TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/10/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 42/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nocera Inferiore
Seconda sezione civile
IL TRIBUNALE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Salvatore Di Lonardo - Presidente dott. Bianca Manuela Longo - Giudice rel. dott. Pasquale Velleca - Giudice letti la proposta e il piano di concordato preventivo depositati, nei termini assegnati dal tribunale, e successive integrazioni, da codice fiscale e partita i.v.a. Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Nocera Inferiore (SA) alla via P.IVA_1
Matteotti n. 30, elettivamente domiciliata in Caserta alla via Luigi Lorenzetti 23 presso lo studio degli avvocati Armando Di Nosse e Salvatore Di Nosse dai quali è rappresentata e difesa;
richiamato il provvedimento di apertura del concordato ai sensi dell'art. 47 CCII del 17.1.2025; letta la relazione del commissario giudiziale, dott. depositata al fascicolo Persona_1 telematico in data 6.5.2025 ai sensi dell'art. 110 CCII, relativa all'esito del voto, conclusosi in data 5.5.2025; rilevato che dalla suddetta relazione emerge che la maggioranza richiesta dall'art.109 CCII non è stata raggiunta e, pertanto, il concordato preventivo liquidatorio proposto non è stato approvato dai creditori;
rilevato che in data 12.5.2025, nel termine di sette giorni di cui all'art. 111 CCII dalla comunicazione da parte del commissario dell'esito del voto alla proponente, quest'ultima ha comunque chiesto l'omologazione del concordato, ritenendo applicabile al caso di specie la regola del cram down fiscale di cui all'art. 88 CCII e alla luce di una proposta rivisitazione della debitoria della ricorrente per l'inesistenza di alcuni crediti già prima dell'apertura delle votazioni, oltre che della ristrutturazione trasversale ai sensi dell'art. 112 co. 2 CCII;
lette le opposizioni all'omologa presentate dai creditori e Parte_2
; Controparte_1 letto il parere finale del commissario giudiziale depositato in data 4.9.2025; sentite le parti all'udienza del 12.9.2025 e a scioglimento della riserva assunta in tale data;
letti gli artt. 48 e 112 CCII, emette la seguente SENTENZA Il concordato proposto è pacificamente di natura liquidatoria ai sensi dell'art. 84 co. 4 CCII. All'esito delle votazioni, come relazionato dal commissario e non contestato dalle parti, la maggioranza richiesta dall'art.109 CCII non è stata raggiunta, e, pertanto, il concordato preventivo liquidatorio proposto non è stato approvato dai creditori e non può essere omologato. Inoltre, non sussistono le condizioni per l'omologa forzosa del concordato proposto invocate dalla proponente. Deve, innanzitutto, escludersi in diritto l'ammissibilità della ristrutturazione trasversale di cui all'art. 112 co. 2 CCII (c.d. “cross class cram down”), posto che le regole di omologa indicate in tale disposizione sono espressamente applicabili al solo concordato in continuità e non anche al concordato liquidatorio. In secondo luogo, non ricorrono, nel caso di specie, le condizioni di fatto per l'applicazione del c.d. “cram down fiscale” di cui all'art. 88, co. 3 CCII, secondo cui “nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale”. Come relazionato dal commissario, infatti, nel caso di specie difetta uno dei presupposti per l'applicazione della norma suddetta, non risultando il consenso dell'Amministrazione finanziaria determinante per il raggiungimento delle maggioranze imposte ai fini dell'omologazione dall'art. 109 CCI. Tale norma prevede, infatti, che il concordato liquidatorio nel quale siano previste diverse classi di creditori si intende approvato nel caso in cui sia raggiunta una doppia maggioranza:
- quella dei crediti ammessi al voto;
- quella dei crediti ammessi al voto raggiunta nel maggior numero di classi. Nell'ottica di verificare la decisività del consenso dell'amministrazione finanziaria ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste, il commissario ha elaborato la seguente ipotesi, nella quale viene “sterilizzato” il credito di considerandolo come favorevole: Controparte_1
Importo dei crediti ammessi al voto € 2.617.431,75 Totale crediti con voti favorevoli (inclusi i crediti del creditore con Controparte_1 applicazione del cram down fiscale ex art. 88 co. 3 CCII): € 1.275.307,40 pari al 48,72% dei crediti ammessi al voto. Risultati voto delle classi con applicazione del cram down fiscale:
Classe 1 (dipendenti): non votante;
Classe 2 (debiti tributari grado G18.1) 100% voto favorevole per complessivi € 281.724,75 di crediti ammessi al voto (cram down fiscale ex art. 88 comma terzo CCII): maggioranza raggiunta nella classe;
Classe 3 (debiti tributari grado G20.1) 100% voto favorevole per complessivi € 4.142,91 di crediti ammessi al voto (cram down fiscale ex art. 88 comma terzo CCII): maggioranza raggiunta nella classe;
Classe 4 (creditori finanziari garantiti a.p.r. A7.1): non votante;
Classe 4bis (creditori finanziari garantiti) crediti ammessi al voto € 889.780,51 di cui il 61,87% di voti non favorevoli per complessivi € 550.557,69: maggioranza non raggiunta nella classe;
Classe 5 (creditori chirografari garantiti) crediti ammessi al voto € 695.826,41 di cui il 62,36% di voti favorevoli per complessivi € 433.942,94: maggioranza raggiunta nella classe;
Classe 6 (creditori chirografari) crediti ammessi al voto € 745.957,17 di cui il 71% di voti non favorevoli per complessivi € 529.629,59: maggioranza non raggiunta nella classe. Pertanto, applicando la regola del cram down fiscale ex art. 88 CO. 3 CCII si prospetta il seguente scenario complessivo:
• Non si raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto (voti favorevoli dei crediti ammessi al voto 48,72%);
• Nel maggior numero di classi è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Siffatta ricostruzione del commissario non viene contestata dalle parti. In conclusione, non essendo determinante l'adesione dell' ai fini del Controparte_1 raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto, non sussistono le condizioni per l'applicazione del cram down fiscale, e il concordato proposto non può essere forzosamente omologato ai sensi dell'art. 88 co. 3 CCII. Da ultimo, non possono ritenersi rilevanti ai fini di una rivalutazione della maggioranza dei crediti ammessi al voto le poste creditorie oggetto di rinuncia indicate dalla proponente, atteso che dalla relazione di cui all'art. 107 CCII, depositata dal commissario in data 24.3.2025 e propedeutica alle operazioni di voto, non è segnalata alcuna comunicazione, nei termini di cui al comma 4, di tali variazioni del passivo e, di conseguenza, dei votanti, né da parte del debitore né dei creditori stessi. I creditori asseritamente rinuncianti, invero, risultano nell'elenco dei votanti allegato alla relazione ex art. 107 CCII, da nessuno giammai contestato, e sono stati, quindi, regolarmente chiamati a partecipare al voto. La comunicazione di una loro rinuncia è, invece, stata depositata dalla proponente e messa a conoscenza degli organi della procedura solo dopo l'esito negativo delle votazioni, in allegato all'istanza di omologa del 12.5.2025, e, per uno dei creditori, addirittura in prossimità dell'udienza fissata per la discussione in ordine all'omologa, in data 11.9.2025. Ebbene, ogni variazione successiva all'elenco dei creditori ammessi al voto allegato alla relazione di cui all'art. 107 CCII non può incidere sull'esito del voto già effettuato e sui relativi calcoli delle maggioranze. In ogni caso, il commissario nel proprio parere finale ha formulato anche un'ulteriore ipotesi di calcolo, eliminando i creditori asseritamente rinuncianti, e ha rilevato che nemmeno in questa ipotesi la votazione raggiungerebbe la maggioranza prescritta dall'art. 109 CCII, arrivando ad una percentuale di voti favorevoli dei crediti ammessi al voto pari al 49,53%; non poteva, infine, essere valutato dal commissario l'ulteriore creditore rinunciante, la cui rinuncia è stata depositata dalla proponente solo il giorno prima dell'udienza, in dispregio anche del termine di due giorni per le note difensive indicato dall'art. 48 CCII e dal decreto del collegio di fissazione dell'udienza. Il concordato preventivo liquidatorio proposto non può, pertanto, essere omologato. Si rileva che non risultano pendenti ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice e che le misure protettive confermate e prorogate con provvedimento del 15.1.2025 risultano già scadute in data 15.7.2025 e non necessitano, pertanto, di revoca. Le spese del giudizio di omologa seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, materia volontaria giurisdizione, valore indeterminabile, complessità bassa, parametri tra minimi e medi, in considerazione della ridotta complessità delle questioni trattate in sede di omologa e della assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
rigetta l'omologa del concordato preventivo proposto e dispone l'archiviazione del presente fascicolo. Condanna la proponente in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 oltre rimb. Spese forf., IVA e CASSA, in favore di ciascuno dei creditori opponenti. Onera il commissario giudiziale a depositare istanza di liquidazione del proprio compenso, essendo conclusa la relativa attività. Autorizza la restituzione della cauzione versata alla debitrice, al netto delle spese di procedura da liquidarsi. Si comunichi alla società proponente, al commissario giudiziale ed al p.m. in sede. Onera la cancelleria di procedere alla pubblicazione per estratto del presente decreto nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII. Così deciso nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott. Bianca Manuela Longo dott. Salvatore Di Lonardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nocera Inferiore
Seconda sezione civile
IL TRIBUNALE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Salvatore Di Lonardo - Presidente dott. Bianca Manuela Longo - Giudice rel. dott. Pasquale Velleca - Giudice letti la proposta e il piano di concordato preventivo depositati, nei termini assegnati dal tribunale, e successive integrazioni, da codice fiscale e partita i.v.a. Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Nocera Inferiore (SA) alla via P.IVA_1
Matteotti n. 30, elettivamente domiciliata in Caserta alla via Luigi Lorenzetti 23 presso lo studio degli avvocati Armando Di Nosse e Salvatore Di Nosse dai quali è rappresentata e difesa;
richiamato il provvedimento di apertura del concordato ai sensi dell'art. 47 CCII del 17.1.2025; letta la relazione del commissario giudiziale, dott. depositata al fascicolo Persona_1 telematico in data 6.5.2025 ai sensi dell'art. 110 CCII, relativa all'esito del voto, conclusosi in data 5.5.2025; rilevato che dalla suddetta relazione emerge che la maggioranza richiesta dall'art.109 CCII non è stata raggiunta e, pertanto, il concordato preventivo liquidatorio proposto non è stato approvato dai creditori;
rilevato che in data 12.5.2025, nel termine di sette giorni di cui all'art. 111 CCII dalla comunicazione da parte del commissario dell'esito del voto alla proponente, quest'ultima ha comunque chiesto l'omologazione del concordato, ritenendo applicabile al caso di specie la regola del cram down fiscale di cui all'art. 88 CCII e alla luce di una proposta rivisitazione della debitoria della ricorrente per l'inesistenza di alcuni crediti già prima dell'apertura delle votazioni, oltre che della ristrutturazione trasversale ai sensi dell'art. 112 co. 2 CCII;
lette le opposizioni all'omologa presentate dai creditori e Parte_2
; Controparte_1 letto il parere finale del commissario giudiziale depositato in data 4.9.2025; sentite le parti all'udienza del 12.9.2025 e a scioglimento della riserva assunta in tale data;
letti gli artt. 48 e 112 CCII, emette la seguente SENTENZA Il concordato proposto è pacificamente di natura liquidatoria ai sensi dell'art. 84 co. 4 CCII. All'esito delle votazioni, come relazionato dal commissario e non contestato dalle parti, la maggioranza richiesta dall'art.109 CCII non è stata raggiunta, e, pertanto, il concordato preventivo liquidatorio proposto non è stato approvato dai creditori e non può essere omologato. Inoltre, non sussistono le condizioni per l'omologa forzosa del concordato proposto invocate dalla proponente. Deve, innanzitutto, escludersi in diritto l'ammissibilità della ristrutturazione trasversale di cui all'art. 112 co. 2 CCII (c.d. “cross class cram down”), posto che le regole di omologa indicate in tale disposizione sono espressamente applicabili al solo concordato in continuità e non anche al concordato liquidatorio. In secondo luogo, non ricorrono, nel caso di specie, le condizioni di fatto per l'applicazione del c.d. “cram down fiscale” di cui all'art. 88, co. 3 CCII, secondo cui “nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale”. Come relazionato dal commissario, infatti, nel caso di specie difetta uno dei presupposti per l'applicazione della norma suddetta, non risultando il consenso dell'Amministrazione finanziaria determinante per il raggiungimento delle maggioranze imposte ai fini dell'omologazione dall'art. 109 CCI. Tale norma prevede, infatti, che il concordato liquidatorio nel quale siano previste diverse classi di creditori si intende approvato nel caso in cui sia raggiunta una doppia maggioranza:
- quella dei crediti ammessi al voto;
- quella dei crediti ammessi al voto raggiunta nel maggior numero di classi. Nell'ottica di verificare la decisività del consenso dell'amministrazione finanziaria ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste, il commissario ha elaborato la seguente ipotesi, nella quale viene “sterilizzato” il credito di considerandolo come favorevole: Controparte_1
Importo dei crediti ammessi al voto € 2.617.431,75 Totale crediti con voti favorevoli (inclusi i crediti del creditore con Controparte_1 applicazione del cram down fiscale ex art. 88 co. 3 CCII): € 1.275.307,40 pari al 48,72% dei crediti ammessi al voto. Risultati voto delle classi con applicazione del cram down fiscale:
Classe 1 (dipendenti): non votante;
Classe 2 (debiti tributari grado G18.1) 100% voto favorevole per complessivi € 281.724,75 di crediti ammessi al voto (cram down fiscale ex art. 88 comma terzo CCII): maggioranza raggiunta nella classe;
Classe 3 (debiti tributari grado G20.1) 100% voto favorevole per complessivi € 4.142,91 di crediti ammessi al voto (cram down fiscale ex art. 88 comma terzo CCII): maggioranza raggiunta nella classe;
Classe 4 (creditori finanziari garantiti a.p.r. A7.1): non votante;
Classe 4bis (creditori finanziari garantiti) crediti ammessi al voto € 889.780,51 di cui il 61,87% di voti non favorevoli per complessivi € 550.557,69: maggioranza non raggiunta nella classe;
Classe 5 (creditori chirografari garantiti) crediti ammessi al voto € 695.826,41 di cui il 62,36% di voti favorevoli per complessivi € 433.942,94: maggioranza raggiunta nella classe;
Classe 6 (creditori chirografari) crediti ammessi al voto € 745.957,17 di cui il 71% di voti non favorevoli per complessivi € 529.629,59: maggioranza non raggiunta nella classe. Pertanto, applicando la regola del cram down fiscale ex art. 88 CO. 3 CCII si prospetta il seguente scenario complessivo:
• Non si raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto (voti favorevoli dei crediti ammessi al voto 48,72%);
• Nel maggior numero di classi è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Siffatta ricostruzione del commissario non viene contestata dalle parti. In conclusione, non essendo determinante l'adesione dell' ai fini del Controparte_1 raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto, non sussistono le condizioni per l'applicazione del cram down fiscale, e il concordato proposto non può essere forzosamente omologato ai sensi dell'art. 88 co. 3 CCII. Da ultimo, non possono ritenersi rilevanti ai fini di una rivalutazione della maggioranza dei crediti ammessi al voto le poste creditorie oggetto di rinuncia indicate dalla proponente, atteso che dalla relazione di cui all'art. 107 CCII, depositata dal commissario in data 24.3.2025 e propedeutica alle operazioni di voto, non è segnalata alcuna comunicazione, nei termini di cui al comma 4, di tali variazioni del passivo e, di conseguenza, dei votanti, né da parte del debitore né dei creditori stessi. I creditori asseritamente rinuncianti, invero, risultano nell'elenco dei votanti allegato alla relazione ex art. 107 CCII, da nessuno giammai contestato, e sono stati, quindi, regolarmente chiamati a partecipare al voto. La comunicazione di una loro rinuncia è, invece, stata depositata dalla proponente e messa a conoscenza degli organi della procedura solo dopo l'esito negativo delle votazioni, in allegato all'istanza di omologa del 12.5.2025, e, per uno dei creditori, addirittura in prossimità dell'udienza fissata per la discussione in ordine all'omologa, in data 11.9.2025. Ebbene, ogni variazione successiva all'elenco dei creditori ammessi al voto allegato alla relazione di cui all'art. 107 CCII non può incidere sull'esito del voto già effettuato e sui relativi calcoli delle maggioranze. In ogni caso, il commissario nel proprio parere finale ha formulato anche un'ulteriore ipotesi di calcolo, eliminando i creditori asseritamente rinuncianti, e ha rilevato che nemmeno in questa ipotesi la votazione raggiungerebbe la maggioranza prescritta dall'art. 109 CCII, arrivando ad una percentuale di voti favorevoli dei crediti ammessi al voto pari al 49,53%; non poteva, infine, essere valutato dal commissario l'ulteriore creditore rinunciante, la cui rinuncia è stata depositata dalla proponente solo il giorno prima dell'udienza, in dispregio anche del termine di due giorni per le note difensive indicato dall'art. 48 CCII e dal decreto del collegio di fissazione dell'udienza. Il concordato preventivo liquidatorio proposto non può, pertanto, essere omologato. Si rileva che non risultano pendenti ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice e che le misure protettive confermate e prorogate con provvedimento del 15.1.2025 risultano già scadute in data 15.7.2025 e non necessitano, pertanto, di revoca. Le spese del giudizio di omologa seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, materia volontaria giurisdizione, valore indeterminabile, complessità bassa, parametri tra minimi e medi, in considerazione della ridotta complessità delle questioni trattate in sede di omologa e della assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
rigetta l'omologa del concordato preventivo proposto e dispone l'archiviazione del presente fascicolo. Condanna la proponente in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 oltre rimb. Spese forf., IVA e CASSA, in favore di ciascuno dei creditori opponenti. Onera il commissario giudiziale a depositare istanza di liquidazione del proprio compenso, essendo conclusa la relativa attività. Autorizza la restituzione della cauzione versata alla debitrice, al netto delle spese di procedura da liquidarsi. Si comunichi alla società proponente, al commissario giudiziale ed al p.m. in sede. Onera la cancelleria di procedere alla pubblicazione per estratto del presente decreto nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII. Così deciso nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott. Bianca Manuela Longo dott. Salvatore Di Lonardo