Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/06/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Separazione
S E N T E N Z A consensuale e divorzio nella causa civile iscritta al n. 2454/2024 R.V.G. congiunto”.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] in data [...] residente in [...]
Martiri delle Foibe n. 7, codice fiscale: , domiciliata in Torino, Corso C.F._1
Novara n 37, presso lo studio dell'avv. Maria Brunetti che la rappresenta e difende per procura in atti e
ato a Torino in data 26 marzo 1981, residente in 10140 Controparte_1
LEINÌ (TO), via Martiri delle Foibe n. 7, codice fiscale: , domiciliato C.F._2
in Torino, via Giambattista Viotti n. 4, presso lo studio dell'avv. Ilaria del Carretto di
Saluzzo che lo rappresenta e difende per procura in atti
Conclusioni congiunte
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale,
assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione,
all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; stabilire che, ai fini anagrafici, i minori abbiano residenza presso la madre;
4. Stabilire, in merito al regime di affidamento e di visita dei minori, che i figli vivano con entrambi i genitori, i quali hanno optato per un affido condiviso alternato, con residenza anagrafica presso la madre, con le seguenti modalità:
Durante l'anno scolastico:
– settimana A): lunedì, martedì, con la madre - mercoledì, giovedì e venerdì con il padre - sabato e domenica con la madre;
– settimana B): lunedì, martedì, con il padre - mercoledì, giovedì e venerdì con la madre - sabato e domenica con il padre.
Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo) i figli minori usufruiranno del servizio dell'estate ragazzi nei mesi di giugno e luglio;
rimarrà
invariato il calendario di frequentazione dei genitori, che terranno con sé i ragazzi e si faranno carico di accompagnarli e seguirli nei rispettivi impegni scolastici e sportivi, secondo quanto contemplato al punto precedente, coadiuvati anche dai nonni materni e dalle zie paterne, come indicato nel piano genitoriale.
In merito alle vacanze estive, i minori trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre e 15 giorni, anche non consecutivi, con la madre;
i periodi di vacanza saranno da concordare tra i coniugi entro il 31 Maggio di ciascun anno, con onere della comunicazione del luogo di soggiorno e della reperibilità telefonica, con sospensione durante il periodo estivo del diritto di visita dell'altro genitore.
Per quanto riguarda le vacanze di Natale, i minori trascorreranno una settimana con ciascuno dei genitori, alternando di anno in anno la settimana dalla chiusura della scuola a Capodanno e la settimana da Capodanno alla riapertura delle scuole.
Per quanto riguarda le festività pasquali, i minori le trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore, come pure saranno alternate le festività nazionali con eventuali ponti [es. con la madre il ponte del 25 aprile e con il padre il ponte del 1 maggio e così di seguito];
5. Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli si applichi il regime di mantenimento diretto,
pertanto ciascun genitore provvederà alle esigenze dei figli quando saranno presso di lui, precisando che la mensa scolastica, l'abbigliamento, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica e i medicinali da banco saranno a carico di entrambi i genitori al 50%, con onere di informazione dell'altro genitore prima dell'acquisto per quanto riguarda le spese più elevate;
6. Stabilire che entrambi i coniugi partecipino al 50% al pagamento di tutte le spese straordinarie
(mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative), applicando integralmente il Protocollo
d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Ivrea;
7. Dare atto che la casa coniugale, in comproprietà, sarà venduta a terzi e che il ricavato della vendita, decurtati gli importi necessari all'estinzione del mutuo, verrà ripartito tra le parti al 50%.
Sino alla vendita della casa coniugale i coniugi gestiranno le spese relative all'immobile con le seguenti modalità: il signor si farà carico del mutuo, la IG si farà carico CP_1 Pt_1
delle spese condominiali, di riscaldamento e delle utenze. Per gli arredi le parti procederanno alla divisione con accordo separato.
Sino al momento in cui si concretizzerà la vendita della casa coniugale i coniugi potranno continuare ad abitare insieme nel rispetto reciproco;
8. L'autovettura Dacia RO tg. GT464BN, intestata alla IG , rimane di proprietà Pt_1
della medesima;
l'autovettura Citroen NG tg. EB577LH, intestata al signor rimane CP_1
di proprietà del medesimo;
la moto Yamaha X Max 250 tg. DC57795, intestata alla IG , Pt_1
ma utilizzata dal signor dovrà essere oggetto di passaggio di proprietà a favore di CP_1
quest'ultimo entro dicembre 2024, con spese a carico del signor CP_1 9. Il conto corrente n. 42840629 intestato alla IG rimane di Controparte_2 Pt_1
esclusiva titolarità della medesima, così come la somma presente sul conto stesso al momento della sottoscrizione del ricorso;
il conto corrente VO NK UAB Iban n. LT393250058279393188
intestato al signor rimane di esclusiva titolarità del medesimo, così come la somma CP_1
presente sul conto stesso al momento della sottoscrizione del ricorso;
il conto corrente n.
100573006756 presso HE , intestato ad entrambi i coniugi, verrà Controparte_3
estinto a seguito della vendita della casa coniugale e all'estinzione del mutuo;
l'eventuale somma presente sul conto al momento della chiusura verrà trattenuta dal signor il libretto CP_1
postale n. 00005492257 intestato alla IG rimane di esclusiva titolarità della medesima Pt_1
così come la somma in esso contenuta;
il buono postale intestato al figlio minore del valore Per_1
nominale di € 5.000,00, vincolato sino al compimento della maggiore età del medesimo, verrà
custodito dalla IG e consegnato al minore al compimento dei diciotto anni;
il Pt_1
finanziamento intestato alla IG rimarrà di titolarità della medesima;
Pt_1
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dunque rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento;
11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
12. Dichiarare compensate le spese tra le parti.
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni
relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 24
settembre 2011; matrimonio trascritto presso il Comune di Torino nr. 415, parte 2, Serie A, anno
2011; 2. Ordinare al Comune di Torino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale,
assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione,
all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; stabilire che ai fini anagrafici, i minori saranno iscritti presso il domicilio della madre;
4. Stabilire in merito al regime di affidamento e di visita dei minori, che i figli vivano con entrambi i genitori, i quali hanno optato per un affido condiviso alternato, con residenza anagrafica presso la madre, con le seguenti modalità:
Durante l'anno scolastico:
- settimana A): lunedì, martedì, con la madre - mercoledì, giovedì e venerdì con il padre - sabato e domenica con la madre;
- settimana B): lunedì, martedì, con il padre - mercoledì, giovedì e venerdì con la madre - sabato e domenica con il padre.
Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo) i figli minori usufruiranno del servizio dell'estate ragazzi nei mesi di giugno e luglio;
rimarrà
invariato il calendario di frequentazione dei genitori, che terranno con sé i ragazzi e si faranno carico di accompagnarli e seguirli nei rispettivi impegni scolastici e sportivi, secondo quanto contemplato al punto precedente, coadiuvati anche dai nonni materni e dalle zie paterne, come indicato nel piano genitoriale.
In merito alle vacanze estive i minori trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre e 15 giorni, anche non consecutivi, con la madre;
i periodi di vacanza saranno da concordare tra i coniugi entro il 31 Maggio di ciascun anno, con onere della comunicazione del luogo di soggiorno e della reperibilità telefonica, con sospensione durante il periodo estivo del diritto di visita dell'altro genitore. Per quanto riguarda le vacanze di Natale, i minori trascorreranno una settimana con ciascuno dei genitori, alternando di anno in anno la settimana dalla chiusura della scuola a Capodanno e la settimana da Capodanno alla riapertura delle scuole.
Per quanto riguarda le festività pasquali, i minori le trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore, come pure saranno alternate le festività nazionali con eventuali ponti [es. con la madre il ponte del 25 aprile e con il padre il ponte del 1 maggio e così di seguito];
5. Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli si applichi il regime di mantenimento diretto,
pertanto ciascun genitore provvederà alle esigenze dei figli quando saranno presso di lui, precisando che la mensa scolastica, l'abbigliamento, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica e i medicinali da banco saranno a carico di entrambi i genitori al 50%, con onere di informazione dell'altro genitore prima dell'acquisto per quanto riguarda le spese più elevate;
6. Stabilire che entrambi i coniugi partecipino al 50% al pagamento di tutte le spese straordinarie
(mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative), applicando integralmente il Protocollo
d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Ivrea;
7. Dare atto che la casa coniugale, in comproprietà, sarà venduta a terzi e che il ricavato della vendita, decurtati gli importi necessari all'estinzione del mutuo, verrà ripartito tra le parti al 50%.
Sino alla vendita della casa coniugale i coniugi gestiranno le spese relative all'immobile con le seguenti modalità: il signor si farà carico del mutuo, la IG si farà carico CP_1 Pt_1
delle spese condominiali, di riscaldamento e delle utenze. Per gli arredi le parti procederanno alla divisione con accordo separato.
Sino al momento in cui si concretizzerà la vendita della casa coniugale i coniugi potranno continuare ad abitare insieme nel rispetto reciproco;
8. L'autovettura Dacia RO tg. GT464BN, intestata alla IG , rimane di proprietà Pt_1
della medesima;
l'autovettura Citroen NG tg. EB577LH, intestata al signor rimane CP_1
di proprietà del medesimo;
la moto Yamaha X Max 250 tg. DC57795, intestata alla IG , Pt_1
ma utilizzata dal signor dovrà essere oggetto di passaggio di proprietà a favore di CP_1
quest'ultimo entro dicembre 2024, con spese a carico del signor CP_1
9. Il conto corrente n. 42840629 intestato alla IG rimane di Controparte_2 Pt_1
esclusiva titolarità della medesima, così come la somma presente sul conto stesso al momento della sottoscrizione del ricorso;
il conto corrente VO NK UAB Iban n. LT393250058279393188
intestato al signor rimane di esclusiva titolarità del medesimo, così come la somma CP_1
presente sul conto stesso al momento della sottoscrizione del ricorso;
il conto corrente n.
100573006756 presso HE , intestato ad entrambi i coniugi verrà Controparte_3
estinto a seguito della vendita della casa coniugale e all'estinzione del mutuo;
l'eventuale somma presente sul conto al momento della chiusura verrà trattenuta dal signor il libretto CP_1
postale n. 00005492257 intestato alla IG rimane di esclusiva titolarità della medesima Pt_1
così come la somma in esso contenuta;
il buono postale intestato al figlio minore del valore Per_1
nominale di € 5.000,00, vincolato sino al compimento della maggiore età del medesimo, verrà
custodito dalla IG e consegnato al minore al compimento dei diciotto anni;
il Pt_1
finanziamento intestato alla IG rimarrà di titolarità della medesima;
Pt_1
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dunque rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento;
11. Dichiarare compensate le spese tra le parti.”
Il P.M. ha concluso: “V°, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 12.11.2024,
e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_1
affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi (e successivamente, al verificarsi dei presupposti, anche il “divorzio”). I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Torino, in data 24 settembre 2011
(atto trascritto presso il Comune di Torino nr. 415, parte 2, Serie A, anno 2011), con il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione sono nati i figli a Torino in data 7 novembre 2012, Persona_2
e , a Torino in data 4 ottobre 2017; Persona_3
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente. I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del giorno 20 maggio
2025.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio il giorno il 24 settembre 2011 con rito concordatario in Torino ed il relativo atto è stato trascritto il 28 settembre 2011 presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune nel Registro Atti di Matrimonio, Parte II, Serie A, N. 415;
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno concordemente regolamentato l'affidamento ed il mantenimento della prole ed i rapporti patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui viene comunque garantito paritario accesso ad entrambe le figure genitoriali, nel rispetto del principio di
“bigenitorialità”) possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio.
Il P.M. con provvedimento del 24/01/2025 trasmesso alla cancelleria dell'intestato
Tribunale ha espresso parere favorevole.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge, venga pronunciata la cessazione degli effetti del matrimonio alle medesime condizioni.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”. Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
1. PRESO ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito concordatario il giorno il 24 settembre 2011 in Torino, ed il relativo atto è stato trascritto il 28 settembre 2011 presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune nel Registro Atti di Matrimonio, Parte II, Serie A, N. 415 – alle condizioni concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà
assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 25 giugno 2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
IL PRESIDENTE
(dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)