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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 9 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2984/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
IN (AV) alla Via Breccelle n. 26, [ ], e ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio elettivamente domiciliato in Avellino, alla Via Beata Francesca n. 72, presso lo studio dell'Avv. Ermanno Simeone (C.F.: - C.F._2
PEC: che, lo rappresenta e difende, Email_1 unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Fiorella Lo Vuolo (C.F.:
- pec , giusta procura C.F._3 Email_2 alle liti rilasciata su foglio separato e da intendersi posta in calce al presente ricorso,
Appellante
Contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore,
appellato -non costituito
OGGETTO : appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino – In funzione di giudice del lavoro - n. 485/2023 del 9 giugno 2023 emessa all'esito del giudizio iscritto al R.G. Trib. Avellino sez. lav n. 4070/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato il 14.11.2019 esponeva Parte_1
: di aver lavorato alle dipendenze della società con la Controparte_2 qualifica e le mansioni di operaio specializzato manutentore meccanico inquadrabile nel IV livello del CCNL del settore METALMECCANICO dal 4.2.2010 al 13.1.2014, data questa in cui il rapporto veniva a cessare per risoluzione consensuale mai comunicata al dipendente né tantomeno dallo stesso convalidata;
che il lavoratore proponeva impugnazione avverso la detta risoluzione, definita con sentenza dichiarativa della inefficacia della risoluzione e di condanna alla reintegra, (sentenza n. 1231 del 31.10.2016 del Tribunale di - Benevento,) con diritto del lavoratore a ricevere il pagamento della retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento fino alla reintegra, oltre rivalutazione e interessi, nonché al versamento della contribuzione per il medesimo periodo;
che la società datrice di fatto non aveva mai ripristinato il rapporto di lavoro, impedendo al lavoratore di tornare nel posto precedentemente occupato, né gli aveva pagato le retribuzioni come da statuizioni della predetta sentenza;
che pertanto il ricorrente aveva chiesto e ottenuto ingiunzione di pagamento per le retribuzioni maturate e non corrisposte, giusta decreto ingiuntivo n. 691/2017 emesso dal Tribunale di Foggia;
che il lavoratore, in data 1.6.2018, rassegnava le dimissioni per giusta causa permanendo le inadempienze del datore di lavoro;
che in data 11.6.2018 inoltrava all' domanda di disoccupazione per ottenere la CP_1
NASPI, respinta dall'Istituto con la seguente motivazione: “La S.V. non ha le settimane contributive e/o la prevalenza richiesta per la concessione della prestazione in oggetto”; che avverso tale provvedimento l'istante presentava ricorso amministrativo al Comitato Provinciale rimasto privo di riscontro;
di aver inoltre riscontrato dall'estratto contributivo il mancato accredito dei contributi dal 1.1.2014 ad oggi, e di aver inoltrato all' e all'Ispettorato del lavoro di Avellino CP_1 denunzia per omessa contribuzione finalizzata al recupero dei contributi dovuti conformemente alla sentenza del Tribunale di Benevento. In punto di diritto, il ricorrente deduceva la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto in parola e, segnatamente: lo stato di disoccupazione involontaria, il requisito contributivo di tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, essendo irrilevante l'omesso versamento delle contribuzione dovuta da parte del datore di lavoro, stante la operatività del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali;
il requisito lavorativo di trenta giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, posto che il rapporto di lavoro non si era mai risolto, sebbene il datore di lavoro non aveva di fatto reintegrato il lavoratore ,per responsabilità ascrivibile in via esclusiva alla sola parte datoriale. Tanto esposto chiedeva all'adito Tribunale adito di accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del provvedimento impugnato e di dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la prestazione previdenziale richiesta dal giorno di presentazione della relativa domanda (11.6.2018) oltre accessori. Il tutto con il favore delle spese di lite e clausola di attribuzione. Infine sottoponeva alla valutazione del Giudicante l'opportunità di sollevare questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 D. lgs 22/2015 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' , CP_1 sollevando eccezione di decadenza sostanziale dal diritto e dall'azione giudiziaria, per mancata presentazione della domanda amministrativa entro sessanta giorni dall'inizio del periodo indennizzabile, in conformità alle disposizioni dettate in materia di disoccupazione di cui agli artt. 73 e 129 c. 5 RDL 1827/1935, nonché eccezione di decadenza sostanziale dal diritto e dall'azione giudiziaria ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 639 del 1970, autenticamente interpretato dall'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 166 del 1991, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384/92, conv. in L. 438/92 e dall' art. 38 comma 1 lettera d) n. 1 D.L. 98/2011 conv. con modifiche in L. n. 111/2011, per inutile decorso del termine di un anno ivi previsto, evidenziando la rilevabilità officiosa della decadenza. Nel merito deduceva la insussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso alla prestazione in parola, disconoscendo e contestando la documentazione avversaria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 cc., eccependo altresì la prescrizione ed evidenziando la manifesta infondatezza ed irrilevanza nel presente giudizio della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente. Concludeva pertanto, per il rigetto del ricorso siccome inammissibile, improponibile, comunque infondato nonché sprovvisto di prova, con vittoria delle spese di lite. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso , (con compensazione delle spese) , per intervenuta decadenza per non aver la parte presentata la domanda di disoccupazione entro 68 giorni dall'originario recesso del 13 gennaio 2014 o, al più dal 31.10.2016 data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Benevento. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 4.12.2023 ,deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarata la parte decaduta dalla proposizione della domanda dal momento che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il diritto del lavoratore a richiedere il trattamento della NASPI era sorto solo a seguito delle dimissioni per giusta causa avvenute in data 01.06.2018, mentre in precedenza il rapporto di lavoro - ripristinato ex tunc per effetto della pronuncia del Tribunale di Benevento n. 1231/2016, - non aveva avuto soluzione di continuità. Nel merito, ribadita la sussistenza delle condizioni legittimanti la provvidenza richiesta , chiedeva all'adita Corte , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione inoltre sottoponeva l'opportunità di sollevare con ordinanza la questione di legittimità costituzionale incidentale in riferimento all'art. 3 del decreto legislativo 04 marzo 2015 n. 22, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione nei termini già indicati nel ricorso di primo grado. Instaurato nuovamente il contraddittorio l' non si costituiva in giudizio. CP_1
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Premesso che è pacifico che la domanda per la NASPI deve essere presentata all' in modalità telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di CP_1 lavoro, il punctum dolens della dedotta vicenda processuale attiene all'individuazione della data di cessazione del rapporto che il primo giudice ha fissato al 13 gennaio 2014 ( data in cui il rapporto veniva a cessare per risoluzione consensuale) o, al più dal 31.10.2016 (data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Benevento dichiarativa della inefficacia della risoluzione consensuale e di condanna alla reintegra ) mentre , a dir dell'appellante, l'atto risolutivo sarebbe intervenuto in 1.6.2018 , epoca delle rassegnate dimissioni. Ritiene la Corte che le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Trascura parte appellante un dato di fatto dirimente ossia che ,nella specie, è rimasto ineseguito l'ordine di reintegra del ricorrente nel posto di lavoro alle dipendenze della società emesso con la richiamata Controparte_2 sentenza del Tribunale di Benevento n. 1231/2016 sicchè alla ricostituzione de iure del rapporto non è seguita una situazione de facto di ripristino del rapporto. In argomento, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, del tutto pertinenti e conferenti si rivelano i richiami giurisprudenziali effettuati dal primo giudice i quali hanno ritenuto che, qualora alla pronuncia di illegittimità del licenziamento non faccia seguito la reintegra del lavoratore, è legittima l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, rilevando che in tal caso, essendo lo stato di disoccupazione, pur sempre frutto dell'atto datoriale di risoluzione e non già della mancata esecuzione del provvedimento giudiziale di reintegra, esso non perde la propria caratteristica di involontarietà, e, pertanto, l'erogazione della prestazione mantiene la medesima finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata (Cass. n.28295 del 2019; seguita da Cass. n. 17793 del 2020, da Cass. n. 24950 del 2021 e da Cass. 30553 del 2022: “L'indennità di disoccupazione spetta al lavoratore anche qualora alla pronuncia di illegittimità del licenziamento non faccia seguito la reintegra, posto che lo stato di disoccupazione è pur sempre involontario, in quanto frutto dell'atto datoriale di risoluzione e non della mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, sicchè l'erogazione della prestazione previdenziale mantiene la medesima finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata”). In particolare vanno richiamate in proposito le motivazioni di Cass. 28995/2019 cit., resa in relazione alla assimilabile fattispecie della mancata ottemperanza alla conversione del rapporto di lavoro per nullità del termine.
….Deve in proposito rilevarsi in primo luogo che l'impugnazione giudiziale della legittimità del recesso datoriale costituisce un diritto, ma non un obbligo del lavoratore, e che l'intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi alla stregua e al momento dell'atto risolutivo. Diversamente opinando, non spetterebbe l'indennità di disoccupazione ogni qual volta il lavoratore omettesse di impugnare un licenziamento che pur si presentasse manifestamente illegittimo oppure ogni qual volta transigesse la lite prima ancora della (possibile) sentenza di reintegra. Neppure può ritenersi idonea ad escludere l'indennità di disoccupazione la mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva, essendo necessario per garantir l'effettività della tutela che a detta reintegra sia data e attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione. In coerenza con tali premesse, deve aggiungersi - in dissenso rispetto alla soluzione adottata da questa Corte negli arresti n. 9109 e 9418 del 2007, resi all'esito della stessa udienza e relativi a medesima vicenda, in cui è stata esclusa la spettanza dell'indennità speciale di disoccupazione prevista dalla L. n. 1115 del 1968 per alcuni lavoratori che avevano ottenuto la declaratoria d'invalidità del licenziamento e l'ordine di reintegra ex art. 18 della I. n. 300 del 1970 - che neppure rileva in senso ostativo alla percezione dell'indennità in discussione un'eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole. Difetta allo scopo un'esplicita previsione di legge tale da escludere in tale ipotesi la ricorrenza dell'evento protetto, né sarebbe conferente il richiamo all'art. 1227 c.c., che concerne i criteri di liquidazione del danno, mentre qui si discute del fatto genetico d'una prestazione assistenziale prevista per legge. Non vi è luogo, dunque, ad indagare (con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe) circa le ragioni e l'imputabilità o meno di tale eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile prognosi circa l'esito positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali. Invero, la causa della disoccupazione resta l'atto risolutivo del rapporto, non la mancata strenua opposizione ad esso (che è un post factum, in quanto tale eziologicamente ininfluente). Anche qualora sia stata resa in sede di impugnativa del termine contrattuale una sentenza di conversione ex tunc d rapporto di lavoro, elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione sarebbe dunque l'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, che nel caso non si è realizzata, atteso che la sentenza oggi impugnata ha accertato che il lavoratore non è mai stato reintegrato e che per il periodo in contestazione non ha ricevuto le proprie spettanze retributive […]”. Sulla stessa scia cfr. anche Cass. ord. n. 17793/2020. Nel solco dell'indirizzo giurisprudenziale testè indicato si pongono anche le pronunce della S. C. (v. Cass. n. 22850/2022 ; Cass. n. 24950/2021 cit.) secondo cui il lavoratore non è tenuto a restituire la indennità di disoccupazione percepita dall' , poiché compatibile con l'ordine di reintegra non eseguito a CP_1 seguito di declaratoria d'illegittimità del licenziamento, essendosi il lavoratore venuto a trovare in uno stato involontario di disoccupazione alla data di cessazione del rapporto per volontà unilaterale del datore di lavoro- Alla luce di tali principi è evidente che il presupposto della “disoccupazione involontaria” va valutato alla stregua e al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nella fattispecie determinata dall'atto risolutivo. L'effetto estintivo derivante dall'atto di recesso del datore di lavoro (licenziamento) determina lo stato di disoccupazione, presupposto del diritto alla prestazione, sul quale non incidono fatti successivi (quali la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento, la mancata esecuzione dell'ordine giudiziale di reintegra, l'opzione per la indennità sostitutiva, la conciliazione giudiziale con rinuncia alla reintegra(v. anche Cass. n. 5850/1998; Cass. n. 4040/1980).
Ebbene stando così le cose, nel caso in esame , in accordo con il primo giudice , deve ritenersi che, nella specie , lo stato di “disoccupazione involontario” richiesto quale necessario presupposto ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale oggetto di causa , risulta integrato sin dal 13.1.2014, data questa della cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale impugnata dal lavoratore, o, al più, dalla data del 31.1.2016 di pubblicazione della sentenza n. 1231/2016 del Tribunale di Benevento, con la quale è stata dichiarata inefficace la risoluzione predetta e condannata la alla reintegra del Controparte_2 nel posto di lavoro precedentemente occupato, mentre del tutto Pt_1 irrilevante , ai fini della decorrenza del termine decadenziale in discorso, è la data del 1.6.2018, data questa delle dimissioni del lavoratore, siccome rassegnate a fronte di una mai eseguita riattivazione de facto del rapporto illegittimamente interrotto. Conseguentemente la domanda NASPI presentata in data 1.6.2018 si rivela tardiva.
Ritiene, dunque , la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice. In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall' appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza, assorbita ogni ulteriore doglianza . Nella contumacia di parte appellata , nulla va statuito in ordine alle spese del grado . Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell , Pt_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto .
P.Q.M.
La Corte così provvede. rigetta l'appello e , per l'effetto , conferma l'impugnata sentenza;
- nulla per le spese del grado.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, lì 9.6.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 9 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2984/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
IN (AV) alla Via Breccelle n. 26, [ ], e ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio elettivamente domiciliato in Avellino, alla Via Beata Francesca n. 72, presso lo studio dell'Avv. Ermanno Simeone (C.F.: - C.F._2
PEC: che, lo rappresenta e difende, Email_1 unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Fiorella Lo Vuolo (C.F.:
- pec , giusta procura C.F._3 Email_2 alle liti rilasciata su foglio separato e da intendersi posta in calce al presente ricorso,
Appellante
Contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore,
appellato -non costituito
OGGETTO : appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino – In funzione di giudice del lavoro - n. 485/2023 del 9 giugno 2023 emessa all'esito del giudizio iscritto al R.G. Trib. Avellino sez. lav n. 4070/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato il 14.11.2019 esponeva Parte_1
: di aver lavorato alle dipendenze della società con la Controparte_2 qualifica e le mansioni di operaio specializzato manutentore meccanico inquadrabile nel IV livello del CCNL del settore METALMECCANICO dal 4.2.2010 al 13.1.2014, data questa in cui il rapporto veniva a cessare per risoluzione consensuale mai comunicata al dipendente né tantomeno dallo stesso convalidata;
che il lavoratore proponeva impugnazione avverso la detta risoluzione, definita con sentenza dichiarativa della inefficacia della risoluzione e di condanna alla reintegra, (sentenza n. 1231 del 31.10.2016 del Tribunale di - Benevento,) con diritto del lavoratore a ricevere il pagamento della retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento fino alla reintegra, oltre rivalutazione e interessi, nonché al versamento della contribuzione per il medesimo periodo;
che la società datrice di fatto non aveva mai ripristinato il rapporto di lavoro, impedendo al lavoratore di tornare nel posto precedentemente occupato, né gli aveva pagato le retribuzioni come da statuizioni della predetta sentenza;
che pertanto il ricorrente aveva chiesto e ottenuto ingiunzione di pagamento per le retribuzioni maturate e non corrisposte, giusta decreto ingiuntivo n. 691/2017 emesso dal Tribunale di Foggia;
che il lavoratore, in data 1.6.2018, rassegnava le dimissioni per giusta causa permanendo le inadempienze del datore di lavoro;
che in data 11.6.2018 inoltrava all' domanda di disoccupazione per ottenere la CP_1
NASPI, respinta dall'Istituto con la seguente motivazione: “La S.V. non ha le settimane contributive e/o la prevalenza richiesta per la concessione della prestazione in oggetto”; che avverso tale provvedimento l'istante presentava ricorso amministrativo al Comitato Provinciale rimasto privo di riscontro;
di aver inoltre riscontrato dall'estratto contributivo il mancato accredito dei contributi dal 1.1.2014 ad oggi, e di aver inoltrato all' e all'Ispettorato del lavoro di Avellino CP_1 denunzia per omessa contribuzione finalizzata al recupero dei contributi dovuti conformemente alla sentenza del Tribunale di Benevento. In punto di diritto, il ricorrente deduceva la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto in parola e, segnatamente: lo stato di disoccupazione involontaria, il requisito contributivo di tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, essendo irrilevante l'omesso versamento delle contribuzione dovuta da parte del datore di lavoro, stante la operatività del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali;
il requisito lavorativo di trenta giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, posto che il rapporto di lavoro non si era mai risolto, sebbene il datore di lavoro non aveva di fatto reintegrato il lavoratore ,per responsabilità ascrivibile in via esclusiva alla sola parte datoriale. Tanto esposto chiedeva all'adito Tribunale adito di accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del provvedimento impugnato e di dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la prestazione previdenziale richiesta dal giorno di presentazione della relativa domanda (11.6.2018) oltre accessori. Il tutto con il favore delle spese di lite e clausola di attribuzione. Infine sottoponeva alla valutazione del Giudicante l'opportunità di sollevare questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 D. lgs 22/2015 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' , CP_1 sollevando eccezione di decadenza sostanziale dal diritto e dall'azione giudiziaria, per mancata presentazione della domanda amministrativa entro sessanta giorni dall'inizio del periodo indennizzabile, in conformità alle disposizioni dettate in materia di disoccupazione di cui agli artt. 73 e 129 c. 5 RDL 1827/1935, nonché eccezione di decadenza sostanziale dal diritto e dall'azione giudiziaria ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 639 del 1970, autenticamente interpretato dall'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 166 del 1991, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384/92, conv. in L. 438/92 e dall' art. 38 comma 1 lettera d) n. 1 D.L. 98/2011 conv. con modifiche in L. n. 111/2011, per inutile decorso del termine di un anno ivi previsto, evidenziando la rilevabilità officiosa della decadenza. Nel merito deduceva la insussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso alla prestazione in parola, disconoscendo e contestando la documentazione avversaria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 cc., eccependo altresì la prescrizione ed evidenziando la manifesta infondatezza ed irrilevanza nel presente giudizio della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente. Concludeva pertanto, per il rigetto del ricorso siccome inammissibile, improponibile, comunque infondato nonché sprovvisto di prova, con vittoria delle spese di lite. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso , (con compensazione delle spese) , per intervenuta decadenza per non aver la parte presentata la domanda di disoccupazione entro 68 giorni dall'originario recesso del 13 gennaio 2014 o, al più dal 31.10.2016 data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Benevento. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 4.12.2023 ,deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarata la parte decaduta dalla proposizione della domanda dal momento che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il diritto del lavoratore a richiedere il trattamento della NASPI era sorto solo a seguito delle dimissioni per giusta causa avvenute in data 01.06.2018, mentre in precedenza il rapporto di lavoro - ripristinato ex tunc per effetto della pronuncia del Tribunale di Benevento n. 1231/2016, - non aveva avuto soluzione di continuità. Nel merito, ribadita la sussistenza delle condizioni legittimanti la provvidenza richiesta , chiedeva all'adita Corte , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione inoltre sottoponeva l'opportunità di sollevare con ordinanza la questione di legittimità costituzionale incidentale in riferimento all'art. 3 del decreto legislativo 04 marzo 2015 n. 22, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione nei termini già indicati nel ricorso di primo grado. Instaurato nuovamente il contraddittorio l' non si costituiva in giudizio. CP_1
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Premesso che è pacifico che la domanda per la NASPI deve essere presentata all' in modalità telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di CP_1 lavoro, il punctum dolens della dedotta vicenda processuale attiene all'individuazione della data di cessazione del rapporto che il primo giudice ha fissato al 13 gennaio 2014 ( data in cui il rapporto veniva a cessare per risoluzione consensuale) o, al più dal 31.10.2016 (data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Benevento dichiarativa della inefficacia della risoluzione consensuale e di condanna alla reintegra ) mentre , a dir dell'appellante, l'atto risolutivo sarebbe intervenuto in 1.6.2018 , epoca delle rassegnate dimissioni. Ritiene la Corte che le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Trascura parte appellante un dato di fatto dirimente ossia che ,nella specie, è rimasto ineseguito l'ordine di reintegra del ricorrente nel posto di lavoro alle dipendenze della società emesso con la richiamata Controparte_2 sentenza del Tribunale di Benevento n. 1231/2016 sicchè alla ricostituzione de iure del rapporto non è seguita una situazione de facto di ripristino del rapporto. In argomento, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, del tutto pertinenti e conferenti si rivelano i richiami giurisprudenziali effettuati dal primo giudice i quali hanno ritenuto che, qualora alla pronuncia di illegittimità del licenziamento non faccia seguito la reintegra del lavoratore, è legittima l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, rilevando che in tal caso, essendo lo stato di disoccupazione, pur sempre frutto dell'atto datoriale di risoluzione e non già della mancata esecuzione del provvedimento giudiziale di reintegra, esso non perde la propria caratteristica di involontarietà, e, pertanto, l'erogazione della prestazione mantiene la medesima finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata (Cass. n.28295 del 2019; seguita da Cass. n. 17793 del 2020, da Cass. n. 24950 del 2021 e da Cass. 30553 del 2022: “L'indennità di disoccupazione spetta al lavoratore anche qualora alla pronuncia di illegittimità del licenziamento non faccia seguito la reintegra, posto che lo stato di disoccupazione è pur sempre involontario, in quanto frutto dell'atto datoriale di risoluzione e non della mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, sicchè l'erogazione della prestazione previdenziale mantiene la medesima finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata”). In particolare vanno richiamate in proposito le motivazioni di Cass. 28995/2019 cit., resa in relazione alla assimilabile fattispecie della mancata ottemperanza alla conversione del rapporto di lavoro per nullità del termine.
….Deve in proposito rilevarsi in primo luogo che l'impugnazione giudiziale della legittimità del recesso datoriale costituisce un diritto, ma non un obbligo del lavoratore, e che l'intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi alla stregua e al momento dell'atto risolutivo. Diversamente opinando, non spetterebbe l'indennità di disoccupazione ogni qual volta il lavoratore omettesse di impugnare un licenziamento che pur si presentasse manifestamente illegittimo oppure ogni qual volta transigesse la lite prima ancora della (possibile) sentenza di reintegra. Neppure può ritenersi idonea ad escludere l'indennità di disoccupazione la mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva, essendo necessario per garantir l'effettività della tutela che a detta reintegra sia data e attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione. In coerenza con tali premesse, deve aggiungersi - in dissenso rispetto alla soluzione adottata da questa Corte negli arresti n. 9109 e 9418 del 2007, resi all'esito della stessa udienza e relativi a medesima vicenda, in cui è stata esclusa la spettanza dell'indennità speciale di disoccupazione prevista dalla L. n. 1115 del 1968 per alcuni lavoratori che avevano ottenuto la declaratoria d'invalidità del licenziamento e l'ordine di reintegra ex art. 18 della I. n. 300 del 1970 - che neppure rileva in senso ostativo alla percezione dell'indennità in discussione un'eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole. Difetta allo scopo un'esplicita previsione di legge tale da escludere in tale ipotesi la ricorrenza dell'evento protetto, né sarebbe conferente il richiamo all'art. 1227 c.c., che concerne i criteri di liquidazione del danno, mentre qui si discute del fatto genetico d'una prestazione assistenziale prevista per legge. Non vi è luogo, dunque, ad indagare (con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe) circa le ragioni e l'imputabilità o meno di tale eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile prognosi circa l'esito positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali. Invero, la causa della disoccupazione resta l'atto risolutivo del rapporto, non la mancata strenua opposizione ad esso (che è un post factum, in quanto tale eziologicamente ininfluente). Anche qualora sia stata resa in sede di impugnativa del termine contrattuale una sentenza di conversione ex tunc d rapporto di lavoro, elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione sarebbe dunque l'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, che nel caso non si è realizzata, atteso che la sentenza oggi impugnata ha accertato che il lavoratore non è mai stato reintegrato e che per il periodo in contestazione non ha ricevuto le proprie spettanze retributive […]”. Sulla stessa scia cfr. anche Cass. ord. n. 17793/2020. Nel solco dell'indirizzo giurisprudenziale testè indicato si pongono anche le pronunce della S. C. (v. Cass. n. 22850/2022 ; Cass. n. 24950/2021 cit.) secondo cui il lavoratore non è tenuto a restituire la indennità di disoccupazione percepita dall' , poiché compatibile con l'ordine di reintegra non eseguito a CP_1 seguito di declaratoria d'illegittimità del licenziamento, essendosi il lavoratore venuto a trovare in uno stato involontario di disoccupazione alla data di cessazione del rapporto per volontà unilaterale del datore di lavoro- Alla luce di tali principi è evidente che il presupposto della “disoccupazione involontaria” va valutato alla stregua e al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nella fattispecie determinata dall'atto risolutivo. L'effetto estintivo derivante dall'atto di recesso del datore di lavoro (licenziamento) determina lo stato di disoccupazione, presupposto del diritto alla prestazione, sul quale non incidono fatti successivi (quali la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento, la mancata esecuzione dell'ordine giudiziale di reintegra, l'opzione per la indennità sostitutiva, la conciliazione giudiziale con rinuncia alla reintegra(v. anche Cass. n. 5850/1998; Cass. n. 4040/1980).
Ebbene stando così le cose, nel caso in esame , in accordo con il primo giudice , deve ritenersi che, nella specie , lo stato di “disoccupazione involontario” richiesto quale necessario presupposto ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale oggetto di causa , risulta integrato sin dal 13.1.2014, data questa della cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale impugnata dal lavoratore, o, al più, dalla data del 31.1.2016 di pubblicazione della sentenza n. 1231/2016 del Tribunale di Benevento, con la quale è stata dichiarata inefficace la risoluzione predetta e condannata la alla reintegra del Controparte_2 nel posto di lavoro precedentemente occupato, mentre del tutto Pt_1 irrilevante , ai fini della decorrenza del termine decadenziale in discorso, è la data del 1.6.2018, data questa delle dimissioni del lavoratore, siccome rassegnate a fronte di una mai eseguita riattivazione de facto del rapporto illegittimamente interrotto. Conseguentemente la domanda NASPI presentata in data 1.6.2018 si rivela tardiva.
Ritiene, dunque , la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice. In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall' appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza, assorbita ogni ulteriore doglianza . Nella contumacia di parte appellata , nulla va statuito in ordine alle spese del grado . Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell , Pt_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto .
P.Q.M.
La Corte così provvede. rigetta l'appello e , per l'effetto , conferma l'impugnata sentenza;
- nulla per le spese del grado.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, lì 9.6.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.