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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/07/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore – Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2153 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. ANNA FALANGA;
Parte_1
parte ricorrente
e
; Controparte_1
parte resistente
nonché contro
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori.
CONCLUSIONI: come da atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/06/2024, chiedeva regolamentarsi le condizioni Parte_1 di affidamento, mantenimento e di collocamento del figlio minore , nato in [...] Per_1
23.06.2020 dall'unione more uxorio con . All'uopo, rappresentava che Controparte_1
l'unione era venuta meno e che, previo riconoscimento del regime di affidamento condiviso con collocamento del minore presso di sé, fossero regolamentate le modalità di esercizio del diritto di visita dell'altro genitore e che, infine, quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere la somma mensile di €. 350,00 a titolo di mantenimento del minore oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico.
non si costituiva in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo;
pertanto, va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 01/07/2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, vanno confermati i provvedimenti provvisori assunti con ordinanza depositata in data 01.04.2025 (salvo per quanto si dirà in ordine al mantenimento), non essendo emersi elementi idonei a determinare una modifica delle condizioni in precedenza stabilite.
Pertanto, va confermato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori non essendo emersi né tantomeno essendo stati dedotti dalle parti i profili di inidoneità delle parti.
Va inoltre confermato il collocamento del minore presso la madre, potendosi ritenere che il mutamento del collocamento non sia conforme agli attuali interessi del figlio.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, esso andrà esercitato nei termini meglio indicati in dispositivo, facendo tuttavia salvi i diversi accordi delle parti purchè non pregiudizievoli per la minore.
Quanto alle statuizioni economiche, occorre considerare che il resistente ha prodotto i seguenti redditi annui lordi: €. 5.460,66 nell'anno 2022, €. 14.676,61 nell'anno 2023 ed €. 6.513,65 nell'anno 2024; inoltre, nei mesi di gennaio e febbraio del 2025 ha percepito la somma lorda di
€. 2.746,00, essendo stato assunto a tempo indeterminato. Infine, egli è intestatario di un'autovettura che, benché sia di grande cilindrata, è stata immatricolata nell'anno 2001 ed è stata acquistata dal predetto nel 2022 al prezzo di €. 1.800,00; da ultimo, egli corrisponde la somma annua di €. 3.600,00 per il canone di locazione dell'immobile in cui abita.
Pertanto, tenuto conto di tali circostanze, si reputa congruo porre a carico del padre la somma mensile di €. 200,00 a titolo di mantenimento del minore oltre al 50% delle spese straordinarie. Le spese straordinarie sono tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovverosia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie 'obbligatorie', per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. L'assegno unico, in difetto di una concorde richiesta delle parti, sarà usufruito da ciascun genitore per la metà.
Le spese di lite sarebbero state compensate tra le parti in ragione dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate;
tuttavia, tenuto conto che il resistente non è costituito, le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, co¬sì provvede:
1. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione privilegiata presso la madre;
2. dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio, in difetto di Controparte_1 diverso accordo scritto, con le seguenti modalità: per tre pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 15.00 (o dall'uscita da scuola se successiva) alle ore 20,00 (da comunicare all'altro genitore con un preavviso di almeno 24 ore);nonché, a settimane alterne, dalle ore 10,00 del sabato alle 19,00 della domenica, inoltre, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ( dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00 dell'ultimo giorno); infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi (da comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno). Fa salvi, in tale materia, i diversi accordi tra i due genitori, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi del figlio;
3. dispone che versi ad la somma mensile di €. 200,00 a Controparte_1 Parte_1 titolo di mantenimento del minore, a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
4. dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia nella misura del 50% ciascuno;
5. dispone che l'assegno unico sarà ripartito tra ciascun genitore nella misura del 50%;
6. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 03.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire