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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 24/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 24/03/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 169/2017
Sono preseti l'avv. Sara Canale in sostituzione dell'avv. Fabio Milano e l'avv. Mike Matticoli in sostituzione dell'avv. Massimo Di Tore.
In particolare, l'avv. Canale insiste per la fissazione dell'udienza per lo svolgimento della prova già ammessa;
l'avv. Matticoli si oppone e insiste perché la causa venga decisa.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
All'esito della camera di consiglio il giudice, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025 all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 169/2017 tra
) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MILANO
FABIO contro ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. DI TORE MASSIMO
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare
tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Lamentando il mancato pagamento dei canoni di locazione per il mese di marzo 2015 e da agosto a dicembre 2016, ha chiesto al Controparte_1
Tribunale di Isernia di ingiungere a il pagamento della Parte_1 somma di € 1625,00 oltre accessori.
Con decreto ingiuntivo n. 357 del 27 dicembre 2016 emesso nella procedura RG 1368/2016, accogliendo la domanda il Tribunale ha ingiunto il pagamento della citata somma, oltre spese.
Con ricorso ex art. 447 c.p.c. depositato il 20 febbraio 2017 la Parte_1
[... ha proposto opposizione allegando di aver risolto il contratto con lettera raccomandata del 29 settembre 2016, lamentando l'impossibilità di usufruire del parcheggio antistante i locali, fatto questo che aveva pregiudicato il regolare svolgimento dell'attività lavorativa riferendo peraltro di non aver più interesse a condurre in locazione il locale, avendo acquisito commesse fuori regione. Il ricorrente ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento da parte del locatore delle migliorie apportate al locale chiedendo la compensazione delle spese così sostenute e rilevando, infine,
2 la mancata attestazione delle prestazioni energetiche del locale.
Costituitosi in giudizio, il creditore opposto ha insistito nella domanda e chiesto il rigetto dell'opposizione.
È bene premettere che l'articolo 15 del D.Lgs n.192/2005 non collega alcun vizio alla mancata consegna dell'attestato di prestazione energetica (cd
APE); non meriata dunque accoglimento la domanda di risoluzione collegata alla allegata inidoneità del locale.
Ancora in rito occorre evidenziare che la domanda giudiziaria proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo trova il proprio fondamento su un contratto di locazione. Il convenuto chiedendo il pagamento dei canoni ha allegato l'inadempimento e, con la produzione documentale ha ex art. 2967 c.c. assolto l'onere della prova dell'esistenza del credito. Spetta al debitore opponente l'onere di provare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligazione (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533 “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”).
Nella fattispecie, non essendo neppure allegato il pagamento, onere dell'opponente sarebbe stato quello di provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'obbligazione sorta a suo carico per effetto del contratto di locazione.
L'opponente ha chiesto l'ammissione di una prova orale. Ma, al di là del fatto che l'opponente in sede di ricorso ha omesso di indicare i testimoni, rileva nel merito della controversia evidenziare che parte attrice opponente chiede di provare, quale causa estintiva dell'obbligazione di cui è gravata
(pagamento dei canoni), il fatto che parcheggio antistante il locale era “da destinare ai clienti dell'attività commerciale” e l'esecuzione di lavori straordinari pagati dall'opponente, lavori, questi ultimi, i cui costi andavano, sempre secondo le allegazioni dell'opponente, compensati con i canoni.
Ma con il contratto di locazione, all'art. 11, il conduttore, oggi opponente, si era impegnato a non apportare innovazioni addizioni o migliorie senza il preventivo consenso del locatore.
3 Ma agli atti manca la prova dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, prova che, patto aggiunto al contratto, andava fornita in forma scritta (art. 2723 c.c.). Non può essere dunque accolta la domanda di compensazione dei costi derivanti dall'esecuzione di lavori straordinari pagati dall'opponente con i canoni.
Inoltre, l'affermazione secondo cui il parcheggio antistante il locale era “da destinare ai clienti dell'attività commerciale” appare, dalla lettura del contratto, del tutto priva di riscontro.
In sintesi, non è possibile provare a mezzo testi né la disposizione secondo cui l'area di parcheggio era nella libera fruizione del conduttore né
l'esistenza del diritto di compensare il costo dei lavori con il canone: le prove sarebbero vietate dall'art. 2722 c.c.
Si aggiunga poi che neppure è stata offerta la prova dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori il cui costo è chiesto di compensare con il canone.
Rileva infine evidenziare che l'avv. Di Tore, difensore dell'opposto, ha depositato la copia della sentenza n. 13/2020, emessa da questo stesso tribunale. La produzione non è stata mai contestata né in relazione a detta sentenza è stato mai allegato di aver proposto appello.
In tale sentenza, pronunciandosi nel merito nell'ambito di un giudizio di opposizione avverso un altro decreto ingiuntivo tra le stesse parti per il pagamento di altri canoni di locazione (da gennaio a giugno 2017), il tribunale di Isernia ha rigettato la domanda in ordine alla impossibilità di utilizzo dell'area parcheggio quale giusta causa di risoluzione condannando l'odierno opponente al pagamento dell'indennità per il mancato preavviso
(oltre che dei canoni di locazione per l'effettivo godimento dell'immobile).
La pronuncia, che non risulta sia stata appellata, spiega nel presente giudizio efficacia di giudicato in relazione alla ingiustificata risoluzione anticipata del contratto.
Ne deriva che, mentre l'opposto con la produzione del contratto ha provato il credito in relazione al quale ha allegato l'inadempimento, il conduttore opponente non ha provato l'inefficacia dei fatti provati dal creditore né il fatto impeditivo modificativo o estintivo che, a mente dell'art. 2697, co. 2°,
c.c. era suo onere dimostrare.
4 Ne deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/29014, spese che devono essere distratte in favore dell'avv. Di Tore, che ha dichiarato di averle anticipate.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , Parte_1 Controparte_1
iscritta al RG 169/2017 rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 357 del 27 dicembre
2016 emesso nella procedura RG 1368/2016; dichiara l'efficacia esecutiva ex art. 653 cpc del decreto ingiuntivo n. 357 del
27 dicembre 2016 emesso nella procedura RG 1368/2016; condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida Controparte_1 in € 2.552,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori disponendo la distrazione in favore dell'avv. Massimo Di Tore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
5
Verbale di udienza
All'udienza del 24/03/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 169/2017
Sono preseti l'avv. Sara Canale in sostituzione dell'avv. Fabio Milano e l'avv. Mike Matticoli in sostituzione dell'avv. Massimo Di Tore.
In particolare, l'avv. Canale insiste per la fissazione dell'udienza per lo svolgimento della prova già ammessa;
l'avv. Matticoli si oppone e insiste perché la causa venga decisa.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
All'esito della camera di consiglio il giudice, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025 all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 169/2017 tra
) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MILANO
FABIO contro ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. DI TORE MASSIMO
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare
tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Lamentando il mancato pagamento dei canoni di locazione per il mese di marzo 2015 e da agosto a dicembre 2016, ha chiesto al Controparte_1
Tribunale di Isernia di ingiungere a il pagamento della Parte_1 somma di € 1625,00 oltre accessori.
Con decreto ingiuntivo n. 357 del 27 dicembre 2016 emesso nella procedura RG 1368/2016, accogliendo la domanda il Tribunale ha ingiunto il pagamento della citata somma, oltre spese.
Con ricorso ex art. 447 c.p.c. depositato il 20 febbraio 2017 la Parte_1
[... ha proposto opposizione allegando di aver risolto il contratto con lettera raccomandata del 29 settembre 2016, lamentando l'impossibilità di usufruire del parcheggio antistante i locali, fatto questo che aveva pregiudicato il regolare svolgimento dell'attività lavorativa riferendo peraltro di non aver più interesse a condurre in locazione il locale, avendo acquisito commesse fuori regione. Il ricorrente ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento da parte del locatore delle migliorie apportate al locale chiedendo la compensazione delle spese così sostenute e rilevando, infine,
2 la mancata attestazione delle prestazioni energetiche del locale.
Costituitosi in giudizio, il creditore opposto ha insistito nella domanda e chiesto il rigetto dell'opposizione.
È bene premettere che l'articolo 15 del D.Lgs n.192/2005 non collega alcun vizio alla mancata consegna dell'attestato di prestazione energetica (cd
APE); non meriata dunque accoglimento la domanda di risoluzione collegata alla allegata inidoneità del locale.
Ancora in rito occorre evidenziare che la domanda giudiziaria proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo trova il proprio fondamento su un contratto di locazione. Il convenuto chiedendo il pagamento dei canoni ha allegato l'inadempimento e, con la produzione documentale ha ex art. 2967 c.c. assolto l'onere della prova dell'esistenza del credito. Spetta al debitore opponente l'onere di provare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligazione (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533 “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”).
Nella fattispecie, non essendo neppure allegato il pagamento, onere dell'opponente sarebbe stato quello di provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'obbligazione sorta a suo carico per effetto del contratto di locazione.
L'opponente ha chiesto l'ammissione di una prova orale. Ma, al di là del fatto che l'opponente in sede di ricorso ha omesso di indicare i testimoni, rileva nel merito della controversia evidenziare che parte attrice opponente chiede di provare, quale causa estintiva dell'obbligazione di cui è gravata
(pagamento dei canoni), il fatto che parcheggio antistante il locale era “da destinare ai clienti dell'attività commerciale” e l'esecuzione di lavori straordinari pagati dall'opponente, lavori, questi ultimi, i cui costi andavano, sempre secondo le allegazioni dell'opponente, compensati con i canoni.
Ma con il contratto di locazione, all'art. 11, il conduttore, oggi opponente, si era impegnato a non apportare innovazioni addizioni o migliorie senza il preventivo consenso del locatore.
3 Ma agli atti manca la prova dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, prova che, patto aggiunto al contratto, andava fornita in forma scritta (art. 2723 c.c.). Non può essere dunque accolta la domanda di compensazione dei costi derivanti dall'esecuzione di lavori straordinari pagati dall'opponente con i canoni.
Inoltre, l'affermazione secondo cui il parcheggio antistante il locale era “da destinare ai clienti dell'attività commerciale” appare, dalla lettura del contratto, del tutto priva di riscontro.
In sintesi, non è possibile provare a mezzo testi né la disposizione secondo cui l'area di parcheggio era nella libera fruizione del conduttore né
l'esistenza del diritto di compensare il costo dei lavori con il canone: le prove sarebbero vietate dall'art. 2722 c.c.
Si aggiunga poi che neppure è stata offerta la prova dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori il cui costo è chiesto di compensare con il canone.
Rileva infine evidenziare che l'avv. Di Tore, difensore dell'opposto, ha depositato la copia della sentenza n. 13/2020, emessa da questo stesso tribunale. La produzione non è stata mai contestata né in relazione a detta sentenza è stato mai allegato di aver proposto appello.
In tale sentenza, pronunciandosi nel merito nell'ambito di un giudizio di opposizione avverso un altro decreto ingiuntivo tra le stesse parti per il pagamento di altri canoni di locazione (da gennaio a giugno 2017), il tribunale di Isernia ha rigettato la domanda in ordine alla impossibilità di utilizzo dell'area parcheggio quale giusta causa di risoluzione condannando l'odierno opponente al pagamento dell'indennità per il mancato preavviso
(oltre che dei canoni di locazione per l'effettivo godimento dell'immobile).
La pronuncia, che non risulta sia stata appellata, spiega nel presente giudizio efficacia di giudicato in relazione alla ingiustificata risoluzione anticipata del contratto.
Ne deriva che, mentre l'opposto con la produzione del contratto ha provato il credito in relazione al quale ha allegato l'inadempimento, il conduttore opponente non ha provato l'inefficacia dei fatti provati dal creditore né il fatto impeditivo modificativo o estintivo che, a mente dell'art. 2697, co. 2°,
c.c. era suo onere dimostrare.
4 Ne deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/29014, spese che devono essere distratte in favore dell'avv. Di Tore, che ha dichiarato di averle anticipate.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , Parte_1 Controparte_1
iscritta al RG 169/2017 rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 357 del 27 dicembre
2016 emesso nella procedura RG 1368/2016; dichiara l'efficacia esecutiva ex art. 653 cpc del decreto ingiuntivo n. 357 del
27 dicembre 2016 emesso nella procedura RG 1368/2016; condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida Controparte_1 in € 2.552,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori disponendo la distrazione in favore dell'avv. Massimo Di Tore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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