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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 857/2024
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 857/2024 r.g. promossa da: (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
NA AS (C.F. e RT TI (C.F. , C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Domenico Strocchia (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
) CodiceFiscale_3
APPELLATA
*
Oggi 8 Ottobre 2025, alle ore 12,39 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'avv. RT TI Per parte appellata: l'avv. Domenico Strocchia Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa Persona_1
Il Collegio invita le parti alla discussione.
I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico. pagina 1 di 14
N. R.G. 857/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 857/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
NA AS (C.F. e RT TI (C.F. , C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Domenico Strocchia (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
) CodiceFiscale_3
APPELLATA
la sentenza n. 702/2023 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 16.10.2023
CONCLUSIONI
In data 08.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 14 Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: A) Preliminarmente: sospendere, per le ragioni esposte in narrativa, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 702/2023 (R.G. 1166/2021; rep. 1477/2023) del Tribunale di Prato pubblicata il 16.10.2023, in tesi inaudita altera parte, in ipotesi previa fissazione di apposita anticipata udienza;
B) Nel merito: - riformare integralmente la sentenza n. 702/2023 (R.G. 1166/2021; rep. 1477/2023) del Tribunale di Prato pubblicata il 16.10.2023, non notificata, in accoglimento dei superiori Motivi di Appello e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 221/2021 del 2.3.2021 del Tribunale di Prato e;
- in ogni caso, condannare al Controparte_1 pagamento degli importi da esso recati, per € per € 21.658,22, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo;
C) In ogni caso: condannare alla restituzione, in Controparte_1 favore di , di ogni e qualsivoglia somma la stessa sia costretta a Parte_1 corrispondere a , nelle more dell'appello, in esecuzione della sentenza di primo Controparte_1 grado. D) In ogni caso: con compensazione delle spese di primo grado e con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte: - rigettare l'impugnazione proposta da in Parte_1 quanto inammissibile e/o improcedibile e, comunque, totalmente infondata, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 702/2023, resa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 16.10.2023. Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, (d'ora innanzi, per Parte_1 Parte brevità, anche solo conveniva in giudizio, innanzi questa Corte d'Appello, Controparte_1 Co (di seguito anche solo ), proponendo gravame avverso la sentenza del tribunale di Prato
[...] Co n. 702/2023, pubblicata il 16.10.2023, che aveva accolto l'opposizione, proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 221/2021 – con cui era stato ad essa intimato il pagamento, a favore di Parte
della somma di € 21.658,22 (oltre spese ed interessi legali) quale corrispettivo dovuto per la fornitura di energia elettrica – con conseguente condanna dell'opposta, rimasta contumace, al pagamento delle spese di lite.
1- Il giudizio di primo grado Parte 1.1.– Con ricorso per ingiunzione di pagamento, aveva adito il Tribunale di Prato, esponendo: Co
-) di avere sottoscritto tre contratti di fornitura di energia elettrica, in data 14/07/2017, con relativamente a tre POD situati in Sesto Fiorentino (FI); Co
-) che, a fronte della somministrazione di energia elettrica, non aveva pagato le fatture:
a) n. 356735 (dell'importo di € 12.333,77) rimasta inevasa per € 5.793,39;
b) n. 455025 (dell'importo di € 503,84), rimasta totalmente inevasa;
pagina 3 di 14 -) che, in relazione a tali fatture, in data 22/06/2020 era stato sottoscritto un accordo di Co rateizzazione per un debito complessivo di € 12.837,61, ma aveva omesso di pagare 3 delle 4 rate, residuando così l'importo di € 9.600,00;
-) che ulteriori fatture totalmente impagate erano quelle:
c) n. 456838 (dell'importo di € 66,15);
d) n. 456839 (dell'importo di € 2.401,00);
e) n. 845868 (dell'importo di € 12.893,84);
Il tutto per complessivi € 21.658,22.
1.2. – Emesso il decreto ingiuntivo, munito di clausola di provvisoria esecutorietà, proponeva opposizione ITA.
In primo luogo, l'opponente contestava la pretesa azionata in via monitoria in quanto basata su consumi che risultavano di gran lunga superiori sia a quelli precedenti che a quelli successivi al Parte periodo di fornitura da parte di con riferimento a tutti e tre i punti di riconsegna alla medesima intestati. Parte A tal proposito, sosteneva l'opponente che aveva violato l'obbligo concernente la lettura del contatore che avrebbe dovuto essere effettuata almeno una volta all'anno al fine di effettuare i dovuti conguagli e correggere i rapporti di dare avere fra le parti.
Affermava, altresì, l'opponente di aver saldato il suo presunto debito, se pur con riserva di ripetizione, e di essere stata costretta a pagare 'per compulsum' al nuovo gestore dell'energia elettrica (Servizio Elettrico Nazionale), presso il quale aveva trasferito le proprie utenze, anche il contributo CMOR richiestole a titolo di morosità pregressa.
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto ed in subordine che, accertata la non debenza delle somme richieste per le fatturazioni basate su consumi solo stimati, venisse ridotta la relativa domanda del 50% (per euro 6.446,92) o nella misura ritenuta di giustizia, con condanna dell'opposta alla restituzione delle somme pagate in eccesso. Parte Veniva, altresì, richiesto che venisse condannata al risarcimento del danno dalla stessa subito per effetto dell'intervenuto distacco della fornitura, da determinarsi in via equitativa. Parte 1.3 – Non si costituiva in giudizio e, sulla regolarità della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti, ne veniva dichiarata la contumacia.
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 4 di 14 (-) nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore, sebbene 'formalmente' convenuto in giudizio, riveste il ruolo 'sostanziale' di attore, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare i fatti posti a fondamento del decreto ingiuntivo;
(-) essendo l'opposta rimasta contumace, essa non aveva assolto al suo onere probatorio;
(-) per converso, la documentazione prodotta dall'opponente – fatture azionate e fatture successive di altro gestore (Servizio Elettrico s.p.a.) – dimostrava che le prime erano state emesse sulla base di consumi stimati e che erano di importo ampiamente superiore a quelle, di epoca successiva, emesse da Servizio Elettrico, il che poteva “dipendere semplicemente dall'applicazione di un corrispettivo maggiore, ma anche […] dal corretto riferimento ai consumi effettivi” (cfr. sentenza impugnata, pag. 3);
(-) dalla corrispondenza prodotta dall'opponente emergeva, altresì, oltre alla poca chiarezza nel calcolo degli addebiti, che l'ingiunzione era stata richiesta anche per le somme oggetto di CMOR, che l'opponente aveva versato a Servizio Elettrico s.p.a.
(-) pertanto, “pur non potendosi escludere l'esistenza del debito ingiunto” (cfr. sentenza impugnata, pag. 4), il decreto ingiuntivo andava revocato;
(-) non meritava accoglimento, invece, la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'opponente, in quanto sfornita di prova, non essendo in alcun modo emerso che le somme pretese da Servizio Elettrico s.p.a. a titolo di contributo CMOR non fossero effettivamente dovute;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado. Parte 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi:
1) con il primo, censurava la decisione per aver invertito l'onere della prova, attribuendo al creditore l'obbligo di dimostrare l'esistenza del credito. Co Inoltre, il primo giudice aveva ignorato la ricognizione di debito effettuata da tramite l'accordo di rateizzazione del 2020, che costituiva una vera e propria confessione e che, comunque, esonerava il creditore dalla prova del rapporto sottostante ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Peraltro, il tribunale aveva erroneamente valorizzato la contumacia di ai fini Parte_1 dell'applicazione del principio di non contestazione, non considerando l'onere probatorio gravante sull'opponente, che avrebbe dovuto dimostrare l'estinzione del debito o l'inesistenza del rapporto sottostante.
2) Con il secondo, rilevava che il tribunale, con motivazione carente e contraddittoria, aveva erroneamente ritenuto che la fatturazione fosse stata eseguita su base stimata, senza, tuttavia, indicare: (i) da quali documenti avesse tratto tale convincimento;
(ii) le ragioni per cui la pagina 5 di 14 fatturazione su base stimata non meritasse di essere saldata;
(iii) le ragioni per cui la parte di credito coperta da espressa ricognizione del debitore non fosse comunque dovuta.
In ogni caso, il sistema di fatturazione calcolato sulla base dei consumi stimati era previsto dalle condizioni generali di fornitura e, pertanto, era sicuramente legittimo. Parte Peraltro, non solo la lettura del misuratore non poteva essere eseguita da (mero fornitore), Co bensì solo dal distributore, ma, inoltre, , qualora avesse nutrito dubbi sulla correttezza dei consumi addebitati, ben avrebbe potuto effettuare un'autolettura, cosa che non aveva fatto.
Inoltre, l'originaria opponente aveva contestato che i consumi stimati nelle fatture azionate in via monitoria fossero attendibili, ma non aveva offerto neppure un principio di prova circa quelli che,
a suo dire, sarebbero stati i consumi effettivi.
Per giunta, la sentenza impugnata, nell'accogliere l'opposizione, si era basata sulle fatture emesse dal gestore di salvaguardia e riferite ad un periodo storico diverso da quello oggetto delle fatture di cui al ricorso per decreto ingiuntivo. Co D'altra parte, non aveva prodotto i contratti stipulati con il Servizio Elettrico Nazionale, di talché era impossibile comprendere il motivo della discrasia con gli importi riportati nelle fatture Parte emesse da essa
3) con il terzo, si doleva della liquidazione delle spese legali, che veniva ritenuta eccessiva in rapporto all'attività professionale espletata.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando, Controparte_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 17.10.2024, veniva dichiarata improcedibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per avere NWG proceduto medio tempore al pagamento dell'importo precettato.
2.4. – Con ordinanza del 20.12.2024, il Consigliere Istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., rinviava per la discussione orale ex artt. 281 sexies all'udienza dell' 8.10.2025, con termine fino al 17.9.2025 per il deposito di note conclusive.
Le parti hanno depositato le suddette note e la causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
*** pagina 6 di 14 3. L'esame del gravame.
3.1. – In via preliminare, mette conto di evidenziare che “la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando
a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
18.4.2006, n. 8955).
Questo perché il contumace, costituendosi in appello, accetta il processo in statu et termine (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 7.2.2001, n. 1720), con la conseguenza che è ad esso preclusa la produzione di nuovi documenti (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 3.1.2024, n. 108).
Invero, per il procedimento di cognizione ordinario, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3,
c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l.
n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata, come nella specie, dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la "indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cassazione civile sez. III -
09/11/2017, n. 26522). Parte Ne consegue l'inammissibilità dei documenti prodotti, per la prima volta, da in questo grado di giudizio.
La circostanza, tuttavia, ha conseguenze pratiche trascurabili, laddove si consideri che la documentazione depositata in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo è stata, per la maggior Co parte, prodotta da in allegato all'atto di citazione in opposizione (con specifico riferimento alle fatture, all'accordo di rateizzazione ed alle condizioni generali di contratto) e, quindi, può essere utilmente esaminata ai fini decisionali.
3.2. – Ciò posto, i primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
3.2.1. – Sul tema, si presenta significativa Cass. civ. n. 17401/2024, nella cui parte motiva si legge (pag. 4-5): <è stato anche di recente ribadito (Cass., 18/10/2023, n. 28984, pag. 6) che
«il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve dimostrare che
l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ” (così, in motivazione, pagina 7 di 14 Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01). Nondimeno, “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione
e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass.
Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.)», fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che «l'eccessività dei consumi è [stata] dovuta a fattori esterni al suo controllo» (Cass., n. 28984 del 2023, cit., stessa pag. 6), che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi;
come logico, il presupposto è che si tratti di compiuta e non “mera” contestazione, dovendo «l'utente … contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali [presumibili] consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)» (Cass., 09/01/2020, n. 297, pag.
9)>>. Parte Co
3.2.1.a. – Ebbene, nel corso del rapporto con non ha mai sollevato contestazioni in ordine al funzionamento del misuratore né ha mai chiesto la sua verifica.
Invero, con la missiva del 26.6.2020, l'utente si è limitata solo a rappresentare di avere pagato tutte le fatture oggetto di rateizzazione, senza sollevare alcuna obiezione sugli importi addebitati
(doc. 14).
Difatti, la prima contestazione risulta effettuata solo con missiva, a firma del suo legale, del Parte 13.11.2020, in risposta alla diffida di pagamento, proveniente dall'avvocato che assisteva del 22.10.2020 (doc. 13,19), quando, quindi, il rapporto con la società appellata si era già concluso (in quanto la prima fattura in atti emessa da Servizio Elettrico Nazionale, succeduta a Parte
è datata 26.8.2020, cfr. doc. 17).
pagina 8 di 14 Co In ogni caso, in tale missiva non si richiedeva la verifica del contatore ma si limitava solo a far presente, peraltro in modo alquanto generico, l'eccessività dei consumi addebitati.
3.2.1.b. – Né ha fondamento la doglianza relativa all'addebito dei consumi stimati – sulla cui base risultano integralmente emesse le fatture n. 456838 (dell'importo di € 66,15), n. 456839
(dell'importo di € 2.401,00) e n. 845868 (dell'importo di € 12.893,84) – in quanto non solo la Parte lettura del contatore costituiva adempimento gravante sul distributore (e, quindi, non su , ma, inoltre, la società appellata non ha mai proceduto all'autolettura, al fine di segnalare eventuali ingiustificati addebiti.
In proposito, si presentava significativo quanto previsto dall'art.
9.1. delle condizioni generali di contratto, secondo cui “fermo restando che la rilevazione delle misure è attività di competenza del distributore, qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzati dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi, il cliente potrà procedere esclusivamente a partire dal 23 del mese di riferimento e fino al 28 di ogni mese, all'autolettura del contatore”.
Inoltre, la possibilità, per il fornitore, di procedere all'addebito sulla base dei consumi stimati, in caso di mancata comunicazione dell'autolettura, era espressamente prevista dall'art. 10 delle suddette condizioni contrattuali.
Quindi, non essendosi il cliente avvalso della facoltà di procedere all'autolettura, non può ora pretendere di mettere in discussione gli importi addebitati secondo il criterio del consumo stimato.
3.2.1.c. – D'altra parte, l'odierna appellata non ha mai dedotto quello che sarebbe stato il suo normale consumo statistico e, quindi, l'entità del discostamento riscontrato nelle fatture azionate in via monitoria, di cui non ha contestato neppure il prezzo unitario per KWH di energia elettrica in esso indicato. Co Parte
, infatti, ha tentato di dimostrare la non congruità dei consumi fatturati da ritenuti eccessivi rispetto a quelli effettivi, mediante la produzione delle fatture emesse a suo carico dal
Servizio Elettrico Nazionale nel periodo immediatamente successivo alla interruzione del rapporto di somministrazione con l'odierna appellante (doc. 17) nonché delle fatture emesse dalla medesima nel periodo precedente a quello in contestazione (doc. 18). Parte_1
Tuttavia, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato, tale produzione non è sufficiente in quanto deve essere accompagnata dalla dimostrazione dei presumibili consumi di energia effettuati nel periodo in contestazione “avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola”.
pagina 9 di 14 Co Il che non è avvenuto, essendosi limitata ad affermare, genericamente, che i consumi in questione erano superiori a quelli precedenti e doppi rispetto a quelli successivi.
Inoltre, sia in relazione al periodo precedente che al periodo successivo a quello contestato, il deficit assertivo e probatorio è reso evidente dal fatto che le fatture (precedenti) della medesima Parte e quelle (successive) del Servizio Elettrico Nazionale, indicate come termine di paragone, sono state prodotte in forma incompleta (solo il frontespizio), in quanto manca la parte relativa alla registrazione dei consumi.
In più, giova considerare che: 1) le bollette del Servizio Elettrico Nazionale si riferiscono soltanto Parte ad uno dei tre POD di titolarità della società appellata;
2) le fatture di riguardanti il periodo precedente a quello in contestazione non contengono l'indicazione del punto di prelievo a cui si riferiscono, non sono attinenti alle stesse mensilità di quelle contestate ma a mensilità diverse e, per di più, non sono continuative (dicembre 2017, maggio-giugno 2018, settembre 2018, ottobre
2018).
E ciò, unitamente alla mancata produzione del contratto di fornitura stipulato con Servizio Elettrico Parte Nazionale, impedisce di considerare anomalo l'addebito dei consumi effettuato da di cui alle fatture azionate in via monitoria.
3.2.1.d. – Quanto, poi, all'accordo di rateizzazione del debito, sottoscritto in data 22.6.2020, esso
è riferito alle fatture n. 356735 (dell'importo di € 12.333,77) e n. 455025 (dell'importo di €
503,84). Parte Ora, è la medesima ad ammettere che la prima fattura era rimasta inevasa per € 5.793,39, di talché la somma residua (€ 5.793,39+503,84=6.297,23) è esattamente corrispondente a quella Co indicata da nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (sicché deve ritenersi dovuta ad un mero errore materiale l'allegazione, contenuta del ricorso monitorio, di un debito residuo, relativo a tali fatture, di € 9.600,00).
Inoltre, tale importo (€ 6.297,23), se sommato a quello delle altre fatture rimaste impagate – n.
456838 (dell'importo di € 66,15), n. 456839 (dell'importo di € 2.401,00), n. 845868 (dell'importo di € 12.893,84) – dà un totale di € (6.297,23+66,15+2.401+12.893,84=) 21.658,22, esattamente corrispondente a quella oggetto di ingiunzione.
Il che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, esclude qualsiasi errore nella determinazione dell'importo dovuto.
3.2.2. – Ha sbagliato, dunque, il giudice di primo grado ad accogliere integralmente l'opposizione Co proposta da , peraltro con motivazione fortemente dubitativa con cui non si escludeva che Parte l'importo ingiunto fosse riferito a consumi effettivi e che, quindi, il credito vantato da fosse effettivamente esistente. pagina 10 di 14 3.2.3. – La decisione, invece, merita conferma nella parte in cui ha censurato la richiesta, da parte Parte di delle somme oggetto di CMOR.
3.2.3.a – Come noto, il CMOR è un sistema indennitario mediante il quale:
(-) il gestore uscente (creditore) chiede al gestore del CMOR di accedere al sistema indennitario, per il singolo credito, del quale fornisce ogni dettaglio;
(-) il gestore CMOR ammette la richiesta, sì che, in ultimo, l'importo viene addebitato al cliente dal gestore entrante;
(-) il denaro recuperato viene rimborsato dal sistema indennitario (mediante l'organo ) Pt_2 all'originario titolare del credito.
Come affermato da questa Corte nella sentenza n. 992/2025 pubblicata il 26.5.2025 (che si richiama quale precedente interno conforme ex art. 118-disp. att. c.p.c.): “il fenomeno cui dà vita il CMOR sarebbe, a prima vista, inquadrabile o nel mandato (all'incasso), che il gestore uscente conferisce agli organi del sistema indennitario CMOR;
o in una cessione di credito (o in una figura del tutto analoga, da regolare analogicamente secondo quella tipica), che il gestore uscente trasmetterebbe, per il tramite degli organi del CMOR, al gestore entrante. La soluzione più corretta, ad avviso della Corte, è quella della cessione del credito, perché è l'unica in grado di giustificare il diritto del nuovo gestore di sospendere la fornitura al cliente, ove non gli paghi il corrispettivo CMOR: il debito del cliente verso il gestore uscente, infatti, è, di per sé, un debito verso un soggetto terzo rispetto al nuovo contratto di somministrazione stipulato con il gestore entrante, ossia un debito che non potrebbe certo riflettersi sul sinallagma della nuova somministrazione, legittimando la sospensione della fornitura in caso di persistente insolvenza. Lo diventa, dunque, grazie alla cessione di credito che il sistema CMOR, nel suo complesso, realizza dal gestore uscente a quello entrante: il credito diventa un credito del nuovo gestore verso il cliente relativo alla fornitura in essere. Al contrario, se si trattasse solo di un mandato a incassare il credito, è da escludere la possibilità di una sospensione della nuova fornitura. Nel momento, dunque, in cui il cliente, con la ricezione della bolletta del nuovo gestore che contiene l'importo del
CMOR, ha adeguata notizia della cessione (art. 1264 c.c.), l'unico legittimato a ricevere il pagamento è il nuovo creditore”. Co
3.2.3.b. – Pertanto, essendovi prova che ha pagato il CMOR al Servizio Elettrico Nazionale
(per l'importo di € 5.317,41, cfr. doc. 10), la relativa somma deve essere defalcata da quella Parte azionata in via monitoria, non potendo agire per il suo recupero, una volta attivato il suddetto sistema indennitario. Co Al riguardo, non condivisibile è la tesi della società appellante, secondo cui non avrebbe Parte specificato né tantomeno dimostrato se tale indennizzo si riferisse a fatture emesse da essa pagina 11 di 14 o da altro fornitore, né avrebbe chiarito o provato a quali fatture tale presunto indennizzo si riferisse. In realtà, posto che è documentato che il Servizio Elettrico Nazionale, con la fattura n. Co 482106541069137 del 10.12.2020, abbia addebitato ad il corrispettivo CMOR nella misura sopra indicata, come anche è documentalmente dimostrato che quest'ultima, con il bonifico del Parte 31.03.2021, abbia provveduto al relativo pagamento, considerato che è stata l'unica fornitrice nel periodo precedente alla somministrazione oggetto di causa e che non sussisteva, nei confronti della stessa, morosità ulteriore e diversa rispetto a quella di cui all'ingiunzione di pagamento, risulta evidente l'infondatezza della tesi della società impugnante.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, si impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna di ITA al pagamento della minor somma di €
[21.658,22-5.317,41=) 16.340,81.
Su tale somma dovranno essere riconosciuti anche gli interessi legali, con decorrenza dal
22.10.2020 (data della messa in mora) e fino al saldo effettivo. Parte Deve, infine, essere accolta la domanda, proposta da per la restituzione delle somme Co corrisposte a in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
4 – In punto di spese, passando così ad esaminare il terzo motivo di appello, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv. 629993).
4.1. – Orbene, tenuto conto dell'esito finale della lite, le spese del presente grado di giudizio Co Parte devono essere poste a carico integrale di , dal momento che il credito vantato da è stato solo in parte dimensionato.
Invero, come affermato dalle Sezioni Unite: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
pagina 12 di 14 giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. civ., S.U., n. 32061/2022).
4.2. – Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000):
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00, oltre 382,50 per esborsi (C.U.+marca da bollo), 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
4.3. – Le spese della procedura monitoria vanno, infine, considerate irripetibili, stante la revoca del decreto ingiuntivo che dimostra un uso distorto del rito speciale ad opera della parte. Parte 4.4. – Nulla sulle spese del giudizio di primo grado, stante la contumacia di
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 702/2023 emessa dal Tribunale di Prato il 13.10.2023 e pubblicata in data
16.10.2023, in parziale riforma della stessa, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 221/2021 del 2.3.2021;
- condanna al pagamento della minor somma di € 16.340,81, oltre Controparte_1 interessi legali nei termini di cui in motivazione;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che Controparte_1 liquida in € 382,50 per esborsi, in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese del procedimento monitorio;
4) nulla sulle spese del giudizio di primo grado;
5) condanna alla restituzione, a favore di Controparte_1 Parte_1
delle somme ricevute in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
[...]
Firenze, 8.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia Nota pagina 13 di 14 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 857/2024 r.g. promossa da: (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
NA AS (C.F. e RT TI (C.F. , C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Domenico Strocchia (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
) CodiceFiscale_3
APPELLATA
*
Oggi 8 Ottobre 2025, alle ore 12,39 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'avv. RT TI Per parte appellata: l'avv. Domenico Strocchia Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa Persona_1
Il Collegio invita le parti alla discussione.
I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico. pagina 1 di 14
N. R.G. 857/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 857/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
NA AS (C.F. e RT TI (C.F. , C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Domenico Strocchia (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
) CodiceFiscale_3
APPELLATA
la sentenza n. 702/2023 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 16.10.2023
CONCLUSIONI
In data 08.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 14 Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: A) Preliminarmente: sospendere, per le ragioni esposte in narrativa, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 702/2023 (R.G. 1166/2021; rep. 1477/2023) del Tribunale di Prato pubblicata il 16.10.2023, in tesi inaudita altera parte, in ipotesi previa fissazione di apposita anticipata udienza;
B) Nel merito: - riformare integralmente la sentenza n. 702/2023 (R.G. 1166/2021; rep. 1477/2023) del Tribunale di Prato pubblicata il 16.10.2023, non notificata, in accoglimento dei superiori Motivi di Appello e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 221/2021 del 2.3.2021 del Tribunale di Prato e;
- in ogni caso, condannare al Controparte_1 pagamento degli importi da esso recati, per € per € 21.658,22, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo;
C) In ogni caso: condannare alla restituzione, in Controparte_1 favore di , di ogni e qualsivoglia somma la stessa sia costretta a Parte_1 corrispondere a , nelle more dell'appello, in esecuzione della sentenza di primo Controparte_1 grado. D) In ogni caso: con compensazione delle spese di primo grado e con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte: - rigettare l'impugnazione proposta da in Parte_1 quanto inammissibile e/o improcedibile e, comunque, totalmente infondata, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 702/2023, resa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 16.10.2023. Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, (d'ora innanzi, per Parte_1 Parte brevità, anche solo conveniva in giudizio, innanzi questa Corte d'Appello, Controparte_1 Co (di seguito anche solo ), proponendo gravame avverso la sentenza del tribunale di Prato
[...] Co n. 702/2023, pubblicata il 16.10.2023, che aveva accolto l'opposizione, proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 221/2021 – con cui era stato ad essa intimato il pagamento, a favore di Parte
della somma di € 21.658,22 (oltre spese ed interessi legali) quale corrispettivo dovuto per la fornitura di energia elettrica – con conseguente condanna dell'opposta, rimasta contumace, al pagamento delle spese di lite.
1- Il giudizio di primo grado Parte 1.1.– Con ricorso per ingiunzione di pagamento, aveva adito il Tribunale di Prato, esponendo: Co
-) di avere sottoscritto tre contratti di fornitura di energia elettrica, in data 14/07/2017, con relativamente a tre POD situati in Sesto Fiorentino (FI); Co
-) che, a fronte della somministrazione di energia elettrica, non aveva pagato le fatture:
a) n. 356735 (dell'importo di € 12.333,77) rimasta inevasa per € 5.793,39;
b) n. 455025 (dell'importo di € 503,84), rimasta totalmente inevasa;
pagina 3 di 14 -) che, in relazione a tali fatture, in data 22/06/2020 era stato sottoscritto un accordo di Co rateizzazione per un debito complessivo di € 12.837,61, ma aveva omesso di pagare 3 delle 4 rate, residuando così l'importo di € 9.600,00;
-) che ulteriori fatture totalmente impagate erano quelle:
c) n. 456838 (dell'importo di € 66,15);
d) n. 456839 (dell'importo di € 2.401,00);
e) n. 845868 (dell'importo di € 12.893,84);
Il tutto per complessivi € 21.658,22.
1.2. – Emesso il decreto ingiuntivo, munito di clausola di provvisoria esecutorietà, proponeva opposizione ITA.
In primo luogo, l'opponente contestava la pretesa azionata in via monitoria in quanto basata su consumi che risultavano di gran lunga superiori sia a quelli precedenti che a quelli successivi al Parte periodo di fornitura da parte di con riferimento a tutti e tre i punti di riconsegna alla medesima intestati. Parte A tal proposito, sosteneva l'opponente che aveva violato l'obbligo concernente la lettura del contatore che avrebbe dovuto essere effettuata almeno una volta all'anno al fine di effettuare i dovuti conguagli e correggere i rapporti di dare avere fra le parti.
Affermava, altresì, l'opponente di aver saldato il suo presunto debito, se pur con riserva di ripetizione, e di essere stata costretta a pagare 'per compulsum' al nuovo gestore dell'energia elettrica (Servizio Elettrico Nazionale), presso il quale aveva trasferito le proprie utenze, anche il contributo CMOR richiestole a titolo di morosità pregressa.
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto ed in subordine che, accertata la non debenza delle somme richieste per le fatturazioni basate su consumi solo stimati, venisse ridotta la relativa domanda del 50% (per euro 6.446,92) o nella misura ritenuta di giustizia, con condanna dell'opposta alla restituzione delle somme pagate in eccesso. Parte Veniva, altresì, richiesto che venisse condannata al risarcimento del danno dalla stessa subito per effetto dell'intervenuto distacco della fornitura, da determinarsi in via equitativa. Parte 1.3 – Non si costituiva in giudizio e, sulla regolarità della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti, ne veniva dichiarata la contumacia.
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 4 di 14 (-) nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore, sebbene 'formalmente' convenuto in giudizio, riveste il ruolo 'sostanziale' di attore, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare i fatti posti a fondamento del decreto ingiuntivo;
(-) essendo l'opposta rimasta contumace, essa non aveva assolto al suo onere probatorio;
(-) per converso, la documentazione prodotta dall'opponente – fatture azionate e fatture successive di altro gestore (Servizio Elettrico s.p.a.) – dimostrava che le prime erano state emesse sulla base di consumi stimati e che erano di importo ampiamente superiore a quelle, di epoca successiva, emesse da Servizio Elettrico, il che poteva “dipendere semplicemente dall'applicazione di un corrispettivo maggiore, ma anche […] dal corretto riferimento ai consumi effettivi” (cfr. sentenza impugnata, pag. 3);
(-) dalla corrispondenza prodotta dall'opponente emergeva, altresì, oltre alla poca chiarezza nel calcolo degli addebiti, che l'ingiunzione era stata richiesta anche per le somme oggetto di CMOR, che l'opponente aveva versato a Servizio Elettrico s.p.a.
(-) pertanto, “pur non potendosi escludere l'esistenza del debito ingiunto” (cfr. sentenza impugnata, pag. 4), il decreto ingiuntivo andava revocato;
(-) non meritava accoglimento, invece, la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'opponente, in quanto sfornita di prova, non essendo in alcun modo emerso che le somme pretese da Servizio Elettrico s.p.a. a titolo di contributo CMOR non fossero effettivamente dovute;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado. Parte 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi:
1) con il primo, censurava la decisione per aver invertito l'onere della prova, attribuendo al creditore l'obbligo di dimostrare l'esistenza del credito. Co Inoltre, il primo giudice aveva ignorato la ricognizione di debito effettuata da tramite l'accordo di rateizzazione del 2020, che costituiva una vera e propria confessione e che, comunque, esonerava il creditore dalla prova del rapporto sottostante ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Peraltro, il tribunale aveva erroneamente valorizzato la contumacia di ai fini Parte_1 dell'applicazione del principio di non contestazione, non considerando l'onere probatorio gravante sull'opponente, che avrebbe dovuto dimostrare l'estinzione del debito o l'inesistenza del rapporto sottostante.
2) Con il secondo, rilevava che il tribunale, con motivazione carente e contraddittoria, aveva erroneamente ritenuto che la fatturazione fosse stata eseguita su base stimata, senza, tuttavia, indicare: (i) da quali documenti avesse tratto tale convincimento;
(ii) le ragioni per cui la pagina 5 di 14 fatturazione su base stimata non meritasse di essere saldata;
(iii) le ragioni per cui la parte di credito coperta da espressa ricognizione del debitore non fosse comunque dovuta.
In ogni caso, il sistema di fatturazione calcolato sulla base dei consumi stimati era previsto dalle condizioni generali di fornitura e, pertanto, era sicuramente legittimo. Parte Peraltro, non solo la lettura del misuratore non poteva essere eseguita da (mero fornitore), Co bensì solo dal distributore, ma, inoltre, , qualora avesse nutrito dubbi sulla correttezza dei consumi addebitati, ben avrebbe potuto effettuare un'autolettura, cosa che non aveva fatto.
Inoltre, l'originaria opponente aveva contestato che i consumi stimati nelle fatture azionate in via monitoria fossero attendibili, ma non aveva offerto neppure un principio di prova circa quelli che,
a suo dire, sarebbero stati i consumi effettivi.
Per giunta, la sentenza impugnata, nell'accogliere l'opposizione, si era basata sulle fatture emesse dal gestore di salvaguardia e riferite ad un periodo storico diverso da quello oggetto delle fatture di cui al ricorso per decreto ingiuntivo. Co D'altra parte, non aveva prodotto i contratti stipulati con il Servizio Elettrico Nazionale, di talché era impossibile comprendere il motivo della discrasia con gli importi riportati nelle fatture Parte emesse da essa
3) con il terzo, si doleva della liquidazione delle spese legali, che veniva ritenuta eccessiva in rapporto all'attività professionale espletata.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando, Controparte_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 17.10.2024, veniva dichiarata improcedibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per avere NWG proceduto medio tempore al pagamento dell'importo precettato.
2.4. – Con ordinanza del 20.12.2024, il Consigliere Istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., rinviava per la discussione orale ex artt. 281 sexies all'udienza dell' 8.10.2025, con termine fino al 17.9.2025 per il deposito di note conclusive.
Le parti hanno depositato le suddette note e la causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
*** pagina 6 di 14 3. L'esame del gravame.
3.1. – In via preliminare, mette conto di evidenziare che “la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando
a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
18.4.2006, n. 8955).
Questo perché il contumace, costituendosi in appello, accetta il processo in statu et termine (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 7.2.2001, n. 1720), con la conseguenza che è ad esso preclusa la produzione di nuovi documenti (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 3.1.2024, n. 108).
Invero, per il procedimento di cognizione ordinario, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3,
c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l.
n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata, come nella specie, dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la "indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cassazione civile sez. III -
09/11/2017, n. 26522). Parte Ne consegue l'inammissibilità dei documenti prodotti, per la prima volta, da in questo grado di giudizio.
La circostanza, tuttavia, ha conseguenze pratiche trascurabili, laddove si consideri che la documentazione depositata in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo è stata, per la maggior Co parte, prodotta da in allegato all'atto di citazione in opposizione (con specifico riferimento alle fatture, all'accordo di rateizzazione ed alle condizioni generali di contratto) e, quindi, può essere utilmente esaminata ai fini decisionali.
3.2. – Ciò posto, i primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
3.2.1. – Sul tema, si presenta significativa Cass. civ. n. 17401/2024, nella cui parte motiva si legge (pag. 4-5): <è stato anche di recente ribadito (Cass., 18/10/2023, n. 28984, pag. 6) che
«il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve dimostrare che
l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ” (così, in motivazione, pagina 7 di 14 Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01). Nondimeno, “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione
e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass.
Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.)», fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che «l'eccessività dei consumi è [stata] dovuta a fattori esterni al suo controllo» (Cass., n. 28984 del 2023, cit., stessa pag. 6), che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi;
come logico, il presupposto è che si tratti di compiuta e non “mera” contestazione, dovendo «l'utente … contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali [presumibili] consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)» (Cass., 09/01/2020, n. 297, pag.
9)>>. Parte Co
3.2.1.a. – Ebbene, nel corso del rapporto con non ha mai sollevato contestazioni in ordine al funzionamento del misuratore né ha mai chiesto la sua verifica.
Invero, con la missiva del 26.6.2020, l'utente si è limitata solo a rappresentare di avere pagato tutte le fatture oggetto di rateizzazione, senza sollevare alcuna obiezione sugli importi addebitati
(doc. 14).
Difatti, la prima contestazione risulta effettuata solo con missiva, a firma del suo legale, del Parte 13.11.2020, in risposta alla diffida di pagamento, proveniente dall'avvocato che assisteva del 22.10.2020 (doc. 13,19), quando, quindi, il rapporto con la società appellata si era già concluso (in quanto la prima fattura in atti emessa da Servizio Elettrico Nazionale, succeduta a Parte
è datata 26.8.2020, cfr. doc. 17).
pagina 8 di 14 Co In ogni caso, in tale missiva non si richiedeva la verifica del contatore ma si limitava solo a far presente, peraltro in modo alquanto generico, l'eccessività dei consumi addebitati.
3.2.1.b. – Né ha fondamento la doglianza relativa all'addebito dei consumi stimati – sulla cui base risultano integralmente emesse le fatture n. 456838 (dell'importo di € 66,15), n. 456839
(dell'importo di € 2.401,00) e n. 845868 (dell'importo di € 12.893,84) – in quanto non solo la Parte lettura del contatore costituiva adempimento gravante sul distributore (e, quindi, non su , ma, inoltre, la società appellata non ha mai proceduto all'autolettura, al fine di segnalare eventuali ingiustificati addebiti.
In proposito, si presentava significativo quanto previsto dall'art.
9.1. delle condizioni generali di contratto, secondo cui “fermo restando che la rilevazione delle misure è attività di competenza del distributore, qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzati dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi, il cliente potrà procedere esclusivamente a partire dal 23 del mese di riferimento e fino al 28 di ogni mese, all'autolettura del contatore”.
Inoltre, la possibilità, per il fornitore, di procedere all'addebito sulla base dei consumi stimati, in caso di mancata comunicazione dell'autolettura, era espressamente prevista dall'art. 10 delle suddette condizioni contrattuali.
Quindi, non essendosi il cliente avvalso della facoltà di procedere all'autolettura, non può ora pretendere di mettere in discussione gli importi addebitati secondo il criterio del consumo stimato.
3.2.1.c. – D'altra parte, l'odierna appellata non ha mai dedotto quello che sarebbe stato il suo normale consumo statistico e, quindi, l'entità del discostamento riscontrato nelle fatture azionate in via monitoria, di cui non ha contestato neppure il prezzo unitario per KWH di energia elettrica in esso indicato. Co Parte
, infatti, ha tentato di dimostrare la non congruità dei consumi fatturati da ritenuti eccessivi rispetto a quelli effettivi, mediante la produzione delle fatture emesse a suo carico dal
Servizio Elettrico Nazionale nel periodo immediatamente successivo alla interruzione del rapporto di somministrazione con l'odierna appellante (doc. 17) nonché delle fatture emesse dalla medesima nel periodo precedente a quello in contestazione (doc. 18). Parte_1
Tuttavia, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato, tale produzione non è sufficiente in quanto deve essere accompagnata dalla dimostrazione dei presumibili consumi di energia effettuati nel periodo in contestazione “avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola”.
pagina 9 di 14 Co Il che non è avvenuto, essendosi limitata ad affermare, genericamente, che i consumi in questione erano superiori a quelli precedenti e doppi rispetto a quelli successivi.
Inoltre, sia in relazione al periodo precedente che al periodo successivo a quello contestato, il deficit assertivo e probatorio è reso evidente dal fatto che le fatture (precedenti) della medesima Parte e quelle (successive) del Servizio Elettrico Nazionale, indicate come termine di paragone, sono state prodotte in forma incompleta (solo il frontespizio), in quanto manca la parte relativa alla registrazione dei consumi.
In più, giova considerare che: 1) le bollette del Servizio Elettrico Nazionale si riferiscono soltanto Parte ad uno dei tre POD di titolarità della società appellata;
2) le fatture di riguardanti il periodo precedente a quello in contestazione non contengono l'indicazione del punto di prelievo a cui si riferiscono, non sono attinenti alle stesse mensilità di quelle contestate ma a mensilità diverse e, per di più, non sono continuative (dicembre 2017, maggio-giugno 2018, settembre 2018, ottobre
2018).
E ciò, unitamente alla mancata produzione del contratto di fornitura stipulato con Servizio Elettrico Parte Nazionale, impedisce di considerare anomalo l'addebito dei consumi effettuato da di cui alle fatture azionate in via monitoria.
3.2.1.d. – Quanto, poi, all'accordo di rateizzazione del debito, sottoscritto in data 22.6.2020, esso
è riferito alle fatture n. 356735 (dell'importo di € 12.333,77) e n. 455025 (dell'importo di €
503,84). Parte Ora, è la medesima ad ammettere che la prima fattura era rimasta inevasa per € 5.793,39, di talché la somma residua (€ 5.793,39+503,84=6.297,23) è esattamente corrispondente a quella Co indicata da nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (sicché deve ritenersi dovuta ad un mero errore materiale l'allegazione, contenuta del ricorso monitorio, di un debito residuo, relativo a tali fatture, di € 9.600,00).
Inoltre, tale importo (€ 6.297,23), se sommato a quello delle altre fatture rimaste impagate – n.
456838 (dell'importo di € 66,15), n. 456839 (dell'importo di € 2.401,00), n. 845868 (dell'importo di € 12.893,84) – dà un totale di € (6.297,23+66,15+2.401+12.893,84=) 21.658,22, esattamente corrispondente a quella oggetto di ingiunzione.
Il che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, esclude qualsiasi errore nella determinazione dell'importo dovuto.
3.2.2. – Ha sbagliato, dunque, il giudice di primo grado ad accogliere integralmente l'opposizione Co proposta da , peraltro con motivazione fortemente dubitativa con cui non si escludeva che Parte l'importo ingiunto fosse riferito a consumi effettivi e che, quindi, il credito vantato da fosse effettivamente esistente. pagina 10 di 14 3.2.3. – La decisione, invece, merita conferma nella parte in cui ha censurato la richiesta, da parte Parte di delle somme oggetto di CMOR.
3.2.3.a – Come noto, il CMOR è un sistema indennitario mediante il quale:
(-) il gestore uscente (creditore) chiede al gestore del CMOR di accedere al sistema indennitario, per il singolo credito, del quale fornisce ogni dettaglio;
(-) il gestore CMOR ammette la richiesta, sì che, in ultimo, l'importo viene addebitato al cliente dal gestore entrante;
(-) il denaro recuperato viene rimborsato dal sistema indennitario (mediante l'organo ) Pt_2 all'originario titolare del credito.
Come affermato da questa Corte nella sentenza n. 992/2025 pubblicata il 26.5.2025 (che si richiama quale precedente interno conforme ex art. 118-disp. att. c.p.c.): “il fenomeno cui dà vita il CMOR sarebbe, a prima vista, inquadrabile o nel mandato (all'incasso), che il gestore uscente conferisce agli organi del sistema indennitario CMOR;
o in una cessione di credito (o in una figura del tutto analoga, da regolare analogicamente secondo quella tipica), che il gestore uscente trasmetterebbe, per il tramite degli organi del CMOR, al gestore entrante. La soluzione più corretta, ad avviso della Corte, è quella della cessione del credito, perché è l'unica in grado di giustificare il diritto del nuovo gestore di sospendere la fornitura al cliente, ove non gli paghi il corrispettivo CMOR: il debito del cliente verso il gestore uscente, infatti, è, di per sé, un debito verso un soggetto terzo rispetto al nuovo contratto di somministrazione stipulato con il gestore entrante, ossia un debito che non potrebbe certo riflettersi sul sinallagma della nuova somministrazione, legittimando la sospensione della fornitura in caso di persistente insolvenza. Lo diventa, dunque, grazie alla cessione di credito che il sistema CMOR, nel suo complesso, realizza dal gestore uscente a quello entrante: il credito diventa un credito del nuovo gestore verso il cliente relativo alla fornitura in essere. Al contrario, se si trattasse solo di un mandato a incassare il credito, è da escludere la possibilità di una sospensione della nuova fornitura. Nel momento, dunque, in cui il cliente, con la ricezione della bolletta del nuovo gestore che contiene l'importo del
CMOR, ha adeguata notizia della cessione (art. 1264 c.c.), l'unico legittimato a ricevere il pagamento è il nuovo creditore”. Co
3.2.3.b. – Pertanto, essendovi prova che ha pagato il CMOR al Servizio Elettrico Nazionale
(per l'importo di € 5.317,41, cfr. doc. 10), la relativa somma deve essere defalcata da quella Parte azionata in via monitoria, non potendo agire per il suo recupero, una volta attivato il suddetto sistema indennitario. Co Al riguardo, non condivisibile è la tesi della società appellante, secondo cui non avrebbe Parte specificato né tantomeno dimostrato se tale indennizzo si riferisse a fatture emesse da essa pagina 11 di 14 o da altro fornitore, né avrebbe chiarito o provato a quali fatture tale presunto indennizzo si riferisse. In realtà, posto che è documentato che il Servizio Elettrico Nazionale, con la fattura n. Co 482106541069137 del 10.12.2020, abbia addebitato ad il corrispettivo CMOR nella misura sopra indicata, come anche è documentalmente dimostrato che quest'ultima, con il bonifico del Parte 31.03.2021, abbia provveduto al relativo pagamento, considerato che è stata l'unica fornitrice nel periodo precedente alla somministrazione oggetto di causa e che non sussisteva, nei confronti della stessa, morosità ulteriore e diversa rispetto a quella di cui all'ingiunzione di pagamento, risulta evidente l'infondatezza della tesi della società impugnante.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, si impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna di ITA al pagamento della minor somma di €
[21.658,22-5.317,41=) 16.340,81.
Su tale somma dovranno essere riconosciuti anche gli interessi legali, con decorrenza dal
22.10.2020 (data della messa in mora) e fino al saldo effettivo. Parte Deve, infine, essere accolta la domanda, proposta da per la restituzione delle somme Co corrisposte a in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
4 – In punto di spese, passando così ad esaminare il terzo motivo di appello, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv. 629993).
4.1. – Orbene, tenuto conto dell'esito finale della lite, le spese del presente grado di giudizio Co Parte devono essere poste a carico integrale di , dal momento che il credito vantato da è stato solo in parte dimensionato.
Invero, come affermato dalle Sezioni Unite: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
pagina 12 di 14 giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. civ., S.U., n. 32061/2022).
4.2. – Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000):
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00, oltre 382,50 per esborsi (C.U.+marca da bollo), 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
4.3. – Le spese della procedura monitoria vanno, infine, considerate irripetibili, stante la revoca del decreto ingiuntivo che dimostra un uso distorto del rito speciale ad opera della parte. Parte 4.4. – Nulla sulle spese del giudizio di primo grado, stante la contumacia di
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 702/2023 emessa dal Tribunale di Prato il 13.10.2023 e pubblicata in data
16.10.2023, in parziale riforma della stessa, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 221/2021 del 2.3.2021;
- condanna al pagamento della minor somma di € 16.340,81, oltre Controparte_1 interessi legali nei termini di cui in motivazione;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che Controparte_1 liquida in € 382,50 per esborsi, in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese del procedimento monitorio;
4) nulla sulle spese del giudizio di primo grado;
5) condanna alla restituzione, a favore di Controparte_1 Parte_1
delle somme ricevute in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
[...]
Firenze, 8.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia Nota pagina 13 di 14 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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