Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 889/2023.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 889/2023 R.G. e avente ad oggetto la separazione personale pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Teresa Gigliotti,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv. Mariarita Blasi,
-convenuto- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 aver contratto matrimonio civile con la parte convenuta in data 12.04.1989. Dalla loro unione sono nati due figli:
(15.05.1990) et (15.02.2001). Per_1 Per_2
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Ha lamentato il venir meno della affectio coniugalis a causa dei comportamenti aggressivi e violenti perpetrati dal marito nei suoi confronti. Ha altresì dedotto il coniuge si è allontanato dalla casa coniugale nel 2014 per trasferirsi in
Canada.
Ha dichiarato di aver esercitato la professione di avvocato e di aver cessato tale attività a causa di una malattia invalidante. Mentre il marito lavora in Canada nel campo edile ed è proprietario di alcuni immobili presso cui esercita l'attività di affittacamere.
Ha infine allegato che il marito non ha mai contribuito al ménage familiare.
Ha concluso domandando: la pronuncia della separazione tra i coniugi con addebito al marito;
l'assegnazione della casa familiare;
un contributo al proprio mantenimento di ad €
500,00 mensili;
un contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad € 500,00 mensili oltre al 100% delle Per_2 spese straordinarie a carico del padre. Con vittoria di spese e compensi di giudizio (ricorso depositato il 11.01.2023).
I.2.- non è comparso all'udienza innanzi al Controparte_1
Presidente né ha deposito memoria difensiva.
I.3.- A seguito dell'udienza di comparizione dei coniugi del
06.07.2023, il Presidente ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 ed ha disposto il prosieguo del giudizio.
I.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa in data
17.10.2023.
I.5.- Parte convenuta si è costituita in giudizio contestando le avverse prospettazioni.
Preliminarmente, ha eccepito l'esistenza di una sentenza di divorzio pronunciata dall'autorità giudiziaria canadese in data 06.02.2023, passata in giudicato e trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Bari. 1 Breviter, il Presidente con ordinanza depositata il 20.07.2023 ha tra le altre cose: 1) autorizzato i coniugi a vivere separati;
2) disposto il godimento della casa familiare in favore della moglie;
3) fissato in € 500,00 mensili il contributo al mantenimento della moglie;
4) fissato in € 500,00 mensili il contributo paterno al mantenimento del figlio Per_2 oltre al 50% di spese straordinarie.
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Nel merito, ha negato gli atteggiamenti violenti in danno alla moglie e il disinteressamento nei confronti dei figli.
Ha dedotto che la moglie è affetta da un disturbo psichico paranoide e delirante.
Ha infine precisato che la coniuge abbia avviato un'attività di b&b presso la casa coniugale di sua esclusiva proprietà.
Ha concluso domandando: in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di separazione per intervenuta sentenza di divorzio straniera;
nel merito, la pronuncia di separazione tra i coniugi;
nulla da corrispondersi a titolo di mantenimento muliebre;
nulla disporsi in punto di assegnazione della casa coniugale;
nulla da corrispondersi a titolo di mantenimento del figlio (comparsa di costituzione e Per_2 risposta depositata in data 25.10.2023).
I.5.- Il giudice istruttore ha rilevato la pendenza di una questione preliminare meritevole di essere preventivamente decisa e, all'udienza del 25.11.2024, sostituita da deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: preliminarmente, eccepisce la nullità della sentenza di divorzio pronunciata dall'autorità giudiziaria canadese per il difetto di giurisdizione;
nel merito, reitera le proprie richieste così come formulate in atti;
b) parte convenuta: insiste nell'accoglimento delle proprie richieste originarie;
c) P.M. (con nota del 13.11.2023): chiede la definizione del giudizio con le garanzie a tutela del figlio maggiorenne ma non economicamente non autosufficiente.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c..
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e solo parte attrice ha depositato altresì memoria replica.
II.- La domanda principale di separazione non è meritevole di accoglimento.
II.1.- Infatti, la separazione personale presuppone l'esistenza di un vincolo matrimoniale valido ed efficace tra le parti. Al contrario, nel caso de quo, dalla documentazione
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versata in atti è emerso che il matrimonio - già celebrato tra le parti in Bari in data 12.04.1989 (iscritto nei relativi registri dello stato civile al n. 49, parte I, anno 1989) - è stato sciolto per effetto di una pronuncia giurisdizionale dell'autorità canadese in data 06.02.2023, passata in giudicato in data 09.03.2023 e regolarmente trascritta nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari in data
09.09.2023 (cfr. doc. 3 fascicolo convenuto). Tale giudizio, rubricato al n. FS-22-29896-0000 dell'autorità straniera
(Corte di giustizia dell'Ontario), è stato precedentemente instaurato rispetto al presente procedimento.
Quanto alla piena efficacia della sentenza straniera nel nostro ordinamento, soccorrono sia la dichiarazione del in Toronto, che ha provveduto a Parte_2 verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 64 della L. 31 maggio 1995l n.218 per il riconoscimento delle sentenze straniere;
sia l'effettiva trascrizione della suddetta sentenza nei registri dello stato civile italiano. A ciò si aggiunga che anche l'eccezione di mancata conoscenza di quel giudizio da parte dell'attrice è smentita dalla documentazione contraria a firma della stessa interessata
(cfr. doc. 5 fascicolo convenuto) e, in particolare, da una mail del 08.07.2022 indirizzata ad uno studio legale canadese per contestare la domanda giudiziale di divorzio. Circostanza questa che presupponeva la conoscenza non solo legale, ma anche effettiva del giudizio da parte dell'odierna attrice.
Ne consegue che l'intervenuta pronuncia di divorzio ha sciolto definitivamente il vincolo matrimoniale tra le parti.
Pertanto, essendo venuto meno il presupposto su cui si fonda la domanda sullo status, quest'ultima deve essere rigettata nel merito.
II.2.- Rigettata la domanda principale, ogni ulteriore questione accessoria resta assorbita e non può essere decisa in questo giudizio.
III.- Spese e compensi di giudizio la soccombenza a carico di parte attrice che è tenuta alla rifusione per l'intero.
I compensi sono liquidati così come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo
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riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in conseguenza alla peculiarità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché in base all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 889/2023 introdotto con ricorso del 11.01.2023 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di separazione proposta da parte attrice;
2) DICHIARA assorbita ogni ulteriore questione accessoria;
3) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
di spese e compensi di lite si liquidano Controparte_1 in € 3.486,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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