Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 862/2022 R.G. promossa da
- nato ad [...] il [...] (C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, per procura in atti, dagli avvocati Mariolino Leonardi, Carmelo Spampinato e
Letizia Patanè, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in San Gregorio di
Catania, via Catania n. 57
APPELLANTE
CONTRO
- nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Lorenzo Castorina, C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Acireale, via Marchese di Sangiuliano
n.112
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. Parte_1
1888/2022, pubblicata il 30.4.2022.
All'udienza del 16.12.2024 le parti non sono state presenti e la causa è stata rinviata all'udienza del 20.1.2025 (art. 127 ter cpc) ai sensi dell'articolo 309 c.p.c.
Alla detta data del 20.1.2025 nessuna delle parti ha depositato note scritte.
La Corte osserva che l'art. 309 c.p.c. dispone che «Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, «se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
I provvedimenti di celebrazione delle udienze in forma scritta sono stati ritualmente comunicati alle parti, con l'avvertenza che il mancato deposito di note scritte sarebbe stato equiparato alla mancata comparizione in udienza.
L'art. 307, ultimo comma c.p.c., prevede poi che l'estinzione del giudizio è dichiarata con sentenza del Collegio e, rilevato che il giudizio di primo grado è stato instaurato nell'anno
2017, quindi successivamente al 25 giugno 2008, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione dal ruolo della causa n. 862/2022 R.G. e dichiara l'estinzione del processo.
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 23 gennaio
2025, tenutasi a mezzo applicativo Teams.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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