Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/05/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4101/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 05/05/2025, alle ore 09.05, nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE/TRICE
E
Controparte_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv. Coste, anche in sostituzione dell'Avv. MODENA LAURA, per l'attore la quale conclude riportandosi alle note conclusive autorizzate, contestando quelle avversarie.
l'Avv. PRATELLI ALBERTO, il quale conclude come da note autorizzate, contestando quelle avversarie, con particolare riferimento alla richiesta di rimessione della causa in istruttoria.
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
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Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 5.5.2025, che precede e della discussione orale della causa, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4101/2023 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dalle avv. Laura Modena (c.f.: ; pec: C.F._1
ed EO TA (c.f.: pec: Email_1 C.F._2
del foro di Perugia, elettivamente domiciliata presso Email_2 lo studio del primo difensore sito in Perugia, Via Alessi n. 32, giusta procura in atti;
Attrice opponente
Contro in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Pratelli (C.F. pec: C.F._3
del foro di Pesaro ed elettivamente domiciliata Email_3 presso lo studio del difensore, sito in Pesaro, Piazzale Matteotti n. 2, giusta procura in atti.
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 5.5.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
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1. Si premette che i principali aspetti, di fatto e di diritto, oggetto del presente procedimento sono stati oggetto di scrutinio e disamina con l'ordinanza del 23.9.2024 con le quali è stata concessa la provvisoria esecuzione (ed a cui si rimanda), adottata all'esito della prima udienza cui si era pervenuti – stante il rito ratione temporis applicabile – con il thema decidendum e probandum già delineato e preso atto dell'impossibilità di una composizione bonaria della lite.
Tali aspetti, poi, non risultano modificati stante la mancata ammissione delle prove, risultando la controversia documentalmente istruita.
1.1. Ciò posto, nel merito, si osserva quanto segue.
Con decreto ingiuntivo n. 1095/2023 RG 2539/2023 del 31 luglio 2023, il Tribunale di
Perugia ha ingiunto ad di pagare a Parte_1 Controparte_1
CP_ la complessiva somma di € 384.001,30, oltre interessi come da
[...] domanda.
Dalla lettura del ricorso monitorio, si evince che l'importo discende da due distinti contratti di vendita di prodotti agricoli, il primo del 7.12.2021, che prevedeva la fornitura di n. 510 tonnellate di farro CU BI (per un totale di fatture non saldate per
€ 308.046,44), il secondo sempre del 7.12.2021 stipulato dalla società Sorgente s.r.l. e poi CP_ ceduto a per la fornitura di n. 300 Controparte_3 tonnellate di farro CU, che presenta un credito residuo di € 63.976,44, cui si aggiungono i costi di cui alle note di debito emesse da per il riaddebito dei costi di CP_3 trasporto della merce sostenuti per conto di (prevedendo entrambi i Parte_1 contratti la consegna franco stabilimento del venditore), pari a € 2.874.15 nel 2021 e €
9.104,27 nel 2022. Da qui l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Con atto di citazione del 13.10.2023, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo sopra menzionato, chiedendo che ne venisse dichiarata la revoca, proponendo altresì domanda riconvenzionale in ragione di un proprio controcredito di €
30.217,14 nei confronti dell'opposta, da porre in compensazione con quello oggetto di monitorio in caso di rigetto dell'opposizione.
1.2. A sostegno delle proprie pretese, l'opponente ha dedotto quanto segue in punto di fatto:
- di aver stipulato, in data 7.12.2021, ben tre contratti di fornitura di farro, oltre ai due già oggetto di decreto ingiuntivo, avendo sottoscritto con Sorgente S.r.l., società collegata a e in seguito formale cessionaria del contratto, anche un altro CP_1 negozio per la fornitura di 600 tonnellate di farro CU in natura;
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- che a fronte di un costo di mercato del farro convenzionale pari ad € 0,30/kg, CP_1
[...
aveva imposto all'opponente delle condizioni contrattuali eccessivamente onerose, se confrontate con le quotazioni di mercato per la commercializzazione delle materie prime agricole di cui ai listini pubblicati sul sito di AGER (Borsa Merci di Bologna);
- che le parti, convenendo che il prezzo fosse eccessivo, erano addivenute alla risoluzione consensuale del contratto per la fornitura di 600 tonnellate di farro CU in natura, su sollecitazione del nuovo amministratore della;
Parte_1
- che, per mantenere in vita il contratto, , formale cessionaria del medesimo, CP_1 aveva offerto di ridurre il prezzo di vendita da 0,65€/Kg a 0,43€/Kg, incontrando però il rifiuto dell'opponente;
- che l'opposta aveva quindi richiesto la risoluzione consensuale del contratto, affermando con mail del 24.11.2022 che avrebbe iniziato a ritirare la merce stoccata presso il magazzino di , concludendo l'operazione di ritiro del cereale il 17 Parte_1 aprile 2023;
- che sarebbe quindi debitrice nei confronti dell'opponente del costo di CP_1 stoccaggio della merce dal 27.7.2022 fino al 17.4.2023, per complessivi € 30.217,14, come da fattura in atti.
L'opponente ha quindi lamentato la mancata dimostrazione, da parte del creditore, dei costi di trasporto sostenuti, essendo l'avversa pretesa eccessiva e sproporzionata e mancando del tutto l'esplicitazione del metodo con il quale il costo unitario di ciascun trasporto sarebbe stato computato.
Deduce, per contro, l'opponente che sarebbe del tutto provato il controcredito di dal momento che la stessa opposta, nella e-mail del 24.11.2022, avrebbe Parte_1 espressamente richiesto all'opponente la quantificazione dei costi di stoccaggio.
Da qui le conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non modificate con la memoria di trattazione ex art. 171ter c.p.c., I termine.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta del 22.1.2024, si è costituita in giudizio l'opposta concludendo per Controparte_2
l'integrale rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale avversaria e insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648
c.p.c.
Ha rilevato l'opposta che il contratto tra e Sorgente S.r.l., in virtù del quale Parte_1 sarebbe maturato il credito di cui alla domanda riconvenzionale, sarebbe intervenuto con
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un soggetto di diritto del tutto diverso e distinto da , per cui l'opposta sarebbe del CP_1 tutto priva di legittimazione passiva rispetto a tale pretesa.
Del resto, uno dei due contratti oggetto di provvedimento monitorio era stato ceduto da con atto scritto di cessione, per cui se le parti avessero voluto cedere CP_4 CP_1 anche il terzo lo avrebbero fatto con le medesime modalità.
Deduce ancora l'opposta che la circostanza per cui la corrispondenza via e-mail sia avvenuta con personale di rivelerebbe solo il collegamento tra le due realtà ma CP_1 non anche la loro assoluta identità o interscambiabilità di talché non corrisponderebbe al vero che si fosse resa “formale cessionaria della stessa convenzione” con la conseguenza CP_1 che la domanda riconvenzionale sarebbe del tutto infondata e temeraria.
1.3.1. Quanto alla lamentata eccessiva onerosità dei prezzi, ha dedotto l'opposta che la società opponente è operatore qualificato del settore, che mai erano state mosse contestazioni e che comunque i prezzi praticati non erano eccessivi ed onerosi, anche considerato che il contratto in discorso era un contratto di coltivazione e non un contratto commerciale di vendita e che in ogni caso il listino AGER al quale si sarebbe dovuto fare riferimento era quello dell'anno precedente, in quanto la materia prima apparteneva alla campagna 2020-2021.
Seguendo tali criteri, deduce l'opposta che i prezzi sarebbero stati quindi del tutto in linea con quelli applicati anche ad altri clienti, trattandosi di merce in quel periodo poco reperibile.
D'altra parte, il contratto sarebbe cessato a causa della perdurante morosità di Parte_1
e non perché recava delle condizioni eccessivamente onerose. In ogni caso, il costo di stoccaggio dei cereali applicato dall'opponente, lungi dall'essere stato oggetto di riconoscimento di debito, sarebbe del tutto eccessivo rispetto a quello usualmente praticato.
1.3.2. Infine, quanto ai costi di trasporto, l'indicazione contenuta nelle note di debito corrisponderebbe esattamente a quanto previsto dalle tariffe applicate dal trasportatore, non avendo comunque l'opponente assolto all'onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c.
Da qui le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, come sopra sinteticamente compendiate.
1.4. Compiute le verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c., non sono emerse questioni rilevabili d'ufficio in merito alle quali sollecitare il contraddittorio delle parti e quindi la causa è stata oggetto di trattazione mediante il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
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All'udienza di prima comparizione delle parti, preso atto della mancata comparizione del legale rappresentante dell'opposta e, dunque, dell'impossibilità di procedere ad effettuare il tentativo di conciliazione oggi previsto dal novellato art. 183 c.p.c., l'udienza è stata rinviata al fine di verificare la possibilità di una composizione della lite.
1.4.1. Alla successiva udienza, alla luce del mancato raggiungimento di un'intesa transattiva, ciascuna delle parti ha insistito nelle proprie richieste anche istruttorie e, in particolare, l'opposta ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione.
Accolta la richiesta di provvisoria esecuzione con ordinanza adottata a scioglimento della riserva assunta e ritenuta la superfluità delle richieste istruttorie, lo scrivente ha fissato l'udienza odierna per la remissione della causa in decisione, disponendo che all'incombente si procedesse ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive sino a 20 giorni prima dell'udienza.
2. L'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da è infondata e, Parte_1 dunque, non meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
2.1. In tema di onere della prova, l'opposizione a decreto ingiuntivo si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione e dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori;
e ciò in quanto, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il Giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n.
3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è indubBI che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
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allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
Vige, infatti, il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697
c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione).
Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006), il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N.
15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio
2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003).
Più in particolare, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, Cass.
n.15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf.
Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
In tal senso va altresì specificato che se da un lato il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione, ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa
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attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore. Con specifico riferimento, poi, al procedimento monitorio si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali. A riguardo, di poi, è bene notare che il Giudice dell'opposizione è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti. Sicché è circostanza più che pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova, nei sensi di cui si è prima detto, degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi la parte il ruolo di attore in senso sostanziale. Ancora, allo stesso modo, costituisce circostanza pacifica quella per cui la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria. In buona sostanza, in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa sicché parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarne la fondatezza allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
2.2. Tanto premesso, nel caso di specie, non è contestata l'esistenza dei due contratti di vendita di farro oggetto del provvedimento monitorio opposto, né la circostanza che il contratto con Sorgente S.r.l. per la fornitura di 300 tonnellate di farro CU fosse stato ceduto all'opposta il 20.12.2021 (e che quindi quest'ultima fosse titolare del credito azionato).
Parimenti l'opponente non ha mai dedotto di aver corrisposto le somme richieste.
A ben guardare, infatti, l'opposizione si fonda sostanzialmente i) sulla contestazione dell'eccessiva onerosità dei prezzi applicati dal fornitore e ii) sulla mancanza di prova dei costi di trasporto oggetto delle note di debito emesse da (per il complessivo CP_1
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importo di € 11.951,42, a fronte di un credito complessivo di € 384.001,30), cui si aggiunge
iii) l'ulteriore profilo rappresentato dall'esistenza di un credito opposto in compensazione.
Saranno, dunque, questi i profili oggetto di scrutinio nei successivi punti della presente motivazione.
3. Quanto alla prima eccezione, occorre rilevare che essa è del tutto inidonea a scalfire la prova dell'esistenza del credito, dal momento che l'equilibrio economico del contratto liberamente prescelto dalle parti non è suscettibile di sindacato da parte del giudice di merito, se non alle limitate condizioni di cui si dirà e che tuttavia non ricorrono nel caso di specie.
3.1. Va, innanzitutto, chiarito che si tratta pacificamente di contratti di fornitura di merci tra imprenditori, di talché deve essere esclusa l'applicabilità della disciplina consumeristica, la quale comunque, a ben guardare, non tutela tanto il consumatore dall'eventuale squilibrio economico del contratto, ma punta ad ovviare lo squilibrio normativo della pattuizione, evitando che il professionista possa abusare dell'asimmetria informativa a proprio vantaggio ai danni dei consumatori.
Se infatti si passano in rassegna le clausole che la legge presume vessatorie, elencate nell'art. 33 del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), si osserva che nessuna di esse fa riferimento all'eccessivo prezzo o costo, in generale, della prestazione dedotta in contratto
(dato che generalmente il corrispettivo è l'aspetto della pattuizione sul quale il consumatore sofferma maggiormente la sua attenzione) ma a clausole che rendono il regolamento negoziale squilibrato a vantaggio del soggetto che professionalmente stipula numerosi contratti della stessa specie.
Poiché quindi, nel caso di specie, trova applicazione l'ordinaria normativa sul contratto dettata dal Codice civile, nessun sindacato sull'equilibrio economico originario del sinallagma può essere compiuto dal giudice di merito, deponendo in senso contrario la complessiva disciplina recata dal libro IV, titolo II del Codice.
3.1.1. Non è infatti previsto, nel nostro Codice, un rimedio manutentivo generale del contratto in caso di eccessiva onerosità originaria: l'unico istituto che consente di mettere in discussione l'equilibrio originale del sinallagma è la rescissione, la quale, tuttavia, è esperibile in via eccezionale entro lo stringente termine di prescrizione di un anno, solo in presenza di un comportamento latu sensu riprovevole del contraente avvantaggiato
(conoscenza dello stato di pericolo o approfittamento dello stato di bisogno) e di un danno per la controparte (condizioni inique o lesione ultra dimidium), allo scopo di rimediare ad una situazione di perturbamento della volontà negoziale del soggetto che sia stato motivato a contrarre da uno stato di pericolo o di bisogno.
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3.1.2. L'unico rimedio generale contro la sproporzione economica delle prestazioni dedotte in contratto (e che, peraltro, potrebbe darebbe luogo ad un potenziale strumento manutentivo e non per forza demolitorio del contratto) è quello della risoluzione per
l'eccessiva onerosità sopravvenuta “per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili”
(art. 1467 c.c.), il quale però non smentisce, ma anzi, conferma il principio dell'insindacabilità dell'equilibrio economico originario: l'eccessiva onerosità, infatti, viene confrontata non con l'equilibrio economico ottimale del sinallagma o più equo per entrambi i contraenti, ma con l'equilibrio originariamente voluto dalle parti, con il possibile effetto di rendere risolvibile per eccessiva onerosità sopravvenuta un contratto che, per effetto delle sopravvenienze, sia divenuto più equo rispetto al momento in cui è stato stipulato.
Inoltre, come si accennava, sia la rescissione che la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta offrono un rimedio esclusivamente demolitorio, essendo possibile una revisione “manutentiva” dell'equilibrio originario solo laddove la controparte offra di modificare equamente le condizioni del contratto (cfr. artt. 1450 e 1467, co. III c.c.).
La rimessione alla mera iniziativa della controparte della possibilità di modificare equamente le condizioni contrattuali (la quale, peraltro, ha generalmente meno interesse al riequilibrio, essendo avvantaggiata dalla situazione “squilibrata”) non consente quindi di affermare che la parte svantaggiata dalle sopravvenienze abbia la disponibilità di un rimedio manutentivo del contratto “generale”, salve le pur notevoli eccezioni i) dell'art. 1664, co. I,
c.c., in materia di appalto, che, in caso di variazione del corrispettivo di oltre un decimo a causa di circostanze imprevedibili, ammette la revisione del prezzo originariamente pattuito;
ii) dell'art. 1623 c.c. che, in tema di affitto, riconosce la possibilità per le parti di rivedere il canone quando una disposizione di legge o un provvedimento dell'autorità abbia modificato notevolmente i termini del rapporto.
3.1.3. Va per il vero rilevato, sul punto, che l'Ufficio del Massimario e del Ruolo della
Corte di cassazione, nella relazione tematica n. 56/2020, sembrerebbe aver tratto dall'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375 c.c. un generale dovere di rinegoziazione, prospettando che il contraente svantaggiato possa domandare alla controparte l'adeguamento del contratto, indicando altresì le modifiche da apportare alle condizioni precedentemente pattuite, mentre l'altro contraente dovrà condurre la rinegoziazione in modo costruttivo.
Nel caso di specie, tuttavia, ritiene il Tribunale che non venga in considerazione un problema di governo delle sopravvenienze, tanto che la stessa opponente, nell'atto di citazione in opposizione, afferma che “le condizioni imposte contrattualmente erano apparse
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immediatamente eccessivamente onerose, rispetto all'andamento di mercato, che all'epoca prezzava il farro convenzionale a 0,30€/Kg”, salvo riqualificare come fondata sull'eccessiva onerosità sopravvenuta delle condizioni contrattuali la propria eccezione a partire dalla I memoria istruttoria ex art. 171ter c.p.c.
3.1.4. Orbene, sul punto, però, deve essere osservato, anzitutto, che non ha Parte_1 tempestivamente svolto una domanda riconvenzionale, volta ad ottenere una pronuncia costitutiva che dichiarasse la risoluzione del contratto, ma ha speso il rimedio di cui all'art. 1467 c.c. solo in via di eccezione, allo scopo di ottenere l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Tuttavia, costituisce acquisizione pacifica nella giurisprudenza di legittimità che l'eccessiva onerosità sopravvenuta può sorreggere una domanda di risoluzione ex 1467 cc, ma non una eccezione, né tantomeno una mera difesa (cfr. Cassazione Civile, sez. II,
Sentenza n. 955 del 10/02/1990, Cass. n. 1090/95, Cass. n. 20744/04) visto che la richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto con prestazioni corrispettive (art. 1467 c.c.) costituisce, anche quando proviene dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, una vera e propria domanda, e non una eccezione, essendo diretta al conseguimento di una pronuncia che va oltre il semplice rigetto della domanda principale (cfr. da ultimo Cassazione Civile, sez. II, Ordinanza n. 26363 del 07/11/2017).
Come già chiarito, infatti, quello dettato dall'art. 1467 c.c. è un rimedio demolitorio del contratto che si fonda su una sentenza costitutiva del giudice e non può essere fatto valere come fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'avversa pretesa dato che, in mancanza di una sentenza che ne dichiari la risoluzione, l'eccessiva onerosità del contratto non consente al debitore di sottrarsi legittimamente all'adempimento delle proprie obbligazioni.
3.1.5. È solo per completezza argomentativa (oltre che per l'ipotesi in cui si volesse ritenere proposta una vera e propria domanda, ancorché mai espressamente formalizza pur essendo enunciata nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.), allora, che si osserva che in ogni caso l'irrituale “eccezione” di eccessiva onerosità sopravvenuta sollevata dall'opponente appare comunque priva di fondamento.
Infatti, l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, dall'altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale.
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Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza (Cassazione civile sez.
III, 19/10/2006, n.22396).
Orbene, a partire dalla I memoria ex art. 171ter c.p.c., si limita ad affermare Parte_1 che “il prezzo di mercato del farro CU ha subito un cambiamento sopraggiunto nel tempo dovuto alla mancata richiesta sul mercato del prodotto tale da determinare un abbassamento del prezzo, tanto da non essere più quotato”, senza però nemmeno allegare “gli avvenimenti straordinari e imprevedibili”, esulanti dall'ordinaria alea economica, che avrebbero determinato l'abbassamento del costo del farro, costituendo, al contrario, fatto notorio che a partire dai primi mesi del 2022 si sia verificato un notevole fenomeno inflattivo caratterizzato anche dall'aumento del costo delle materie prime agricole.
Del resto, una mera fluttuazione del valore di mercato della merce, non determinata da avvenimenti straordinari e imprevedibili, rientra senza dubBI nell'alea normale di un contratto a prestazioni corrispettive “differite”, come quello in esame, trattandosi di un rischio connaturato alla causa in concreto del sinallagma, con conseguente esclusione del diritto alla risoluzione ai sensi dell'art. 1467, co II c.c.
Già, quindi, ad un esame sommario, appaiono del tutto mancanti i requisiti di legge perché la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta possa essere pronunciata.
3.2. Poiché, dunque, quella di cui l'opponente si duole appare essere una situazione di squilibrio contrattuale originario, sembrerebbe quindi poter trovare applicazione – sebbene, lo si precisa, nessuna domanda in tal senso sia stata formulata dall'opponente – la disciplina del cd. “terzo contratto”, volta a sopperire, in talune particolari circostanze, allo squilibrio originario del negozio nei rapporti tra imprenditori, nei quali uno si trovi in rapporto di dipendenza economica rispetto all'altro.
3.2.1. Si fa riferimento, ai fini che qui interessano, all'art. 9 del d.lgs. 192/1998, il quale commina la sanzione della nullità al “patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica” (comma 3), definita dalla norma come “la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi”
(comma 1), mentre l'abuso “può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto”.
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3.2.2. Nonostante la disposizione trovi spazio nella legge sulla subfornitura (da intendersi non come un vero e proprio modello contrattuale, quanto come una “tipologia” di rapporti aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, l. 192/1998), la S.C., anche a Sezioni
Unite, ha chiarito che il divieto di abuso di dipendenza economica, finalizzato al riequilibrio della posizione di forza nella singola relazione contrattuale e di tutela dei meccanismi concorrenziali del mercato, costituisce peculiare espressione di un principio generale finalizzato a caratterizzare l'intero sistema dei rapporti di mercato (così, Cass. 23 luglio
2014, n. 16787) e, in quanto tale, presenta una applicazione che può prescindere dall'esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura (cfr. Cass., Sez. Un., 25 novembre
2011, n. 24906). Anche se, quindi, nel caso di specie non è possibile parlare di un rapporto di subfornitura, (definito dall'art. 1 della l. 192/1998 come il contratto con cui “un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente”), nondimeno può trovare applicazione la disciplina del successivo art. 9.
3.2.3. Pertanto, spetta a chi intenda far valere in giudizio l'abuso di dipendenza economica dimostrare, secondo le ordinarie regole sul riparto dell'onere probatorio, sia la presenza di uno squilibrio “eccessivo” nelle rispettive prestazioni - rispetto al quale la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti costituisce elemento sintomatico, comportando sempre, almeno potenzialmente, la possibilità di determinare squilibri nelle prestazioni contrattuali – sia di un abuso inteso come condotta arbitraria e contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante (quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui.
3.2.4. Ebbene, nel caso portato all'attenzione del Tribunale, tuttavia, non solo l'opponente non ha dimostrato l'impossibilità o l'elevata difficoltà nel reperire altrimenti sul mercato i cereali che sarebbero stati venduti a prezzo iniquo, ma al contrario le risultanze processuali hanno evidenziato (seppur rispetto al contratto risolto consensualmente e non ai due oggetto di provvedimento monitorio) un comportamento collaborativo e ispirato a
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buona fede esecutiva da parte di che, a detta della stessa opponente, aveva “tentato CP_1 di rimodulare gli accordi proponendo il prezzo di vendita più basso di 0,43€/Kg, in luogo di quello contrattualmente previsto di 0,65€/KG” e “aveva cercato di mantenere in piedi l'affare, applicando una condizione più vantaggiosa per l'acquirente”.
Trattasi, infatti, di una iniziativa chiaramente ispirata alla solidarietà tra le parti contraenti
(secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1175 e 1375 c.c. alla luce dell'art. 2 Cost.), al fine di mantenere in vita il complessivo rapporto commerciale esistente tra le parti e non certo di una “ammissione di responsabilità” di una qualche condotta illecita, atteso che la mera applicazione di un prezzo superiore a quello rilevato nei listini settimanali non costituisce alcun illecito ma il semplice esercizio della libertà negoziale delle parti (pur con il contemperamento rappresentato dal divieto di abuso di dipendenza economica).
La natura abusiva, nel senso di intenzionalmente vessatoria, della condotta commerciale di deve essere esclusa anche sulla scorta del fatto che, nel medesimo periodo in CP_1 cui sono stati sottoscritti i contratti con , l'opposta ha emesso fattura Parte_1 commerciale nei confronti di altri clienti per lo stesso prodotto ad un prezzo superiore a quello pattuito con (€ 0,75/kg). Parte_1
3.2.5. In definitiva, in mancanza di prova di una difficoltà o impossibilità di reperire altrimenti il bene sul mercato e stante l'impossibilità di ricorrere ad alcuna presunzione sul punto, la sola circostanza che il prezzo applicato sia superiore a quello di listino non può condurre alla declaratoria di nullità del contratto per abuso di dipendenza economica, dato che, in una situazione fisiologica di economia di mercato (che, in mancanza di elementi di prova contraria, si deve presumere), un prezzo di vendita fuori mercato non è idoneo a coartare la libertà negoziale dell'acquirente, potendo egli sempre trovare un fornitore che sia disposto di vendere il bene ad un valore inferiore e più prossimo a quello di mercato.
Se ne conclude, quindi, anche a prescindere dalla formulazione affatto anodina delle contestazioni dell'opponente e della improponibilità in via di mera eccezione di taluni dei rimedi esperiti, che, in un fattispecie come quella sottoposta all'attenzione del Tribunale, non sussistono comunque i presupposti di legge per risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, per modificare a posteriori l'equilibrio economico originario del negozio o per demolire tout court il contratto con la nullità testuale di cui all'art. 9, co. 3, l.
192/1998.
4. Anche l'ulteriore eccezione sulla mancata prova dell'ammontare dei costi di trasporto deve essere disattesa.
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4.1. Anzitutto, reputa il Tribunale che parte opponente non ha infatti assolto l'onere di contestazione specifica su di essa gravante.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., infatti, il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Anche prima della novella della l.
69/2009, che ha introdotto espressamente nel codice il principio di non contestazione, la giurisprudenza di legittimità, traendo argomenti dalle disposizioni codicistiche che impongono al convenuto di prendere posizione sui fatti posti a fondamento dell'avversa domanda (artt. 167 e 416 c.p.c.), aveva già rilevato che, ogniqualvolta sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, coerentemente con il carattere dispositivo del processo civile - nel quale sono le parti a determinare, con il proprio comportamento processuale, l'effettiva estensione del thema decidendum e del thema probandum - e della sua organizzazione per successive preclusioni. Il principio di non contestazione, tuttavia, incontra un suo naturale limite nella non conoscibilità dei fatti allegati da parte di chi avrebbe l'onere di contestarli, di talché, ad esempio, il danneggiante in un giudizio di risarcimento danni da lesione personale non potrebbe essere chiamato a contestare specificamente l'insussistenza del danno-conseguenza patrimoniale e non patrimoniale lamentato in giudizio dal danneggiato, esulando tali elementi dalla sua sfera di conoscenza, anche potenziale.
Nel caso di specie, però, non può negarsi che sull'opponente gravasse un Parte_1 onere di contestazione specifico della pretesa creditoria azionata in via monitoria da CP_5
[...
.
Poiché, infatti, gli stessi contratti sottoscritti dall'opponente prevedevano la consegna
“franco stabilimento del venditore” e quindi i costi di trasporto erano posti pacificamente a carico dell'acquirente, quest'ultima sarebbe stato del tutto in grado di contestare la debenza delle somme, allegando di aver già pagato quanto dovuto o di non essere tenuta a farlo per una qualche diversa ragione (ad esempio, sollevando un'eccezione di inadempimento asserendo che il trasporto della merce non fosse mai stato effettuato), oppure ancora che il prezzo del trasporto fosse stato pattuito in misura diversa da quanto risultante nelle fatture e nelle scritture contabili dell'opposta.
Non va tralasciato, del resto, che le note di debito sui trasporti della merce indicano chiaramente la tipologia di cereale, i riferimenti dei DDT, il peso di ciascun carico e il prezzo per Kg di merce trasportata (corrispondente a quello applicato dal vettore Renani
S.r.l., come da prospetto proveniente da quest'ultima allegato agli atti); tutti elementi
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rispetto ai quali il debitore destinatario di quei documenti commerciali avrebbe potuto (e dovuto) prendere una posizione specifica.
Dal momento che, però, la contestazione dell'opponente, nella prima difesa utile ma anche nelle successive, si è limitata sostanzialmente a lamentare una generica mancanza di prova del credito fatto valere – deduzione che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, non può essere equiparata alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, n.17889) - deve ritenersi che il credito di € 11.978,42 per trasporto merce esuli dal thema probandum ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
4.2. Ancora una volta per ragioni di completezza argomentativa si osserva che, anche a voler ritenere contestato il credito azionato, le risultanze delle scritture contabili e delle note di debito di , pur normalmente inidonee a provare anche nel giudizio di merito CP_1
l'esistenza del credito azionato in via monitoria, suffragano il convincimento del giudice sulla fondatezza della domanda se valutate assieme alle pattuizioni contrattuali (nelle quali si prevede che il costo del trasporto sia a carico dell'acquirente) e ai prezziari comunicati dalla ditta di trasporti , nel quale si fa riferimento a dei prezzi al Kg Parte_2 corrispondenti a quelli applicato nei confronti dell'acquirente.
5. Non miglior sorte infine merita la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente non è meritevole di accoglimento per difetto di legittimazione passiva dell'odierna opposta.
5.1. Costituisce infatti circostanza incontestata che il contratto di coltivazione di 600 ton di farro CU del 7.12.2021 - poi risolto consensualmente dalle parti - dal quale deriverebbe il credito dell'opponente di € 30.217,14 sia stato concluso da con la Parte_1 società Sorgente S.r.l. e non con . Neppure sono stati offerti elementi di prova CP_1 volti a dimostrare la circostanza, affermata dall'opponente nell'atto di citazione, che CP_1
[...
sarebbe “formale cessionaria della stessa convenzione” (fatto costitutivo della domanda riconvenzionale che sarebbe stato suo onere provare in giudizio).
In mancanza della prova di una formale cessione del contratto, quindi, l'opponente sostiene che non potrebbe usufruire del beneficio della separazione patrimoniale CP_1 rispetto alla Sorgente S.r.l., in ragione della sostanziale identificazione delle due imprese.
Tale prospettazione, però, non può certamente giustificare lo “squarcio del velo” della personalità giuridica e quindi far cessare la separazione patrimoniale tra le due società.
5.1. L'ordinamento civile italiano, infatti, consente al privato di ricorrere allo strumento societario creando una persona giuridica distinta da sé allo scopo di ottenere la separazione del proprio patrimonio personale da quello impiegato per lo svolgimento dell'attività di impresa. L'art. 2325 c.c. – dettato per le s.p.a. ma applicabile anche alle altre società di
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capitali – stabilisce che “nelle società per azioni delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”, di talché il ricorso alla finzione della persona giuridica distinta permette all'imprenditore, con riferimento ai debiti contratti nello svolgimento dell'attività di impresa, di sottrarre il proprio patrimonio personale alla garanzia patrimoniale generica ai sensi dell'art. 2740 c.c.
Negli anni successivi all'entrata in vigore del Codice, il fenomeno della separazione patrimoniale ha ricevuto un riconoscimento sempre maggiore, essendo disciplinati espressamente degli strumenti di segregazione patrimoniale – anche potenzialmente di applicazione generalizzata – che, superando le ritrosie dogmatiche, prescindono del tutto dalla costituzione di una persona giuridica autonoma, sulla scorta della banale considerazione per cui l'effetto di separazione patrimoniale può essere ottenuto con una duplicazione dei patrimoni senza ricorrere alla duplicazione delle persone giuridiche. Oggi, quindi, agli istituti di separazione patrimoniale tradizionali del fondo patrimoniale (170 c.c.), della accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e della sostituzione fedecomissaria
(art. 695 c.c.), si affiancano quelli di applicazione generalizzata come il patrimonio societario destinato a uno specifico affare (artt. 2447 bis e ss. c.c.) e l'atto di destinazione patrimoniale per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela (art. 2645ter c.c.). I sostenitori del ricorso generalizzato ai patrimoni destinati sostengono del resto che la stessa garanzia patrimoniale del credito potrebbe trarne vantaggio, atteso che il creditore particolare potrebbe fare affidamento solo sul patrimonio destinato evitando che lo stesso venga aggredito da creditori estranei allo specifico affare.
5.2. Pertanto, le condizioni in presenza delle quali la duplicazione soggettiva può venire meno o comunque essere ritenuta priva di effetti sono state elaborate dalla giurisprudenza con riferimento a situazioni del tutto eccezionali.
Ad esempio, in materia di società in house, è stato ritenuto che il controllo analogo a quello esercitato su un proprio organo interno da parte dell'ente pubblico comporti uno scostamento dal modello normativo tipico delle società, di talché la società in house perde la prerogativa della personalità giuridica autonoma e degrada a mero patrimonio separato dell'ente pubblico - con conseguente sottoposizione dei suoi amministratori alla responsabilità amministrativa e alla giurisdizione della Corte dei Conti (cfr. Cassazione
Civile, sez. un., sentenza 25/11/2013, n. 26283).
5.3. Per le società di capitali in genere, invece, la distinzione dei patrimoni dei soci da quello della compagine può essere messa in discussione solo in presenza di determinate situazioni “patologiche” di abuso della personalità giuridica, come rilevate nella prassi giurisprudenziale e di seguito riportate, seppure in maniera sintetica e non esaustiva.
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5.3.1. Il primo caso, anche quello più eclatante, è la confusione de patrimoni e/o di sfere giuridiche, ovvero la situazione in cui i beni appartenenti alla società vengono costantemente confusi con gli altri beni di carattere personale del socio o viceversa, ad esempio perché il socio paga debiti personali col patrimonio della società o viceversa, con conseguente impossibilità di imputazione certa di determinati beni ad un soggetto giuridico precisamente individuato. Tale confusione si pone in netto contrasto con i principi generali dettati in materia societaria, in quanto il legislatore, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni verso i terzi, non solo impone la costituzione di un patrimonio societario autonomo, ma soprattutto esige che lo stesso risulti effettivo, evitando qualsiasi forma – se non entro confini ben definiti – di utilizzazione per scopi estranei allo svolgimento dell'attività di impresa. Pur non essendo sufficiente, a tal fine, un singolo atto di confusione, richiedendosi una sequenza sistematica ed eterogenea di atti e comportamenti, si ritiene comunque che anche un solo atto in tal senso possa valere come indice presuntivo dell'esistenza di un caso di abuso della personalità giuridica, in quanto si ritiene che l'ente personificato sia stato utilizzato abusivamente proprio per eludere l'adempimento di obbligazioni verso i terzi.
5.3.2. Altra ipotesi di squarcio del velo della personalità giuridica si ha in caso di situazione di apparenza in ordine all'esistenza di un'impresa individuale tramite l'occultamento della diversità soggettiva tra socio e società, ovvero lo stesso socio è chiamato a rispondere, accanto alla società di capitali interessata, in base ad un titolo diverso ed autonomo rappresentato dalla c.d. responsabilità da affidamento, ossia da falsa rappresentazione della realtà che altera la valutazione del terzo che opera con il socio o con la società, determinandolo in via ingannevole a prestare un consenso che con ogni eventualità non sarebbe stato prestato o sarebbe stato prestato in condizioni diverse.
5.3.4. Infine, può venire in considerazione una situazione di dominio illegittimo della società. In realtà, è bene precisare, che dalla disamina della disciplina dettata in punto di s.r.l. e s.p.a. unipersonali, di per sé il fattore del dominio della società da parte di un unico socio non costituisce valido motivo per affermare la responsabilità di tale soggetto e ciò neanche se per ipotesi il socio unico in veste di amministratore esercita ogni potere o dirige e gestisce la società. In particolare, come più volte sottolineato, anche nelle ipotesi di collegamento societario, non è l'esercizio di un potere di direzione unitaria continuativo e ampio a fondare la responsabilità, e cioè ad integrare da solo la presunzione dell'esistenza di un pregiudizio per i ceditori sociali, essendo sempre e comunque necessaria l'esistenza di un vero e proprio abuso oggettivo, da intendersi come direzione del gruppo da parte dell'impresa dominante in modo non adeguato alle esigenze dell'intero gruppo;
in tali casi,
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al fine di reprimere detto abuso, si ritiene di dover configurare la responsabilità di tale impresa posta in posizione di dominio dell'intero gruppo di modo che la stessa sia tenuta ad assumersi le perdite patite dalle società dipendenti e prestare garanzia nei confronti dei creditori delle stesse rispondendo direttamente nei loro confronti a titolo di responsabilità da dominio illegittimo.
5.4. Nel caso di specie, non si dubita che la società eserciti un pieno CP_1 controllo sulla società Sorgente S.r.l., della quale detiene il 98% del capitale sociale, né che esse abbiano “la stessa sede sociale e un'unica struttura organizzativa e produttiva”, anche considerato che, per stessa ammissione dell'opposta, “Sorgente Srl non ha più dipendenti sin dall'anno 2020”. Tuttavia, anche ammettendo che le due società avessero il “medesimo ordinamento tecnico, amministrativo e finanziario”, ciò non basterebbe a predicare l'inoperatività della loro separazione patrimoniale, in assenza di una oggettiva situazione di abuso della personalità giuridica.
Infatti, alcuna confusione patrimoniale o di sfere giuridiche pregiudizievole per i creditori è stata allegata o provata: il fatto che la presidente di abbia chiesto CP_1 tramite e-mail ad il costo per lo stoccaggio eseguito non prelude Parte_1 necessariamente al fatto che sarebbe stata , col suo patrimonio, a pagare il debito CP_1 di Sorgente S.r.l., trattandosi certamente di un comportamento compatibile con la situazione di società controllante della debitrice, così come la conoscenza delle sue posizioni debitorie e creditorie.
Né è stato ingenerato alcun affidamento nell'opponente circa la medesimezza soggettiva di la stessa ha stipulato, alla stessa data, tre Parte_3 Parte_1 contratti, di cui uno con e due con Sorgente S.r.l., per cui essa era ben a CP_1 conoscenza di avere a che fare con due persone giuridiche distinte, accettando tra le altre cose che ciascuna rispondesse delle proprie obbligazioni solo con il proprio patrimonio.
Non assume quindi alcun rilievo, ai fini della tutela dell'affidamento, che il personale tecnico di si sia interfacciato con anche in nome e per conto di CP_1 Parte_1
Sorgente S.r.l., né che sia stata a ritirare la materia prima venduta da Sorgente CP_1
S.r.l. e stoccata presso lo stabilimento dell'opponente.
Neppure sono state allegate situazioni di cd. “dominio illegittimo” di nei CP_1 confronti di . Parte_1
Infine, non sembra potersi ritenere manifestazione di un qualsivoglia abuso, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, il fatto che Sorgente non abbia ceduto anche il contratto in esame a;
del resto, a detta della stessa , l'unico CP_1 Parte_1
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pregiudizio che le sarebbe derivato dalla mancata cessione sarebbe stato l'impossibilità di portare in compensazione un credito nei confronti dell'opposta.
Infatti, nel caso di specie, l'impossibilità di portare in compensazione il credito non integra alcun pregiudizio alla garanzia patrimoniale generica, onerando semplicemente il creditore di intraprendere una diversa iniziativa nei confronti dell'effettivo debitore (che, lo si ripete, è il contraente originario). Del resto, appare quantomeno singolare ritenere che una condotta meramente inerte e conservativa di uno status quo (come quella di non cedere un contratto) possa ritenersi sintomatica di un intento emulatorio.
Appare poi del tutto inconferente il richiamo alla natura di e cooperativa di CP_1
Terra Bio, dato che in un simile quadro certamente Sorgente S.r.l. non sarebbe una delle società consorziate, ma, al contrario, sarebbe un soggetto “controllato” dal . CP_1
Da ultimo, non può che essere rilevata la totale estraneità, ai fini della eventuale inoperatività dello schermo societario, della sentenza della Cassazione civile sez. VI,
14/05/2018, n.11585 citata dall'opponente: essa, infatti, fa riferimento ai criteri per individuare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro allo scopo di estendere alle società facenti parte di un gruppo gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro subordinato, ovvero la reintegrazione sul posto di lavoro o risarcimento del danno nei confronti del lavoratore ai sensi dell'art. 18, l. 300/1970.
Si trattava quindi di individuare chi dovesse essere considerato “datore di lavoro” ai fini della normativa giuslavoristica (per cui appaiono coerenti i criteri dell' “esistenza di un'unica struttura organizzativa e produttiva, dell'integrazione delle attività esercitate dalle diverse imprese, del coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e dello svolgimento della prestazione di lavoro in modo indifferenziato, in favore delle diverse imprese del gruppo”) e non di rendere inoperante lo schermo societario nei confronti dei creditori (il che è possibile solo in caso di abuso della personalità giuridica).
5.5. La domanda riconvenzionale dell'opponente, anche a prescindere dalle questioni di legittimazione processuale, appare comunque infondata anche nel merito.
Anche a voler ritenere, infatti, che la e-mail del 24.11.2022 provenisse da un legale rappresentante di Sorgente S.r.l. o, comunque, da un soggetto legittimato ad esprimerne la volontà, la stessa non sarebbe idonea a costituire una promessa di pagamento o ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di esistenza del credito.
Da un lato, non si dubita che la dichiarazione scritta con la quale il preteso debitore chiede, come nel caso di specie, di quantificare il costo sostenuto dalla controparte, possa essere valutata come una ricognizione di debito implicita, trattandosi di un comportamento
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univocamente rivolto a riconoscersi debitore e chiaramente incompatibile con una volontà contraria del dichiarante. In altre parole, se non avesse ritenuto di doversi fare carico dei costi di stoccaggio della merce, il preteso debitore non avrebbe chiesto il relativo conteggio.
D'altra parte, però, tale missiva contiene un riconoscimento di debito futuro o, perlomeno, ancora indeterminato nel quantum. Ne consegue, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in piena coerenza con i caratteri dell'istituto, che un simile riconoscimento pro futuro può al massimo dispensare dall'onere di provare il rapporto fondamentale, ma non libera affatto dall'onere di provare l'ammontare della somma in concreto pretesa come determinata in tempo successivo, con la conseguenza che il relativo onere resta a carico del creditore, che fa valere in giudizio la dichiarazione di impegno (cfr.
Cassazione civile sez. III, 07/02/2024, n.3477).
Orbene, nel caso di specie, il quantum del credito oggetto di domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposta non può dirsi provato in giudizio.
L'opponente, infatti, ha prodotto:
- la fattura emessa nei confronti di Sorgente S.r.l., il cui importo è stato contestato nello specifico dall'opposta alla prima difesa utile, offrendo come raffronto il prezzo applicato da un altro centro di stoccaggio, notevolmente inferiore a quello preteso da;
Parte_1
- i documenti di trasporto, i quali, a tutto concedere, possono dimostrare le quantità di farro stoccato nei magazzini di e i periodi in cui lo stoccaggio è avvenuto Parte_1
(circostanze peraltro incontestate dall'opposta), ma non anche il “prezzo unitario” o complessivo pattuito dalle parti.
Ne discende che simili documenti di formazione unilaterale, in assenza di ulteriori elementi volti a fondare il convincimento del giudicante, non sono sufficienti a dimostrare l'effettivo ammontare del credito fatto valere in via riconvenzionale.
6. L'opposizione è quindi infondata e va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia, della non particolare complessità delle questioni sottoposte al
Tribunale e dell'attività svolta, priva di attività istruttoria, che consente di fare applicazione della massima riduzione all'interno dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
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➢ Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo;
➢ Rigetta la domanda riconvenzionale;
➢ Condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore della convenuta opposta, che liquida in € 11.229,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario (15%) ed accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Perugia, li 5 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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