Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 3507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3507 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 07.05.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24568/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
Parte 1 rapp.ta e difesa, come in atti, dall'avv. Carolina De Lise presso la quale è elett.te dom.ta in Pt 1 alla via Colonnello Lahalle n. 24.
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in CP_1
Pt 1 alla via de Gasperi 55 (Sede CP_1) presso l'avv. Maria Sofia Lizzi che lo rappresenta e difende come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a provvedimento di iscrizione alla Gestione Commercianti. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2023 l'istante esponeva che con nota datata 01.08.2023 (all. 1) 1' CP_1 sede di PO Vomero le aveva comunicato di avere disposto la sua iscrizione di ufficio nella gestione commercianti nella qualità di titolare della ditta individuale "Casa Eden di Di PO EF con sede in Pt 1 alla Via Kerbaker n. 81 con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.08.2018; che, avverso il citato provvedimento, in data 20.09.2023, aveva proposto ricorso al Comitato Provinciale CP_1 di Pt 1 (all. 2), rimasto senza esito alcuno.
Deduceva, in particolare, che l'impresa Casa Eden aveva cessato, formalmente, ogni attività a far data dal 19.10.2021, come da visura camerale allegata (all. 3); che, in realtà, già a decorrere dal maggio 2021, risultava essere inattiva avendo dismesso ogni attività, provveduto alla risoluzione del contratto di locazione oltre che al distacco di tutte le utenze;
che, in ogni caso, la pretesa contributiva dell CP_1 era da ritenersi
Tanto premesso conveniva 1 CP 1 dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: " nel merito, in via principale, per tutti i motivi su esposti si chiede disporre l'annullamento del provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti emesso dall' CP_1 in data 01.08.2023 essendo lo stesso nullo, illegittimo ed erroneo, accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta all' CP_1 a titolo di contribuzione ed ordinando all' CP_1 la cancellazione della ricorrente dall'elenco della gestione commercianti;
- in via subordinata, Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito accertare e dichiarare che
- nessuna somma è dovuta all' CP_1 a titolo di contribuzione a far data dal maggio 2021 per intervenuta cessazione dell'attività di impresa”; il tutto con vittoria di spese di lite. L CP_1 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
All'esito del deposito della documentazione di cui al verbale di udienza del 04.12.2024 il Tribunale osserva che:
La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono. Nella specie è onere dell' CP_1 fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella gestione commercianti. Al riguardo è utile premettere la disciplina che regola la assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662: “Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze of autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". La iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Va aggiunto che l'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 dl 78/2010 convertito in l. 122/2010 (rispetto al quale la Consulta ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C.Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 1. 662/1996 (che prevede il principio del cd assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorchè, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di srl (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti).
In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr. SU Cass. 3240/2010).
E' stato ritenuto (Cass. Sez. Un. 8 agosto 2011, n. 17076) che: "In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208".
E' stato, infatti, emanato il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Tale disposizione prevede, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica: "La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' CP_1
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26". Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' CP_1, non fa scattare il criterio dell' "attività prevalente". Rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio "semplificante" (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa quella "prevalente" con la
-
conseguenza che unica è la posizione previdenziale ( trattasi, nella specie, di un criterio di semplificazione perchè nelle attività "miste" può non essere agevole distinguere ciò che è da qualificare come impresa commerciale, o artigianale, o agricola;
si pensi all'artigiano o al coltivatore diretto che abbia anche un'attività di vendita al minuto).
Non opera più, quindi, alla stregua della norma interpretativa (ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza n. 15 del 2012 della Corte costituzionale), la regola della attività prevalente e, quindi, in via generale, vale l'obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla gestione commercianti, sia alla gestione separata. Tuttavia, come dalla Suprema Corte precisato nelle decisioni del 5 marzo 2013, n. 5444 e del 26 marzo 2015, n. 6192 (e, da ultimo, da Cass. n. 873/2016), il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti, effettivamente, l'attività commerciale e, quindi, vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo, così come sancite dalla già citata L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1. L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Da tanto deriva che, se la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è che l'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' CP_1 non fa scattare il criterio dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione secondo l'individuazione dell'attività "prevalente", rimanendo attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa, deve coerentemente ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo, secondo gli ordinali criteri. Così la sussistenza di un'attività comportante l'obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui al già sopra ricordato della L. n. 662 del 1996, medesimo art. 1, comma 203.
Ai fini, dunque, di tale ulteriore (rispetto a quello della gestione separata) obbligo contributivo non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza (che vale nel solo ambito delle attività autonome inquadrabili nei settori produttivi del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura; vale, cioè, solo al fine di evitare più di una contribuzione nel caso di un soggetto esercente, contemporaneamente, anche in un'unica impresa, attività plurime, ma pur sempre tutte "assicurabili" nelle gestioni previste per le attività in parola), bensì quella della sussistenza degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa nonchè degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore. Per il doppio onere occorre, dunque, una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria.
La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 ) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorchè pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che diversamente possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti
- si veda, per una ipotesi di questo secondo tipo, Cass. 11 luglio 2012, n. 11685). In definitiva, se è, dunque, vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta, tuttavia, fermo che ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione
-
dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti deve sussistere la prova
-
dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 1.662/1996.
Al riguardo conserva tuttora valenza quanto affermato dalla Cass. SU 3240/2010 in punto alla distinzione tra attività di amministrazione e attività commerciale: "....non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella srl. E' vero però che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, poiché all'amministratore è affidata la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca, nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorchè quest'ultimo non debba essere caratterizzato dall'abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per l'iscrizione nella gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo - sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano - ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente”. Si segnala, inoltre, che la giurisprudenza è particolarmente attenta ai profili probatori e richiede che la verifica della presenza dei requisiti di legge ed, in particolare, dell'abitualità della prestazione, sia effettuata in modo puntuale e rigoroso. Pertanto, si ritiene indispensabile che l'onere probatorio venga compiutamente assolto e, a tal fine, che l'attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco.
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, è, innanzitutto, necessario limitare il tema di indagine alla legittimità del provvedimento adottato dall CP_1 e contestato in questa sede - costituente, pertanto, la res controversa" - inerente 66
l'avvenuta iscrizione di ufficio nella Gestione Commercianti della parte ricorrente nella specifica qualità di titolare della ditta individuale "Casa Eden di Di PO EF con sede in Pt 1 alla Via Kerbaker n. 81 con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.08.2018.
Ne consegue che esula totalmente dal presente giudizio l'accertamento della ricorrenza dei presupposti legittimanti l'eventuale iscrizione nella Gestione Commercianti della parte ricorrente nella diversa qualità di "socio accomandatario della impresa LA
SAGGEZZA S.A.S. DI ST DI OL & C. contrassegnata da rea NA - 1030286 e da numero di PIVA P.IVA 1 profilo, quest'ultimo, richiamato nella وو
relazione istruttoria riportata testualmente nella memoria di costituzione dell CP_1 ed allegata agli atti e che determina un illegittimo ampliamento del tema d'indagine non consentito in questa sede a fronte dell'univocità del tenore testuale del provvedimento impugnato. Tanto premesso 1 CP_1 resistente fonda la sua pretesa alla legittimità dell'iscrizione della ricorrente nella Gestione Commercianti, nella spiegata qualità, sul fatto che "...sulla scorta della istruttoria effettuata è emerso che la sig.ra DI OL ST (CF: era, almeno dallo 03.10.2016 titolare dellaC.F. 1 impresa individuale CASA EDEN DI DI OL ST contrassegnata da REA NA-962169 e da numero di partita iva P.IVA 2 esercente attività di commercio. ノ
Dalla consultazione di unilav emerge inoltre che la impresa CASA EDEN DI DI OL ST, nel corso del proprio esercizio, ha avuto tutto personale dipendente di natura part time, inquadrato come "ausiliario sanitario portantino". Non esistono dipendenti inquadrati con cariche gestorie o direttive". A fronte di ciò parte ricorrente ha, invece, dedotto che la ditta Casa Eden altro non era che un gruppo di appartamenti per anziani assimilabile alla locazione di immobili ad anziani autosufficienti;
che, nell'ambito dell'impresa, aveva assunto solo la carica di titolare in chiave strettamente formale in quanto la gestione ed il coordinamento della struttura era stata affidata alla dott.ssa Persona 1 come da fatture versate in atti ed a sua figlia, anch'essa dipendente della struttura e che, in ogni Persona 2 caso, per il tipo di attività esercitata da Casa Eden non era neppure necessaria una particolare attività operativa. A fronte di tali deduzioni e delle fatture in atti relative ad un arco temporale ricompreso tra il dicembre del 2016 ed il febbraio del 2020 si è disposta l'acquisizione della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle stesse in favore della dott.ssa Per 1 nonché l'avvenuta registrazione di tali pagamenti tra i costi sopportati dalla società così come risultanti dai bilanci relativi agli anni di riferimento. In esecuzione dell'ordine giudiziale il procuratore di parte ricorrente ha evidenziato che la ditta individuale Casa Eden di Di PO EF aveva adottato un regime di tenuta della contabilità di tipo semplificato ossia un regime che non prevedeva la tenuta di un libro giomale ma solo dei registri necessari ai fini IVA nei quali non vanno riportati né gli incassi né i pagamenti per cui, allo scopo di documentare gli importi effettivamente corrisposti alla dott.ssa Per 1 da parte ricorrente, si è provveduto al deposito delle certificazioni uniche relative agli anni compresi tra il 2016 ed il 2020 attestanti il versamento delle ritenute di acconto afferenti le fatture emesse dalla dott.ssa Per 1 versate in atti (cfr. certificazioni Uniche anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).
Ciò posto, a fronte di tutto quanto dedotto e della documentazione versata in atti, 1 CP_1 nulla ha provato in contrario essendosi limitato a richiedere, in via istruttoria, ordinarsi alla ricorrente il deposito, ex artt. 210 e 421 cpc, delle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo contributivo di cui alla nota opposta, addossando, pertanto, su quest'ultima, attraverso una vera e propria inversione dell'onere probatorio, l'onere di comprovare che lo svolgimento di eventuale lavoro subordinato avesse avuto carattere prevalente rispetto all'attività svolta per la società. Documentazione, quest'ultima, a ben vedere assolutamente irrilevante laddove si consideri che anche l'eventuale inesistenza di altro rapporto di lavoro subordinato non potrebbe, certamente, di per se sola, in assenza di altri elementi, tradursi nella prova dell'avvenuta partecipazione personale, da parte della ricorrente, con carattere di abitualità e prevalenza, all'attività aziendale. Tanto premesso, alla luce del dettato normativo e della copiosa giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, per la sussistenza dell'obbligo all'iscrizione obbligatoria nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto previdenziale avrebbe dovuto provare la partecipazione personale della ricorrente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. Gravava, quindi, sull CP_1 creditore sostanziale, l'onere di dimostrare la sussistenza dei ricordati presupposti idonei a far sorgere l'obbligo contributivo oggetto di causa. Ebbene, nel caso di specie tale prova non è stata fornita nulla avendo provato l'CP_1 in ordine allo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività lavorativa con apporto prevalentemente personale ossia la sussistenza dei requisiti cui la legge riconnette l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti e della conseguente obbligazione di pagamento dei contributi.
In definitiva, sarebbe stato onere dell' CP_1, convenuto in senso formale, ma ricorrente in senso sostanziale, allegare, prima e provare, poi, quali sarebbero le attività di tipo operativo svolte (è bene ribadirlo, con carattere di abitualità) dalla parte ricorrente. In difetto di prova in merito alla partecipazione personale della ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza non può che ritenersi infondata l'iscrizione della stessa alla Gestione Commercianti.
Conseguentemente, deve ritenersi che la ricorrente non sia tenuta all'iscrizione nella Gestione Commercianti e al pagamento dei relativi contributi quanto al periodo controverso con conseguente annullamento della nota datata 01.08.2023 (all. 1) con cui 1 CP_1 sede di PO Vomero le aveva comunicato di avere disposto la sua iscrizione di ufficio nella gestione commercianti nella qualità di titolare della ditta individuale "Casa Eden di Di PO EF con sede in Pt 1 alla via Kerbaker n. 81, con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.08.2018;
E' assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda giudiziale proposta da con ricorso del 28.12.2023 nei confronti Parte 1 dell CP_1, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: accoglie la domanda giudiziale e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente non è tenuta all'iscrizione nella Gestione Commercianti e al pagamento dei relativi contributi quanto ai periodi controversi per cui dichiara l'illegittimità della nota datata 01.08.2023 con cui l' CP_1 sede di Pt 1 Vomero le aveva comunicato di avere disposto la sua iscrizione di ufficio nella gestione commercianti nella qualità di titolare della ditta individuale "Casa Eden di Di PO EF con sede in Pt 1 alla via Kerbaker n. 81 con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.08.2018, con il conseguente annullamento della stessa;
condanna 1 CP_1 soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.697,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in PO in data 07.05.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario