Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/04/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Proc n. 534/2019 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliere rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 534/2019 R..G., posta in decisione con provvedimento del
29.1.2025 emesso in esito alla udienza del 27.1.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Antonino Lupini, recapito professionale dell'avv. Fabrizio Maucci che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, c.fisc. , , c.fisc. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BAGIANTI C.F._3
FRANCESCA che li rappresenta e difende giusta procura in atti
, nata a [...] il [...], c.fisc. , CP_3 C.F._4 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria presso e nello studio dell'Avv. Carmelina
Pangallo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
OGGETTO: Proprietà - appello avverso la Sentenza n. 478/2019 del Tribunale di Palmi pubblicata in data 10/05/2019, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 568/2016
R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 27/06/2019 Parte_1 impugnava la sentenza n. 478/2019 emessa e pubblicata dal Tribunale di Palmi in data
10/05/2019. Rilevava parte appellante che aveva errato il giudice di primo grado a non
1
Rilevava, ancora, la erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui era stato affermato che la sostituzione delle serrature non poteva considerarsi come atto idoneo ad escludere il possesso altrui anche tenuto conto che - contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata – non doveva ritenersi necessaria la “prova assoluta” dovendo piuttosto farsi ricorso al regime probatorio attenuato del “più probabile che non” e che, inoltre, incombeva sui convenuti l'onere di provare di avere richiesto la consegna delle chiavi, atteso che la condotta consistente nella sostituzione della serratura doveva ritenersi significativa di un possesso uti dominus e non uti condominus. Aggiungeva che - contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata – i convenuti non avevano contestato i fatti posti a fondamento della domanda e che la “condotta processuale ambigua” degli stessi rendeva ancor più necessaria la ammissione delle prove. Rilevava, ancora, la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva posto a carico dell'attore l'onere di dimostrare che il comportamento dei comproprietari non fosse di mera tolleranza. Ancora rilevava la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che esso attore non poteva giovarsi, ai fini della usucapione, del possesso esercitato dal proprio padre e ciò in quanto egli aveva sempre esercitato il possesso congiuntamente allo stesso, il quale, a sua volta, aveva da sempre
(ovvero sin dalla morte del proprio genitore) esercitato un possesso uti dominus e non già uti condominus. In via subordinata chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata disposta la sua condanna alle spese, sussistendo la reciproca soccombenza in virtù del rigetto della domanda ex art. 96 cpc avanzata da parte convenuta.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento della domanda di usucapione ed, in subordine, la riforma della sentenza quanto alle spese di lite, con compensazione delle stesse.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 12.11.2019 si costituivano CP_1
e contestando il contenuto dell'atto di appello e chiedendone il rigetto.
[...] CP_2
Con comparsa depositata in data 2.12.2019 si costituiva aderendo alle CP_3 domande spiegate da parte appellante e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con riconoscimento dell'intervenuta usucapione in favore di dei beni Parte_1 immobili oggetto di causa.
Disattese con ordinanza del 22.7.2020 le istanze istruttorie, con provvedimento del 29.1.2025, emesso in esito alla note depositate ex art. 127 ter cpc, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Preliminarmente deve essere confermato il giudizio di irrilevanza delle prove richieste in primo grado, ribadite dall'odierno appellato in sede di precisazione delle conclusioni e riproposte in grado di appello.
Come già affermato dal primo decidente, le circostanze articolate da parte attrice in primo grado e reiterate nel presente grado di giudizio, anche laddove dovessero trovare conferma nelle dichiarazioni di testimoni, non sarebbero in grado di dimostrare il possesso uti dominus invece che uti condominus dell'odierno appellante.
2 Nel merito, i motivi di appello spiegati dal attesa la loro interdipendenza, Parte_1 possono essere trattati congiuntamente.
Ritiene la Corte che correttamente il giudice di primo grado ha affermato che l'onere di provare l'esistenza di possesso uti dominus anziché uti condominus grava sull'odierno appellante.
È principio pacifico in giurisprudenza che in materia di successione ereditaria il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", inequivoca volontà della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa.
Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri (ex multis Cass. 35067/2022).
Ciò premesso, deve ribadirsi che sia le allegazioni - peraltro del tutto generiche – contenute nell'atto di citazione sia le circostanze indicate nella memoria n. 2 cpc quali capitoli di prova da sottoporre ai testi non appaiono in alcun modo in grado di dimostrare l'esistenza, in capo al di un possesso ad excludendum alios nemmeno secondo il criterio Parte_1 probatorio del “più probabile che non” richiamato dall'odierno appellante.
Deve, in particolare, ritenersi corretta la affermazione del giudice di primo grado in ordine alla irrilevanza della circostanza relativa alla sostituzione delle chiavi.
In particolare, le circostanze sub 3 e 4 (
3. Vero che a far data dal 01/01/1980 sono state sostituite, su incarico dei signori e le serrature di accesso alla Parte_1 CP_4 casa per cui è causa ed in particolare quelle che regolano l'accesso al cancello ed alla porta
d'ingresso dell'abitazione? 4. Vero che lei aveva a disposizione tali chiavi per custodire per conto dei signori il giardino e l'abitazione degli stessi per cui è causa?”) non Pt_1 appaiono sufficienti per affermare che dette chiavi fossero nel possesso esclusivo del Pt_1 con esclusione degli altri comproprietari.
Sul punto deve rilevarsi che – contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello – i convenuti hanno chiaramente contestato la circostanza allegata dall'attore secondo la quale gli stessi ed il loro dante causa non disponessero delle chiavi. Controparte_5
In particolare ha affermato, sin dalla comparsa di risposta, che il proprio padre Testimone_1 disponeva delle chiavi e che con le stesse si era più volte recato negli immobili, l'ultima volta unitamente a lui nel 2011.
Deve evidenziarsi, inoltre, che nell'atto di citazione l'odierno appellante ha affermato di avere posseduto la casa ed i terreni “dal 2.6.1978, data del funerale del proprio nonno”, affermando, nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 cpc, che la serratura era stata cambiata “proprio il giorno della morte del dott. il 2.6.1978, configurandosi in tal modo il Controparte_1 possesso esclusivo”, salvo poi articolare una prova - sopra riportata per esteso - nella quale si
3 chiedeva al teste di confermare che le serrature di accesso alla casa (in particolare cancello e casa di abitazione) erano state sostituite “a far data dall'1.1.1980”.
A parte la evidente contraddizione, deve ribadirsi che – a fronte della specifica contestazione dei convenuti, che hanno affermato di avere avuto libero accesso all'immobile– l'attore non ha dimostrato di avere posto in essere la sostituzione di serrature con ciò rendendo impossibile l'accesso degli odierni convenuti e del loro dante causa nell'immobile.
Nessun rilievo, ai fini della prova della domanda dell'appellante, può farsi discendere dalle dichiarazioni rese dalla sorella dello stesso in sede di mediazione.
Non possono, ancora essere condivise le doglianze dell'appellante relative alla tolleranza, affermata in sentenza, che esclude che possa ritenersi esistente un possesso utile ad usucapionem.
Si rileva, in proposito, che la Suprema Corte ha sì affermato che in base al principio fissato dall'art. 2697 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che lo contestano l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà, ma deve anche rilevarsi che è altresì principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo il quale in tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma, appunto, di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (ex multis Cass. 11315/2018).
Nel caso di specie, comunque, escluso, per i motivi sopra esposti, che sia stata raggiunta la prova di un possesso esclusivo, con esclusione degli altri comproprietari, diventa conseguentemente irrilevante la mancata dimostrazione, da parte dei convenuti, che il possesso fosse esercitato per mera tolleranza.
L'appellante lamenta, ancora, che il giudice di primo grado ha erroneamente affermato che egli non poteva unire il proprio possesso a quello del proprio dante causa.
Ritiene la Corte che anche detto profilo diventa irrilevante in assenza della prova di un possesso esercitato tanto dal che da parte del proprio dante causa non già uti Pt_1 condominus bensì uti dominus.
Deve, ancora, essere affermata la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che – in assenza di prova contraria – deve presumersi che quanto fatto dall'appellante per la gestione e la conservazione dei beni comuni debba essere considerato come posto in essere nell'interesse di tutti i condomini.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo
("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un
4 comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore.
Per tutti questi motivi, l'appello proposto avverso il rigetto della domanda di usucapione non può essere accolto.
Infine deve essere rigettato il motivo relativo alle spese del giudizio di primo grado (con il quale il aveva lamentato il mancato riconoscimento della compensazione delle spese Pt_1 stante la reciproca soccombenza), atteso che come affermato dalla Suprema Corte, con principio che qui può essere richiamato, vista la natura accessoria della domanda di condanna ex art. 96 cpc, (che non può dunque far ritenere sussistente una contrapposizione di domande) non può ritenersi sussistente una soccombenza reciproca qualora, come nel caso di specie, la parte sia vittoriosa sulla domanda di merito e non venga accolta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc (ex multis Cass. 18036/2022, 14813/2020 e 9532/2017).
Per tutti questi motivi, l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.
In base alla soccombenza le spese di questo grado di giudizio devono essere poste a carico di parte appellante nei confronti di e , mentre possono essere CP_2 Controparte_1 interamente compensate fra l'appellante e , che si era costituita aderendo alle CP_3 domande dell'appellante.
Le spese sono liquidate, tenuto conto del disposto dell'art. 15, 1° comma cpc, in relazione allo scaglione compreso fra € 52.001,00 ed € 260,00,00, nei valori minimi nei seguenti termini: fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00 e fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1 contro , e con ,
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3 così decide:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 478/2019 del Parte_1
Tribunale di Palmi pubblicata in data 10/05/2019 nel procedimento recante il n.
568/2016 R.G;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
e che liquida in € 7.160,00 per compensi, Controparte_1 CP_2 oltre spese generali, iva e cpa;
5 3) Compensa le spese del giudizio fra e;
Parte_1 CP_3
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 29/04/2025.
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
6