Ordinanza cautelare 18 dicembre 2019
Sentenza 12 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 12/06/2023, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2023
N. 00419/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00711/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Musto, con domicilio eletto presso il suo studio in IN, via G.B. Vico 45;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della giunta p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Angela Mariani dell’Avvocatura regionale, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via M. Colonna 27;
per l’annullamento
1) della nota della Regione Lazio -OMISSIS-, notificata in -OMISSIS-, con cui è stato comunicato, ai sensi dell’art. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, il rigetto in forma semplificata dell’istanza presentata da parte ricorrente per la concessione di un bene demaniale, acquisita al -OMISSIS-, stante l’indisponibilità del bene, ai sensi dell’art 8, r. reg. 30 aprile 2014 n. 10;
2) degli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 28 aprile 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il -OMISSIS-e depositato il -OMISSIS-, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, denunciando:
I) violazione dell’art. 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, non essendo stato il diniego preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
II) violazione dell’art. 8, r. reg. 30 aprile 2014 n. 10, perché l’indisponibilità dell’area oggetto di richiesta non dipende dalla concessione di essa a terzi, bensì per l’esistenza di un sequestro preventivo disposto dall’Autorità giudiziaria penale;
Ritenuto che il primo ordine di censure non sia utilmente scrutinabile in applicazione dell’art. 21- octies , l. n. 241 del 1990, posto che, in considerazione della natura vincolata del diniego, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato, non essendo possibile compiere atti dispositivi su di un bene gravato da sequestro preventivo penale;
Visto l’art. 8, comma 1, lett. c), r. reg. n. 10 del 2014, il quale qualifica come causa di inammissibilità della domanda di concessione “ l’indisponibilità del bene demaniale richiesto, perché già concesso o comunque già assentito in uso esclusivo ad altro soggetto ”;
Ritenuto che anche il secondo motivo di gravame vada rigettato perché, facendo applicazione analogica dell’art. 8, comma 1, lett. ), r. reg. n. 10 cit., l’istanza di concessione del bene demaniale formulata dal ricorrente è inammissibile perché sussiste comunque una situazione di “ indisponibilità del bene demaniale richiesto ” (già assentito in concessione a -OMISSIS- giusta determinazione dirigenziale -OMISSIS-con scadenza -OMISSIS-, non rinnovata), per effetto della perdurante presenza di un sequestro preventivo disposto ex artt. 253 e ss. cod. proc. pen., il cui effetto tipico è quello di vietare gli atti di disposizione giuridica o materiale su cose necessarie allo svolgimento del processo penale;
Ritenuto che, stanti le peculiarità della vicenda, possa disporsi la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di IN, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e delle disposizioni del reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e delle persone comunque citate in sentenza.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ivo Correale, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.