Articolo 419 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 418Articolo 420
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9 ottobre 2010
Art. 419. Commissioni di controllo 1. Presso i Comandi di grande unita' e' costituita una commissione di controllo per le requisizioni. 2. Essa provvede:
a) a confermare o a rivedere le indennita' stabilite provvisoriamente dagli organi che hanno proceduto alla requisizione; b) a regolarizzare, su domanda dell'interessato, la requisizione eseguita senza l'osservanza delle forme prescritte; c) ad accertare le eventuali responsabilita' di agenti dell'amministrazione militare, per irregolarita' da essi eventualmente commesse e per i danni relativi, e a procedere ai conseguenti addebiti, salva la competenza della Corte dei conti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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