Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2503/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2503/2024, promossa con ricorso depositato il 15/06/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Amalia Di Meo
e
2) Controparte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]3 George Stringer VC Drive (Regno Unito)
con l'Avv. Alberto Napolitano
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pozzuoli (NA), in data 3 settembre 2015
(anno 2015 atto n. 81parte I )
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separati con sentenza n. 393/2024 del 15/11/2024- passata in giudicato il 09/12/2024 ( v. documenti in atti).
senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data
15.6.2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 19.9.2024 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza n. 393/2024 del 15/11/2024- passata in giudicato il 09/12/2024 - ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 17.4.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, avendo già abbandonato da tempo la casa coniugale;
3) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 2 di 3 il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 03/09/2025, in Pozzuoli
(Na), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli (anno 2015 atto n. 8, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.
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