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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/07/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28700/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28700/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Felisio Cristiano, presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in CAVE il 23/08/2014. Parte_1 Controparte_1
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAVE (atto n. 10 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 26.06.2016. Per_1
Con ricorso depositato il 05/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido condiviso del figlio minore con residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE che la casa coniugale sita in Torino, via Veglia n. 37/b sia assegnata alla madre.
DISPONE che il padre versi quale contributo al mantenimento del figlio l'importo di 400 euro al mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, sino a che l'assegno unico non potrà essere ricalcolato a seguito dell'uscita del marito dal nucleo familiare. Da quel momento, l'importo dell'assegno unico che eccederà l'importo percepito attualmente (57,00 euro) verrà detratto, nella misura del 50%, dal mantenimento dovuto dal padre. Oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in essere presso il tribunale di Torino
DÀ ATTO che la madre continuerà a percepire l'assegno unico nella misura del 100%
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo tra i genitori. In caso di mancato accordo, con le seguenti modalità, con prelievo del figlio da casa e riaccompagnamento a casa:
a. A fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera b. Per un pomeriggio infrasettimanale seguito da pernottamento ed accompagnamento a scuola la mattina seguente nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza del padre e per due pomeriggi infrasettimanali (dei quali uno seguito da pernottamento ed accompagnamento a scuola la mattina seguente) nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza della madre c. Il giorno di Natale oppure il giorno di Capodanno ad anni alterni (per il resto, le vacanze scolastiche natalizie verranno gestite come il restante periodo dell'anno).
d. Il giorno di Pasqua oppure il giorno di Pasquetta ad anni alterni (per il resto, le vacanze scolastiche pasquali verranno gestite come il restante periodo dell'anno)
e. I rimanenti giorni festivi (1° maggio, 8 dicembre, ecc.) ad anni alterni f. due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive
NULLA sulle spese di lite. pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28700/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Felisio Cristiano, presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in CAVE il 23/08/2014. Parte_1 Controparte_1
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAVE (atto n. 10 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 26.06.2016. Per_1
Con ricorso depositato il 05/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido condiviso del figlio minore con residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE che la casa coniugale sita in Torino, via Veglia n. 37/b sia assegnata alla madre.
DISPONE che il padre versi quale contributo al mantenimento del figlio l'importo di 400 euro al mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, sino a che l'assegno unico non potrà essere ricalcolato a seguito dell'uscita del marito dal nucleo familiare. Da quel momento, l'importo dell'assegno unico che eccederà l'importo percepito attualmente (57,00 euro) verrà detratto, nella misura del 50%, dal mantenimento dovuto dal padre. Oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in essere presso il tribunale di Torino
DÀ ATTO che la madre continuerà a percepire l'assegno unico nella misura del 100%
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo tra i genitori. In caso di mancato accordo, con le seguenti modalità, con prelievo del figlio da casa e riaccompagnamento a casa:
a. A fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera b. Per un pomeriggio infrasettimanale seguito da pernottamento ed accompagnamento a scuola la mattina seguente nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza del padre e per due pomeriggi infrasettimanali (dei quali uno seguito da pernottamento ed accompagnamento a scuola la mattina seguente) nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza della madre c. Il giorno di Natale oppure il giorno di Capodanno ad anni alterni (per il resto, le vacanze scolastiche natalizie verranno gestite come il restante periodo dell'anno).
d. Il giorno di Pasqua oppure il giorno di Pasquetta ad anni alterni (per il resto, le vacanze scolastiche pasquali verranno gestite come il restante periodo dell'anno)
e. I rimanenti giorni festivi (1° maggio, 8 dicembre, ecc.) ad anni alterni f. due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive
NULLA sulle spese di lite. pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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