TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/02/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate
___________ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente
dr. Luca Fuzio - Giudice
d.ssa Maria Magrì - Giudice Estensore
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 339/2024
promosso da
RICORRENTI Parte_1 Parte_2
nei confronti di
RESISTENTE Controparte_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************
letto il ricorso proposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
Controparte_1
considerato che il debitore resistente (società e soci illimitatamente responsabili) non si
è costituito, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla entità del credito degli istanti (€ 66.072,64 ed € 21.107,00), dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali (€ 610.036,40), dalla presenza di
Pagina 1 di 4 rilevanti esposizioni debitorie che emergono dalle dichiarazioni dei redditi anno 2023 (debiti per € 2.394.885,00 e perdite per € 881.331,00) e dalla sussistenza di diverse procedure monitorie nell'ultimo periodo presso il Tribunale;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali,
corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in Bergamo;
valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di trasporto di cose per conto terzi,
e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2,
comma 1 lettera D del CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 ul.co. CCII;
ritenuto di indicare come curatore il dott. iscritto dell'Albo dei Persona_1
soggetti incaricati dall'autorità̀ giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII
considerato che lo stesso ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
considerato che, essendo il debitore una società in nome collettivo, la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società produce anche l'apertura della liquidazione giudiziale del socio illimitatamente responsabile a mente del disposto dell'art. 256
CCII;
*************
P.Q.M.
Visto ed applicato l'art. 49 CCII.,
1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Bergamo, in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
Pagina 2 di 4 nonché dei soci personalmente (C.F. Controparte_1
) e (C.F. ); C.F._1 Parte_3 C.F._2
Nomina Giudice Delegato la d.ssa MARIA MAGRI';
Nomina Curatore il dr. (C.F. ); Persona_1 C.F._3
2) Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
3) Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato il giorno 09/05/2025 ore 09:00, nel suo ufficio presso il
Tribunale oppure in via telematica ai sensi dell'art. 203, 3° comma, CCII, secondo le indicazioni dello stesso Giudice Delegato;
4) Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, comma
2, CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
5) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies
delle disposizioni di attuazione del codice civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
Pagina 3 di 4 d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
6) Ordina, ai sensi dell'art. 45 e 49, comma 4, CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi il giorno successivo.
Bergamo, 29/01/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Magrì Dr. Vincenzo Domenico Scibetta
Pagina 4 di 4
___________ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente
dr. Luca Fuzio - Giudice
d.ssa Maria Magrì - Giudice Estensore
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 339/2024
promosso da
RICORRENTI Parte_1 Parte_2
nei confronti di
RESISTENTE Controparte_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************
letto il ricorso proposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
Controparte_1
considerato che il debitore resistente (società e soci illimitatamente responsabili) non si
è costituito, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla entità del credito degli istanti (€ 66.072,64 ed € 21.107,00), dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali (€ 610.036,40), dalla presenza di
Pagina 1 di 4 rilevanti esposizioni debitorie che emergono dalle dichiarazioni dei redditi anno 2023 (debiti per € 2.394.885,00 e perdite per € 881.331,00) e dalla sussistenza di diverse procedure monitorie nell'ultimo periodo presso il Tribunale;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali,
corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in Bergamo;
valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di trasporto di cose per conto terzi,
e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2,
comma 1 lettera D del CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 ul.co. CCII;
ritenuto di indicare come curatore il dott. iscritto dell'Albo dei Persona_1
soggetti incaricati dall'autorità̀ giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII
considerato che lo stesso ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
considerato che, essendo il debitore una società in nome collettivo, la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società produce anche l'apertura della liquidazione giudiziale del socio illimitatamente responsabile a mente del disposto dell'art. 256
CCII;
*************
P.Q.M.
Visto ed applicato l'art. 49 CCII.,
1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Bergamo, in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
Pagina 2 di 4 nonché dei soci personalmente (C.F. Controparte_1
) e (C.F. ); C.F._1 Parte_3 C.F._2
Nomina Giudice Delegato la d.ssa MARIA MAGRI';
Nomina Curatore il dr. (C.F. ); Persona_1 C.F._3
2) Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
3) Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato il giorno 09/05/2025 ore 09:00, nel suo ufficio presso il
Tribunale oppure in via telematica ai sensi dell'art. 203, 3° comma, CCII, secondo le indicazioni dello stesso Giudice Delegato;
4) Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, comma
2, CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
5) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies
delle disposizioni di attuazione del codice civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
Pagina 3 di 4 d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
6) Ordina, ai sensi dell'art. 45 e 49, comma 4, CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi il giorno successivo.
Bergamo, 29/01/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Magrì Dr. Vincenzo Domenico Scibetta
Pagina 4 di 4