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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. 20192\2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 20192\2019 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio De Santis, in virtù di procura alle liti depositata agli atti, domiciliato in Napoli, alla
Via Carbonara n. 123;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Lagani, congiuntamente all'Avv. Pierfrancesco
Lagani, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in
Napoli, alla Via Riviera di Chiaia, n. 207;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
15.11.2024 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.6.2019, conveniva in Parte_1 giudizio la al fine di sentir dichiarare la nullità del contratto di Controparte_1 finanziamento n. 2370791/2011 in quanto non sottoscritto dall'attore e, per l'effetto, condannare la convenuta alla cancellazione del suo nominativo dalla Crif e al risarcimento
1 dei danni patrimoniali subiti, nonché quelli non patrimoniali da stress, all'immagine e alla reputazione quantificati nella misura di € 8.000,00 ovvero nella diversa somma liquidata equitativamente.
In particolare, l'istante premetteva che in data 6.12.2012 riceveva missiva da parte dell'Istituto Bancario con la quale gli veniva contestato il mancato pagamento di una rata
(pari ad importo di € 290,22) scaduta l'1.12.2011 relativa ad un presunto finanziamento recante numero CO00000002370791 che sarebbe stato sottoscritto dall' attore il 21.7.2011 per l'importo complessivo di € 16.944,00.
L'attore, quindi, provvedeva a sporgere denunzia/querela, in data 8.02.2012, presso il comando carabinieri di Fuorigrotta/Napoli per furto di identità (v. doc. n. 2); in pari data, contestualmente, a mezzo fax, provvedeva a trasmettere alla copia della Controparte_1 denunzia/querela, disconoscendo il contratto di finanziamento del 21.7.2011 ed invitando il predetto istituto di credito ad operare la cancellazione nella banca EURISC come cattivo pagatore.
A seguito della trasmissione da parte della società all'indirizzo email dell'attore dei dati relativi alla stipula del contratto de quo, l'attore formalmente disconosceva non solo il contratto in quanto la firma non è di suo pugno, bensì anche i documenti allegati e forniti al momento della stipula (in particolare il CUD 2011, documento asseritamente contraffatto in quanto i dati ivi indicati sono inerenti all' anno 2008 e non a quelli 2011 e il documento di identità asseritamente falso).
Altresì, il rappresentava che, a causa della illegittima iscrizione suddetta, si vedeva Pt_1 negare due finanziamenti da altri Istituti Bancari (uno dei quali richiesto al fine di sostenere spese mediche specialistiche per curare la malattia della moglie).
Dunque, in data rispettivamente 14.12.2012, 4.11.2013 e 3.12.2014, l'attore formulava presso la CRIF richiesta di cancellazione del proprio nominativo, tutte respinte per la sussistenza del finanziamento di cui si controverte (v. doc. n. 8). CP_1
Concludeva, quindi, per sentir accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 2370791/2011 in quanto non sottoscritto dall' attore, per non esser la firma di pugno dell' attore e, per l' effetto, condannare la alla cancellazione Controparte_2 del nominativo dalla Crif con tutti i danni subiti patrimoniali e morali da stress, all' immagine, reputazione subiti e subendi quantificati nella misura di € 8.000,00 ovvero alla diversa maggiore e/o minore somma che il Tribunale vorrà liquidare anche in via equitativa. Gradatamente, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità o comunque l'inefficacia del contratto di finanziamento 2370791/2011 per mancanza di volontà, per violazione di norme imperative (artt. 1418, 1225 c.c.) e, per l' effetto,
2 condannare la società all' immediata cancellazione del nominativo del CP_1 Pt_1 dalla CRIF, nonché il risarcimento dei danni patiti per effetto dell'inadempimento ai doveri di diligenza qualificata ex art. 1176, co 2, c.c., danni all' immagine, alla reputazione, da stress psico fisico, morali, rimborso per le spese mediche e tutto quanto necessario sostenuto per la malattia per la propria coniuge, oltre spese legali, danni che si quantificano nella misura di
€ 8.000,00. Il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la contestando tutte le domande attoree in fatto ed in diritto. Controparte_1
In particolare, eccepiva preliminarmente la inesistenza e nullità assoluta dell'atto introduttivo del giudizio per difetto di ius postulandi del procuratore costituito, atteso che la procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio non risultava sottoscritta dal conferente attore;
ancora preliminarmente, eccepiva la inammissibilità del rito prescelto trattandosi di domanda fondata sulla presunta violazione di norme relative alla tutela dei dati sensibili e quindi dalla violazione del d.lgs. 196/2003, con conseguente necessità di adire il giudice attraverso il rito lavoristico. Sosteneva, quindi, la legittimità dell'operato dell'Istituto Bancario e chiedeva di rigettare l'avverso atto di citazione e tutte le richieste anche risarcitorie in esso contenute, anche con riferimento alla presunta illegittimità delle segnalazioni in CRIF, perché inammissibili, improcedibili e del tutto infondate sia in fatto che in diritto e non provate.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Alla prima udienza la causa veniva riservata in decisione sull' eccezione preliminare d' inesistenza della procura e successivamente rimessa sul ruolo con assegnazione al difensore dell'attore di termine ex art 182 c.p.c. fino a 15 giorni prima per farsi rilasciare valida procura da parte del Pt_1
Iniziata la fase istruttoria, reso interrogatorio formale dell'attore, ammessa ctu grafologica, all'udienza del 16.2.2021, rilevata l'assenza del contratto di finanziamento in originale la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
Con ordinanza dell'11.6.2021, il giudice rimetteva nuovamente la causa sul ruolo ordinando ex art. 210 c.p.c. a Banca Sella S.p.a. di depositare presso la cancelleria il contratto di conto corrente n. 052555289300 intestato a , il documento di identità, codice Parte_1 fiscale, patente del correntista, nonché gli estratti conto dello stesso rapporto per il periodo dal 29.06.2011 al 31.07.2011 a cui faceva seguito ctu grafologica.
Alla udienza del 15.11.2024 la causa veniva riservata in decisione con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
3 È fondata e va accolta l'eccezione preliminare di inesistenza della procura alle liti formulata dalla convenuta e conseguentemente la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile.
Ed invero, pur consapevole della esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale ( al quale evidentemente il precedente magistrato prestava adesione) non può non tenersi conto che sulla questione è intervenuto il supremo organo di nomofilachia a risolvere il contrasto giurisprudenziale in essere affermando che “ L' art. 182, comma 2, c.p.c. , nella formulazione introdotta dall' art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009 , non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite” cfr. Cass. Sez. Unite n. 37434\2022- trattandosi di meccanismo di sanatoria attivabile dal giudice solo in caso di nullità della procura alle liti e non anche, come nel caso di specie, nella ipotesi in cui la stessa non sia presente agli atti.
Ipotesi paradigmatica di procura inesistente è quella della assenza della firma autografa del patrocinato all'atto introduttivo il giudizio, come nel caso che ci occupa.
Il dato letterale dell'art. 182 c.p.c., applicato ratione temporis e dunque nella versione novellata al 2009, suffraga la tesi per cui la legge non abbia inteso contemplare l'inesistenza tra i casi suscettivi di sanatoria, avendo inteso considerare esclusivamente la procura affetta da nullità.
Invero, così novellata, la disposizione prescrive “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza
o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”.
Dunque, la categoria del vizio inficiante la procura è, per espressa e testuale disposizione, quella della nullità, emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio che l'affetta, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura. Quest'ultima opzione non contempla affatto che una procura possa non essere esistita, ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità, mediante un nuovo rilascio.
Diversamente si sarebbe dovuto divisare ove, a fianco dell'ipotesi della nullità la legge avesse espressamente previsto quella dell'inesistenza.
L'estensione all'inesistenza, non enunciata espressamente dalla legge, si porrebbe in irrisolvibile contrasto con l'art. 125 c.p.c., comma 2 il quale prevede “ “La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata” e con gli artt. 165, 166 e 168 c.p.c., e art. 72 delle disp. att.
e trans., i quali disegnerebbero una disciplina inconferente e inutile.
4 La Corte evidenzia ancora che una tale interpretazione estensiva “ soprattutto si porrebbe in insanabile contrasto con il principio enunciato dagli artt. 82 e 83 c.p.c., che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore, negando alla parte, che non sia avvocato, di poter stare in giudizio personalmente. Regola, questa, diretta, tradizionalmente, ad un tempo, ad assicurare la miglior tutela possibile dei diritti a ciascuno dei contendenti e lo svolgersi rapido e ordinato del processo e principio che resterebbe radicalmente frustrato per la semplice ragione che la parte priva di ministero difensivo avrebbe il diritto processuale di vedersi assegnato un termine per nominare il difensore, e, a nomina avvenuta, l'effetto ex tunc sancirebbe la piena validità degli atti fino a quel momento compiuti personalmente, come se fosse stata difesa da un avvocato, regolarmente munito di procura. Si assisterebbe, in assenza di un espresso volere del legislatore a una impropria confusione tra il potere di stare in giudizio in senso sostanziale
(legittimazione) e la rappresentanza processuale ad litem. Solo nel primo caso, come si è cercato di spiegare,
l'assenza di potere può essere sanata in ogni tempo (con la costituzione del soggetto legittimato o di quello adiuvante o con il deposito degli atti autorizzativi), senza implicanze processuali, trattandosi di vicenda riguardante esclusivamente il diritto sostanziale. Nel secondo caso la esistenza della procura alla lite costituisce presupposto processuale non surrogabile, salvo l'eccezione di cui all'art. 125 c.p.c., comma 2, che
s'inserisce a pieno titolo nello sviluppo processuale, regolato da norme pubblicistiche.”
L'assenza della procura, invero, genera l'inammissibilità della posizione processuale della parte e il processo verrà definito dal giudice come in tutti i processi con convenuto contumace, se è il convenuto a essere privo del ministero di un difensore. Nel caso in cui fosse l'attore a trovarsi in una tale situazione la sua domanda sarebbe inammissibile.
Da quanto sin qui detto ne discende che in ipotesi in cui all'atto della costituzione manchi la procura ai fini della sanatoria è necessario che la parte dimostri la esistenza della procura al tempo regolato dall'art. 125 c.p.c., comma 2 non potendo operare il meccanismo di cui all'art 182 c.p.c..
Quanto al caso di specie, va ravvisato che l'inesistenza della procura ad litem emerge icto oculi dall'atto di citazione introduttivo il presente giudizio, iscritto a ruolo in data 5.07.2019.
Invero, il suddetto atto introduttivo si presenta sprovvisto di sottoscrizione autografa del
Pt_1
Solo a seguito della remissione della causa sul ruolo (v. ordinanza del 30.06.2020), veniva depositata la procura rilasciata su foglio separato (v. fascicolo parte attrice) datata 6.7.2020 dunque ben oltre lo spatium temporis di cui all'art. 125 c.p.c. e che non si tratti di mera dimenticanza ma di assenza ab origine della procura enunciata nell'atto di citazione si evince chiaramente anche dal tenore del provvedimento ex art 182 c.p.c. con il quale il giudice invitava a “ rilasciare” la procura mancante.
5 Da quanto sin qui detto va dichiarata inammissibile la domanda giudiziale promossa da per inesistenza ab origine della procura ad litem. Parte_1
Le spese del presente giudizio , comprese quelle di ctu, vengono compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. sussistendo giustificati motivi tenuto conto del contrasto giurisprudenziale e dell'intervento in corso di causa della pronuncia delle Sezioni Unite di risoluzione del contrasto in senso difforme all'indirizzo espresso in corso di causa dal precedente magistrato.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda attorea;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ivi comprese quelle di ctu.
Napoli, 7.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 20192\2019 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio De Santis, in virtù di procura alle liti depositata agli atti, domiciliato in Napoli, alla
Via Carbonara n. 123;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Lagani, congiuntamente all'Avv. Pierfrancesco
Lagani, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in
Napoli, alla Via Riviera di Chiaia, n. 207;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
15.11.2024 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.6.2019, conveniva in Parte_1 giudizio la al fine di sentir dichiarare la nullità del contratto di Controparte_1 finanziamento n. 2370791/2011 in quanto non sottoscritto dall'attore e, per l'effetto, condannare la convenuta alla cancellazione del suo nominativo dalla Crif e al risarcimento
1 dei danni patrimoniali subiti, nonché quelli non patrimoniali da stress, all'immagine e alla reputazione quantificati nella misura di € 8.000,00 ovvero nella diversa somma liquidata equitativamente.
In particolare, l'istante premetteva che in data 6.12.2012 riceveva missiva da parte dell'Istituto Bancario con la quale gli veniva contestato il mancato pagamento di una rata
(pari ad importo di € 290,22) scaduta l'1.12.2011 relativa ad un presunto finanziamento recante numero CO00000002370791 che sarebbe stato sottoscritto dall' attore il 21.7.2011 per l'importo complessivo di € 16.944,00.
L'attore, quindi, provvedeva a sporgere denunzia/querela, in data 8.02.2012, presso il comando carabinieri di Fuorigrotta/Napoli per furto di identità (v. doc. n. 2); in pari data, contestualmente, a mezzo fax, provvedeva a trasmettere alla copia della Controparte_1 denunzia/querela, disconoscendo il contratto di finanziamento del 21.7.2011 ed invitando il predetto istituto di credito ad operare la cancellazione nella banca EURISC come cattivo pagatore.
A seguito della trasmissione da parte della società all'indirizzo email dell'attore dei dati relativi alla stipula del contratto de quo, l'attore formalmente disconosceva non solo il contratto in quanto la firma non è di suo pugno, bensì anche i documenti allegati e forniti al momento della stipula (in particolare il CUD 2011, documento asseritamente contraffatto in quanto i dati ivi indicati sono inerenti all' anno 2008 e non a quelli 2011 e il documento di identità asseritamente falso).
Altresì, il rappresentava che, a causa della illegittima iscrizione suddetta, si vedeva Pt_1 negare due finanziamenti da altri Istituti Bancari (uno dei quali richiesto al fine di sostenere spese mediche specialistiche per curare la malattia della moglie).
Dunque, in data rispettivamente 14.12.2012, 4.11.2013 e 3.12.2014, l'attore formulava presso la CRIF richiesta di cancellazione del proprio nominativo, tutte respinte per la sussistenza del finanziamento di cui si controverte (v. doc. n. 8). CP_1
Concludeva, quindi, per sentir accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 2370791/2011 in quanto non sottoscritto dall' attore, per non esser la firma di pugno dell' attore e, per l' effetto, condannare la alla cancellazione Controparte_2 del nominativo dalla Crif con tutti i danni subiti patrimoniali e morali da stress, all' immagine, reputazione subiti e subendi quantificati nella misura di € 8.000,00 ovvero alla diversa maggiore e/o minore somma che il Tribunale vorrà liquidare anche in via equitativa. Gradatamente, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità o comunque l'inefficacia del contratto di finanziamento 2370791/2011 per mancanza di volontà, per violazione di norme imperative (artt. 1418, 1225 c.c.) e, per l' effetto,
2 condannare la società all' immediata cancellazione del nominativo del CP_1 Pt_1 dalla CRIF, nonché il risarcimento dei danni patiti per effetto dell'inadempimento ai doveri di diligenza qualificata ex art. 1176, co 2, c.c., danni all' immagine, alla reputazione, da stress psico fisico, morali, rimborso per le spese mediche e tutto quanto necessario sostenuto per la malattia per la propria coniuge, oltre spese legali, danni che si quantificano nella misura di
€ 8.000,00. Il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la contestando tutte le domande attoree in fatto ed in diritto. Controparte_1
In particolare, eccepiva preliminarmente la inesistenza e nullità assoluta dell'atto introduttivo del giudizio per difetto di ius postulandi del procuratore costituito, atteso che la procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio non risultava sottoscritta dal conferente attore;
ancora preliminarmente, eccepiva la inammissibilità del rito prescelto trattandosi di domanda fondata sulla presunta violazione di norme relative alla tutela dei dati sensibili e quindi dalla violazione del d.lgs. 196/2003, con conseguente necessità di adire il giudice attraverso il rito lavoristico. Sosteneva, quindi, la legittimità dell'operato dell'Istituto Bancario e chiedeva di rigettare l'avverso atto di citazione e tutte le richieste anche risarcitorie in esso contenute, anche con riferimento alla presunta illegittimità delle segnalazioni in CRIF, perché inammissibili, improcedibili e del tutto infondate sia in fatto che in diritto e non provate.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Alla prima udienza la causa veniva riservata in decisione sull' eccezione preliminare d' inesistenza della procura e successivamente rimessa sul ruolo con assegnazione al difensore dell'attore di termine ex art 182 c.p.c. fino a 15 giorni prima per farsi rilasciare valida procura da parte del Pt_1
Iniziata la fase istruttoria, reso interrogatorio formale dell'attore, ammessa ctu grafologica, all'udienza del 16.2.2021, rilevata l'assenza del contratto di finanziamento in originale la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
Con ordinanza dell'11.6.2021, il giudice rimetteva nuovamente la causa sul ruolo ordinando ex art. 210 c.p.c. a Banca Sella S.p.a. di depositare presso la cancelleria il contratto di conto corrente n. 052555289300 intestato a , il documento di identità, codice Parte_1 fiscale, patente del correntista, nonché gli estratti conto dello stesso rapporto per il periodo dal 29.06.2011 al 31.07.2011 a cui faceva seguito ctu grafologica.
Alla udienza del 15.11.2024 la causa veniva riservata in decisione con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
3 È fondata e va accolta l'eccezione preliminare di inesistenza della procura alle liti formulata dalla convenuta e conseguentemente la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile.
Ed invero, pur consapevole della esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale ( al quale evidentemente il precedente magistrato prestava adesione) non può non tenersi conto che sulla questione è intervenuto il supremo organo di nomofilachia a risolvere il contrasto giurisprudenziale in essere affermando che “ L' art. 182, comma 2, c.p.c. , nella formulazione introdotta dall' art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009 , non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite” cfr. Cass. Sez. Unite n. 37434\2022- trattandosi di meccanismo di sanatoria attivabile dal giudice solo in caso di nullità della procura alle liti e non anche, come nel caso di specie, nella ipotesi in cui la stessa non sia presente agli atti.
Ipotesi paradigmatica di procura inesistente è quella della assenza della firma autografa del patrocinato all'atto introduttivo il giudizio, come nel caso che ci occupa.
Il dato letterale dell'art. 182 c.p.c., applicato ratione temporis e dunque nella versione novellata al 2009, suffraga la tesi per cui la legge non abbia inteso contemplare l'inesistenza tra i casi suscettivi di sanatoria, avendo inteso considerare esclusivamente la procura affetta da nullità.
Invero, così novellata, la disposizione prescrive “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza
o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”.
Dunque, la categoria del vizio inficiante la procura è, per espressa e testuale disposizione, quella della nullità, emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio che l'affetta, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura. Quest'ultima opzione non contempla affatto che una procura possa non essere esistita, ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità, mediante un nuovo rilascio.
Diversamente si sarebbe dovuto divisare ove, a fianco dell'ipotesi della nullità la legge avesse espressamente previsto quella dell'inesistenza.
L'estensione all'inesistenza, non enunciata espressamente dalla legge, si porrebbe in irrisolvibile contrasto con l'art. 125 c.p.c., comma 2 il quale prevede “ “La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata” e con gli artt. 165, 166 e 168 c.p.c., e art. 72 delle disp. att.
e trans., i quali disegnerebbero una disciplina inconferente e inutile.
4 La Corte evidenzia ancora che una tale interpretazione estensiva “ soprattutto si porrebbe in insanabile contrasto con il principio enunciato dagli artt. 82 e 83 c.p.c., che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore, negando alla parte, che non sia avvocato, di poter stare in giudizio personalmente. Regola, questa, diretta, tradizionalmente, ad un tempo, ad assicurare la miglior tutela possibile dei diritti a ciascuno dei contendenti e lo svolgersi rapido e ordinato del processo e principio che resterebbe radicalmente frustrato per la semplice ragione che la parte priva di ministero difensivo avrebbe il diritto processuale di vedersi assegnato un termine per nominare il difensore, e, a nomina avvenuta, l'effetto ex tunc sancirebbe la piena validità degli atti fino a quel momento compiuti personalmente, come se fosse stata difesa da un avvocato, regolarmente munito di procura. Si assisterebbe, in assenza di un espresso volere del legislatore a una impropria confusione tra il potere di stare in giudizio in senso sostanziale
(legittimazione) e la rappresentanza processuale ad litem. Solo nel primo caso, come si è cercato di spiegare,
l'assenza di potere può essere sanata in ogni tempo (con la costituzione del soggetto legittimato o di quello adiuvante o con il deposito degli atti autorizzativi), senza implicanze processuali, trattandosi di vicenda riguardante esclusivamente il diritto sostanziale. Nel secondo caso la esistenza della procura alla lite costituisce presupposto processuale non surrogabile, salvo l'eccezione di cui all'art. 125 c.p.c., comma 2, che
s'inserisce a pieno titolo nello sviluppo processuale, regolato da norme pubblicistiche.”
L'assenza della procura, invero, genera l'inammissibilità della posizione processuale della parte e il processo verrà definito dal giudice come in tutti i processi con convenuto contumace, se è il convenuto a essere privo del ministero di un difensore. Nel caso in cui fosse l'attore a trovarsi in una tale situazione la sua domanda sarebbe inammissibile.
Da quanto sin qui detto ne discende che in ipotesi in cui all'atto della costituzione manchi la procura ai fini della sanatoria è necessario che la parte dimostri la esistenza della procura al tempo regolato dall'art. 125 c.p.c., comma 2 non potendo operare il meccanismo di cui all'art 182 c.p.c..
Quanto al caso di specie, va ravvisato che l'inesistenza della procura ad litem emerge icto oculi dall'atto di citazione introduttivo il presente giudizio, iscritto a ruolo in data 5.07.2019.
Invero, il suddetto atto introduttivo si presenta sprovvisto di sottoscrizione autografa del
Pt_1
Solo a seguito della remissione della causa sul ruolo (v. ordinanza del 30.06.2020), veniva depositata la procura rilasciata su foglio separato (v. fascicolo parte attrice) datata 6.7.2020 dunque ben oltre lo spatium temporis di cui all'art. 125 c.p.c. e che non si tratti di mera dimenticanza ma di assenza ab origine della procura enunciata nell'atto di citazione si evince chiaramente anche dal tenore del provvedimento ex art 182 c.p.c. con il quale il giudice invitava a “ rilasciare” la procura mancante.
5 Da quanto sin qui detto va dichiarata inammissibile la domanda giudiziale promossa da per inesistenza ab origine della procura ad litem. Parte_1
Le spese del presente giudizio , comprese quelle di ctu, vengono compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. sussistendo giustificati motivi tenuto conto del contrasto giurisprudenziale e dell'intervento in corso di causa della pronuncia delle Sezioni Unite di risoluzione del contrasto in senso difforme all'indirizzo espresso in corso di causa dal precedente magistrato.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda attorea;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ivi comprese quelle di ctu.
Napoli, 7.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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