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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/06/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 377/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. – elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore in V.LE XX SETTEMBRE 177/F2 - 54033 CARRARA – rappresentata e difesa dall'Avv. LAZZINI ROBERTO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ), nato in MASSA (MS) il Controparte_1 C.F._1
15/01/1959, e (COD. FISC. ), nata in Controparte_2 C.F._2
MASSA (MS) il 24/09/1965 appellati contumaci
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1
adita, ogni contraria eccezione e argomentazione disattesa:
- nel merito, in via principale, in riforma della sentenza n. 124/2024, pubblicata il 14 febbraio 2024, pronunciata dal Tribunale di Massa, G.U. dott. Massimo Ginesi nel giudizio
R.G. n. 918/2021, accogliere l'appello proposto per i motivi tutti esposti e, per l'effetto, in ogni caso, accogliere le domande formulate in primo grado dall'odierna appellante e conseguentemente,
1 - in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità, ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito con la legge 98/2013, del presente giudizio, per avere parte attrice omesso di esperire preventivamente il procedimento di mediazione obbligatorio in materia di contratti bancari;
- nel merito, rigettare interamente tutte le domande di parte attrice perché inammissibili, indeterminate, totalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate con vittoria di spese, competenze e onorari di lite;
- in ogni caso, condannare parte ricorrente alla refusione in favore della convenuta delle spese, anche generali, competenze ed onorari del presente procedimento, oltre IVA e
CPA, come per legge ed espressamente compreso il rimborso forfetario delle spese di lite;
- in ogni caso, condannare gli appellati al pagamento, anche in ripetizione, delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre
IVA, CPA e spese come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 124/2024 del 14/02/2024, il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da
[...]
e , nei confronti di CP_1 Parte_2 Parte_1
, al fine di sentire accertare l'invalidità di un contratto di mutuo fondiario e dei relativi
[...] tassi d'interesse, nonché al fine di opporsi al precetto notificato in data 29/04/2021 con cui la Banca intimava il pagamento della somma complessiva di euro 67.138,37 a titolo di rate rimaste insolute. Il Tribunale così decideva: «Accoglie la domanda avanzata da nei confronti di Parte_3 Controparte_3
dichiara la nullità degli artt. 1 e 10 del contratto di mutuo per cui è causa, accerta le somme dovute dagli attori a parte convenuta in euro 39.686,16. Respinge ogni altra domanda delle parti Condanna a rifondere Controparte_3 agli attori le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 10.860,00 (fase studio €
(€ 2.127,00; fase introduttiva € 1.416,00; fase istruttoria € 3.783,00, fase decisionale €
3.579,00) oltre accessori di legge e con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Pone in via definitiva le spese di CTU, come già liquidate, a carico di parte convenuta».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
, con atto notificato in data 5/04/2024.
[...]
Con ordinanza in data 20/01/2025 il Consigliere Istruttore dichiarava la contumacia di e rinviando all'udienza del 12/02/2025 Controparte_1 Controparte_2
per la precisazione delle conclusioni. Quindi, il Consigliere Istruttore assegnava termine per il deposito di note conclusionali e rinviava all'udienza collegiale del 18/06/2025 per
2 discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, deve essere preliminarmente esaminato il terzo motivo di appello.
3) TERZO MOTIVO - « 4. Il Terzo Motivo di Appello. Omessa Pronuncia – L'esponente nel corso del primo grado ha più volte eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del giudizio di primo grado, per non avere parte attrice promosso il procedimento di mediazione obbligatorio, ai sensi del decreto legge n. 69/2013 convertito con la legge
98/2013, in materia di contratti bancari»
LA CORTE OSSERVA.
I) Nella comparsa di costituzione in primo grado la convenuta e attuale appellante CP_3 chiedeva: «- in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità, ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito con la legge 98/2013, del presente giudizio, per avere parte attrice omesso di esperire preventivamente il procedimento di mediazione obbligatorio in materia di contratti bancari».
II) Stante la tempestiva proposizione in primo grado della relativa eccezione (Cass. Sez. 3,
10/11/2020, n. 25155, Rv. 659412 – 01), considerando lo svolgimento di uno specifico motivo di appello sul punto, deve essere applicata la Giurisprudenza secondo la quale: “In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale. (Cass. Sez. 2, 16/10/2023, n. 28695, Rv. 669192 - 02)
III) Deve essere pertanto dichiarata la nullità della sentenza impugnata, disponendo con separata ordinanza quanto all'esperimento della mediazione.
Tanto premesso, ritenutane la fondatezza, deve essere accolto il terzo motivo di appello
Spese al definitivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello
3 Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, non definitivamente pronunciando,
1) in accoglimento del terzo motivo di appello proposto da Parte_1
, dichiara la nullità della sentenza impugnata pronunciata inter partes in data
[...]
14/02/2024 dal Tribunale di Massa, in composizione monocratica;
2) dispone come da separata ordinanza per l'esperimento della procedura di mediazione;
3) spese al definitivo.
Genova, 18/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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