Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 30/06/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 02058/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2025, proposto da
PP SP, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Pulvirenti e Lidia Spadafora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Cono, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso del 19 novembre 2024 presentata al Comune di San Cono;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con nota prot. n. 6040 del 16 settembre 2024, il Comune di San Cono chiedeva al sig. PP SP di poter accedere al fondo di sua proprietà, catastalmente censito al foglio 5, particella n. 11, al fine di poter ispezionare la condotta fognaria ivi esistente, accertarne la funzionalità ed eventualmente eliminarne le problematiche.
Risultando la particella n. 11 soppressa e non essendo a conoscenza di alcuna condotta fognaria insistente sul suo terreno, in data 28 ottobre 2024, il sig. SP chiedeva chiarimenti al Comune, invitandolo a precisare la porzione di fondo interessata.
Seguiva la nota prot. n. 415 del 6 novembre 2024, con cui l’Amministrazione specificava che la particella interessata era la n. 497.
Con istanza del 15 novembre 2024, il sig. SP chiedeva l’esibizione di tutta la documentazione inerente alla condotta fognaria insistente nella sua proprietà, autorizzando al contempo il Comune all’accesso.
Nello specifico, il sig. SP chiedeva di poter conoscere:
- “ la natura dello scarico fognario, in particolare al fine di comprendere se comunale, come asserito da questa P.A., o di altro soggetto ”;
- “ gli atti autorizzativi che hanno portato alla realizzazione della condotta fognaria sulla proprietà privata del sig. SP ”;
- “ il tracciato della fognatura, a monte e a valle, nonché il raccordo alla fognatura principale e gli altri punti di accesso/ispezione in zona ”;
- “ ogni altro elemento utile a comprendere la legittimità della imposizione prediale apposta ”.
Non ricevendo alcun riscontro, con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. PP SP agisce dinnanzi a questo Tribunale per l’accertamento e la declaratoria del suo diritto ad accedere agli atti di cui all’istanza del 15 novembre 2024.
Il Comune di San Cono, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’esito della camera di consiglio del 19 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Ai sensi dell’art. 22 e ss. della l. n. 241/90, tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti amministrativi di cui è chiesto l’accesso, ove detenuti da una Pubblica Amministrazione (per tale dovendosi intendere non soltanto i soggetti di diritto pubblico ma anche quelli di diritto privato sia pure limitatamente alla loro attività di pubblico interesse), hanno diritto non soltanto a prenderne visione ma anche ad estrarne copia.
Sull’argomento, la giurisprudenza ha chiarito che “ ai fini dell’accesso documentale, devono sussistere: a) un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato; b) un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione; c) in ipotesi di accesso difensivo, che lo stesso sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici ” (Consiglio di Stato sez. VI, 27 marzo 2024, n. 2900).
Nel caso di specie, il sig. PP SP ha dimostrato di avere un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti di cui il Comune ha negato l’ostensione, attese le problematiche di igiene sollevate dall’Amministrazione e la necessità di dover valutare, anche con l’ausilio di un tecnico, lo stato dei luoghi e concordare eventuali interventi.
In conseguenza, il Collegio ritiene che debba essere consentito al ricorrente l’accesso a tutti gli atti richiesti con l’istanza del 15 novembre 2024, con la precisazione che l’Amministrazione è tenuta ad esibire soltanto la documentazione in suo possesso.
Ciò in quanto “ l’istanza di accesso a documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta; parimenti, la richiesta di ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato dell’amministrazione nei cui confronti l’accesso viene esercitato e l’onere della prova, anche dell’esistenza dei documenti rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio ” (Consiglio di Stato sez. VI, 27 marzo 2024, n. 2900).
In conseguenza, l’accesso deve essere escluso riguardo ai dati richiesti dal ricorrente che imporrebbero un’inammissibile attività di ricerca ed elaborazione da parte dell’Amministrazione e, nello specifico, le informazioni attinenti:
- “ la natura dello scarico fognario, in particolare al fine di comprendere se comunale, come asserito da questa P.A., o di altro soggetto ”;
- “ ogni altro elemento utile a comprendere la legittimità della imposizione prediale apposta ”.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del sig. PP SP a prendere visione ed estrarre copia, salva la corresponsione del costo di riproduzione, dei documenti sopra indicati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad accedere ai documenti di cui all’istanza del 15 novembre 2024, per come individuati in parte motiva;
2) ordina al Comune di San Cono di consentire alla parte ricorrente di accedere alla documentazione richiesta e di estrarne copia, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
3) condanna il Comune di San Cono alla refusione delle spese di lite in favore dei procuratori distrattari di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO