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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/05/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Elvira Gambino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1584 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/2/1960, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Viale Sicilia n.126, presso lo studio dell'Avv. Liborio Paolo Pastorello, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
(C.F. , con sede in Milano, Via Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Betteloni n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, in qualità di mandataria, (C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Taranto, via Ciro Giovinazzi 5, presso lo studio dell'avv. Martina Moramarco che la rappresenta e difende, giusta procura agli atti.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLA SOLA PARTE OPPONENTE: come precisate all'udienza del 20 dicembre 2024.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
la opponendo il decreto ingiuntivo n. 5/2021, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Caltanissetta in data 7 gennaio 2021, con il quale era stato alla stessa ingiunto il pagamento della somma di euro 19.093,15 (oltre spese ed interessi),
dovuta quale rimborso relativo a due finanziamenti, del cui credito l'ingiungente era cessionaria.
L'opponente contestava la debenza della predetta somma asserendo “”E' bene
evidenziare che dagli estratto conto (cfr. all. nn. 4 e 5) relativa agli scalare dei
due distinti prestiti risulterebbe che il credito vantato dalla Società è di gran
lunga inferiore rispetto a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo.
Infatti, quanto al primo prestito di €. 13.000,00, risulta che la predetta IG.ra
ha, nel tempo, versato la somma complessiva pari ad €. 7.638,00, Pt_1
mentre per il secondo prestito di €. 5.000,00, la somma pari da €. 2.369,17.
Tralaltro, tali somme, non tengono conto dei bonifici, vaglia ed assegni inviati
dalla IG.ra , nel tempo, ed oggi difficilmente recuperabili atteso il Pt_1
lungo tempo trascorso””.
Concludeva chiedendo ”” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione, - revocare e/o annullare, e/o dichiarare nullo o
comunque con qualsivoglia statuizione privare di efficacia il decreto ingiuntivo n.
5/2021, in epigrafe indicato, reso nell'ambito del procedimento recante n.
1345/2020 R.G., emesso in data 07.01.2021 e notificato in data 8/9/2021 nei
confronti della IG.ra , ed oggi opposto;
- disporre CTU Parte_1
contabile al fine di verificare l'esatto ammontare dell'eventuale credito vantato
da controparte;
- emettere ogni e qualsivoglia altro opportuno e/o ulteriore
provvedimento consequenziale;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.””.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1
chiedendo, preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, contestando integralmente l'opposizione.
2 Concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo emesso in suo favore.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, conclusasi la fase istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per note conclusive e repliche.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Come è noto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture e /o rimborso di somme oggetto di mutuo/finanziamento deve trovare applicazione, secondo il costante orientamento della Suprema Corte,
il principio a mente del quale il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Civ. Sez.Un. 30/10/2011 n.13533; cfr. Cass. civile sez.III
28/1/2002 n.982 e Cass.Civ. 15/10/1999 n.11629).
Orbene, mentre ha opposto solo contestazioni generiche, la Parte_1
società opposta ha attraverso la documentazione versata agli atti compiutamente provato la sussistenza del credito ingiunto.
L'opponente, in particolare, non ha messo in dubbio la veridicità dei contratti nè
l'avvenuta erogazione delle somme.
L'unico motivo di contestazione, invero, attiene alla inesattezza delle somme dovute alla CP_1
3 Essa è apparsa fin da subito estremamente generica, posto che dall'attrice non è
stato neppure proposto un conteggio diverso.
La genericità ed incompletezza dell'atto di citazione non è stata colmata attraverso una maggior approfondimento nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., che appare altrettanto generica.
In tale prospettiva, dunque, non poteva essere accolta la domanda di consulenza tecnica contabile, in quanto puramente esplorativa.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento ai criteri indicati nel D.M. 147/22,
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.5/2021,
emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 7 gennaio 2021.
- Condanna al rimborso in favore dell'opposta delle spese di lite Parte_1
che liquida in € 2.538,50 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a come per legge.
Così deciso in Caltanissetta in data 8 maggio 2025.
Il Giudice
Elvira Gambino
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