Ordinanza collegiale 19 novembre 2020
Ordinanza collegiale 8 aprile 2021
Ordinanza collegiale 21 luglio 2021
Ordinanza collegiale 12 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 4 gennaio 2022
Sentenza 1 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 01/06/2022, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2022
N. 00928/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00856/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 856 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IT OL, IT IA, IT AR e IT AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Barberio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Mignone in Lecce, via Salesiani 5;
contro
Comune di Roccaforzata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Decorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’ottemperanza, anche ex art. 34 quarto comma c.p.a., del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce n. 1645/2018, pubblicata il 6.11.2018, munita di formula esecutiva il 17.12.2019 e notificata in tale forma il 20.12.2019,
nonché per la condanna
del Comune di Roccaforzata, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento degli interessi maturati dopo l’esecutorietà della predetta sentenza n. 1645/2018 e dell’astreinte;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 settembre 2020:
per la declaratoria di nullità o, in subordine, per l’annullamento
della nota 4.09.2020, avente ad oggetto “Sentenza n. 1645/2018 - Proposta di pagamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 3 c.p.a.”, a firma del Sindaco del Comune di Roccaforzata, dott. Roberto Iacca, ove la stessa dovesse rivestire natura provvedimentale, nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso nonché di ogni altro atto non conosciuto o comunque successivo formatosi sulla sentenza n. 1645/2018.
Visti il ricorso di ottemperanza, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roccaforzata;
Viste le ordinanze collegiali della Sezione nn.1273/2020, 508/2021,1167/2021,1464/2021,11/2022;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to M. Barberio, avv.to B. Decorato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, coeredi della sig.ra AS Moscato, in qualità di comproprietari di un terreno sito nel Comune di Roccaforzata, alla partita 993, foglio 9, particella 408, interessato dalla realizzazione di opere pubbliche stradali da parte del predetto Comune per complessivi mq. 1999, con ricorso notificato il 18.05.2009, hanno adito il T.A.R. per la Puglia - Sezione di Lecce per sentir condannare il Comune di Roccaforzata al risarcimento dei danni subiti, oltre alla rivalutazione monetaria e alla corresponsione degli interessi moratori decorrenti dal giorno in cui il terreno è risultato occupato o trasformato senza titolo, a causa degli interventi costruttivi da parte del predetto Comune, in assenza dei necessari provvedimenti ablatori finali ed essendo ampiamente scaduto il periodo di legittima occupazione.
1.1.Con sentenza n. 1645/2018, pubblicata il 6.11.2018, il T.A.R. per la Puglia - Sezione di Lecce ha affermato che: “ risulta pacificamente ammissibile, quale voce del risarcimento del danno richiesto, il valore venale del terreno illegittimamente occupato …” “la mancata emanazione dell’atto finale ablatorio nei termini di legge, con conseguente privazione illegittima della disponibilità del bene e sua trasformazione, integri pienamente il caso di comportamento illegittimo (permanente) da parte della P.A. che ha proceduto, dopo un’iniziale legittima occupazione d’urgenza, alla trasformazione dei suoli senza concludere il necessario procedimento espropriativo (ivi compresa la corresponsione della relativa indennità di espropriazione), e che tale comportamento illegittimo ed illecito abbia certamente causato un danno risarcibile ai ricorrenti”; il danno patrimoniale da risarcire “deve essere commisurato al valore venale del bene al momento in cui si perfeziona la rinuncia abdicativa del proprietario al proprio diritto reale e, trattandosi di debito di valore, con rivalutazione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi fino al momento dell’effettivo soddisfo, tenendo presente che in materia di occupazione acquisitiva di un terreno, il risarcimento del danno è calcolato esclusivamente sul suo valore al momento in cui si è verificata la perdita del diritto di proprietà e l’ammontare del danno deve poi essere rivalutato e devono essere corrisposti gli interessi legali semplici applicati al capitale progressivamente rivalutato, non potendo essere riconosciute ulteriori ragioni di danno” (cfr. Corte europea diritti dell’uomo, 22 dicembre 2009, Guiso - Gallisay c. Italia; successivamente Cassazione Civile sez. I, 9 luglio 2014 n. 14604) (Consiglio di Stato n. 4636/2016)”; “ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, c.p.a., il Comune di Roccaforzata dovrà proporre agli odierni ricorrenti il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita del diritto di proprietà del terreno in parola, secondo i seguenti criteri: 1) dovrà tenersi conto dell’area di mq 1.999 (ovvero, se inferiore, dell’area effettivamente occupata per la realizzazione delle opere pubbliche de quibus); 2) ai fini della determinazione del quantum risarcitorio da perdita della proprietà, dovrà considerarsi il valore di mercato dell’area medesima al momento della proposizione della domanda, tenendo conto della destinazione impressa all’area dallo strumento urbanistico generale vigente al momento della vicenda ablativa; 3) trattandosi di debito di valore, le suddette somme dovranno essere rivalutate alla data delle sentenza (con applicazione degli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall’ISTAT); sulle stesse dovranno essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata in base ai suddetti indici ISTAT (alla data di proposizione della domanda) e sino all’effettivo soddisfo; 4) la proposta di pagamento, elaborata sulla base dei criteri innanzi descritti, dovrà essere presentata ai ricorrenti, da parte del Comune di Roccaforzata, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione delle presente sentenza, o da quella di notificazione, se anteriore”, con contestuale condanna del Comune di Roccaforzata anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre gli accessori di legge”.
1.2.La suddetta sentenza veniva notificata in forma esecutiva al Comune di Roccaforzata il 20.12.2019, il quale non ottemperava al dictum ivi imposto; indi, con il ricorso in oggetto, notificato al Comune di Roccaforzata il 21 luglio 2020 e depositato in data 28 luglio 2020, i ricorrenti hanno richiesto, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., l’ottemperanza al giudicato della suindicata sentenza n.1645/2018, nonché la condanna del Comune di Roccaforzata, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento degli interessi maturati dopo l’esecutorietà della predetta sentenza n. 1645/2018 e dell’astreinte.
1.3. Il Comune intimato, costituendosi in giudizio in data 28 settembre 2020, ha rilevato “ di avere provveduto a dare esecuzione alla sentenza n° 1645/2018 presentando ai ricorrenti, coeredi della Sig.ra Moscato AS, la proposta di pagamento (per complessivi € 32.325,74) elaborata secondo i criteri descritti nella predetta pronuncia giudiziale…In particolare, il Responsabile del Procedimento - nella determinazione del valore effettivo dell’area complessivamente occupata sulla base del suo valore di mercato al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio R.G. 871/2009 ( 18 maggio 2009 ) - ha preso in considerazione il valore attribuito “ad una stipula per compravendita di un’area in Zona B1 al 1989 (Atto Notar Magda Garofalo del 2 Gennaio 1989 Trascritto a Taranto il 13/01/1989 al Nr. d’ord. 805 Part.) valore al mq. € 12,96 ”.
1.4. I ricorrenti hanno quindi proposto motivi aggiunti in data 29 settembre 2020, depositati il 30 settembre 2020, deducendo che “ in data successiva alla proposizione del giudizio di ottemperanza, con nota del 4.09.2020, successivamente comunicata agli interessati, il Comune di Roccaforzata formulava la proposta di pagamento come da relazione del Responsabile del Procedimento, Geom. Nicola Salamino ” la quale indicava la somma, dagli stessi ritenuta non congrua, di € 32.325,74 (di cui € 25.902,44 per capitale, € 2.995,67 per rivalutazione ed e 3.427,63 per interessi)”, nonché lamentando l’elusione o la violazione del giudicato e/o nullità della suddetta nota del 4.09.2020, chiedendone, ove necessario, anche l’annullamento, insistendo per l’esatta ottemperanza del giudicato in questione.
A sostegno dei motivi aggiunti sono state rassegnate le ulteriori censure:
Nullità del provvedimento ex art. 21 septies L. n. 241/90. Violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce n. 1645/2018. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto, carenza e superficialità dell’istruttoria.
Inottemperanza della sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce n. 1645/2018 anche in relazione alla condanna al pagamento delle spese di lite liquidate.
1.5.Con ordinanza collegiale n. 1273/2020, pronunciata in esito della Camera di Consiglio del 10 novembre 2020, questo T.A.R. ha disposto, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, “ da svolgersi nel contraddittorio tra le parti, affidata al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Taranto, o suo delegato, al fine di determinare il valore effettivo dell’area occupata di che trattasi al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di cognizione (2009) e determinare la somma dovuta a titolo risarcitorio dal Comune di Roccaforzata ai ricorrenti sulla base dei criteri stabiliti, ex art. 34, comma 4, c.p.a., nella sentenza n. 1645/2018 (passata in giudicato) di questo Tribunale ”, fissando il termine di 90 giorni per il compimento della Verificazione.
Con istanza depositata in data 16 febbraio 2021, il Verificatore nominato ing. GI ON, in qualità di Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, ha chiesto “ una proroga di 30 gg. per la consegna della Verificazione di cui in oggetto ”;
Con ordinanza collegiale n. 508/2021, questa Sezione ha concesso al Verificatore nominato ing. GI ON, nuovo termine sino alla data del 22 marzo 2021 per il deposito della relazione finale della Verificazione disposta da questo Tribunale con la citata ordinanza n. 1273/2020, con conseguente validità dell’attività dallo stesso compiuta sino alla data predetta (relazione di Verificazione depositata in data 22 marzo 2021).
In data 4.5.2021, il Comune di Roccaforzata, con apposita istanza notificata alla controparte e depositata in giudizio, rilevando che “il Verificatore ha provveduto a depositare la relazione finale senza inviarla preventivamente alle parti e non fissando alle stesse un termine congruo per la formulazione delle eventuali (necessarie) osservazioni nel merito della stessa, limitandosi a trasmetterla via email in data 23.3.2021 unitamente ad una nota con la quale preannunciava una riunione, in presenza o da remoto, al fine di recepire le osservazioni alla Verificazione ”, ha richiesto, oltre alla modifica e/o revoca dell’ordinanza collegiale n. 508/2021, l’adozione “ dei provvedimenti ritenuti più opportuni e necessari e disponendo la rinnovazione della disposta e già irritualmente effettuata Verificazione ”.
Con ordinanza interlocutoria n. 1167 del 21.7.2021, questo Tribunale ha disposto che : “ 1) le parti del giudizio provvedano a depositare, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla notifica o comunicazione in via amministrativa (qualora antecedente) della presente ordinanza istruttoria, le rispettive osservazioni alla suindicata relazione di Verificazione depositata in data 22 marzo 2021; 2)successivamente alle stesse, il Verificatore nominato dal Tribunale - Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Taranto ON ing. GI - provveda all’integrazione della relazione di Verificazione, mediante il deposito di una relazione integrativa che tenga conto delle citate osservazioni rassegnate dalle parti, fornendo al Collegio ogni utile elemento - anche documentale - in proposito, entro i successivi 15 (quindici) giorni decorrenti dal deposito delle osservazioni stesse” .
In data 15.09.2021 il Verificatore ha depositato la relazione integrativa di Verificazione richiesta da questo Tribunale con la predetta ordinanza n. 1167/2021, confermando la somma determinata in € 135.526,31 (tenendo conto delle osservazioni presentate dalle parti in causa).
Con ordinanza collegiale n. 1464/2021 questo Tribunale ha, poi, disposto che il Verificatore nominato dal Tribunale - Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Taranto ing. GI ON - “ provveda a rendere i chiarimenti di seguito indicati mediante integrazione della relazione di Verificazione con:
A) l’esplicitazione dei seguenti chiarimenti circa:
- le ragioni della ritenuta non conferenza delle conclusioni cui è giunta la Commissione Tributaria di 2° grado di Taranto con sentenza del 26 Gennaio 1996 (RG. n. 5586 prot. n. 1275 sez. 2^ con l’attribuzione del valore ad un’area similare che, rivalutato all’anno 2009, sarebbe pari ad € 18,57 al metro quadrato) al fine della determinazione del valore effettivo dell’area occupata di che trattasi al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di cognizione (2009);
-la sussistenza di elementi tecnici eventualmente incidenti inerenti l’effettiva conformazione dell’area occupata rispetto agli indici di edificabilità, alla tipizzazione urbanistica, alla sussistenza di eventuali vincoli di inedificabilità relativa o assoluta e alle circostanze fattuali - anche di tipo commerciale - che possano determinare un aumento o una diminuzione del valore dell’area stessa, nel periodo temporale di che trattasi;
- le ragioni della ritenuta utilizzabilità e condivisione della C.T.U. redatta dall’ing. Gualtieri nel giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Taranto e della ritenuta non conferenza delle determinazioni effettuate dal Comune di Rocca Forzata per il tramite del geom. Salamino e dell’ing. GI D’Abramo;
B) il deposito in giudizio di copia della relazione della C.T.U. redatta dall’ing. Gualtieri nel giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Taranto e della richiamata sentenza della Commissione Tributaria di 2° grado di Taranto”, fissando all’uopo il termine di 45 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e rinviando la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2022”.
Con istanza depositata in data 21.12.2021 il Verificatore nominato da questo Tribunale ha, infine, chiesto una proroga di 30 giorni del termine per il deposito dei chiarimenti e della documentazione richiesti con la predetta ordinanza n. 1464/2021, “ in considerazione delle difficoltà riscontrate per il reperimento della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di cui il Comune di Roccaforzata ha depositato il solo dispositivo” .
Con ordinanza collegiale n.11/2022, questa Sezione ha accordato al Verificatore nominato l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito dei chiarimenti e della documentazione richiesti con la citata ordinanza collegiale n.1464/2021, disponendo lo spostamento dell’udienza in Camera di Consiglio già fissata per la data dell’11.01.2022 alla Camera di Consiglio dell’11.05.2022.
Il 20.03.2022, il Verificatore nominato da questo Tribunale ing. GI ON, ha depositato la relazione finale di Verificazione (con documenti allegati depositati anche in data 29.04.2022) rispondendo ai chiarimenti richiesti da questo Tribunale.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio dell’11 maggio 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso proposto per l’ottemperanza di sentenza (passata in giudicato) pronunciata ai sensi dell’art. 34 quarto comma c.p.a., integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è parzialmente fondato e va accolto nei sensi e nei limiti di seguito indicati.
2.1. In limine, osserva il Collegio che il ricorso di ottemperanza predetto, proposto per l’ottemperanza di sentenza (passata in giudicato) pronunciata ai sensi dell’art. 34 quarto comma c.p.a. è rituale in quanto: la predetta sentenza è stata notificata al Comune di Roccaforzata in forma esecutiva il 20.12.2019; dunque, oltre ad essere decorsi i termini per l'eventuale impugnazione, trattasi di un giudizio di ottemperanza, di sentenza di condanna c.d. “generica” emessa ai sensi dell’art. 34, quarto comma c.p.a., per la determinazione della somma dovuta a titolo risarcitorio, in base ai criteri fissati nella menzionata sentenza n. 1645/2018, non avendo le parti raggiunto un accordo sul quantum debeatur nel termine all’uopo fissato nella predetta sentenza, oltre che per l’ottemperanza stricto sensu al capo della medesima sentenza relativo alle spese processuali del giudizio di cognizione.
2.2. Nel merito, all’esito della Verificazione, disposta dalla Sezione con la citata ordinanza collegiale n. 1273/2020 (e con le successive ordinanze sopra indicate), il Verificatore nominato, dott. GI ON, ha proceduto alla liquidazione/quantificazione delle somme concretamente dovute dal Comune di Roccaforzata a titolo di risarcimento dei danni subìti dai ricorrenti, in applicazione dei criteri generali stabiliti dalla sentenza di questo T.A.R. n. 1645/2018, pubblicata il 6.11.2018, come di seguito partitamente illustrato (relazione di verificazione, depositata agli atti di causa il 20.03.2022 e successiva relazione di chiarimenti).
In particolare, con la citata sentenza n.1645/2018, questo Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 4, c.p.a., disponeva che il Comune di Roccaforzata dovesse “ proporre agli odierni ricorrenti il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita del diritto di proprietà del terreno in parola, secondo i seguenti criteri:
1) dovrà tenersi conto dell'area di mq 1.999 (ovvero, se inferiore, dell'area effettivamente occupata per la realizzazione delle opere pubbliche de quibus);
2) ai fini della determinazione del quantum risarcitorio da perdita della proprietà, dovrà considerarsi il valore effettivo dell'area complessivamente occupata sulla base del valore di mercato dell'area medesima al momento della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio (momento in cui si perfeziona, appunto, la suddetta rinuncia abdicativa dei ricorrenti ai rispettivi diritti reali), tenendo conto della destinazione impressa all'area dallo strumento urbanistico generale vigente al momento della vicenda ablativa;
3) trattandosi di debito di valore, le suddette somme dovranno essere rivalutate alla data della presente sentenza (con applicazione degli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall'I.S.T.A.T.); sulle stesse dovranno essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata in base ai suddetti indici I.S.T.A.T. (a partire dal valore al momento della rinuncia abdicativa, cioè, giova ribadire, alla data di proposizione del presente ricorso), secondo i principi di cui alla sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712, e ciò sino all'effettivo soddisfo ”.
2.3. La relazione finale di Verificazione ha conclusivamente stimato che “ nel 2009 il valore di mercato dell’area in questione fosse di € 54,11 al metro quadrato, ossia inferiore di circa il 45% del valore attuale di mercato. Ne consegue che il valore effettivo dell’area di che trattasi, nel 2009 era pari ad € 108.165,89. Sottoposta tale cifra al calcolo di rivalutazione e interessi sino all’attualità, l’ammontare del risarcimento dovuto dal Comune di Roccaforzata ammonta ad € 135.526,31”.
Inoltre, con riferimento ai chiarimenti richiesti da questo Tribunale con la citata ordinanza n.1464/2021, il Verificatore incaricato dal Tribunale ha specificato che: “secondo le osservazioni redatte dall’ing. D’Abramo la sentenza della Commissione Tributaria riguarderebbe un lotto, raffigurato nella figura 2 delle osservazioni, avente una conformazione planimetrica non equiparabile al lotto oggetto del contenzioso (raffigurato nella figura 1 delle osservazioni). La C.T.U. redatta dall’ing. Gualtieri nel contenzioso tra le parti dinanzi al Tribunale di Taranto, evidenzia che “per la determinazione del valore venale del bene”, “si sono tenuti presenti: i dati relativi ad altri fondi simili siti nella stessa zona ed oggetto di compravendita nello stesso periodo; le informazioni fornite da tecnici della zona; la suscettività del fondo ad essere venduto come area edificabile; la superficie complessiva di mq 1.999; la conformazione planimetrica tale da aversi un’unica via di accesso da una strada (via Leopardi) peraltro transitabile; tutte le altre caratteristiche intrinseche ed estrinseche”. I dati indicati dall’ing. Gualtieri sono coerenti con le risultanze dell’indagine espletata dal sottoscritto; in assenza di elementi di segno divergente, pertanto, si conferma che nel marzo 2021 il prezzo di vendita di terreni similari si attestava sul valore di circa € 100,00 al metro quadrato [valutazione confermata anche dai più popolari siti on line di vendita di immobili e terreni]. Anzi, il valore medio dei prezzi riscontrati dagli annunci è ampiamente superiore al valore stimato in data 22 marzo 2021 dallo scrivente Verificatore, che, con la presente conferma che la stima relativa all’anno 2009 del più probabile valore di mercato dell’area in questione fosse di € 54,11 al metro quadrato, ossia inferiore di circa il 45% del valore di mercato di € 100,00 al metro quadrato. Ne consegue che il valore effettivo dell’area di che trattasi, nel 2009 era pari ad € 108.165,89 oltre rivalutazione e interessi sino all’attualità” .
Orbene, ritiene il Collegio che, in assenza di ragioni per rilevare l’erroneità dei calcoli effettuati dal Verificatore ed essendosi il Verificatore pienamente conformato ai criteri stabiliti da questo Tribunale con la citata sentenza n. 1645/2018 (attesa, peraltro, la mancata impugnazione della predetta sentenza sul punto), la relazione finale di Verificazione depositata risulta corretta nella determinazione del valore di mercato rivalutato del bene immobile in questione.
3. In definitiva, il Collegio ritiene che in tali termini e limiti il ricorso di “ottemperanza” proposto per l’esecuzione di sentenza di condanna ex art. 34 quarto comma ultima parte c.p.a. debba essere accolto, con il riconoscimento, in favore dei ricorrenti della liquidazione del risarcimento dei danni subiti ammontanti nella complessiva somma di € 135.526,31.
Sui suindicati importi, dovranno essere riconosciuti gli ulteriori interessi al tasso legale sino all’effettivo soddisfo, escludendo duplicazioni rispetto agli interessi già conteggiati nella Verificazione.
3.1. Le considerazioni suindicate non comportano - però - l’accoglimento anche dei motivi aggiunti proposti (il 29.09.2020) in corso di causa dai ricorrenti avverso la nota del 4.09.2020, avente ad oggetto la proposta di pagamento, formulata dall’A.C. resistente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 3 c.p.a” con l’offerta della somma di € 32.325,74 (di cui € 25.902,44 per capitale, € 2.995,67 per rivalutazione ed e 3.427,63 per interessi), in quanto pur se essa non è rispondente ai criteri stabiliti nella sentenza del T.A.R. Lecce n. 1645/2018, come emergente dagli accertamenti tecnici effettuati dalla Verificazione disposta da questo Tribunale, tuttavia la stessa non va tenuta in considerazione quale proposta risarcitoria inadeguata, ma non concreta (in senso tecnico) la dedotta violazione del giudicato.
4. Va accolta, altresì, la domanda di ottemperanza proposta dai ricorrenti con riferimento alle spese processuali del giudizio di cognizione liquidate in misura pari ad € 1.000,00 oltre accessori di legge nella sentenza n. 1645/2018 (passata in giudicato).
5. Non spetta, invece, ai ricorrenti l’invocato astreinte, per l’insussistenza dei relativi presupposti di cui all’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a..
6. In tali sensi e limiti il ricorso deve quindi essere accolto e, per l’effetto, il Comune di Roccaforzata dovrà versare ai ricorrenti, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione e /o notificazione della presente sentenza, gli importi dovuti - ut supra determinati - a titolo risarcitorio e di spese processuali del giudizio di cognizione nelle misure innanzi indicate.
7. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo.
8. Il compenso del Verificatore viene liquidato come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza di cui in epigrafe, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, disponendo che il Comune di Roccaforzata provveda al pagamento, in favore dei ricorrenti, degli importi dovuti - ut supra determinati - a titolo risarcitorio e di spese processuali del giudizio di cognizione nelle misure indicate in motivazione, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Roccaforzata, in persona del Sindaco in carica, al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.000,00, oltre gli accessori di legge, in favore dei ricorrenti, nonché al pagamento del compenso da corrispondere al Verificatore nominato, Ing. GI ON, che è liquidato (in applicazione del D.M. 30 maggio 2002) nell’importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
GI Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO