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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/05/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3647/2024, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso), regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 11/06/2024, da
) Parte_1 C.F._1
-RICORRENTE nei confronti di
) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Rappresentati e difesi la prima dall'Avv. GRANI NICOLA e il secondo dall'avv. RIZZO VITTORIO
ENEA, come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti all'udienza del 17.04.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Affido condiviso di ad entrambe le parti, con residenza prevalente della minore Controparte_2
presso la madre;
CP_
- Il padre vedrà e terrà con sé indicativamente tre pomeriggi la settimana, previ accordi telefonici pagina 1 di 2 con la madre, salve diverse intese anche in base alle reciproche esigenze ed impegni, con impegno del
CP_ padre anche ad accompagnare ad eventuali attività extrascolastiche, ludico-sportive;
- Il padre verserà alla madre entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di euro 400,00 quale contributo
CP_ al mantenimento di , con rivalutazione annuale Istat, oltre a due buoni pasto di 80,00 euro Ciascuno;
100% delle spese accessorie/straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, a carico del padre;
- Assegno unico ed universale per Sole integralmente assegnato alla madre;
- Spese di lite compensate.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del giorno 17.04.2025 le parti hanno comunicato di avere raggiunto un'intesa per sottoporre al collegio le conclusioni congiunte sopra riportate, relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...], nonché sulle questioni attinenti al Controparte_2
suo mantenimento.
Le conclusioni congiunte vanno accolte.
Le determinazioni relative all'affido della figlia ed alla regolamentazione delle visite paiono conformi all'interesse della minore, assicurando la piena bigenitorialità.
Anche le determinazioni di natura economica paiono condivisibili in ragione di quanto allegato e documentato dalle parti.
Si precisa che non si è proceduto all'ascolto della minore, considerata l'età e visto l'accordo raggiunto dai genitori.
Vanno compensate integralmente le spese di lite, come da istanza delle parti.
P.Q.M.
- Dispone in punto di affido, residenza prevalente, modalità di visita e contribuzione al mantenimento
CP_ della figlia minore come da conclusioni congiunte di cui all'udienza del 17.04.2025, integralmente riportate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi tra le parti.
- Compensa integralmente le spese del procedimento.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3647/2024, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso), regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 11/06/2024, da
) Parte_1 C.F._1
-RICORRENTE nei confronti di
) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Rappresentati e difesi la prima dall'Avv. GRANI NICOLA e il secondo dall'avv. RIZZO VITTORIO
ENEA, come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti all'udienza del 17.04.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Affido condiviso di ad entrambe le parti, con residenza prevalente della minore Controparte_2
presso la madre;
CP_
- Il padre vedrà e terrà con sé indicativamente tre pomeriggi la settimana, previ accordi telefonici pagina 1 di 2 con la madre, salve diverse intese anche in base alle reciproche esigenze ed impegni, con impegno del
CP_ padre anche ad accompagnare ad eventuali attività extrascolastiche, ludico-sportive;
- Il padre verserà alla madre entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di euro 400,00 quale contributo
CP_ al mantenimento di , con rivalutazione annuale Istat, oltre a due buoni pasto di 80,00 euro Ciascuno;
100% delle spese accessorie/straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, a carico del padre;
- Assegno unico ed universale per Sole integralmente assegnato alla madre;
- Spese di lite compensate.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del giorno 17.04.2025 le parti hanno comunicato di avere raggiunto un'intesa per sottoporre al collegio le conclusioni congiunte sopra riportate, relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...], nonché sulle questioni attinenti al Controparte_2
suo mantenimento.
Le conclusioni congiunte vanno accolte.
Le determinazioni relative all'affido della figlia ed alla regolamentazione delle visite paiono conformi all'interesse della minore, assicurando la piena bigenitorialità.
Anche le determinazioni di natura economica paiono condivisibili in ragione di quanto allegato e documentato dalle parti.
Si precisa che non si è proceduto all'ascolto della minore, considerata l'età e visto l'accordo raggiunto dai genitori.
Vanno compensate integralmente le spese di lite, come da istanza delle parti.
P.Q.M.
- Dispone in punto di affido, residenza prevalente, modalità di visita e contribuzione al mantenimento
CP_ della figlia minore come da conclusioni congiunte di cui all'udienza del 17.04.2025, integralmente riportate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi tra le parti.
- Compensa integralmente le spese del procedimento.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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