Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 72573 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
rapp.to e difeso giusta procura allegata all'atto di citazione dall'Avv. Parte_1
Roberto Cacioni ed elett.te dom.to in Roma Piazza Mazzini n. 27;
Attore
E
; Controparte_1
Convenuto - Contumace
OGGETTO: Indebito ex art. 2033 c.c.
All'udienza dell'11.9.2024, tenutasi con modalità cartolare, il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e chiesto la decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc. Il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per sole memorie conclusionali.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, parte attrice ha dedotto di aver sottoscritto con la
Società convenuta, presso il Concessionario Autocentri Balduina srl in Roma, un contratto di noleggio auto senza conducente contraddistinto dal n.ro 109001 del 19.6.2021, relativamente al veicolo Audi Q3 45 TFSIe S Tronic S line Edition targato GG 720FP, per la durata di mesi 36 e per un importo pattuito in contratto così suddiviso: euro 14.689,00 a titolo di acconto sui 36 canoni, ed un canone mensile di euro 514,25.
In data 31.8.2022, ha riconsegnato anticipatamente l'autovettura e chiesto in ripetizione alla convenuta l'importo di euro 9.384,61 pari ad un ammontare corrispondente a 23 canoni anticipati e non goduti.
Incardinatosi regolarmente il giudizio, il Tribunale in data 29.11.2023 ha dichiarato la contumacia del convenuto e rinviato all'udienza del 11.9.2024 per la precisazione delle conclusioni, che venivano rassegnate come in atti.
La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
Parte attrice ha provato in giudizio di aver sottoscritto in data 19.6.2021 un contratto di noleggio a lungo termine per la durata di mesi 36 con la società convenuta in Controparte_1 relazione all'autovettura Audi Q3, corrispondendo a titolo di acconto su tutte le rate previste euro
14.689,00 ed un canone mensile di euro 514,25 come risultante dall'anticipo versato. Venuto meno l'interesse alla prosecuzione della locazione ha restituito, come da verbale di riconsegna del 31.8.2022, l'autovettura e chiesto il rimborso integrale delle rate già versate e non godute sul presupposto della assenza di penale in caso di recesso anticipato dal contratto. Non avendo avuto riscontro positivo da parte della convenuta, ha avviato l'azione giudiziaria in esame.
Osserva il Tribunale, prima di entrare nel merito della domanda, che in assenza di contraddittorio e di eccezioni presenti in atti, deve ritenersi rispettato il disposto di cui all'art. 19 delle Condizioni
Generali della Locazione (doc. 2) in ordine al diritto della parte di risolvere anticipatamente il contratto di noleggio con la restituzione dell'autoveicolo (assenza di morosità, condizioni auto alla riconsegna ecc..).
Ciò posto e nel merito, si rileva che parte attrice ha dichiarato che il contratto di noleggio sottoscritto il 19.6.2021 consentiva il recesso anticipato senza alcuna penale, così da legittimare la richiesta di rimborso totale delle rate versate anticipatamente e non godute.
Sul punto occorre però rilevare che l'art. 19 delle Condizioni Generali di Locazione, anche sopra richiamato prescrive, diversamente dall'assunto dell'attore, una penale pari all'importo di un terzo dei canoni a scadere in caso di recesso anticipato esercitato dal tredicesimo mese dalla sottoscrizione della locazione.
Tale accordo negoziale, come per tutte le clausole del contatto, non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte dell'attore e deve pertanto trovare piena applicazione. Con la precisazione che avendo l'attore versato al momento della sottoscrizione una quota anticipata a valere su tutte le
36 rate, tale importo deve essere ripetuto nel rispetto però della penale pattuita.
Ne consegue che dal monte credito dovuto all'attore conseguentemente, come detto, al versamento anticipato in acconto di quota parte delle 36 rate e dell'ultima rata di agosto quale anticipo del mese di settembre, deve essere detratta la penale pari ad un 1/3 delle rate a scadere dalla riconsegna dell'auto.
Tale importo viene così indicato:
A) Somme versate al momento della riconsegna dell'auto
Euro 514,25 (rata) x 15 mesi = 7.713,75; Euro 14.689,00 (anticipo su 36 rate);
B) Somme versate in eccesso al 31 agosto: euro 8.976,44 (408,02 x 22 rate) acconto rate anticipate
(euro 14.689,00) ed euro 514,25 rata versata ad agosto per il mese di settembre, per un totale da ripetere esclusa la penale di euro 9.490,69.
C)Penale 1/3 da contratto (art. 19) euro 6.763,31 (rata canone al lordo anticipo 922,27 x 22 mesi:
3);
Totale da rimborsare 2.727,38 (9.490,69 – 6.763,31).
Quanto alle spese stragiudiziali sostenute dall'attore e chieste in citazione, l'Ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione n. 15732/2022 ha affermato la loro natura di danno emergente e dunque di danno risarcibile in giudizio. Nella specie è stata depositata copia del bonifico effettuato in favore del legale pari ad euro 2.260,40 giusta fattura n.ro 31/2022.
Per tali ragioni la domanda deve essere parzialmente accolta con la condanna della convenuta alla restituzione in favore dell'attore di euro 2.727,38 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, alle spese della fase stragiudiziale pari ad euro 2.260,40, oltre interessi sino al soddisfo e le spese processuali come liquidate in dispositivo tenuto conto del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione ed in parziale accoglimento della domanda proposta dal Sig. condanna parte Parte_1 conventa in persona del legale rapp.te pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore di complessivi euro 4.987,78 il tutto oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Condanna in persona del suo legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in euro 1.698,50 per compenso, euro 264,00 per esborsi, oltre imposte di legge e spese generali, somma liquidata in ragione del 50%, atteso il parziale accoglimento della domanda, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma 3.12.2024
Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari