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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 27607/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
STAUNOVO POLACCO EDOARDO e ( ) VIA Persona_1 C.F._1 DELL'ANNUNCIATA, 21 20121 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA, 21 20121 MILANO presso il difensore avv. STAUNOVO POLACCO EDOARDO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE NARDIS Controparte_1 P.IVA_2
DOMENICO e elettivamente domiciliato in VIALE XXV APRILE 67100 presso il CP_1 difensore avv. DE NARDIS DOMENICO
CONVENUTO
Oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 28.1.2025:
Parte_1
I) Previo accertamento della natura non-liberatoria del pagamento della fattura n. 150/10 oggetto del presente giudizio effettuato dal debitore ceduto
[...]
a mani del Curatore del fallimento della cedente per le Parte_2 Parte_3
ragioni e come meglio descritto in atti, dirsi tenuto e condannarsi il debitore ceduto in forza dell'atto notarile in data 26.7.2010 n. 7399 di rep. Notaio Parte_2
con cessione di credito pro-soluto, e per le ragioni esposte Persona_2 in atti, al pagamento in favore del cessionario (già Controparte_2 CP_3
pagina 1 di 8 di , dell'importo di € 531.286,00, oltre Controparte_4 interessi legali “semplici” dalla scadenza del debito (180 giorni data fattura, id est
1.1.2011), alla data della notifica della presente citazione, ed oltre altresì agli interessi legali “di mora” ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della domanda al saldo, con capitalizzazione semestrale degli interessi dalla data della domanda.
II) Col favore delle spese e dei compensi di avvocati.
III) In via istruttoria:
1. Ordinarsi al ed al Curatore del fallimento della Parte_2 Pt_3
l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.:
[...]
(i) dell'originale, o comunque della copia in possesso del destinatario dell'ordine, del certificato di pagamento n. 4 di formazione del Parte_2 prodotto in giudizio sub doc. 5 della difesa del stante la difficile Controparte_2
leggibilità dell'esemplare in atti;
(ii) dell'originale, o comunque della copia in possesso del destinatario dell'ordine, della scrittura privata repertoriata al n. 146 tra il ed il Controparte_1 sig. nella sua qualità di rappresentante legale della ditta Persona_3 Parte_3 capogruppo della ratificante l'affidamento Parte_4 dei lavori urgenti per esecuzione di opere provvisionali sull'immobile “Palazzo Carli” in
Piazza Rivera – L'Aquila, menzionata al terzo capoverso della raccomandata a/r in data 1.12.2015 a firma del prodotta in giudizio sub doc. 11 della Parte_2 difesa del Controparte_2
(iii) dell'originale, o comunque della copia in possesso del destinatario dell'ordine, del SAL n. 4 relativo ai lavori di cui al punto che precede, in virtù del quale
è stata emessa (e pagata al Fallimento della cedente anziché allo Parte_3
scrivente cessionario), la fattura n. 150/2010 oggetto del presente giudizio. CP_2
2. In ogni caso si chiede che tali documenti e/o risultanze fattuali siano fatte oggetto di richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 213
c.p.c., ovvero che sia disposta al riguardo ispezione giudiziale ai sensi dell'art. 118
c.p.c.
3. Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del Sindaco del e per testi dell'ing. , dell'arch. Parte_2 Testimone_1 Persona_4
pagina 2 di 8 dell'ing. dell'ing. , dell'ing. , dell'ing. Testimone_2 Testimone_3 Persona_5
e del sig. sui seguenti capitoli: Controparte_5 Persona_3
(i) vero che con ordinativo dirigenziale n. 244 del 28.8.2009 prodotto sub doc.
20 di parte , che mi si rammostra, il affidò in via di CP_2 Parte_2 somma urgenza alla ditta l'esecuzione delle opere edili Parte_4 necessarie per garantire la messa in sicurezza di “Palazzo Carli” in piazza Riviera, sede del Rettorato dell'Università dell'Aquila;
(ii) vero che, successivamente alla data del suddetto ordinativo, con scrittura privata repertoriata al n. 146 il Comune di ed il sig. nella sua CP_1 Persona_3 qualità di rappresentante legale della ditta capogruppo della Parte_3 [...]
ratificarono tale affidamento di lavori urgenti;
Parte_4 Parte_3
(iii) vero che, con certificati di pagamento nn. 1 e 2, emessi rispettivamente il
22.10.2009 ed il 16.11.2009, il Comune di pagò a le prime CP_1 Parte_4
due rate degli stati di avanzamento dei lavori delle opere di cui al cap. (i), come da doc. 4 di produzione che mi si rammostra;
CP_2
(iv) vero che, a seguito della costituzione in data 19.11.2009 di ATI tra le società e e della prosecuzione delle opere di cui al Parte_4 Parte_3
cap. (i), emise nei confronti del Comune le fatture nn. 69/10 per il terzo Parte_3
SAL e 150/10 per il quarto SAL, come da docc. 2 e 3 di produzione che CP_2
mi si rammostrano;
(v) vero che in data 29.7.2010 la Banca Popolare di Verona – San Geminiano
e San Prospero (ora ), ha accreditato alla l'anticipazione di CP_2 Parte_3
cui al contratto in data 26.7.2010 sub doc. 1 di produzione che mi si CP_2
rammostra - di finanziamento mediante sconto di crediti commerciali con cessione pro-soluto - per l'importo netto di € 1.756.512,50, come da contabile sub doc. 6 di produzione che mi si rammostra (capitolo per il solo teste ); CP_2 Persona_3
(vi), vero che il ha provveduto al pagamento alla Banca Parte_2
Popolare di Verona – San Geminiano e San Prospero (ora ), della fattura CP_2
n. 69/2010, in base a determina n. 707 del 04.10.2011 e mandato n. 12209 del
18.11.2011 sub doc. 7 di produzione che mi si rammostrano, per CP_2
l'importo di € 1.268.714,00, in data 24.11.2011, come da contabili sub doc. 8 di pagina 3 di 8 produzione che mi si rammostrano. Controparte_2
Controparte_1
Richiamati gli scritti difensivi prodotti, il Parte_2 rappresentato e difeso come in atti, insiste per il rigetto delle domande ex adverso proposte.
Con vittoria di spese e competenze del grado, con richiamo alla notula depositata da controparte, oltre rimborso forfettario delle spese generali 15% e degli oneri fiscali e previdenziali 23,80% gravanti sulla concludente Amministrazione, che nel presente giudizio è assistita dall'Avvocato Dirigente del proprio ufficio legale
FATTO E DIRITTO
(all'epoca dei fatti Banca Popolare di Verona – San Geminiano e San Prospero, Controparte_2
incorporata) ha convenuto in giudizio il per sentire accertare che il pagamento Parte_2
effettuato dal debitore ceduto, al curatore del fallimento della cedente non ha Pt_2 Parte_3
effetto liberatorio rispetto ad essa cessionaria come da contratto di “finanziamento mediante sconto di crediti commerciali con cessione pro soluto” (atto notarile del 27.7.2010 -doc.1) dei crediti portati dalle fatture n.69/10 del 2.4.2010, regolarmente pagata dal alla banca, e n.150/10 del 5.7.2010, Pt_2
pagata al curatore del fallimento della cedente in violazione della cessione (per la precisione all'esito di un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo insorto in una procedura di pignoramento presso terzi promossa da una creditrice della società nel cui ambito il -terzo Pt_3 Parte_2
pignorato- nulla aveva evidenziato quanto alla cessione).
Il contratto di finanziamento era stato stipulato in relazione ad un appalto pubblico tra il e la Pt_2
società per i lavori di puntellamento di un edificio danneggiato dal sisma del 2009. Pt_3
ha quindi chiesto la condanna del al pagamento in suo favore dell'importo di € CP_2 Pt_2
531.286,00 di cui alla predetta fattura.
Si è (tardivamente) costituito il che in via preliminare ha eccepito la incompetenza Parte_2
per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale dell'Aquila. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea evidenziando la assenza di riferimenti al rapporto tra il e la società Pt_2
e in particolare di prova del contratto di appalto la cui conclusione è stata contestata con ogni Pt_3
pagina 4 di 8 conseguenza anche in ordine al contratto di cessione;
ha evidenziato che la efficacia della cessione è inoltre subordinata alla accettazione da parte del debitore ceduto ex art.5 del contratto di finanziamento.
Alla prima udienza, revocata la contumacia, respinte le istanze istruttorie di parte attrice (ritenute non rilevanti in considerazione delle prospettazioni delle parti e dei documenti dalle stesse prodotti) la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione e all'udienza del 28 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va dato atto che parte convenuta si è costituita in data 17.10.2023 e dunque tardivamente rispetto al termine di 70 giorni fissato al 3.10.2023 in relazione all'udienza indicata in citazione del 12.12.2023.
La dichiarazione di contumacia contenuta nel decreto ex art.171 bis c.p.c. è stata revocata alla prima udienza.
La eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, inammissibile in quanto tardivamente proposta, non è stata riproposta nelle finali conclusioni e ad essa nessun riferimento è contenuto negli atti conclusivi;
essa è da ritenersi pertanto rinunciata.
La domanda di è fondata e va accolta. Controparte_2
La iniziale argomentazione difensiva del quanto alla mancanza di prova del Parte_2
contratto di appalto tra il e la società e, anche, di non aver mai stipulato alcun contratto Pt_2 Pt_3
di appalto in forza del quale la società possa aver maturato i crediti delle due fatture cedute n.69/10 e n.150/10, è ampiamente smentita dalle deduzioni e dai documenti prodotti dalla attrice con la prima memoria.
Deduzioni e documenti mai contestati dal che nessuna memoria ex art.171 ter c.p.c. ha Pt_2
depositato, e che forniscono piena prova dell'appalto pubblico tra il e la società , a Pt_2 Pt_3 seguito della costituzione dell'ATI tra e con l'autorizzazione del e Pt_3 Parte_4 Pt_2
della riconosciuta facoltà a di emettere le fatture per i lavori di puntellamento di un edificio Pt_3
danneggiato dal sisma del 2009.
Solo nella memoria conclusiva il cambiando prospettazione, ha affermato che quanto emerge Pt_2
dai documenti prodotti dalla banca andrebbe considerato “tutt'al più, quali atti prodromici alla pagina 5 di 8 contrattualizzazione, giammai avvenuta, di un appalto per lavori pubblici”. Salvo poi (nello stesso atto) riconoscere il rapporto pur non rispondente alle “forme tipiche” e -se ben si è inteso- posto in essere in violazione delle regole dell'evidenza pubblica pur avendo lo stesso ad esso dato esecuzione Pt_2
con il pagamento delle due fatture citate, la prima alla cessionaria la seconda -erroneamente- al cedente.
Considerazioni contraddittorie non solo con il contenuto dei documenti prodotti dall'attrice ma altresì al loro stesso interno prima negando l'esistenza di un contratto per poi riconoscerlo ma a seguito di un iter non legittimo, senza saper dare alcuna spiegazione delle ragioni in forza delle quali il ha Pt_2
comunque provveduto al pagamento del corrispettivo di un appalto che riterrebbe inesistente o illegittimo.
Con atto notarile del 26.7.2010 la allora Controparte_6
(ora , concedeva alla società un “finanziamento mediante sconto di
[...] Controparte_2 Parte_3
crediti commerciali con cessione pro-soluto”, avente ad oggetto crediti di nei confronti del Pt_3 derivanti dall'esecuzione di opere relative ad un contratto per la messa in Parte_2
sicurezza con lavori di puntellamento di un edificio danneggiato dal sisma del 2009 (doc.1 attrice).
Si trattava dei crediti portati dalle fatture n. 69/10 del 2.4.2010 di € 1.083.253,75 oltre Iva 10% e spese tecniche con Iva al 20%, per un totale di € 1.294.669,60 (doc. 2 attrice) e n. 150/10 del 5.7.2010 di €
496.993,71 oltre Iva al 10% e spese tecniche con Iva al 20% per un totale di € 584.355,44 (doc. 3 attrice).
In relazione ad entrambe le fatture, l'attrice ha altresì prodotto i rispettivi certificati di pagamento rilasciati dal tecnico del Comune (docc. 4 e 5).
Il finanziamento concesso dalla banca era rappresentato dallo sconto/anticipazione del 100% dei crediti portati dalle suddette fatture, per l'importo complessivo di € 1.879.025,04 (€ 1.294.669,60 + €
496.993,71).
La cessione è stata notificata al che non ha mai inviato una formale dichiarazione di Pt_2
accettazione ma ha comunque provveduto al pagamento alla cessionaria della prima fattura n. 69/2010 secondo il mandato di pagamento del 18.11.2011 nel quale è fatto espresso riferimento alle opere
Parte affidate alla tra e indicata come creditore, nonché alla cessione del Pt_3 Parte_4
pagina 6 di 8 credito a Banca Popolare di Verona – San Geminiano e in favore della quale è Controparte_4
effettuato il pagamento (doc.7 attrice).
La incontestata comunicazione al della e il successivo pagamento alla banca da parte Pt_2 CP_7
del convenuto nel rispetto della intervenuta cessione consentono di affermare sia la piena conoscenza da parte del sia la sua incondizionata accettazione con la conseguenza che il Controparte_8
pagamento del debitore ceduto ( al cedente (curatore del fallimento Parte_2 Pt_3
anziché al cessionario (Banca Popolare di Verona – San Geminiano e San Prospero ora ) CP_2
non può ritenersi avvenuto in buona fede e, dunque, ad esso non può essere riconosciuta efficacia liberatoria.
Non rileva che esso sia avvenuto in forza di sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila all'esito di un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ( insorto in una procedura di Controparte_1
pignoramento presso terzi promossa da una creditrice della società che ha Parte_4
appunto accertato che il era debitore della società in proprio e quale capogruppo Pt_2 Pt_3 [...]
delle somme di € 584.355,44 e € 424.000,11,83 (doc.15 attrice). Parte_4
Ciò che rileva è che il in quella sede si era riconosciuto debitore di anche per il credito Pt_2 Pt_3
di € 584.355,44 già ceduto da alla banca qui attrice, e aveva opposto al pagamento la sola Pt_3
necessità di documentazione non in suo possesso perché sottoposta a sequestro probatorio da parte della Procura della Repubblica di L'Aquila senza evidenziare, come avrebbe dovuto, la intervenuta cessione del credito opponibile al creditore procedente ai sensi dell'art. 2914, comma 1, n. 2 c.c..
Va ancora rilevato che non è condivisibile la affermazione del secondo il quale la sua esplicita Pt_2
accettazione della cessione sarebbe condizione sospensiva dell'efficacia del contratto di cessione ai sensi dell'art.5 del contratto di finanziamento.
Si tratta di una clausola che pone condizioni sospensive della cessione in favore della cessionaria e non del cedente e ancor meno del debitore ceduto, come reso evidente dal suo incipit secondo il quale “il patto con cui la cessionaria si obbliga ad effettuare lo smobilizzo dei crediti è sospensivamente condizionato al ricevimento da parte della cessionaria della seguente documentazione (…)”.
Inoltre la clausola 5 va letta nel contesto dell'accordo e in particolare alla luce di quanto stabilito nella precedente clausola 4 (“1. Per effetto delle cessioni il debitore ceduto sarà obbligato a provvedere all'adempimento dei crediti ceduti nei confronti della cessionaria.
2. Resta convenuto che l'effetto giuridico del trasferimento del credito per ciascuna singola cessione da effettuarsi in base al presente pagina 7 di 8 atto, si produrrà tra le parti al momento in cui ciascun credito ceduto verrà ad esistenza indipendentemente dalla notifica e/o dalla comunicazione al debitore ceduto, mentre l'obbligo in capo alla cessionaria di corrispondere alla cedente il prezzo di cessione è sospensivamente condizionato al ricevimento da parte della cessionaria di idonea documentazione in forma originale. (…)”) che rende immediato l'obbligo del debitore ceduto (il di pagare alla cessionaria (la banca). Pt_2
Conclusivamente, accertata la natura non-liberatoria del pagamento della fattura n. 150/10 dal debitore ceduto al Curatore del fallimento della cedente il Parte_2 Parte_3 Parte_2 va condannato al pagamento in favore della cessionaria dell'importo di € Controparte_2
531.286,00, oltre interessi legali dalla scadenza di pagamento indicata in fattura (1.1.2011) alla data della notifica della presente citazione, ed oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo le tariffe forensi nei valori minimi per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie, e nei valori medi per le restanti fasi.
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-condanna il convenuto al pagamento in favore della attrice Parte_2 Controparte_2 dell'importo di € 531.286,00, oltre interessi legali dal 1.1.2011 alla notifica della presente citazione, ed oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda;
-condanna il convenuto al pagamento in favore della attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 24.139,00 (€ 22.426,00 per compensi, € 1.713,00 per spese) oltre rimborso spese forfettario del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 21 marzo 2025
Il giudice
Laura Massari
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 27607/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
STAUNOVO POLACCO EDOARDO e ( ) VIA Persona_1 C.F._1 DELL'ANNUNCIATA, 21 20121 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA, 21 20121 MILANO presso il difensore avv. STAUNOVO POLACCO EDOARDO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE NARDIS Controparte_1 P.IVA_2
DOMENICO e elettivamente domiciliato in VIALE XXV APRILE 67100 presso il CP_1 difensore avv. DE NARDIS DOMENICO
CONVENUTO
Oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 28.1.2025:
Parte_1
I) Previo accertamento della natura non-liberatoria del pagamento della fattura n. 150/10 oggetto del presente giudizio effettuato dal debitore ceduto
[...]
a mani del Curatore del fallimento della cedente per le Parte_2 Parte_3
ragioni e come meglio descritto in atti, dirsi tenuto e condannarsi il debitore ceduto in forza dell'atto notarile in data 26.7.2010 n. 7399 di rep. Notaio Parte_2
con cessione di credito pro-soluto, e per le ragioni esposte Persona_2 in atti, al pagamento in favore del cessionario (già Controparte_2 CP_3
pagina 1 di 8 di , dell'importo di € 531.286,00, oltre Controparte_4 interessi legali “semplici” dalla scadenza del debito (180 giorni data fattura, id est
1.1.2011), alla data della notifica della presente citazione, ed oltre altresì agli interessi legali “di mora” ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della domanda al saldo, con capitalizzazione semestrale degli interessi dalla data della domanda.
II) Col favore delle spese e dei compensi di avvocati.
III) In via istruttoria:
1. Ordinarsi al ed al Curatore del fallimento della Parte_2 Pt_3
l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.:
[...]
(i) dell'originale, o comunque della copia in possesso del destinatario dell'ordine, del certificato di pagamento n. 4 di formazione del Parte_2 prodotto in giudizio sub doc. 5 della difesa del stante la difficile Controparte_2
leggibilità dell'esemplare in atti;
(ii) dell'originale, o comunque della copia in possesso del destinatario dell'ordine, della scrittura privata repertoriata al n. 146 tra il ed il Controparte_1 sig. nella sua qualità di rappresentante legale della ditta Persona_3 Parte_3 capogruppo della ratificante l'affidamento Parte_4 dei lavori urgenti per esecuzione di opere provvisionali sull'immobile “Palazzo Carli” in
Piazza Rivera – L'Aquila, menzionata al terzo capoverso della raccomandata a/r in data 1.12.2015 a firma del prodotta in giudizio sub doc. 11 della Parte_2 difesa del Controparte_2
(iii) dell'originale, o comunque della copia in possesso del destinatario dell'ordine, del SAL n. 4 relativo ai lavori di cui al punto che precede, in virtù del quale
è stata emessa (e pagata al Fallimento della cedente anziché allo Parte_3
scrivente cessionario), la fattura n. 150/2010 oggetto del presente giudizio. CP_2
2. In ogni caso si chiede che tali documenti e/o risultanze fattuali siano fatte oggetto di richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 213
c.p.c., ovvero che sia disposta al riguardo ispezione giudiziale ai sensi dell'art. 118
c.p.c.
3. Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del Sindaco del e per testi dell'ing. , dell'arch. Parte_2 Testimone_1 Persona_4
pagina 2 di 8 dell'ing. dell'ing. , dell'ing. , dell'ing. Testimone_2 Testimone_3 Persona_5
e del sig. sui seguenti capitoli: Controparte_5 Persona_3
(i) vero che con ordinativo dirigenziale n. 244 del 28.8.2009 prodotto sub doc.
20 di parte , che mi si rammostra, il affidò in via di CP_2 Parte_2 somma urgenza alla ditta l'esecuzione delle opere edili Parte_4 necessarie per garantire la messa in sicurezza di “Palazzo Carli” in piazza Riviera, sede del Rettorato dell'Università dell'Aquila;
(ii) vero che, successivamente alla data del suddetto ordinativo, con scrittura privata repertoriata al n. 146 il Comune di ed il sig. nella sua CP_1 Persona_3 qualità di rappresentante legale della ditta capogruppo della Parte_3 [...]
ratificarono tale affidamento di lavori urgenti;
Parte_4 Parte_3
(iii) vero che, con certificati di pagamento nn. 1 e 2, emessi rispettivamente il
22.10.2009 ed il 16.11.2009, il Comune di pagò a le prime CP_1 Parte_4
due rate degli stati di avanzamento dei lavori delle opere di cui al cap. (i), come da doc. 4 di produzione che mi si rammostra;
CP_2
(iv) vero che, a seguito della costituzione in data 19.11.2009 di ATI tra le società e e della prosecuzione delle opere di cui al Parte_4 Parte_3
cap. (i), emise nei confronti del Comune le fatture nn. 69/10 per il terzo Parte_3
SAL e 150/10 per il quarto SAL, come da docc. 2 e 3 di produzione che CP_2
mi si rammostrano;
(v) vero che in data 29.7.2010 la Banca Popolare di Verona – San Geminiano
e San Prospero (ora ), ha accreditato alla l'anticipazione di CP_2 Parte_3
cui al contratto in data 26.7.2010 sub doc. 1 di produzione che mi si CP_2
rammostra - di finanziamento mediante sconto di crediti commerciali con cessione pro-soluto - per l'importo netto di € 1.756.512,50, come da contabile sub doc. 6 di produzione che mi si rammostra (capitolo per il solo teste ); CP_2 Persona_3
(vi), vero che il ha provveduto al pagamento alla Banca Parte_2
Popolare di Verona – San Geminiano e San Prospero (ora ), della fattura CP_2
n. 69/2010, in base a determina n. 707 del 04.10.2011 e mandato n. 12209 del
18.11.2011 sub doc. 7 di produzione che mi si rammostrano, per CP_2
l'importo di € 1.268.714,00, in data 24.11.2011, come da contabili sub doc. 8 di pagina 3 di 8 produzione che mi si rammostrano. Controparte_2
Controparte_1
Richiamati gli scritti difensivi prodotti, il Parte_2 rappresentato e difeso come in atti, insiste per il rigetto delle domande ex adverso proposte.
Con vittoria di spese e competenze del grado, con richiamo alla notula depositata da controparte, oltre rimborso forfettario delle spese generali 15% e degli oneri fiscali e previdenziali 23,80% gravanti sulla concludente Amministrazione, che nel presente giudizio è assistita dall'Avvocato Dirigente del proprio ufficio legale
FATTO E DIRITTO
(all'epoca dei fatti Banca Popolare di Verona – San Geminiano e San Prospero, Controparte_2
incorporata) ha convenuto in giudizio il per sentire accertare che il pagamento Parte_2
effettuato dal debitore ceduto, al curatore del fallimento della cedente non ha Pt_2 Parte_3
effetto liberatorio rispetto ad essa cessionaria come da contratto di “finanziamento mediante sconto di crediti commerciali con cessione pro soluto” (atto notarile del 27.7.2010 -doc.1) dei crediti portati dalle fatture n.69/10 del 2.4.2010, regolarmente pagata dal alla banca, e n.150/10 del 5.7.2010, Pt_2
pagata al curatore del fallimento della cedente in violazione della cessione (per la precisione all'esito di un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo insorto in una procedura di pignoramento presso terzi promossa da una creditrice della società nel cui ambito il -terzo Pt_3 Parte_2
pignorato- nulla aveva evidenziato quanto alla cessione).
Il contratto di finanziamento era stato stipulato in relazione ad un appalto pubblico tra il e la Pt_2
società per i lavori di puntellamento di un edificio danneggiato dal sisma del 2009. Pt_3
ha quindi chiesto la condanna del al pagamento in suo favore dell'importo di € CP_2 Pt_2
531.286,00 di cui alla predetta fattura.
Si è (tardivamente) costituito il che in via preliminare ha eccepito la incompetenza Parte_2
per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale dell'Aquila. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea evidenziando la assenza di riferimenti al rapporto tra il e la società Pt_2
e in particolare di prova del contratto di appalto la cui conclusione è stata contestata con ogni Pt_3
pagina 4 di 8 conseguenza anche in ordine al contratto di cessione;
ha evidenziato che la efficacia della cessione è inoltre subordinata alla accettazione da parte del debitore ceduto ex art.5 del contratto di finanziamento.
Alla prima udienza, revocata la contumacia, respinte le istanze istruttorie di parte attrice (ritenute non rilevanti in considerazione delle prospettazioni delle parti e dei documenti dalle stesse prodotti) la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione e all'udienza del 28 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va dato atto che parte convenuta si è costituita in data 17.10.2023 e dunque tardivamente rispetto al termine di 70 giorni fissato al 3.10.2023 in relazione all'udienza indicata in citazione del 12.12.2023.
La dichiarazione di contumacia contenuta nel decreto ex art.171 bis c.p.c. è stata revocata alla prima udienza.
La eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, inammissibile in quanto tardivamente proposta, non è stata riproposta nelle finali conclusioni e ad essa nessun riferimento è contenuto negli atti conclusivi;
essa è da ritenersi pertanto rinunciata.
La domanda di è fondata e va accolta. Controparte_2
La iniziale argomentazione difensiva del quanto alla mancanza di prova del Parte_2
contratto di appalto tra il e la società e, anche, di non aver mai stipulato alcun contratto Pt_2 Pt_3
di appalto in forza del quale la società possa aver maturato i crediti delle due fatture cedute n.69/10 e n.150/10, è ampiamente smentita dalle deduzioni e dai documenti prodotti dalla attrice con la prima memoria.
Deduzioni e documenti mai contestati dal che nessuna memoria ex art.171 ter c.p.c. ha Pt_2
depositato, e che forniscono piena prova dell'appalto pubblico tra il e la società , a Pt_2 Pt_3 seguito della costituzione dell'ATI tra e con l'autorizzazione del e Pt_3 Parte_4 Pt_2
della riconosciuta facoltà a di emettere le fatture per i lavori di puntellamento di un edificio Pt_3
danneggiato dal sisma del 2009.
Solo nella memoria conclusiva il cambiando prospettazione, ha affermato che quanto emerge Pt_2
dai documenti prodotti dalla banca andrebbe considerato “tutt'al più, quali atti prodromici alla pagina 5 di 8 contrattualizzazione, giammai avvenuta, di un appalto per lavori pubblici”. Salvo poi (nello stesso atto) riconoscere il rapporto pur non rispondente alle “forme tipiche” e -se ben si è inteso- posto in essere in violazione delle regole dell'evidenza pubblica pur avendo lo stesso ad esso dato esecuzione Pt_2
con il pagamento delle due fatture citate, la prima alla cessionaria la seconda -erroneamente- al cedente.
Considerazioni contraddittorie non solo con il contenuto dei documenti prodotti dall'attrice ma altresì al loro stesso interno prima negando l'esistenza di un contratto per poi riconoscerlo ma a seguito di un iter non legittimo, senza saper dare alcuna spiegazione delle ragioni in forza delle quali il ha Pt_2
comunque provveduto al pagamento del corrispettivo di un appalto che riterrebbe inesistente o illegittimo.
Con atto notarile del 26.7.2010 la allora Controparte_6
(ora , concedeva alla società un “finanziamento mediante sconto di
[...] Controparte_2 Parte_3
crediti commerciali con cessione pro-soluto”, avente ad oggetto crediti di nei confronti del Pt_3 derivanti dall'esecuzione di opere relative ad un contratto per la messa in Parte_2
sicurezza con lavori di puntellamento di un edificio danneggiato dal sisma del 2009 (doc.1 attrice).
Si trattava dei crediti portati dalle fatture n. 69/10 del 2.4.2010 di € 1.083.253,75 oltre Iva 10% e spese tecniche con Iva al 20%, per un totale di € 1.294.669,60 (doc. 2 attrice) e n. 150/10 del 5.7.2010 di €
496.993,71 oltre Iva al 10% e spese tecniche con Iva al 20% per un totale di € 584.355,44 (doc. 3 attrice).
In relazione ad entrambe le fatture, l'attrice ha altresì prodotto i rispettivi certificati di pagamento rilasciati dal tecnico del Comune (docc. 4 e 5).
Il finanziamento concesso dalla banca era rappresentato dallo sconto/anticipazione del 100% dei crediti portati dalle suddette fatture, per l'importo complessivo di € 1.879.025,04 (€ 1.294.669,60 + €
496.993,71).
La cessione è stata notificata al che non ha mai inviato una formale dichiarazione di Pt_2
accettazione ma ha comunque provveduto al pagamento alla cessionaria della prima fattura n. 69/2010 secondo il mandato di pagamento del 18.11.2011 nel quale è fatto espresso riferimento alle opere
Parte affidate alla tra e indicata come creditore, nonché alla cessione del Pt_3 Parte_4
pagina 6 di 8 credito a Banca Popolare di Verona – San Geminiano e in favore della quale è Controparte_4
effettuato il pagamento (doc.7 attrice).
La incontestata comunicazione al della e il successivo pagamento alla banca da parte Pt_2 CP_7
del convenuto nel rispetto della intervenuta cessione consentono di affermare sia la piena conoscenza da parte del sia la sua incondizionata accettazione con la conseguenza che il Controparte_8
pagamento del debitore ceduto ( al cedente (curatore del fallimento Parte_2 Pt_3
anziché al cessionario (Banca Popolare di Verona – San Geminiano e San Prospero ora ) CP_2
non può ritenersi avvenuto in buona fede e, dunque, ad esso non può essere riconosciuta efficacia liberatoria.
Non rileva che esso sia avvenuto in forza di sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila all'esito di un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ( insorto in una procedura di Controparte_1
pignoramento presso terzi promossa da una creditrice della società che ha Parte_4
appunto accertato che il era debitore della società in proprio e quale capogruppo Pt_2 Pt_3 [...]
delle somme di € 584.355,44 e € 424.000,11,83 (doc.15 attrice). Parte_4
Ciò che rileva è che il in quella sede si era riconosciuto debitore di anche per il credito Pt_2 Pt_3
di € 584.355,44 già ceduto da alla banca qui attrice, e aveva opposto al pagamento la sola Pt_3
necessità di documentazione non in suo possesso perché sottoposta a sequestro probatorio da parte della Procura della Repubblica di L'Aquila senza evidenziare, come avrebbe dovuto, la intervenuta cessione del credito opponibile al creditore procedente ai sensi dell'art. 2914, comma 1, n. 2 c.c..
Va ancora rilevato che non è condivisibile la affermazione del secondo il quale la sua esplicita Pt_2
accettazione della cessione sarebbe condizione sospensiva dell'efficacia del contratto di cessione ai sensi dell'art.5 del contratto di finanziamento.
Si tratta di una clausola che pone condizioni sospensive della cessione in favore della cessionaria e non del cedente e ancor meno del debitore ceduto, come reso evidente dal suo incipit secondo il quale “il patto con cui la cessionaria si obbliga ad effettuare lo smobilizzo dei crediti è sospensivamente condizionato al ricevimento da parte della cessionaria della seguente documentazione (…)”.
Inoltre la clausola 5 va letta nel contesto dell'accordo e in particolare alla luce di quanto stabilito nella precedente clausola 4 (“1. Per effetto delle cessioni il debitore ceduto sarà obbligato a provvedere all'adempimento dei crediti ceduti nei confronti della cessionaria.
2. Resta convenuto che l'effetto giuridico del trasferimento del credito per ciascuna singola cessione da effettuarsi in base al presente pagina 7 di 8 atto, si produrrà tra le parti al momento in cui ciascun credito ceduto verrà ad esistenza indipendentemente dalla notifica e/o dalla comunicazione al debitore ceduto, mentre l'obbligo in capo alla cessionaria di corrispondere alla cedente il prezzo di cessione è sospensivamente condizionato al ricevimento da parte della cessionaria di idonea documentazione in forma originale. (…)”) che rende immediato l'obbligo del debitore ceduto (il di pagare alla cessionaria (la banca). Pt_2
Conclusivamente, accertata la natura non-liberatoria del pagamento della fattura n. 150/10 dal debitore ceduto al Curatore del fallimento della cedente il Parte_2 Parte_3 Parte_2 va condannato al pagamento in favore della cessionaria dell'importo di € Controparte_2
531.286,00, oltre interessi legali dalla scadenza di pagamento indicata in fattura (1.1.2011) alla data della notifica della presente citazione, ed oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo le tariffe forensi nei valori minimi per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie, e nei valori medi per le restanti fasi.
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-condanna il convenuto al pagamento in favore della attrice Parte_2 Controparte_2 dell'importo di € 531.286,00, oltre interessi legali dal 1.1.2011 alla notifica della presente citazione, ed oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda;
-condanna il convenuto al pagamento in favore della attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 24.139,00 (€ 22.426,00 per compensi, € 1.713,00 per spese) oltre rimborso spese forfettario del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 21 marzo 2025
Il giudice
Laura Massari
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