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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 11/04/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12 /2025
Procedimento unitario AUTOTRASPORTI CASTELLETTI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
TRIBUNALE DI ROVERETO
Sentenza di apertura della Liquidazione giudiziale
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Giulio Adilardi Presidente
Michele Cuccaro Giudice relatore
Fabio Peloso Giudice
premesso
− visto il ricorso proposto in data 27.02.2025 nell'interesse di CO OS e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di AUTOTRASPORTI CASTELLETTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.IVA
01291280228), con sede legale in Avio (TN), via Morielle n. 55/57, in persona del liquidatore TE ST;
− sentito il Giudice relatore;
− verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
− ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione della sede della società nel circondario del Tribunale di
Rovereto; − esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
− premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49, comma
5, CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
− rilevato che la società debitrice si è costituita depositando i bilanci degli ultimi tre esercizi, da cui risulta il mancato possesso dei requisiti per la qualificazione come cd. «impresa minore»;
− rilevato che risulta la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice;
− ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, che si desume agevolmente dai bilanci di esercizio, oltre che dal rilevante indebitamento della società nei confronti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate
− visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
PQM
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
AUTOTRASPORTI CASTELLETTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.IVA
01291280228), con sede legale in Avio (TN), via Morielle n. 55/57, in persona del liquidatore TE ST;
2. nomina quale giudice delegato alla procedura, il dott. Michele Cuccaro;
3. nomina curatore della procedura, il dott. Emiliano Dorighelli;
4. ordina alla società sottoposta a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. fissa per il giorno 25.09.2025 alle ore 09.45 l'adunanza per l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato;
6. assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21,
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e ss. mm.;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinta;
8. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
9. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Rovereto, 10/04/2025
Il Presidente dott. Giulio Adilardi
Il Giudice Relatore
dott. Michele Cuccaro
Procedimento unitario AUTOTRASPORTI CASTELLETTI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
TRIBUNALE DI ROVERETO
Sentenza di apertura della Liquidazione giudiziale
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Giulio Adilardi Presidente
Michele Cuccaro Giudice relatore
Fabio Peloso Giudice
premesso
− visto il ricorso proposto in data 27.02.2025 nell'interesse di CO OS e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di AUTOTRASPORTI CASTELLETTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.IVA
01291280228), con sede legale in Avio (TN), via Morielle n. 55/57, in persona del liquidatore TE ST;
− sentito il Giudice relatore;
− verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
− ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione della sede della società nel circondario del Tribunale di
Rovereto; − esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
− premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49, comma
5, CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
− rilevato che la società debitrice si è costituita depositando i bilanci degli ultimi tre esercizi, da cui risulta il mancato possesso dei requisiti per la qualificazione come cd. «impresa minore»;
− rilevato che risulta la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice;
− ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, che si desume agevolmente dai bilanci di esercizio, oltre che dal rilevante indebitamento della società nei confronti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate
− visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
PQM
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
AUTOTRASPORTI CASTELLETTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.IVA
01291280228), con sede legale in Avio (TN), via Morielle n. 55/57, in persona del liquidatore TE ST;
2. nomina quale giudice delegato alla procedura, il dott. Michele Cuccaro;
3. nomina curatore della procedura, il dott. Emiliano Dorighelli;
4. ordina alla società sottoposta a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. fissa per il giorno 25.09.2025 alle ore 09.45 l'adunanza per l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato;
6. assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21,
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e ss. mm.;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinta;
8. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
9. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Rovereto, 10/04/2025
Il Presidente dott. Giulio Adilardi
Il Giudice Relatore
dott. Michele Cuccaro