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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 29/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 573/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 573/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/03/1990, residente in [...] interno 3
e da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
14/10/1984, residente in [...]01, entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in via Generale Cascino n. 25, presso lo studio dell'Avv. MACOR MASSIMO, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “1) pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il giorno 14 agosto
2010 in Duino - Aurisina (TS), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Villesse (GO), dell'anno 2010, numero 2, parte 2, serie B;
2) la IA verrà affidata ad entrambi i genitori, ma collocata in modo prevalente Per_1
con la madre in Sagrado (GO), in Piazza Giuseppe Mazzini n. 8/3, nello specifico:
a - settimana 1: lunedì la madre recupera da scuola la IA e la porta al corso di karate;
il padre alle ore 18.30 recupera la IA al corso di karate e la tiene con sé, riportandola a scuola il giorno dopo;
il martedì pomeriggio la madre la va a prendere
a scuola e la tiene sino al venerdì, portandola nel pomeriggio al corso di karate;
il venerdì il padre va a prendere la IA alle ore 18.30 al corso di karate e la tiene con sé tutto il fine settimana e la porta a scuola il lunedì mattina;
b – settimana due: il padre alle ore 18.30 del lunedì recupera la IA al corso di karate
e la tiene con sé, riportandola a scuola il giorno dopo;
il martedì pomeriggio la madre la va a prendere a scuola e la tiene sino al venerdì, portandola nel pomeriggio al corso di karate;
il venerdì il padre va a prendere la IA alle ore 18.30 al corso di karate e la tiene con sé sino alle 12.00 di domenica, allorquando la IA viene riportata alla madre;
la stessa minore trascorrerà un periodo di giorni 15, anche non consecutivi, presso ciascun genitore, nelle vacanze estive, da calendarizzarsi entro i primi di giugno di ogni anno, salvo il caso di mancata comunicazione da parte dei rispettivi datori di lavoro, concedendosi a ciascun genitore una settimana libera delle proprie ferie, salvo diversi accordi tra i coniugi;
sarà vigente il principio dell'alternanza tra Natale e Capodanno per le festività invernali, suddivise ratione temporis (dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio) ed alternate per quelle pasquali, salvi diversi accordi;
3) i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento della IA in proporzione alle rispettive sostanze, restando inteso che in caso di peggioramento delle condizioni economiche di uno di essi la IA verrà collocata ratione temporis col genitore Per_1
maggiormente capace economicamente, senza alcun contributo a suo favore;
4) le spese mediche straordinarie non assistite dal Servizio Nazionale, dentistiche e ricreative, scolastiche e sportive, preventivamente concordate quelle superiori ad euro
250,00, saranno al 50% tra i genitori, come da protocollo vigente presso il Tribunale
2 di Gorizia;
del pari le spese di trasporto a scuola di , se impossibilitati i genitori, Per_1
come quelle per il centro estivo – in quanto consigliato per lo sviluppo della lingua slovena e delle capacità relazionali della minore - verranno suddivise al 50% tra i coniugi;
5) nulla è dovuto nei rapporti patrimoniali tra coniugi in quanto economicamente autosufficienti”..
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo del P.M. in data 19/02/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Duino-
Aurisina (TS) in data 14/08/2010 (reg. Atti di Matrimonio del Comune di Villesse, anno
2010, parte 2, serie B, atto n. 2) e si sono separati consensualmente con verbale in data
04/05/2020 omologato con decreto del 04/05/2020.
Dall'unione coniugale è nata la IA , nata a [...] il [...]. Persona_2
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 14/02/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata assicurato il contraddittorio con il PM mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, da accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898: la domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla IA non sono in contrasto con gli interessi Persona_2
della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
3 Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 14/08/2010 in Duino-Aurisina con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Duino-Aurisina (reg. Atti di Matrimonio Comune di
Villesse, anno 2010, parte 2, Serie B, atto n.2), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Duino-
Aurisina (TS) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- nulla per le spese;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della presente sentenza.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 573/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/03/1990, residente in [...] interno 3
e da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
14/10/1984, residente in [...]01, entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in via Generale Cascino n. 25, presso lo studio dell'Avv. MACOR MASSIMO, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “1) pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il giorno 14 agosto
2010 in Duino - Aurisina (TS), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Villesse (GO), dell'anno 2010, numero 2, parte 2, serie B;
2) la IA verrà affidata ad entrambi i genitori, ma collocata in modo prevalente Per_1
con la madre in Sagrado (GO), in Piazza Giuseppe Mazzini n. 8/3, nello specifico:
a - settimana 1: lunedì la madre recupera da scuola la IA e la porta al corso di karate;
il padre alle ore 18.30 recupera la IA al corso di karate e la tiene con sé, riportandola a scuola il giorno dopo;
il martedì pomeriggio la madre la va a prendere
a scuola e la tiene sino al venerdì, portandola nel pomeriggio al corso di karate;
il venerdì il padre va a prendere la IA alle ore 18.30 al corso di karate e la tiene con sé tutto il fine settimana e la porta a scuola il lunedì mattina;
b – settimana due: il padre alle ore 18.30 del lunedì recupera la IA al corso di karate
e la tiene con sé, riportandola a scuola il giorno dopo;
il martedì pomeriggio la madre la va a prendere a scuola e la tiene sino al venerdì, portandola nel pomeriggio al corso di karate;
il venerdì il padre va a prendere la IA alle ore 18.30 al corso di karate e la tiene con sé sino alle 12.00 di domenica, allorquando la IA viene riportata alla madre;
la stessa minore trascorrerà un periodo di giorni 15, anche non consecutivi, presso ciascun genitore, nelle vacanze estive, da calendarizzarsi entro i primi di giugno di ogni anno, salvo il caso di mancata comunicazione da parte dei rispettivi datori di lavoro, concedendosi a ciascun genitore una settimana libera delle proprie ferie, salvo diversi accordi tra i coniugi;
sarà vigente il principio dell'alternanza tra Natale e Capodanno per le festività invernali, suddivise ratione temporis (dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio) ed alternate per quelle pasquali, salvi diversi accordi;
3) i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento della IA in proporzione alle rispettive sostanze, restando inteso che in caso di peggioramento delle condizioni economiche di uno di essi la IA verrà collocata ratione temporis col genitore Per_1
maggiormente capace economicamente, senza alcun contributo a suo favore;
4) le spese mediche straordinarie non assistite dal Servizio Nazionale, dentistiche e ricreative, scolastiche e sportive, preventivamente concordate quelle superiori ad euro
250,00, saranno al 50% tra i genitori, come da protocollo vigente presso il Tribunale
2 di Gorizia;
del pari le spese di trasporto a scuola di , se impossibilitati i genitori, Per_1
come quelle per il centro estivo – in quanto consigliato per lo sviluppo della lingua slovena e delle capacità relazionali della minore - verranno suddivise al 50% tra i coniugi;
5) nulla è dovuto nei rapporti patrimoniali tra coniugi in quanto economicamente autosufficienti”..
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo del P.M. in data 19/02/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Duino-
Aurisina (TS) in data 14/08/2010 (reg. Atti di Matrimonio del Comune di Villesse, anno
2010, parte 2, serie B, atto n. 2) e si sono separati consensualmente con verbale in data
04/05/2020 omologato con decreto del 04/05/2020.
Dall'unione coniugale è nata la IA , nata a [...] il [...]. Persona_2
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 14/02/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata assicurato il contraddittorio con il PM mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, da accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898: la domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla IA non sono in contrasto con gli interessi Persona_2
della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
3 Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 14/08/2010 in Duino-Aurisina con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Duino-Aurisina (reg. Atti di Matrimonio Comune di
Villesse, anno 2010, parte 2, Serie B, atto n.2), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Duino-
Aurisina (TS) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- nulla per le spese;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della presente sentenza.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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