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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/09/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3541/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3541 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Listz 14, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Rossana Capitani del Foro di
Firenze, in unione e disgiuntamente all'Avv. Antonina Ruiu del Foro di Sassari, con studio in Sassari al
Viale Umberto n.68, dove è elettivamente domiciliata;
attrice
contro
nato ad [...] il [...], residente in [...]
4/E (c.f. ), elettivamente domiciliato in Sassari, in viale Umberto I, n. 90, presso C.F._2
e nello studio dell'Avv. Loredana Rita Martinez, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti rilasciata su foglio separato allegata al presente atto;
convenuto la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
pagina 1 di 9 nell'interesse dell'attrice, come da atto introduttivo del 25.11.2022; nell'interesse del convenuto, come da comparsa di costituzione del 21.02.2023 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
esponendo: CP_1
- di essere madre della piccola , nata in [...] in data [...] dall'unione Persona_1
matrimoniale con il convenuto;
- che con provvedimento presidenziale del 03.06.2021 nell'ambito del procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio, venivano poste a carico del le spese straordinarie per la cura CP_1
della figlia nella misura del 50%;
- che mai versava la quota dovuta, pari ad €. 1.462,09; CP_1
- che non rimborsava il 50% della tassa TARI 2019 relativa alla casa coniugale posta in CP_1
Alghero alla via Listz n.14, pari ad €. 147,00 né il 50%, pari ad €. 526,95 dell'importo delle fatture per consumi idrici relativi sempre al periodo in cui egli ancora viveva nella casa coniugale Pt_2
(complessivi €. 673,95);
- che il convenuto avrebbe altresì trattenuto la propria quota della vendita dell'autovettura familiare oltre al50% della polizza RCA per l'anno 2019;
- che il debito ammonterebbe a €. 8.875,04.
Concludeva chiedendo la condanna di al rimborso in favore di della quota CP_1 Parte_1
di sua competenza delle spese pari a complessivi €. 8.875,04 (poi corretta in €. 8.802,54), o di quella maggiore o minore accertata, con interessi dalla data della domanda al saldo e con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando quanto allegato da parte attrice ed CP_1
esponendo: pagina 2 di 9 - quanto alle spese straordinarie, di nulla dovere per il corso di inglese, di canto e di recitazione, perché da lui non autorizzate;
- che per il corso di equitazione avrebbe già corrisposto la propria parte e che alcuni capi di abbigliamento sarebbero per attività quotidiane e non strettamente pertinenti a tale attività,
infatti, avrebbe rimborsato la somma di € 107,50 a fronte dei dovuti € 118,99;
- che nemmeno sarebbe dovuto il rimborso per le spese sostenute in corso di convivenza nell'anno 2019 in quanto la Tari sarebbe già stata rimborsata, per non vi sarebbe Pt_2
prova dell'avvenuto pagamento da parte della , quanto all'auto che essa era in uso Pt_1
esclusivo alla e che allora in , laddove tenuto a rimborsare, dovrebbe vedere Pt_1 CP_1
compensato il debito con la somma versata a titolo di pagamento dei ratei versati nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, apri ad euro € 526,98, pari al 50% del rateo pagato nei detti mesi dal conto corrente cointestato con la;
lo stesso per la quota assicurativa. Pt_1
Chiedeva in via riconvenzionale la restituzione delle somme di €. 7.121,64 perché prelevati dalla dal conto di deposito a risparmio aperto presso n. Pt_1 CP_2
58135/000044460768 su cui accantonavano i loro risparmi, nel periodo 17.5.19 al 30.7.2019
e della somma di € 4.603,885, pari al 50% della somma accantonata per la figlia nel Per_1
deposito custodia del Banco di Sardegna, sede di Alghero, n. 450/00051051020631/0, dove alla data del 19.4.2019 vi erano euro €. 9.207,77 accantonati nell'interesse della figlia.
Concludeva per l'infondatezza delle domande della e, in via riconvenzionale, la Pt_1
condanna dell'attrice al pagamento di € 12.252,47 o, in subordine, effettuarsi compensazione tra le somme riconosciute come dovute da ciascuno. Con vittoria di spese di lite.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali, interrogatorio della audizione Pt_3
di testimoni e tenuto a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Va premesso che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in punto di onere della prova pagina 3 di 9 nell'inadempimento, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o
per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo
diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del
fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. (Cass. civ., SS. UU., 30
ottobre 2001, n. 13533).
A fondamento della propria pretesa, ha prodotto: 1) sentenza di separazione Parte_1
del 10.03.2020; 2) ricorso per divorzio;
3) comparsa di costituzione;
4) provvedimento presidenziale del 03.06.2021 con cui venivano confermati gli obblighi di contribuzione del padre già stabiliti nella sentenza di separazione, altresì “precisando e parificando tutti gli oneri relativi alla contribuzione straordinaria, in favore [della] figlia e a carico di entrambi i genitori in eguale misura (secondo catalogo in nota)”, in particolare, che le “spese extrascolastiche, comprese le spese sportive per un'attività” non sono soggette al preventivo assenso dei coniugi (come avvenuto per il corso di equitazione); mentre i corsi di lingua e di musica, così come la baby sitter, sono soggetti a consenso espresso o tacito dell'altro genitore;
5) mail 9.2.2021 di richiesta rimborso;
6) bonifico corso inglese;
7) ricevute corso musica;
8) acquisti abbigliamento sportivo e prova addebito, 9) TARI 2019; 10)
documentazione Abbanoa con piano dilazione del debito;
11) fattura vendita veicolo e rimborso fondo Banco di Sardegna;
12) pagamento assicurazione auto;
13) movimenti bancari conto comune;
14) dossier Titoli, che altro non è che un piano di accumulo,
denominato Optima Money, collegato al suo conto corrente n.70019962 presso Banco di
Sardegna; 15) documentazione comprovante iscrizione ad attività sportive presso l'Associazione Ginfility A.S.D. nelle stagioni 2015/2016, 2016/2017, 2020/2021 (all. 17), la cui spesa, nella misura del 50% è stata pagata da (all. 17 a) e il 50% da CP_1 Pt_1
(all. 17b); del corso di inglese nel 2019, per il quale ha pagato il 50%
[...] CP_1
pagina 4 di 9 della relativa spesa (all. 18) e il restante 50% lo ha pagato (all.18 a); 16). Parte_1
Dal canto suo, ha prodotto: a) diniego corso inglese del 21.11.2020; b) CP_1
diniego rimborso abbigliamento sportivo;
c) screenshot abbigliamento campo estivo, d)
scontrino Decathlon, e) bonifico pagamento quota equitazione ed attrezzatura, f) bonifico quota tari 2019; g) contratto finanziamento auto e piano ammortamento, h) lista movimenti libretto risparmio poste, i) informazioni rapporti carte attive poste (illeggibile); l) titoli
Banco di Sardegna;
m) estratto conto;
n) elenco bonifici;
o) bonifico conto comune CP_1
Jeep; p) rate Jeep aprile, maggio, giungo 2019; q) premi assicurazione Jeep 2016 – 2019; r)
assegno a sé stessa;
s) contabili prelievi;
t) elenco assegni con date;
u) Pt_1 Pt_1 Pt_1
vaglia postale;
v) alimentazione deposito titoli;
z) vendita Mercedes. Pt_1
Ora, in tema di spese straordinarie nell'interesse dei figli, la giurisprudenza è costante nello statuire che “i coniugi separati/divorziati sono gravati da un obbligo di concertazione
preventiva. Laddove manchi detta concertazione o vi sia il rifiuto da parte di uno dei coniugi
di provvedere al rimborso della quota di spettanza, il giudice è chiamato a valutare la
necessarietà della spesa con riferimento all'utilità che ne sarebbe derivata al minore e sulla
sostenibilità della stessa da parte del coniuge che non vi abbia provveduto” (Tribunale
Tivoli sez. I, 25/09/2023, n.1204). È evidente, quindi, che il genitore convenuto in giudizio
per il rimborso delle spese debba opporre, con una difesa non meramente assertiva, ma
articolata su specifici motivi di dissenso valutabili dal giudice, la non rispondenza delle
spese all'interesse del minore ovvero la insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle
condizioni economiche dei genitori e all'utilità per i figli” (Cass. n. 4182 del 02.03.2016,
conforme Cass. n. 6799 del 02.03.2022, Cass. n. 4060 del 15.02.2017, Cass. n. 16175 del
30.07.2015). Conseguentemente, occorre analizzare la rispondenza delle voci di spesa oggetto della domanda rispetto all'interesse della figlia minore e la sostenibilità delle stesse rispetto alle condizioni dell'altro genitore. pagina 5 di 9 Ebbene, rispetto alle spese contestate si rileva:
a) quanto alle spese per i corsi di inglese, di canto e recitazione e di abbigliamento tecnico sportivo che si tratta di spese senza dubbio sostenute nell'interesse della minore e del suo sviluppo personale, tenuto conto delle sue aspirazioni e desideri. Che si tratti di attività che
è lieta di fare è dimostrato dalla circostanza, non contestata, che ella ha svolto Per_1
attività sportiva anche in costanza di matrimonio nelle stagioni 2015/2016, 2016/2017, come il corso di inglese nell'anno 2019. Nessuna prova ha portato il che dimostri il carattere CP_1
fittizio di tali spese o che queste abbiano conseguenze pregiudizievoli sullo sviluppo della minore;
e non può essere positivamente apprezzata la ragione di diniego avanzata dal , CP_1
in quanto non vi sono elementi dimostrativi che le attività si siano svolte senza il rispetto delle normative adottate nel periodo della pandemia;
b) quanto alle spese per abbigliamento che il SI. non ritiene dovute, si rileva, anche CP_1
qui, non solo l'attinenza all'attività extrascolastica svolta da (peraltro da lui Per_1
acconsentita trattandosi del corso di equitazione): lo scontrino dimostra che oggetto dell'acquisto sia stato abbigliamento sportivo oltre che tecnico (che peraltro la minore deve cambiare con una certa frequenza, stante la rapida crescita legata all'età) e che la cifra sia assolutamente congrua, peraltro la SI.ra si è rivolta a un esercizio commerciale che Pt_1
rivolge alla clientela prezzi assolutamente concorrenziali.
Sino a qui la somma dovuta alla SI.ra è pari a €. 1.462,09. Pt_1
Ancora:
c) il rimborso relativo alla quota della Tari è già stato riconosciuto come non dovuto dalla che ha precisato in tal senso la propria domanda;
Pt_1
d) quanto alle fatture i debiti pregressi sono relativi alle fatture per consumi idrici Pt_2
dei periodi 2014 e 2018, e il piano di rientro prodotto è programmato per il periodo 2021 -
2022. Essendo i consumi riferiti a periodo in cui i coniugi erano ancora conviventi ne pagina 6 di 9 consegue che essi siano entrambi tenuti al pagamento del dovuto e, in assenza di prova di avvenuto pagamento da parte del SI. , difetta il titolo per disporre il rimborso;
CP_1
e) quanto all'autovettura Jeep vi è in atti il contratto di finanziamento stipulato dal SI. CP_1
in data 05.10.2017, ma che l'intestazione del veicolo è in capo ed entrambi, così come le rate erano addebitate sul conto cointestato n. 000070287941 acceso presso il Banco di Sardegna.
Il piano di ammortamento prevedeva inizio rate mensili al 28.10.2017 e fine rate al
28.09.2024, ciascuna per €. 260,49. Per quanto concerne l'utilizzo esclusivo della vettura,
non vi è prova in merito per cui l'ammontare dell'acquisto della vettura deve essere ripartito al 50% essendo cointestata, detratte le somme in eccedenza eventualmente versate rispetto alla propria parte. Secondo il contratto, il prezzo della vettura ammontava ad €. 26.450,00
(detratti €. 10.000,00 versati con anticipo di cui €. 6.450,00 pacificamente da parte della
SI.ra ), con importo finanziato per il residuo (comprese polizze ulteriori) di €. Pt_1
18.157,00 da rimborsare con 84 rate mensili di €. 263,49 ciascuna (cfr. piano ammortamento). Tenuto conto che la SI.ra ha riconosciuto che il saldo del Pt_1
finanziamento è avvenuto ad opera del (cfr. comparsa conclusionale), ne consegue che CP_1
ella dovrà rimborsare al primo il 50% di tale cifra (ossia €. 26.450,00:2 = 13.225,00 –
6.450,00 = 6.775,00, decurtato altresì il 50% della polizza RCA per l'anno 2019 per €. 189:2
- 94,50 per un totale di €. 6.680,00). Tuttavia, non vi è domanda riconvenzionale a tale titolo, ma solo eccezione di compensazione, con l'eventuale credito accertato in capo alla
SI.ra ; Pt_1
f) quanto ai prelievi effettuati dalla SI.ra sul conto postale n. 58135/000044460768 su Pt_1
cui entrambi accantonavano i propri risparmi, a fronte della contestazione del SI. CP_1
dell'inconferenza dei prelievi effettuati rispetto alle eSIenze della famiglia, la SI.ra ha Pt_1
precisato che gli importi e le tempistiche dei prelievi effettuati nel 2019 non avrebbero nulla di diverso rispetto a quelli effettuati negli anni precedenti (spese varie gestione casa;
dentista pagina 7 di 9 e visite mediche specialistiche di varia natura;
viaggi e vacanze, regali e trattamenti estetici per entrambi, trasloco, affitto secondo appartamento per ristrutturazione prima casa), come da riassunto indicato nella prima memoria. Tuttavia, si tratta da un lato di voci generiche prive causale e, dall'altro, di importi molto superiori in arco di tempo notevolmente inferiore, come dimostrato dall'estratto conto postale in atti (prelievi seriali per complessivi
€ 14.243,28 dal 17.5.19 al 30.7.19). Ne consegue che la SI.ra dovrà rimborsare al SI. Pt_1
la somma di €. 7.121,64; CP_1
g) quanto, da ultimo, alla somma di €. 4.603,89, richiesta dal SI. in via CP_1
riconvenzionale quale 50% della somma accantonata per la figlia nel deposito presso Per_1
il Banco di Sardegna n. 450/22251051020631/0, l'attrice sostiene che tali somme sono state da lei accantonate per la figlia e successivamente prelevate per sostenere le spese nell'interesse e per la cura della stessa e per le spese dei giudizi di separazione e divorzio. Il
SI. , invece, ha dedotto che dal 17.08.2011 anche lui avrebbe versato somme in tale CP_1
fondo di cui chiede la restituzione al 50% della somma presente sul conto (ossia €. 4.603,85
alla data della citazione). Ebbene, non vi è prova che il SI. abbia alimentato tale fondo CP_1
per cui, mancando il titolo non può disporsi la ripetizione di alcuna somma in suo favore.
Accertato a questo punto che l'attrice ha diritto a ottenere il rimborso di €. 1.462,09 e che per la posizione del SI. , operata la compensazione, resta da liquidare in suo favore il CP_1
credito di €. 7.121,64.
A tale stregua, le domande dell'attrice vanno parzialmente accolte così come la domanda riconvenzionale del convenuto, nei limiti di quanto sopra espresso.
Essendovi soccombenza reciproca, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie le domande dell'attrice ed effettuata la compensazione, per l'effetto, dichiara che pagina 8 di 9 nulla è dovuto a da Parte_1 CP_1
- accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da CP_1
a rimborsare al primo €. 7.121,64; Parte_1
- spese compensate.
Così deciso in Sassari, in data 28.09.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
e, per l'effetto, condanna pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3541 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Listz 14, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Rossana Capitani del Foro di
Firenze, in unione e disgiuntamente all'Avv. Antonina Ruiu del Foro di Sassari, con studio in Sassari al
Viale Umberto n.68, dove è elettivamente domiciliata;
attrice
contro
nato ad [...] il [...], residente in [...]
4/E (c.f. ), elettivamente domiciliato in Sassari, in viale Umberto I, n. 90, presso C.F._2
e nello studio dell'Avv. Loredana Rita Martinez, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti rilasciata su foglio separato allegata al presente atto;
convenuto la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
pagina 1 di 9 nell'interesse dell'attrice, come da atto introduttivo del 25.11.2022; nell'interesse del convenuto, come da comparsa di costituzione del 21.02.2023 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
esponendo: CP_1
- di essere madre della piccola , nata in [...] in data [...] dall'unione Persona_1
matrimoniale con il convenuto;
- che con provvedimento presidenziale del 03.06.2021 nell'ambito del procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio, venivano poste a carico del le spese straordinarie per la cura CP_1
della figlia nella misura del 50%;
- che mai versava la quota dovuta, pari ad €. 1.462,09; CP_1
- che non rimborsava il 50% della tassa TARI 2019 relativa alla casa coniugale posta in CP_1
Alghero alla via Listz n.14, pari ad €. 147,00 né il 50%, pari ad €. 526,95 dell'importo delle fatture per consumi idrici relativi sempre al periodo in cui egli ancora viveva nella casa coniugale Pt_2
(complessivi €. 673,95);
- che il convenuto avrebbe altresì trattenuto la propria quota della vendita dell'autovettura familiare oltre al50% della polizza RCA per l'anno 2019;
- che il debito ammonterebbe a €. 8.875,04.
Concludeva chiedendo la condanna di al rimborso in favore di della quota CP_1 Parte_1
di sua competenza delle spese pari a complessivi €. 8.875,04 (poi corretta in €. 8.802,54), o di quella maggiore o minore accertata, con interessi dalla data della domanda al saldo e con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando quanto allegato da parte attrice ed CP_1
esponendo: pagina 2 di 9 - quanto alle spese straordinarie, di nulla dovere per il corso di inglese, di canto e di recitazione, perché da lui non autorizzate;
- che per il corso di equitazione avrebbe già corrisposto la propria parte e che alcuni capi di abbigliamento sarebbero per attività quotidiane e non strettamente pertinenti a tale attività,
infatti, avrebbe rimborsato la somma di € 107,50 a fronte dei dovuti € 118,99;
- che nemmeno sarebbe dovuto il rimborso per le spese sostenute in corso di convivenza nell'anno 2019 in quanto la Tari sarebbe già stata rimborsata, per non vi sarebbe Pt_2
prova dell'avvenuto pagamento da parte della , quanto all'auto che essa era in uso Pt_1
esclusivo alla e che allora in , laddove tenuto a rimborsare, dovrebbe vedere Pt_1 CP_1
compensato il debito con la somma versata a titolo di pagamento dei ratei versati nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, apri ad euro € 526,98, pari al 50% del rateo pagato nei detti mesi dal conto corrente cointestato con la;
lo stesso per la quota assicurativa. Pt_1
Chiedeva in via riconvenzionale la restituzione delle somme di €. 7.121,64 perché prelevati dalla dal conto di deposito a risparmio aperto presso n. Pt_1 CP_2
58135/000044460768 su cui accantonavano i loro risparmi, nel periodo 17.5.19 al 30.7.2019
e della somma di € 4.603,885, pari al 50% della somma accantonata per la figlia nel Per_1
deposito custodia del Banco di Sardegna, sede di Alghero, n. 450/00051051020631/0, dove alla data del 19.4.2019 vi erano euro €. 9.207,77 accantonati nell'interesse della figlia.
Concludeva per l'infondatezza delle domande della e, in via riconvenzionale, la Pt_1
condanna dell'attrice al pagamento di € 12.252,47 o, in subordine, effettuarsi compensazione tra le somme riconosciute come dovute da ciascuno. Con vittoria di spese di lite.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali, interrogatorio della audizione Pt_3
di testimoni e tenuto a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Va premesso che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in punto di onere della prova pagina 3 di 9 nell'inadempimento, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o
per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo
diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del
fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. (Cass. civ., SS. UU., 30
ottobre 2001, n. 13533).
A fondamento della propria pretesa, ha prodotto: 1) sentenza di separazione Parte_1
del 10.03.2020; 2) ricorso per divorzio;
3) comparsa di costituzione;
4) provvedimento presidenziale del 03.06.2021 con cui venivano confermati gli obblighi di contribuzione del padre già stabiliti nella sentenza di separazione, altresì “precisando e parificando tutti gli oneri relativi alla contribuzione straordinaria, in favore [della] figlia e a carico di entrambi i genitori in eguale misura (secondo catalogo in nota)”, in particolare, che le “spese extrascolastiche, comprese le spese sportive per un'attività” non sono soggette al preventivo assenso dei coniugi (come avvenuto per il corso di equitazione); mentre i corsi di lingua e di musica, così come la baby sitter, sono soggetti a consenso espresso o tacito dell'altro genitore;
5) mail 9.2.2021 di richiesta rimborso;
6) bonifico corso inglese;
7) ricevute corso musica;
8) acquisti abbigliamento sportivo e prova addebito, 9) TARI 2019; 10)
documentazione Abbanoa con piano dilazione del debito;
11) fattura vendita veicolo e rimborso fondo Banco di Sardegna;
12) pagamento assicurazione auto;
13) movimenti bancari conto comune;
14) dossier Titoli, che altro non è che un piano di accumulo,
denominato Optima Money, collegato al suo conto corrente n.70019962 presso Banco di
Sardegna; 15) documentazione comprovante iscrizione ad attività sportive presso l'Associazione Ginfility A.S.D. nelle stagioni 2015/2016, 2016/2017, 2020/2021 (all. 17), la cui spesa, nella misura del 50% è stata pagata da (all. 17 a) e il 50% da CP_1 Pt_1
(all. 17b); del corso di inglese nel 2019, per il quale ha pagato il 50%
[...] CP_1
pagina 4 di 9 della relativa spesa (all. 18) e il restante 50% lo ha pagato (all.18 a); 16). Parte_1
Dal canto suo, ha prodotto: a) diniego corso inglese del 21.11.2020; b) CP_1
diniego rimborso abbigliamento sportivo;
c) screenshot abbigliamento campo estivo, d)
scontrino Decathlon, e) bonifico pagamento quota equitazione ed attrezzatura, f) bonifico quota tari 2019; g) contratto finanziamento auto e piano ammortamento, h) lista movimenti libretto risparmio poste, i) informazioni rapporti carte attive poste (illeggibile); l) titoli
Banco di Sardegna;
m) estratto conto;
n) elenco bonifici;
o) bonifico conto comune CP_1
Jeep; p) rate Jeep aprile, maggio, giungo 2019; q) premi assicurazione Jeep 2016 – 2019; r)
assegno a sé stessa;
s) contabili prelievi;
t) elenco assegni con date;
u) Pt_1 Pt_1 Pt_1
vaglia postale;
v) alimentazione deposito titoli;
z) vendita Mercedes. Pt_1
Ora, in tema di spese straordinarie nell'interesse dei figli, la giurisprudenza è costante nello statuire che “i coniugi separati/divorziati sono gravati da un obbligo di concertazione
preventiva. Laddove manchi detta concertazione o vi sia il rifiuto da parte di uno dei coniugi
di provvedere al rimborso della quota di spettanza, il giudice è chiamato a valutare la
necessarietà della spesa con riferimento all'utilità che ne sarebbe derivata al minore e sulla
sostenibilità della stessa da parte del coniuge che non vi abbia provveduto” (Tribunale
Tivoli sez. I, 25/09/2023, n.1204). È evidente, quindi, che il genitore convenuto in giudizio
per il rimborso delle spese debba opporre, con una difesa non meramente assertiva, ma
articolata su specifici motivi di dissenso valutabili dal giudice, la non rispondenza delle
spese all'interesse del minore ovvero la insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle
condizioni economiche dei genitori e all'utilità per i figli” (Cass. n. 4182 del 02.03.2016,
conforme Cass. n. 6799 del 02.03.2022, Cass. n. 4060 del 15.02.2017, Cass. n. 16175 del
30.07.2015). Conseguentemente, occorre analizzare la rispondenza delle voci di spesa oggetto della domanda rispetto all'interesse della figlia minore e la sostenibilità delle stesse rispetto alle condizioni dell'altro genitore. pagina 5 di 9 Ebbene, rispetto alle spese contestate si rileva:
a) quanto alle spese per i corsi di inglese, di canto e recitazione e di abbigliamento tecnico sportivo che si tratta di spese senza dubbio sostenute nell'interesse della minore e del suo sviluppo personale, tenuto conto delle sue aspirazioni e desideri. Che si tratti di attività che
è lieta di fare è dimostrato dalla circostanza, non contestata, che ella ha svolto Per_1
attività sportiva anche in costanza di matrimonio nelle stagioni 2015/2016, 2016/2017, come il corso di inglese nell'anno 2019. Nessuna prova ha portato il che dimostri il carattere CP_1
fittizio di tali spese o che queste abbiano conseguenze pregiudizievoli sullo sviluppo della minore;
e non può essere positivamente apprezzata la ragione di diniego avanzata dal , CP_1
in quanto non vi sono elementi dimostrativi che le attività si siano svolte senza il rispetto delle normative adottate nel periodo della pandemia;
b) quanto alle spese per abbigliamento che il SI. non ritiene dovute, si rileva, anche CP_1
qui, non solo l'attinenza all'attività extrascolastica svolta da (peraltro da lui Per_1
acconsentita trattandosi del corso di equitazione): lo scontrino dimostra che oggetto dell'acquisto sia stato abbigliamento sportivo oltre che tecnico (che peraltro la minore deve cambiare con una certa frequenza, stante la rapida crescita legata all'età) e che la cifra sia assolutamente congrua, peraltro la SI.ra si è rivolta a un esercizio commerciale che Pt_1
rivolge alla clientela prezzi assolutamente concorrenziali.
Sino a qui la somma dovuta alla SI.ra è pari a €. 1.462,09. Pt_1
Ancora:
c) il rimborso relativo alla quota della Tari è già stato riconosciuto come non dovuto dalla che ha precisato in tal senso la propria domanda;
Pt_1
d) quanto alle fatture i debiti pregressi sono relativi alle fatture per consumi idrici Pt_2
dei periodi 2014 e 2018, e il piano di rientro prodotto è programmato per il periodo 2021 -
2022. Essendo i consumi riferiti a periodo in cui i coniugi erano ancora conviventi ne pagina 6 di 9 consegue che essi siano entrambi tenuti al pagamento del dovuto e, in assenza di prova di avvenuto pagamento da parte del SI. , difetta il titolo per disporre il rimborso;
CP_1
e) quanto all'autovettura Jeep vi è in atti il contratto di finanziamento stipulato dal SI. CP_1
in data 05.10.2017, ma che l'intestazione del veicolo è in capo ed entrambi, così come le rate erano addebitate sul conto cointestato n. 000070287941 acceso presso il Banco di Sardegna.
Il piano di ammortamento prevedeva inizio rate mensili al 28.10.2017 e fine rate al
28.09.2024, ciascuna per €. 260,49. Per quanto concerne l'utilizzo esclusivo della vettura,
non vi è prova in merito per cui l'ammontare dell'acquisto della vettura deve essere ripartito al 50% essendo cointestata, detratte le somme in eccedenza eventualmente versate rispetto alla propria parte. Secondo il contratto, il prezzo della vettura ammontava ad €. 26.450,00
(detratti €. 10.000,00 versati con anticipo di cui €. 6.450,00 pacificamente da parte della
SI.ra ), con importo finanziato per il residuo (comprese polizze ulteriori) di €. Pt_1
18.157,00 da rimborsare con 84 rate mensili di €. 263,49 ciascuna (cfr. piano ammortamento). Tenuto conto che la SI.ra ha riconosciuto che il saldo del Pt_1
finanziamento è avvenuto ad opera del (cfr. comparsa conclusionale), ne consegue che CP_1
ella dovrà rimborsare al primo il 50% di tale cifra (ossia €. 26.450,00:2 = 13.225,00 –
6.450,00 = 6.775,00, decurtato altresì il 50% della polizza RCA per l'anno 2019 per €. 189:2
- 94,50 per un totale di €. 6.680,00). Tuttavia, non vi è domanda riconvenzionale a tale titolo, ma solo eccezione di compensazione, con l'eventuale credito accertato in capo alla
SI.ra ; Pt_1
f) quanto ai prelievi effettuati dalla SI.ra sul conto postale n. 58135/000044460768 su Pt_1
cui entrambi accantonavano i propri risparmi, a fronte della contestazione del SI. CP_1
dell'inconferenza dei prelievi effettuati rispetto alle eSIenze della famiglia, la SI.ra ha Pt_1
precisato che gli importi e le tempistiche dei prelievi effettuati nel 2019 non avrebbero nulla di diverso rispetto a quelli effettuati negli anni precedenti (spese varie gestione casa;
dentista pagina 7 di 9 e visite mediche specialistiche di varia natura;
viaggi e vacanze, regali e trattamenti estetici per entrambi, trasloco, affitto secondo appartamento per ristrutturazione prima casa), come da riassunto indicato nella prima memoria. Tuttavia, si tratta da un lato di voci generiche prive causale e, dall'altro, di importi molto superiori in arco di tempo notevolmente inferiore, come dimostrato dall'estratto conto postale in atti (prelievi seriali per complessivi
€ 14.243,28 dal 17.5.19 al 30.7.19). Ne consegue che la SI.ra dovrà rimborsare al SI. Pt_1
la somma di €. 7.121,64; CP_1
g) quanto, da ultimo, alla somma di €. 4.603,89, richiesta dal SI. in via CP_1
riconvenzionale quale 50% della somma accantonata per la figlia nel deposito presso Per_1
il Banco di Sardegna n. 450/22251051020631/0, l'attrice sostiene che tali somme sono state da lei accantonate per la figlia e successivamente prelevate per sostenere le spese nell'interesse e per la cura della stessa e per le spese dei giudizi di separazione e divorzio. Il
SI. , invece, ha dedotto che dal 17.08.2011 anche lui avrebbe versato somme in tale CP_1
fondo di cui chiede la restituzione al 50% della somma presente sul conto (ossia €. 4.603,85
alla data della citazione). Ebbene, non vi è prova che il SI. abbia alimentato tale fondo CP_1
per cui, mancando il titolo non può disporsi la ripetizione di alcuna somma in suo favore.
Accertato a questo punto che l'attrice ha diritto a ottenere il rimborso di €. 1.462,09 e che per la posizione del SI. , operata la compensazione, resta da liquidare in suo favore il CP_1
credito di €. 7.121,64.
A tale stregua, le domande dell'attrice vanno parzialmente accolte così come la domanda riconvenzionale del convenuto, nei limiti di quanto sopra espresso.
Essendovi soccombenza reciproca, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie le domande dell'attrice ed effettuata la compensazione, per l'effetto, dichiara che pagina 8 di 9 nulla è dovuto a da Parte_1 CP_1
- accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da CP_1
a rimborsare al primo €. 7.121,64; Parte_1
- spese compensate.
Così deciso in Sassari, in data 28.09.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
e, per l'effetto, condanna pagina 9 di 9