Sentenza 17 giugno 2022
Ordinanza collegiale 3 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/04/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02840/2025REG.PROV.COLL.
N. 00430/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2023, proposto da UE CI, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Graglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura civica in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma (sezione seconda) n. 8116, pubblicata il 17 giugno 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati Michele Guzzo e Domenico Tomassetti, nonché dato atto che l'avvocato Federica Graglia ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante, dipendente del Comune di Roma, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrata nella categoria C ed ascritta alla famiglia professionale Cultura, Turismo e Sport, chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto avverso la determinazione n. 2726 del 27 dicembre 2010, parzialmente rettificata con determinazione n. 2847 del 31 dicembre 2010, di approvazione della graduatoria è stato dichiarato irricevibile per tardività.
1.2. L’appellante deduce, come primo motivo, l’erroneità della sentenza impugnata per avere dichiarato l’irricevibilità del ricorso senza tenere conto del fatto che la determina dirigenziale n. 2847 del 31 dicembre 2010 è stata pubblicata nell’albo pretorio dell’amministrazione comunale per 30 giorni, decorrenti dal 2 gennaio 2011, chiedendone la riforma con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., e, in via subordinata, ripropone le censure articolate con il ricorso principale e con i motivi aggiunti non esaminati.
2. Roma Capitale si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell’appello, eccependone comunque l’inammissibilità per aver riproposto pedissequamente le censure del ricorso principale e dei motivi aggiunti, senza prendere posizione sulla loro fondatezza o infondatezza.
3. Con l’ordinanza collegiale n. 9656 del 3 dicembre 2024 la Sezione ha prospettato alle parti un’ulteriore possibile profilo di irricevibilità del ricorso originario alla luce del disposto dell’art. 15, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994, trattandosi di determina dirigenziale in materia di concorsi, assegnando termine di venti giorni per presentare memorie.
4. In vista dell’udienza di discussione entrambe le parti costituite hanno depositato memorie e repliche, ai sensi dell’art. 73 c.p.a. prendendo posizione sulle questioni evidenziate dal Collegio.
5. Alla pubblica udienza del 27 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello è meritevole di accoglimento essendo fondato il primo motivo con il quale l’appellante ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado erroneamente dichiarato l’irricevibilità per tardività del ricorso.
7. L’appellante, avendo partecipato alla procedura concorsuale per il conferimento di 56 posti nel profilo professionale di funzionario attività e manifestazioni culturali, turistiche e sportive categoria D – posizione economica D1 – famiglia Cultura, Turismo e Sport, indetta con determinazione dirigenziale n. 2889 del 29 dicembre 2009, ed essendosi collocata, all’esito delle prove d’esame al 58° posto della graduatoria, ha impugnato (con i colleghi VI De Carolis, Carlo CI, Angela Di Nino e IS Rinetti, non costituiti nel presente grado) la relativa determinazione di approvazione n. 2726 del 27 dicembre 2010, parzialmente rettificata con determinazione n. 2847 del 31 dicembre 2010, pubblicata sull’Albo pretorio per trenta giorni decorrenti dal 2 gennaio 2011.
8. Con la sentenza appellata, il giudice di primo grado ha definito il ricorso in rito, “attesa la palese irricevibilità del gravame per tardività della notifica così come rilevato d’ufficio e posto a verbale ex art. 73, comma 3 del c.p.a.” sul presupposto che “la determina dirigenziale del 31 dicembre 2010 è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Roma in data 2 gennaio 2011 e per la durata di almeno 15 gg. – dalla cui scadenza possono decorrere i termini decadenziali per la relativa impugnazione” e che “la notifica del ricorso è stata avviata in data 30 marzo 2011 –oltre i termini di cui al combinato disposto degli artt. 29 e 41 c.p.a.”.
9. Nel caso di specie, come evidenziato da parte appellante, il primo giudice ha erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado facendo riferimento al termine di quindici giorni come dies a quo (17 gennaio 2011) e ritenendo conseguentemente tardiva la notifica avvenuta in data 30 marzo 2011, senza tenere conto del fatto che la determina di approvazione della graduatoria prevedeva espressamente l’affissione all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi a far data dal 2 gennaio 2011 fino all’1 febbraio 2011, data a decorrere dalla quale avrebbe dovuto computarsi il termine decadenziale di sessanta giorni, in forza del combinato disposto degli artt. 29 e 41 c.p.a..
Né la tardività può essere dichiarata facendo riferimento all’art.15, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994 atteso che in mancanza della prova della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevista dalla norma nella versione vigente ratione temporis , deve applicarsi la regola generale secondo la quale il termine per l’impugnazione di atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione sull’albo pretorio.
9.1. Secondo la recente sentenza n. 16/2024 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato le “decisioni di inammissibilità, che hanno omesso l’esame del merito inteso come fatti di causa, ossia decisioni che non prendono in considerazione la specifica situazione fattuale (ad es., nelle controversie in materia edilizia, la concreta ubicazione del bene di proprietà del ricorrente ai fini della verifica della vicinitas, della legittimazione e dell’interesse al ricorso, le concrete caratteristiche dell’immobile costruendo)” e le “decisioni di inammissibilità, che non esaminano il merito inteso come motivi di ricorso” danno luogo ad una pronuncia di annullamento con rinvio, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., in ragione della nullità della sentenza per motivazione apparente, come già rilevato dalle sentenze del 2018 dell’Adunanza Plenaria, o in ragione di un errore palese di rito che ha per conseguenza il mancato esame della totalità dei motivi di ricorso.
Prosegue l’Adunanza Plenaria affermando che “Siffatta interpretazione consente anche di evitare disparità di trattamento tra i casi di riforma di erronee decisioni di rito dell’art. 35, comma 2, c.p.a. (che impongono l’annullamento con rinvio) e i casi di riforma di erronee decisioni di rito dell’art. 35, comma 1, c.p.a., non espressamente richiamati dall’art. 105 c.p.a., non risultando ragionevole il trattamento differenziato di chi subisce un’erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso e di chi subisce un’erronea dichiarazione di estinzione del giudizio. La disparità di trattamento di situazioni equivalenti sarebbe del resto vistosa nel caso (non espressamente previsto dall’art. 105) di erronea declaratoria di irricevibilità del ricorso perché notificato o depositato oltre il termine massimo, rispetto al caso di erronea declaratoria di estinzione del processo perché il ricorso è stato riassunto mediante notifica o deposito oltre il termine massimo (che impone la regressione del giudizio)” .
9.2. Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame il Collegio ritiene che sia integrato il vizio di nullità della sentenza e che l’appello meriti di essere accolto, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio al primo giudice, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nelle forme e nei termini di legge.
10. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della peculiarità della questione decisa e della recente decisione dell’Adunanza Plenaria richiamata in motivazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, dispone la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 105 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO