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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/12/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile unica
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1038 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2023, promosso da:
(P. I.V.A. ) Parte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. ALESSIO STRENTA DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
DIFENSORE: Avv. ALBERTO ALBERTINI DOMICILIO ELETTO: c/o studio legale PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
* * * * * * * * * * * * Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Tutte le parti attuali hanno formulato le loro conclusioni definitive come da rispettive note di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza svoltasi a trattazione scritte in data 28/10/2025; lette le memorie conclusionali e di replica depositate in vista di tale udienza;
rilevato che, nelle note scritte per l'udienza del 28/10/2025, le parti insistevano come da conclusioni riportate nelle proprie note di precisazione e come da memorie conclusionali e di replica depositate;
all'esito di tale udienza, questo Giudice ha assunto riserva in data 29.10.2025 e, sciogliendo la riserva con ordinanza depositata in data 27/11/2025 ha trattenuto la causa in decisione. Nella medesima data il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
1 * * * * * * * * * * * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello informatico, elaborato dallo scrivente in conformità ad autorevole prassi virtuosa volta ad attuare il principio di ragionevole durata del processo ed il principio di economia processuale – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice-opponente, , premesso che in data 25.05.2023 Parte_1 tramite notifica pec alla società . l'Arch. a ministero Pt_1 Parte_1 Controparte_1 dell'Avv. Alberto Albertini notificava atto di precetto con il quale intimava il pagamento, nel termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto, della somma totale di € 507.514,20, derivante dalle sentenze n.325/2022 e n. 141/2023, proponeva opposizione, asseritamente ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., per i seguenti motivi.
2 Il creditore avrebbe errato nel richiedere la somma di Euro 11.965,59 a titolo di interessi legali per la sentenza n. 325/2022, poiché avrebbe capitalizzato gli stessi.
Il creditore avrebbe errato nell'intimare il pagamento della somma di Euro 138.350,27, a titolo di interessi ex art. 284 comma 4 c.c., di cui alla sentenza n. 325/2022 Tribunale di
Massa, in quanto la somma esatta sarebbe stata Euro 109.110,88.
Il creditore avrebbe erroneamente richiesto l'intera somma liquidata al CTU, mentre la debitrice avrebbe già anticipato il 50% della somma liquidata.
Chiedeva: dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto. Con vittoria di spese di giudizio.
parte convenuta-opposta, si costituiva rilevando che, a Controparte_1 differenza di quanto asserito dall'opponente, l'opposizione, avendo ad oggetto l'ammontare del credito, sarebbe da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione; ciò implicherebbe che, anche nel caso in cui le doglianze fossero fondate, l'intimazione contenuta nel precetto sarebbe valida, anche se rideterminata dal Giudice. Con riferimento ai motivi di opposizione, eccepiva che: 1) gli interessi di mora andrebbero calcolati non solo sulla somma imponibile ma anche sull'IVA, sulle spese, sugli importi contributivi, sul rimborso delle spese imponibili o non imponibili, e su ogni ulteriore importo che vada a comporre il risultato finale della fattura, pertanto il calcolo degli interessi legali e di mora riportato nel precetto risulterebbe corretto;
2) il totale del compenso del CTU sarebbe stato precettato solo per mero errore, tuttavia, l'opponente avrebbe potuto rilevarlo in via stragiudiziale.
Chiedeva: il rigetto della domanda di inefficacia di precetto;
in via subordinata, dichiarare la nullità o l'inefficacia parziale dell'atto di precetto per la somma ritenuta in eccedenza.
Con vittoria di spese di lite, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
OSSERVA
Preliminarmente si osserva come, secondo costante giurisprudenza di legittimità: “In sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa petendi e al petitum, che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'an della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il quomodo, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva, sicché il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'articolo 617 del
Cpc è applicabile a tutte le contestazioni relative al quomodo dell'esecuzione forzata e non
a quelle che investono la debenza del credito o il diritto del creditore di procedere in executivis” (Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9378).
3 Nel caso di specie, i motivi di doglianza riguardano la corretta quantificazione del credito e non il quomodo dell'esecuzione, pertanto, si ritiene di dover riqualificare la presente causa come opposizione ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c.
Relativamente al credito stabilito dalla sentenza n. 325/2022 Tribunale di Massa,
[...] eccepisce che, “Preso a riferimento quale capitale il compenso liquidato in Parte_1 sentenza in favore dell'Arch. pari ad € 196.541,68 al netto della ritenuta Controparte_1
d'acconto e, pertanto, pari ad € 245.677,11 lordi”, la creditrice avrebbe errato nella quantificazione degli interessi.
Nel titolo esecutivo, il Giudice stabiliva che gli interessi dovessero decorrere al tasso legale dalla costituzione in mora fino alla proposizione della domanda giudiziale, mentre al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla notificazione fino al saldo effettivo.
Nell'atto di precetto, parte creditrice indica quale capitale, al lordo della ritenuta d'acconto,
Euro 245.677,11, a cui aggiunge Euro 56.210,92 a titolo di Iva ed Euro 9.827,08 a titolo di
Cassa previdenziale, per un totale di Euro 311.715,11.
Parte debitrice-opponente non contesta nell'atto di citazione la base di calcolo su cui conteggiare gli interessi, limitandosi ad eccepire l'illegittima capitalizzazione degli interessi al saggio legale e che “nell'atto di precetto controparte indica l'errata somma di €
138.350,27 mentre la rendicontazione degli interessi moratori risulta essere di €
109.110,88”, pertanto tale somma deve ritenersi pacifica e non contestata.
Solo con le memorie conclusionali del 21/07/2025, l'opponente eccepisce che il Giudice avrebbe in realtà “determinato il compenso imponibile (compenso professionale + spese imponibili) dovuto all'arch. nella somma di € 196.541,69”. Controparte_1
Secondo un granitico principio di diritto in tema di modificabilità della domanda: “se si resta nell'ambito della "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera "modifica" di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce a quella originaria, ma ad essa si cumula” (Cassazione civile sez. III, 19/02/2025, n.4410).
Tale principio di diritto è pacificamente applicabile anche alle preclusioni processuali imposte dal nuovo rito, infatti, l'art. 171 ter c.p.c. comma 1 n. 1 dispone: “Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono: 1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte.
4 Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta”.
Non avendo neppure depositato tale memoria ed avendo eccepito l'errata quantificazione della base imponibile effettuata nel precetto solo nelle memorie conclusionali, l'opponente risulta decaduta da tale eccezione e la quantificazione operata nell'atto del precetto deve ritenersi non contestata.
Ai fini del calcolo degli interessi, alla base imponibile debbono aggiungersi IVA e Cassa previdenziale, in quanto accessori necessariamente dovuti per legge (Cassazione civile sez. II, 28/10/2015, n.22074).
Di conseguenza, ai fini della decisione circa l'eccezione sulla corretta applicazione degli interessi occorre utilizzare, quale base di calcolo la somma richiesta con l'atto di precetto:
Euro 245.677,11 a titolo di compenso al lordo della ritenuta d'acconto, a cui aggiunge Euro
56.210,92 a titolo di Iva ed Euro 9.827,08 a titolo di Cassa previdenziale, per un totale di
Euro 311.715,11.
Con riferimento agli interessi al tasso legale, essi pacificamente decorrono dalla costituzione in mora, avvenuta il 08/03/2013 al giorno della notifica della citazione, avvenuta il giorno 20/12/2017.
Nel titolo esecutivo il Giudice non indica in alcun modo che a tali interessi debba essere applicata una qualche forma di capitalizzazione.
Di conseguenza gli interessi legali sul capitale di Euro 311.715,11 devono essere così calcolati:
Dal: Al: Capitale: Tasso: Giorni: Interessi:
08/03/2013 31/12/2013 € 311.715,11 2,50% 298 € 6.362,40
01/01/2014 31/12/2014 € 311.715,11 1,00% 365 € 3.117,15
01/01/2015 31/12/2015 € 311.715,11 0,50% 365 € 1.558,58
01/01/2016 31/12/2016 € 311.715,11 0,20% 366 € 625,14
01/01/2017 20/12/2017 € 311.715,11 0,10% 354 € 302,32
Totale giorni: 1748
Totale interessi legali: € 11.965,59
Dal calcolo esposto, si evidenzia come l'eccezione per cui gli interessi in misura legale ammonterebbero ad Euro 9.430,64 risulta infondata ed il calcolo sia stato correttamente operato nell'atto di precetto.
5 Con riferimento agli interessi moratori, essi pacificamente decorrono dalla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 21/12/2017, e sono stati calcolati fino al giorno della redazione dell'atto di precetto del 24/05/2023, di conseguenza debbono essere calcolati secondo il seguente schema:
Dal: Al: Capitale: Tasso: Giorni: Interessi:
21/12/2017 31/12/2017 € 311.715,11 8,00% 10 € 683,21
01/01/2018 30/06/2018 € 311.715,11 8,00% 181 € 12.366,12
01/07/2018 31/12/2018 € 311.715,11 8,00% 184 € 12.571,09
01/01/2019 30/06/2019 € 311.715,11 8,00% 181 € 12.366,12
01/07/2019 31/12/2019 € 311.715,11 8,00% 184 € 12.571,09
01/01/2020 30/06/2020 € 311.715,11 8,00% 182 € 12.434,44
01/07/2020 31/12/2020 € 311.715,11 8,00% 184 € 12.571,09
01/01/2021 30/06/2021 € 311.715,11 8,00% 181 € 12.366,12
01/07/2021 31/12/2021 € 311.715,11 8,00% 184 € 12.571,09
01/01/2022 30/06/2022 € 311.715,11 8,00% 181 € 12.366,12
01/07/2022 31/12/2022 € 311.715,11 8,00% 184 € 12.571,09
01/01/2023 24/05/2023 € 311.715,11 10,50% 144 € 12.912,69
Totale giorni: 1980
Totale interessi moratori: € 138.350,27
Dal calcolo esposto, si evidenzia come l'eccezione per cui gli interessi moratori ammonterebbero ad Euro 109.110,88 ed il calcolo degli interessi sia stato correttamente operato nell'atto di precetto.
Con riferimento ai compensi della CTU, nella comparsa di costituzione e risposta, parte creditrice opposta ammette espressamente che “non può non riconoscersi la fondatezza dell'eccezione di controparte”.
Come risulta dalla corrispondenza con il CTU (doc. 6 allegato alla citazione), parte convenuta opposta ha provveduto unicamente a corrispondere Euro 500,00 a titolo di acconto all'ausiliario del Giudice e non Euro 13.027,51, come richiesto nell'atto di precetto.
Di conseguenza tale motivo di opposizione deve essere accolto.
6 Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero
l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cassazione civile sez. I, 22/07/2024, n.20238).
Pertanto, nella presente opposizione, non può essere dichiarata l'inefficacia dell'intero atto di precetto, ma solo l'invalidità parziale, con riduzione entro i limiti della somma effettivamente dovuta.
Sulle Spese Processuali
Ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Nel caso di specie, la domanda di rideterminazione degli interessi applicati proposta da parte attrice-opponente è stata rigettata, mentre quella sulla non debenza delle spese di
CTU è stata accolta. In applicazione della suindicata disposizione normativa, si ritiene di dover compensare le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. DISPONE, in parziale accoglimento della spiegata opposizione, la
RIDETERMINAZIONE dell'ammontare del credito di cui al precetto in Euro
494.986,69, oltre interessi come per legge dalla notifica dell'atto di precetto sino al saldo;
2. COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio.
Massa, 15/12/2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
7
Sezione civile unica
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1038 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2023, promosso da:
(P. I.V.A. ) Parte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. ALESSIO STRENTA DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
DIFENSORE: Avv. ALBERTO ALBERTINI DOMICILIO ELETTO: c/o studio legale PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
* * * * * * * * * * * * Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Tutte le parti attuali hanno formulato le loro conclusioni definitive come da rispettive note di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza svoltasi a trattazione scritte in data 28/10/2025; lette le memorie conclusionali e di replica depositate in vista di tale udienza;
rilevato che, nelle note scritte per l'udienza del 28/10/2025, le parti insistevano come da conclusioni riportate nelle proprie note di precisazione e come da memorie conclusionali e di replica depositate;
all'esito di tale udienza, questo Giudice ha assunto riserva in data 29.10.2025 e, sciogliendo la riserva con ordinanza depositata in data 27/11/2025 ha trattenuto la causa in decisione. Nella medesima data il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
1 * * * * * * * * * * * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello informatico, elaborato dallo scrivente in conformità ad autorevole prassi virtuosa volta ad attuare il principio di ragionevole durata del processo ed il principio di economia processuale – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice-opponente, , premesso che in data 25.05.2023 Parte_1 tramite notifica pec alla società . l'Arch. a ministero Pt_1 Parte_1 Controparte_1 dell'Avv. Alberto Albertini notificava atto di precetto con il quale intimava il pagamento, nel termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto, della somma totale di € 507.514,20, derivante dalle sentenze n.325/2022 e n. 141/2023, proponeva opposizione, asseritamente ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., per i seguenti motivi.
2 Il creditore avrebbe errato nel richiedere la somma di Euro 11.965,59 a titolo di interessi legali per la sentenza n. 325/2022, poiché avrebbe capitalizzato gli stessi.
Il creditore avrebbe errato nell'intimare il pagamento della somma di Euro 138.350,27, a titolo di interessi ex art. 284 comma 4 c.c., di cui alla sentenza n. 325/2022 Tribunale di
Massa, in quanto la somma esatta sarebbe stata Euro 109.110,88.
Il creditore avrebbe erroneamente richiesto l'intera somma liquidata al CTU, mentre la debitrice avrebbe già anticipato il 50% della somma liquidata.
Chiedeva: dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto. Con vittoria di spese di giudizio.
parte convenuta-opposta, si costituiva rilevando che, a Controparte_1 differenza di quanto asserito dall'opponente, l'opposizione, avendo ad oggetto l'ammontare del credito, sarebbe da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione; ciò implicherebbe che, anche nel caso in cui le doglianze fossero fondate, l'intimazione contenuta nel precetto sarebbe valida, anche se rideterminata dal Giudice. Con riferimento ai motivi di opposizione, eccepiva che: 1) gli interessi di mora andrebbero calcolati non solo sulla somma imponibile ma anche sull'IVA, sulle spese, sugli importi contributivi, sul rimborso delle spese imponibili o non imponibili, e su ogni ulteriore importo che vada a comporre il risultato finale della fattura, pertanto il calcolo degli interessi legali e di mora riportato nel precetto risulterebbe corretto;
2) il totale del compenso del CTU sarebbe stato precettato solo per mero errore, tuttavia, l'opponente avrebbe potuto rilevarlo in via stragiudiziale.
Chiedeva: il rigetto della domanda di inefficacia di precetto;
in via subordinata, dichiarare la nullità o l'inefficacia parziale dell'atto di precetto per la somma ritenuta in eccedenza.
Con vittoria di spese di lite, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
OSSERVA
Preliminarmente si osserva come, secondo costante giurisprudenza di legittimità: “In sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa petendi e al petitum, che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'an della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il quomodo, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva, sicché il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'articolo 617 del
Cpc è applicabile a tutte le contestazioni relative al quomodo dell'esecuzione forzata e non
a quelle che investono la debenza del credito o il diritto del creditore di procedere in executivis” (Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9378).
3 Nel caso di specie, i motivi di doglianza riguardano la corretta quantificazione del credito e non il quomodo dell'esecuzione, pertanto, si ritiene di dover riqualificare la presente causa come opposizione ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c.
Relativamente al credito stabilito dalla sentenza n. 325/2022 Tribunale di Massa,
[...] eccepisce che, “Preso a riferimento quale capitale il compenso liquidato in Parte_1 sentenza in favore dell'Arch. pari ad € 196.541,68 al netto della ritenuta Controparte_1
d'acconto e, pertanto, pari ad € 245.677,11 lordi”, la creditrice avrebbe errato nella quantificazione degli interessi.
Nel titolo esecutivo, il Giudice stabiliva che gli interessi dovessero decorrere al tasso legale dalla costituzione in mora fino alla proposizione della domanda giudiziale, mentre al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla notificazione fino al saldo effettivo.
Nell'atto di precetto, parte creditrice indica quale capitale, al lordo della ritenuta d'acconto,
Euro 245.677,11, a cui aggiunge Euro 56.210,92 a titolo di Iva ed Euro 9.827,08 a titolo di
Cassa previdenziale, per un totale di Euro 311.715,11.
Parte debitrice-opponente non contesta nell'atto di citazione la base di calcolo su cui conteggiare gli interessi, limitandosi ad eccepire l'illegittima capitalizzazione degli interessi al saggio legale e che “nell'atto di precetto controparte indica l'errata somma di €
138.350,27 mentre la rendicontazione degli interessi moratori risulta essere di €
109.110,88”, pertanto tale somma deve ritenersi pacifica e non contestata.
Solo con le memorie conclusionali del 21/07/2025, l'opponente eccepisce che il Giudice avrebbe in realtà “determinato il compenso imponibile (compenso professionale + spese imponibili) dovuto all'arch. nella somma di € 196.541,69”. Controparte_1
Secondo un granitico principio di diritto in tema di modificabilità della domanda: “se si resta nell'ambito della "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera "modifica" di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce a quella originaria, ma ad essa si cumula” (Cassazione civile sez. III, 19/02/2025, n.4410).
Tale principio di diritto è pacificamente applicabile anche alle preclusioni processuali imposte dal nuovo rito, infatti, l'art. 171 ter c.p.c. comma 1 n. 1 dispone: “Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono: 1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte.
4 Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta”.
Non avendo neppure depositato tale memoria ed avendo eccepito l'errata quantificazione della base imponibile effettuata nel precetto solo nelle memorie conclusionali, l'opponente risulta decaduta da tale eccezione e la quantificazione operata nell'atto del precetto deve ritenersi non contestata.
Ai fini del calcolo degli interessi, alla base imponibile debbono aggiungersi IVA e Cassa previdenziale, in quanto accessori necessariamente dovuti per legge (Cassazione civile sez. II, 28/10/2015, n.22074).
Di conseguenza, ai fini della decisione circa l'eccezione sulla corretta applicazione degli interessi occorre utilizzare, quale base di calcolo la somma richiesta con l'atto di precetto:
Euro 245.677,11 a titolo di compenso al lordo della ritenuta d'acconto, a cui aggiunge Euro
56.210,92 a titolo di Iva ed Euro 9.827,08 a titolo di Cassa previdenziale, per un totale di
Euro 311.715,11.
Con riferimento agli interessi al tasso legale, essi pacificamente decorrono dalla costituzione in mora, avvenuta il 08/03/2013 al giorno della notifica della citazione, avvenuta il giorno 20/12/2017.
Nel titolo esecutivo il Giudice non indica in alcun modo che a tali interessi debba essere applicata una qualche forma di capitalizzazione.
Di conseguenza gli interessi legali sul capitale di Euro 311.715,11 devono essere così calcolati:
Dal: Al: Capitale: Tasso: Giorni: Interessi:
08/03/2013 31/12/2013 € 311.715,11 2,50% 298 € 6.362,40
01/01/2014 31/12/2014 € 311.715,11 1,00% 365 € 3.117,15
01/01/2015 31/12/2015 € 311.715,11 0,50% 365 € 1.558,58
01/01/2016 31/12/2016 € 311.715,11 0,20% 366 € 625,14
01/01/2017 20/12/2017 € 311.715,11 0,10% 354 € 302,32
Totale giorni: 1748
Totale interessi legali: € 11.965,59
Dal calcolo esposto, si evidenzia come l'eccezione per cui gli interessi in misura legale ammonterebbero ad Euro 9.430,64 risulta infondata ed il calcolo sia stato correttamente operato nell'atto di precetto.
5 Con riferimento agli interessi moratori, essi pacificamente decorrono dalla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 21/12/2017, e sono stati calcolati fino al giorno della redazione dell'atto di precetto del 24/05/2023, di conseguenza debbono essere calcolati secondo il seguente schema:
Dal: Al: Capitale: Tasso: Giorni: Interessi:
21/12/2017 31/12/2017 € 311.715,11 8,00% 10 € 683,21
01/01/2018 30/06/2018 € 311.715,11 8,00% 181 € 12.366,12
01/07/2018 31/12/2018 € 311.715,11 8,00% 184 € 12.571,09
01/01/2019 30/06/2019 € 311.715,11 8,00% 181 € 12.366,12
01/07/2019 31/12/2019 € 311.715,11 8,00% 184 € 12.571,09
01/01/2020 30/06/2020 € 311.715,11 8,00% 182 € 12.434,44
01/07/2020 31/12/2020 € 311.715,11 8,00% 184 € 12.571,09
01/01/2021 30/06/2021 € 311.715,11 8,00% 181 € 12.366,12
01/07/2021 31/12/2021 € 311.715,11 8,00% 184 € 12.571,09
01/01/2022 30/06/2022 € 311.715,11 8,00% 181 € 12.366,12
01/07/2022 31/12/2022 € 311.715,11 8,00% 184 € 12.571,09
01/01/2023 24/05/2023 € 311.715,11 10,50% 144 € 12.912,69
Totale giorni: 1980
Totale interessi moratori: € 138.350,27
Dal calcolo esposto, si evidenzia come l'eccezione per cui gli interessi moratori ammonterebbero ad Euro 109.110,88 ed il calcolo degli interessi sia stato correttamente operato nell'atto di precetto.
Con riferimento ai compensi della CTU, nella comparsa di costituzione e risposta, parte creditrice opposta ammette espressamente che “non può non riconoscersi la fondatezza dell'eccezione di controparte”.
Come risulta dalla corrispondenza con il CTU (doc. 6 allegato alla citazione), parte convenuta opposta ha provveduto unicamente a corrispondere Euro 500,00 a titolo di acconto all'ausiliario del Giudice e non Euro 13.027,51, come richiesto nell'atto di precetto.
Di conseguenza tale motivo di opposizione deve essere accolto.
6 Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero
l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cassazione civile sez. I, 22/07/2024, n.20238).
Pertanto, nella presente opposizione, non può essere dichiarata l'inefficacia dell'intero atto di precetto, ma solo l'invalidità parziale, con riduzione entro i limiti della somma effettivamente dovuta.
Sulle Spese Processuali
Ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Nel caso di specie, la domanda di rideterminazione degli interessi applicati proposta da parte attrice-opponente è stata rigettata, mentre quella sulla non debenza delle spese di
CTU è stata accolta. In applicazione della suindicata disposizione normativa, si ritiene di dover compensare le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. DISPONE, in parziale accoglimento della spiegata opposizione, la
RIDETERMINAZIONE dell'ammontare del credito di cui al precetto in Euro
494.986,69, oltre interessi come per legge dalla notifica dell'atto di precetto sino al saldo;
2. COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio.
Massa, 15/12/2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
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