2 società resistente che si occupava dello scatolame, ora si occupa del no food, non so se sia stata assunta dalla società che ha in gestione questo settore” e affermando che, oltre a questo, non ci sono stati altri spostamenti di personale dopo il licenziamento della ricorrente.
Del medesimo tenore è stata la deposizione di , anche lei collega della Testimone_3 ricorrente, direttamente a conoscenza dei fatti: la teste ha confermato che la ha Parte_1 lavorato dapprima prevalentemente presso il reparto no food e da ultimo prevalentemente presso il reparto pescheria (ha precisato che solo “quando c'erano tempi morti nella pescheria (es la fascia del pranzo)” la ricorrente continuava ad occuparsi del reparto no food dando una mano alla collega adibita a quel reparto. La ha anche confermato che all'inizio del 2024 la pescheria è stata Tes_3
4 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
data in gestione ad altra società ed anche il reparto no food ha avuto una gestione autonoma (della quale non conosce l'esatta qualificazione giuridica).
La teste ha, poi, precisato che la pescheria è attualmente gestita da un certo Per_4 forse il rappresentante della società affidataria e che, nel reparto pescheria, ella vede lavorare
(che, dice la teste, “probabilmente ha cambiato datore di lavoro passando alle dipendenze Persona_5 della società che ha in gestione la pescheria”), (assunta circa a marzo del 2024, Persona_1
Per_ dopo il licenziamento della ricorrente) ed un altro lavoratore ( .
Oltre a queste modifiche del personale addetto alla pescheria ed a quelle concernenti il reparto no food (al quale è stata preposta , la teste non ha ricordato altri Testimone_2 cambiamenti di personale dopo il licenziamento della ricorrente.
La medesima situazione di fatto è stata descritta pure dal teste (dipendente Testimone_4 della società resistente con mansioni di responsabile di mercato): il teste ha, invero, confermato che la all'inizio del suo rapporto lavorativo stava in cassa, poi al reparto no food e dal Parte_1
2021 circa è passata a lavorare prevalentemente in pescheria (con la precisazione che, al bisogno, lui le chiedeva di fare anche attività diverse dalla pescheria, come avveniva con tutti gli altri dipendenti).
Il teste ha poi riferito che, avendo la pescheria iniziato a perdere fatturato, l'azienda ha deciso di darla in gestione ad una società (che tutt'ora la gestisce) e che, da quando è avvenuto questo affidamento (inizio del 2024), la lavoratrice è rimasta a lavorare li, passando alle Per_2 dipendenze della nuova società; quanto alla ricorrente, il teste ha ricordato che ella ha continuato a lavorare presso la pescheria fino al momento del licenziamento e che successivamente la società affidataria ha assunto una lavoratrice di nome Per_1
Significativamente il teste ha ricordato, poi, che dopo il licenziamento della ricorrente la società resistente non ha assunto altri lavoratori ma solo due stagisti e che l'organizzazione degli altri reparti è rimasta invariata.
Da ultimo, il teste – che ha lavorato insieme alla ricorrente dal 2023 – Testimone_5 ha potuto riferire di averla vista sempre lavorare in pescheria, in prevalenza (mentre saltuariamente capitava di vederla anche in cassa o al reparto scatolami o occuparsi dell'inventario) ed ha confermato che la pescheria è stata data in gestione ad una società esterna e che la ricorrente ha lavorato li fino al licenziamento insieme a , che ancora Persona_5
5 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
lavorali li alle dipendenze della società affidataria (unitamente ad altri lavoratori assunti dopo il licenziamento della . Parte_1
Infine, il teste ha riferito che “Dopo il licenziamento della ricorrente l'organizzazione del lavoro e le mansioni degli altri sono rimasti più o meno invariati, solo al bisogno si effettuano spostamenti temporanei”
(quali ad esempio lo spostamento di che dal reparto latticini è stato spostato in Controparte_4 cassa e l'impiego al posto suo di una lavoratrice distaccata da altro supermercato).
6. Tale risultando il quadro istruttorio, deve ritenersi dimostrato – attese le concordi dichiarazioni di tutti i testi escussi – che la negli anni di lavoro precedenti al Parte_1 licenziamento svolgeva in prevalenza le mansioni di addetta al reparto pescheria (risultando marginale e saltuario l'impiego in altre mansioni e presso altri reparti) e che la pescheria sia stata effettivamente data in gestione ad una società esterna all'inizio dell'anno 2024.
Nè si può sostenere, alla luce delle risultanze istruttorie, che l'affidamento sia stato fittizio, essendo emersa una gestione autonoma da parte della società affidataria e non essendo stati,
d'altro canto, né puntualmente allegati nè dimostrati elementi tali da far presumere una significativa e preponderante ingerenza da parte dei vertici della sul punto, la CP_1 teste ha affermato che “Quando la ricorrente lavorava in pescheria, per gli ordini, i prezzi, i Tes_1 cartelli e le promozioni si interfacciava con gli uffici della lo stesso faceva la capo reparto Dopo il CP_1 Per_2 cambio di gestione, la decisione circa prezzi, promozioni e ordini spetta alla nuova società; a volte ci viene richiesta una collaborazione pratica es nell'invio dell'ordine o nella stampa di cartelli” e la teste Tes_3
ha riferito “Per quando riguarda le mansioni, in ufficio gli addetti della pescheria vengono solo a
[...] sparare gli ordini da inviare alla sede e per eventuali promozioni collegate al marchio Carrefour, per il resto la gestione della pescheria è autonoma”.
7. Tanto acclarato, occorre soffermare l'attenzione sulla circostanza che il contratto di affidamento di reparto commerciale (quale quello intercorso tra la società resistente e la
[...] avente ad oggetto la gestione del reparto pescheria) può dar luogo CP_3 all'applicazione della disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. in materia di trasferimento d'azienda – determinando il passaggio ex lege dei lavoratori alle dipendenze della società affidataria e rendendo l'eventuale licenziamento intimato dalla società affidante inefficace in quanto intimato
a non domino – a condizione che venga dimostrato, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento, che il gestore prosegua l'attività già esercitata in precedenza, mantenendo sostanzialmente immutata l'organizzazione aziendale.
6 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tuttavia, nel caso di specie parte ricorrente non ha neppure dedotto, nel ricorso introduttivo del giudizio, la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicabilità dell'art. 2112
c.c. (prosecuzione dell'attività, mantenimento dell'organizzazione aziendale, ecc..) ed, infatti, non ha neppure richiesto l'accertamento circa l'avvenuto passaggio ex lege del proprio rapporto lavorativo alle dipendenze della Controparte_3
Di conseguenza, la svolta istruttoria non ha potuto – in difetto di specifiche allegazioni – chiarire se vi sia stata una fattispecie successoria riconducibile al trasferimento di azienda.
8. Alla luce delle svolte considerazioni, va dunque escluso che il licenziamento intimato dalla alla sia viziato per violazione dell'art. 2112 c.c. in ragione del CP_1 Parte_1 fatto che il rapporto lavorativo doveva transitare alle dipendenze della società affidataria della gestione del reparto.
Ma allora, al di fuori delle ipotesi in cui opera la garanzia di conservazione del posto di lavoro sancita dall'art. 2112 c.c., deve concludersi che l'avvenuta esternalizzazione del reparto al quale la lavoratrice era prevalentemente addetta prima del licenziamento – essendo stata dimostrata come sopra detto la sua effettività – costituisca una valida giustificazione oggettiva del recesso datoriale, senza che possano essere oggetto di sindacato giudiziale le scelte organizzative datoriali che hanno portato alla decisione di procedere all'esternalizzazione stessa.
9. Quando all'assolvimento dell'onere di repechage – fermo restando che sono rimaste incontestate le deduzioni contenute nella memoria difensiva secondo cui la lavoratrice avrebbe rifiutato l'assunzione presso la società affidataria della gestione del reparto pescheria o presso altra società del gruppo – occorre chiarire che tale onere è limitato alla verifica circa la possibilità di ricollocazione del lavoratore, il cui posto di lavoro viene soppresso, all'interno dell'organico aziendale. Pertanto, va escluso che la ricorrente dovesse essere ricollocata presso reparti esternalizzati o, comunque, in posizioni di lavoro alle dipendenze di altri datori di lavoro.
Con riferimento all'organico della società resistente, deve dirsi che l'istruttoria ha confermato le deduzioni della secondo cui al momento del licenziamento CP_1 della ricorrente non vi erano posizioni di lavoro vacanti, tanto che, dopo il licenziamento della ricorrente, non sono stati assunti altri lavoratori (ma soltanto due stagisti): ed, infatti, è emerso che le successive assunzioni, menzionate anche nel ricorso, quali quella di Persona_1 sono state effettuate non dalla bensì dalla società affidataria della gestione del CP_1
7 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
reparto. Né può ritenersi nuova assunzione l'impiego temporaneo di una lavoratrice distaccata, di cui ha riferito il teste CP_2
È possibile allora concludere che la società resistente ha dimostrato, stante le concordi testimonianze sul punto e la documentazione versata in atti (cfr. LUL, doc. 7 e 8 di parte res.), di aver assolto all'onere di repechage.
10.Da ultimo, occorre passare a verificare la sussistenza dei vizi procedurali segnalati da parte ricorrente nel punto II a pagina 7 del ricorso.
Ebbene, l'onere di motivazione in ordine alle ragioni che hanno determinato il recesso datoriale risulta essere stato validamente assolto con la comunicazione del 1.02.2024 (all. 1 di parte ric.) ove si dà conto dell'affidamento del reparto pescheria ad una società terza e della soppressione del posto di lavoro occupato dalla Parte_1
Fondato appare, d'altro canto, il motivo di doglianza volto ad evidenziare l'omissione della procedura stabilita dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 a mente del quale il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore, cui deve far seguito un obbligatorio tentativo di conciliazione.
Sul punto, deve essere evidenziato che la ha omesso di svolgere CP_1 puntuali difese – così non assolvendo all'onere di dimostrare di aver effettuato la suddetta comunicazione – sulla base dell'assunto che controparte, pur avendo dedotto il vizio a pagina 7 del ricorso, nelle conclusioni rassegnate avrebbe omesso ogni richiesta di condanna sul punto, sicchè, ad avviso della società, il giudice non potrebbe operare alcun accertamento onde evitare di violare il principio della “corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
Tuttavia, dalla lettura delle conclusioni del ricorso emerge chiaramente che la ha Parte_1 richiesto, tra l'altro, anche l'accertamento circa la sussistenza del vizio di inefficacia del licenziamento (categoria alla quale va ricondotta la violazione dell'art. 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come espressamente indicato nel comma 6 dell'art. 18 St. Lav.) nonché, in via subordinata rispetto alla reintegra e alla riassunzione, la condanna della società resistente al risarcimento del danno (regime di tutela previsto dal citato comma 6 dell'art. 18 St. Lav. per la
8 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
violazione dell'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604). Sicchè, non può in alcun modo ritenersi che il motivo di doglianza in esame esuli dal thema decidendum in quando non riproposto nelle conclusioni dell'atto introduttivo di parte ricorrente.
11. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in applicazione dell'art 18, comma
5 e 6, St. Lav, il rapporto di lavoro inter partes va, quindi, dichiarato risolto con effetto dalla data del licenziamento e la va condannata al pagamento in favore della ricorrente CP_1 di una indennità risarcitoria omnicomprensiva che si ritiene equo determinare, tenendo conto dell'anzianità della lavoratrice, della durata del rapporto di lavoro inter partes, delle dimensioni aziendali nonché del comportamento delle parti (anche nel corso del tentativo di conciliazione) in 8 mensilità della retribuzione globale di fatto – pari ad 1.240,00 mensili secondo quanto allegato nel ricorso e non puntualmente contestato ex adverso – con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data odierna al saldo.
12. La soccombenza reciproca rende equa la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, dichiara risolto il rapporto di lavoro inter partes con effetto dalla data del licenziamento e condanna la al pagamento in favore della CP_1 ricorrente di una indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a 8 mensilità della retribuzione globale di fatto, pari ad euro 1.240,00 mensili, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data odierna sino al saldo.
Spese compensate.
Civitavecchia, 25/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
9 di 9