Sentenza 8 giugno 2007
Massime • 2
La pretesa incompatibilità del giudice, che ebbe a pronunciare sulla sentenza oggetto della domanda di revocazione, a far parte del collegio chiamato a decidere su di essa non determina nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto la stessa incompatibilità può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione del giudice, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 cod. proc. civ..
In tema di revocazione delle sentenze, poiché il presupposto è che si tratti di sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado (art. 395 primo comma cod. proc. civ.), avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - e quindi inappellabili - deve considerarsi pienamente ammissibile la domanda di revocazione. (Fattispecie soggetta alla disciplina anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4345 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 10/02/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 10/02/2022), n.4345 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente – Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – Dott. AMATORE Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 4626/2021 R.G. proposto da: Fallimento della società di fatto e occulta tra M.M.G., D.C.G. e T.M., nonché degli stessi in proprio quali soci illimitatamente responsabili, tutti in persona del curatore fall.re Dott. P.A., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Vescovio n. 21, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/2007, n. 13433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13433 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO BASTANTE VIALE TISIA, in persona dell'Amministratore pro tempore Geom. HI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COL DI LANA 28, presso lo studio dell'avvocato ORIETTA LIFRAZZITTA, difeso dall'avvocato RIZZA GIAMBATTISTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RG LD, LT EN, AR UC, NN UC;
- intimati -
avverso la sentenza n. 351/03 del Giudice di pace di SIRACUSA, depositata il 05/05/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/07 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.
1. Con separati atti di citazione, SA ON, quale amministratore pro tempore del Condominio Bastante di viale Tisia, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Siracusa CU IN, NN IA, AR DO e NA IA per sentire revocare, per errore materiale, di fatto, le sentenze nn. 622, 623, 624, 625, 627 e 628/2002 pronunciate all'esito dei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi chiesti dal SA, nella sua qualità, per il mancato pagamento da parte dei convenuti delle spese condominiali dovute.
Costituitisi convenuti eccepivano preliminarmente l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di revocazione, quanto rivolta nei confronti di sentenze pronunziate in cause di valore inferiore a L.
2.000.000 e quindi decise secondo equità: come tali, ricorribili soltanto per cassazione, per motivi di diritto. Nel merito, contestavano il fondamento dell'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto.
p. 2 Il Giudice di Pace di Siracusa, riuniti i giudizi, con sentenza n. 351/2003 rigettava, ritenendole inammissibili, le domande di revocazione sull'assorbente considerazione che, essendo state le sentenze pronunziate secondo equità, il relativo giudizio non era suscettibile di essere riesaminato, se non in caso di assoluta mancanza di motivazione, da farsi valere mediante ricorso per Cassazione.
p. 3 Avverso tale sentenza, depositata il 5.5.2003, ha proposto ricorso per cassazione il SA, con atto notificato in data 1.7.2003, sostenuto da tre motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
3.1 Con un primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 395 c.p.c., comma 1 e art. 311 c.p.c., per non avere il Giudice di Pace tenuto conto che la revocazione è ammissibile - nel caso di denuncia di travisamento dei fatti - contro le sentenze non appellabili, come quelle oggetto della domanda di revocazione, in quanto pronunciate secondo equità.
p.
3.2 Con un secondo motivo si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, quanto cioè alla ritenuta inesistenza dei presupposti per la revocazione: il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto che i vizi denunciati con la domanda di revocazione riguardavano l'errata percezione dei fatti risultanti dai documenti di causa e quindi erano del tutto idonei a giustificare la domanda stessa.
p.
3.3 Con un terzo motivo si deduce la nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 398 c.p.c., nonché dei principi di imparzialità e terzietà del giudice e del giusto processo di cui agli artt. 24 e 111 Cost.; nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Le cause di revocazione irritualmente sarebbero state assegnate allo stesso Giudice persona fisica che aveva pronunciato le sentenze oggetto della domanda di revocazione, non essendosi tenuto conto che l'art. 398 cit. prevede soltanto che il relativo giudizio si svolga innanzi al medesimo Ufficio giudiziario cui appartiene il Giudice cha ha emesso la sentenza impugnata per revocazione.
p. 4 I motivi del ricorso, per la loro stretta connessione(seppur sotto diversi profili viene censurata la ritenuta inammissibilità della domanda di revocazione oltre che la ritualità del relativo procedimento), debbono essere congiuntamente esaminati. Per quanto concerne la dedotta nullità della sentenza impugnata, perché pronunciata dallo stesso Giudice che ebbe a pronunciare quella oggetto della domanda di revocazione, la doglianza è all'evidenza inammissibile, risultando sollevata tardivamente, per la prima volta, in questa sede: laddove, invece, la parte che ne abbia interesse è tenuta - in caso di mancata astensione del Giudice (art.51 c.p.c.) - a proporre ricorso per ricusazione nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c.. Orbene, poiché non risulta che un siffatto rimedio sia stato tempestivamente attivato, ne consegue che la quaestio nullitatis in esame deve ritenersi inammissibile.
Con riguardo alle altre doglianze, va osservato quanto segue. La ratio decidendi della sentenza - infondatezza/inammissibilità delle domande di revocazione in ragione della avvenuta decisione, secondo equità, delle sentenze revocande: il che non consentirebbe alcun sindacato sui principi di natura equitativa posti a base delle decisioni revocande ma soltanto il ricorso per Cassazione - è frutto di un evidente errore di diritto.
Invero, l'art. 113 c.p.c., stabilisce che il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede la somma di L. due milioni (e, secondo la attuale moneta unica, millecento Euro): nella specie, non vi è dubbio che la sentenza revocanda fosse stata pronunciata secondo equità (vertendosi su spese condominiali richieste in misura inferiore a quella massima prevista per il giudizio d'equità).
Orbene, l'art. 339 c.p.c., comma 3 - nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.40 del 2006, art.
1 - prevede(va) che "sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità".
Pertanto, poiché il presupposto per la revocazione delle sentenze è che si tratti di sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado (art. 395 c.p.c., comma 1), ne consegue che le domande di revocazione proposte dal SA avverso le suindicate sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità - e quindi inappellabili - devono, di per se stesse e in mancanza di contrarie disposizioni di legge, considerarsi pienamente ammissibili: diverso ed ulteriore essendo poi il problema di accertare - nel corso del relativo giudizio - l'esistenza o meno, in concreto, dei presupposti per la revocazione ex art. 395 c.p.c., n.
4. Deve quindi concludersi che erroneamente tali domande sono state rigettate, essendo state ritenute inammissibili.
Nei termini che precedono il ricorso deve essere dunque accolto. Conseguentemente, va cassata l'impugnata sentenza: con rinvio - occorrendo all'evidenza ai fini del decidere ulteriori accertamenti di fatto non consentiti in questa sede - ad altro giudice dell'Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altro giudice dell'Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 febbraio 2007. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2007