CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1040 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Catanzaro in Viale Parte_1 C.F._1
Lucrezia della Valle n. 19/G presso lo studio dell'Avv. Antonella Germanò, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso di primo grado appellante e
(C.F. ), in persona dell'Avv. Nicola Nero, Controparte_1 P.IVA_1 nella sua qualità di institore ed in virtù dei poteri conferitigli con procura per atto Notaio del 09/03/2023, Rep. n. 87281, elettivamente domiciliata in Soverato Persona_1
(CZ) Via A. Comito n.19 presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Cilurzo, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Giovanni Ronconi e all'Avv. Dora Antonia Vuolo, in forza di mandato rilasciato su foglio separato da ritenersi in calce alla memoria di costituzione in appello, allegato digitalmente ai sensi del D.P.R. 123/2001. appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Mansioni superiori
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < in riforma dell'impugnata sentenza n 370/2024 emessa dal Tribunale di Catanzaro – sez. Lavoro in data 09/04/2024, mai notificata, così come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio ed in particolare, : - - - - Accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento della qualifica di tecnico specializzato Parte_1 delle infrastrutture, a far data dal gennaio 2006; in via subordinata e solo nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non dovesse ritenere l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento delle mansioni di tecnico specializzato delle infrastrutture, accertare e dichiarare il riconoscimento in capo all'odierno ricorrente delle mansioni di tecnico della Manutenzione delle infrastrutture;
condannare per l'effetto la società Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del
[...] ricorrente della somma di € 23.296,00 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, o comunque nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia anche in considerazione della qualifica riconosciuta al sig. in corso di causa;
, ovvero Parte_1 quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, fino alla data del 03.06.2024, data in cui il livello superiore è stato spontaneamente riconosciuto al ricorrente da parte dell'Ente convenuto. Con vittoria di spese di primo e secondo grado in favore del sottoscritto legale distrattario ex art. 93 c.p.c. con ogni altro conseguenziale effetto di legge>>; per l'appellato: <<… In via Preliminare: • Dichiarare l'inammissibilità del Ricorso in Appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., novellato dalla Legge n. 134/2012. Nel Merito: • Rigettare il Ricorso in Appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza avversata, con i provvedimenti consequenziali di legge anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio. In via subalterna, e nella denegata ipotesi in cui si ritenesse fondato l'appello: • dichiarare l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive precedenti alla data del 30 novembre 2014. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
<<
1. Con ricorso depositato in data 23/10/2019, ha convenuto in giudizio Parte_1 la chiedendone la condanna al pagamento dalla somma Controparte_1 di euro 23.296,00 a titolo di differenze retributive, rivendicate per le mansioni superiori asseritamente svolte. Benché, infatti, inquadrato come operatore della manutenzione nella zona di Catanzaro Lido, a partire dal 01/01/2006 e fino al marzo 2016 (data in cui venivano individuati due capi tecnici), egli avrebbe svolto le funzioni di “tecnico specializzato”. A supporto il ricorrente deduceva che la figura di “capo tecnico”, nel citato periodo, era inesistente presso la sede di Catanzaro Lido e l'unico soggetto che, di fatto, rivestiva la qualifica di tecnico (e, quando serviva, anche quella di capotecnico) era stato sempre lui.
Pag. 2 di 7 2. Si è costituita la che ha concluso chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso e, in via subordinata, che venga dichiarata l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive antecedenti al 30/11/2014 (consistendo l'unico atto interruttivo nel ricorso notificato in data 30/11/2019)>>.
§2.1
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione delle spese di lite, alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<5…nel presente giudizio parte ricorrente non ha indicato in ricorso le declaratorie contrattuali di riferimento in modo da consentire al giudice la verifica della fondatezza delle proprie pretese. Ne deriva che la domanda deve essere inevitabilmente rigettata a fronte della grave carenza in punto di allegazione, ancor prima che probatorio (in tal senso, Tribunale di Napoli Nord, sent. 02/03/2022; Tribunale di Roma, sent. 03/05/2022, n. 3910 che ha rigettato la domanda del lavoratore poiché il ricorso era carente della necessaria indicazione delle mansioni effettivamente svolte, dell'indicazione delle declaratorie contrattuali riferite al CCNL e dei motivi per i quali le mansioni di fatto svolte non siano riconducibili al livello di inquadramento ma al livello superiore). Non è infatti possibile seguire il percorso logico-giuridico “trifasico” sopra descritto poiché il ricorrente non ha neppure adempiuto agli oneri minimi di allegazione che su di esso incombevano. Il ricorrente, in altri termini, ha chiesto, nelle conclusioni, che venga accertato che le mansioni di fatto svolte siano inquadrabili in quelle di
“tecnico specializzato delle infrastrutture di cui all'art. 26 ccnl”, ma non ha provveduto a descrivere gli elementi caratterizzanti della qualifica superiore pretesa e, men che meno, ha effettuato il raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e quelle di fatto svolte, ritenendo che lo svolgimento delle mansioni superiori sia un dato sostanzialmente “pacifico” (pag. 2 del ricorso)…>>.
§3
La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità per avere il Parte_1
Tribunale trascurato di considerare che: 1) “nel fascicolo di primo grado, tra la copiosa documentazione a corredo, vi è anche lo stralcio del CCNL dal quale il Giudicante avrebbe potuto attingere per verificare la fondatezza della domanda….: 2) “l'odierno appellante da pag. 1 a pag. 4 del ricorso ha pedissequamente descritto tutta l'attività svolta dal ricorrente, indicando e provando le effettive mansioni svolte, dimostrando la carenza della figura professionale nella sede di lavoro che di fatto veniva sopperita dal ricorrente con riconoscimento stesso delle effettive mansioni svolte da parte dell'odierna appellata. Il tutto attraverso la copiosa documentazione versata in atti…”; 3) “al ricorso di primo grado sono stati allegati lo stralcio del CCNL, tutta la corrispondenza tra l'appellante e l'appellata, gli ordini di servizio, la manifestazione di interesse per la copertura della figura di tecnico di manutenzione, i conteggi delle differenze retributive e tanta altra documentazione utile a provare la fondatezza della domanda del ricorrente…”. Segnala altresì che “...nelle more del giudicato della
Pag. 3 di 7 sentenza di primo grado e precisamente in data 24/05/2024, l'appellata CP_2 comunicava al sig. che a far data dal 03.06.2024 sarebbe stato inquadrato Parte_1 nella figura di capo tecnico delle infrastrutture livello professionale B ovvero nelle mansioni di fatto svolte dallo stesso ricorrente fin dall'anno 2006, ciò a riprova del fatto che il ricorrente ha ed aveva fin dall'anno 2006 tutti i requisiti abilitativi e le qualifiche professionali necessari richiesti per poter espletare dette mansioni – capo tecnico delle infrastrutture- cosa che di fatto ha sempre espletato lo si ribadisce fin dall'anno 2006”.
§3.1
Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 6 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
L'appello va dichiarato inammissibile, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla parte appellata.
§4.1
Orbene, l'argomentazione centrale svolta dal giudicante, secondo cui le declaratorie contrattuali devono essere riportate nel ricorso introduttivo, mentre tale allegazione difetta nel caso di specie, trova conferma nella lettura del ricorso di primo grado:
< Il ricorrente è stato assunto dalla società convenuta, con contratto di formazione e lavoro in data 03.02.1997, nel profilo di Operatore della Manutenzione, della durata di 24 mesi, allo scadere dei quali il sig. è stato confermato in servizio nello steso Pt_1 profilo con contratto a tempo indeterminato Matricola 921128 C. Ed invero, la sede di lavoro assegnatogli risulta ancora oggi l'Ufficio Manutenzioni di Reggio Calabria - Reparto TLC- ( ex Zona TLC5 di Catanzaro Lido), e nello specifico nel tratto ferroviario che va da a Sibari (entrambe escluse) e Lamezia Terme- Nicastro, il tutto per Controparte_3 un numero complessivo di 44 stazioni. Nell'anno 1997 anno di inizio lavoro per il ricorrente, nella squadra vi erano tre tecnici un capo tecnico ed un capo zona. Col passar del tempo, man mano che i soggetti che rivestivano le qualifiche di responsabili sono andati in pensione, gli stessi non sono mai stati rimpiazzati, tanto è vero che, nell'anno 2004 circa, la zona di Catanzaro Lido che fino a quell'anno aveva una entità indipendente, veniva accorpata a quella di Reggio Calabria. La conseguenza di fatto di una siffatta riorganizzazione è stata quella di aver ufficialmente la presenza di un capo zona con sede a Reggio Calabria, ma in pratica nella zona di Catanzaro Lido non è mai stata riscontrata la presenza nel coordinamento del lavoro né del capo zona né tantomeno di tecnici e tecnici specializzati in gergo - capo tecnici - i quali man mano che sono andati in pensione le figure che risultavano in servizio da molteplici anni, non sono mai stati rimpiazzati, tanto è vero che addirittura dall'anno 2013 ( anno in cui è andato
Pag. 4 di 7 in pensione Carito) al marzo 2016 la prima zona TLC di Catanzaro Lido è rimasta completamente priva di tecnici e capo tecnici. Ed è proprio in questo periodo, la prova lampante e inconfutabile del fatto che la figura di capo tecnico per circa tre anni è stata assunta ed espletata dal sig. ...il sig. da oltre 10 anni ha svolto e Parte_1 Pt_1 svolge tuttora attività operative relative ad installazione, riparazione, manutenzione e verifica sugli impianti e sulle strutture, sulle apparecchiature, programmazione software, in tutta la tratta di competenza del ex zona TLC di Catanzaro Lido, svolgendo altresì le mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative connesse;
attività tecno- operative di installazione degli impianti e degli apparati, anche attraverso l'utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse, con annesso controllo amministrativo, il tutto in piena autonomia e con margini di discrezionalità, coordinando il lavoro degli altri soggetti posti nella sua squadra. A riprova di quanto appena asserito, si precisa che, l'odierno ricorrente nel periodo in cui era anche in servizio il sig. il quale Parte_2 contrattualmente aveva la qualifica di tecnico, non era affatto subordinato a quest'ultimo, anzi svolgeva pari attività poiché anche il sig. rivestiva di fatto la Pt_2 qualifica di capo tecnico o tecnico specializzato rispetto alla squadra dallo stesso gestita. Ed invero, entrambi si dividevano le zona di competenza del dipartimento, formando due distinte squadre, dirette una dal e l'altra dal utilizzando all'uopo automezzi Pt_2 Pt_1 diversi, e svolgendo le mansioni di cui sopra dietro direttive esclusive dei capo zona con i quali si confrontavano direttamente ed autonomamente. Il sig. quindi, fermo Pt_1 restando le sue mansioni contrattuali mai modificate in melius dall'azienda datrice di lavoro, come sopra meglio descritte, di fatto espletava l'ulteriore attività spettante ai tecnici specializzati ovvero: attività tecnico operativa organizzativa e gestionale finalizzata alla realizzazione ed al controllo dei processi produttivi di manutenzione e realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria in linea negli impianti nei cantieri e nei laboratori, il tutto in piena autonomia e coordinando il lavoro di altri operatori impegnati nello stesso compartimento, il capo tecnico operando nel proprio settore in piena autonomia e godendo di pieno potere decisionale nell'espletamento di tutte le attività di operaio e di tecnico che si rendessero necessarie. Il sig. così si è ritrovato Pt_1
a svolgere da solo una intensa attività di risoluzione delle problematiche connessi a guasti tecnologici, alla programmazione di software acquistando necessariamente diverse abilitazioni, tra cui la Terza GSMR (giusta documentazione allegata), ovvero una qualifica atta ad operare in un settore di telefonia mobile che può essere acquisita solo da soggetti che svolgono le mansioni di tecnico o capo tecnico ovvero tecnico specializzato…>>.
§4.2
Nel ricorso, invero, non solo manca alcun riferimento alle declaratorie contrattuali di riferimento (che quindi non vengono riportate nel ricorso), ma neppure vengono indicate la categoria di appartenenza e quella cui il sig. aspira;
d'altro canto, la Pt_1 produzione in atti del ccnl e dello stralcio relativo alle declaratorie non ha alcuna efficacia sanante delle lacune della domanda, perché, secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, da cui non v'è ragione di discostarsi: <<…il
Pag. 5 di 7 giudizio di sussunzione delle mansioni svolte nelle mansioni previste dalle qualifiche è impossibile in mancanza di indicazione del contenuto professionale della qualifica invocata, aspetto che è interamente oggetto di onere del ricorrente e non soggetto ad indagine officiosa. Non vi è dubbio infatti che, in tema di domande concernenti un superiore inquadramento, con le consequenziali ricadute in termini economici, il lavoratore ricorrente deve riportare integralmente il contenuto della norma di natura negoziale collettiva volta a fondare la pretesa, il cui accoglimento impone la puntuale comparazione tra le mansioni effettivamente svolte con quelle richieste dalla fonte negoziale, ai fini della attribuzione della qualifica richiesta (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24230 del 13/11/2014, Rv. 633192 - 01)…>> (Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 17070 del 13/08/2020).
Né il ricorrente ha dedotto l'esistenza di normativa diversa da quella contrattuale in forza della quale lo svolgimento di mansioni di “capo tecnico” darebbe diritto alla qualifica superiore a prescindere dal contenuto professionale specifico delle mansioni.
§5
Pertanto, ritiene il Collegio di poter condividere la valutazione del giudicante secondo cui, nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, le declaratorie contrattuali devono essere riportate nel ricorso, mentre dalla disamina del ricorso non è dato rinvenire alcun accenno alle suddette.
§5.1
Ciò posto, è noto che, in base all'art. 434 cpc, in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame è necessario e sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr. Cass. SU n. 27199/17).
Nel caso di specie, invero, l'appellante non ha mosso alcuna censura in ordine alla questione dirimente che rappresenta il fulcro della decisione, e cioè la mancata indicazione delle declaratorie contrattuali di riferimento nell'atto introduttivo – ossia la questione che il Tribunale ha ritenuto ostativa all'accoglimento della domanda.
In definitiva, l'appello, proprio perché non investe tutte le ragioni della ritenuta infondatezza del ricorso introduttivo, è inammissibile.
§5
Alla pronuncia di inammissibilità consegue la conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato in data 7 ottobre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. n. 370/24, resa in data 9 aprile 2024, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 3000,00, oltre accessori come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 12 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 7 di 7
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1040 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Catanzaro in Viale Parte_1 C.F._1
Lucrezia della Valle n. 19/G presso lo studio dell'Avv. Antonella Germanò, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso di primo grado appellante e
(C.F. ), in persona dell'Avv. Nicola Nero, Controparte_1 P.IVA_1 nella sua qualità di institore ed in virtù dei poteri conferitigli con procura per atto Notaio del 09/03/2023, Rep. n. 87281, elettivamente domiciliata in Soverato Persona_1
(CZ) Via A. Comito n.19 presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Cilurzo, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Giovanni Ronconi e all'Avv. Dora Antonia Vuolo, in forza di mandato rilasciato su foglio separato da ritenersi in calce alla memoria di costituzione in appello, allegato digitalmente ai sensi del D.P.R. 123/2001. appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Mansioni superiori
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < in riforma dell'impugnata sentenza n 370/2024 emessa dal Tribunale di Catanzaro – sez. Lavoro in data 09/04/2024, mai notificata, così come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio ed in particolare, : - - - - Accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento della qualifica di tecnico specializzato Parte_1 delle infrastrutture, a far data dal gennaio 2006; in via subordinata e solo nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non dovesse ritenere l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento delle mansioni di tecnico specializzato delle infrastrutture, accertare e dichiarare il riconoscimento in capo all'odierno ricorrente delle mansioni di tecnico della Manutenzione delle infrastrutture;
condannare per l'effetto la società Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del
[...] ricorrente della somma di € 23.296,00 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, o comunque nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia anche in considerazione della qualifica riconosciuta al sig. in corso di causa;
, ovvero Parte_1 quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, fino alla data del 03.06.2024, data in cui il livello superiore è stato spontaneamente riconosciuto al ricorrente da parte dell'Ente convenuto. Con vittoria di spese di primo e secondo grado in favore del sottoscritto legale distrattario ex art. 93 c.p.c. con ogni altro conseguenziale effetto di legge>>; per l'appellato: <<… In via Preliminare: • Dichiarare l'inammissibilità del Ricorso in Appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., novellato dalla Legge n. 134/2012. Nel Merito: • Rigettare il Ricorso in Appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza avversata, con i provvedimenti consequenziali di legge anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio. In via subalterna, e nella denegata ipotesi in cui si ritenesse fondato l'appello: • dichiarare l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive precedenti alla data del 30 novembre 2014. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
<<
1. Con ricorso depositato in data 23/10/2019, ha convenuto in giudizio Parte_1 la chiedendone la condanna al pagamento dalla somma Controparte_1 di euro 23.296,00 a titolo di differenze retributive, rivendicate per le mansioni superiori asseritamente svolte. Benché, infatti, inquadrato come operatore della manutenzione nella zona di Catanzaro Lido, a partire dal 01/01/2006 e fino al marzo 2016 (data in cui venivano individuati due capi tecnici), egli avrebbe svolto le funzioni di “tecnico specializzato”. A supporto il ricorrente deduceva che la figura di “capo tecnico”, nel citato periodo, era inesistente presso la sede di Catanzaro Lido e l'unico soggetto che, di fatto, rivestiva la qualifica di tecnico (e, quando serviva, anche quella di capotecnico) era stato sempre lui.
Pag. 2 di 7 2. Si è costituita la che ha concluso chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso e, in via subordinata, che venga dichiarata l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive antecedenti al 30/11/2014 (consistendo l'unico atto interruttivo nel ricorso notificato in data 30/11/2019)>>.
§2.1
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione delle spese di lite, alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<5…nel presente giudizio parte ricorrente non ha indicato in ricorso le declaratorie contrattuali di riferimento in modo da consentire al giudice la verifica della fondatezza delle proprie pretese. Ne deriva che la domanda deve essere inevitabilmente rigettata a fronte della grave carenza in punto di allegazione, ancor prima che probatorio (in tal senso, Tribunale di Napoli Nord, sent. 02/03/2022; Tribunale di Roma, sent. 03/05/2022, n. 3910 che ha rigettato la domanda del lavoratore poiché il ricorso era carente della necessaria indicazione delle mansioni effettivamente svolte, dell'indicazione delle declaratorie contrattuali riferite al CCNL e dei motivi per i quali le mansioni di fatto svolte non siano riconducibili al livello di inquadramento ma al livello superiore). Non è infatti possibile seguire il percorso logico-giuridico “trifasico” sopra descritto poiché il ricorrente non ha neppure adempiuto agli oneri minimi di allegazione che su di esso incombevano. Il ricorrente, in altri termini, ha chiesto, nelle conclusioni, che venga accertato che le mansioni di fatto svolte siano inquadrabili in quelle di
“tecnico specializzato delle infrastrutture di cui all'art. 26 ccnl”, ma non ha provveduto a descrivere gli elementi caratterizzanti della qualifica superiore pretesa e, men che meno, ha effettuato il raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e quelle di fatto svolte, ritenendo che lo svolgimento delle mansioni superiori sia un dato sostanzialmente “pacifico” (pag. 2 del ricorso)…>>.
§3
La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità per avere il Parte_1
Tribunale trascurato di considerare che: 1) “nel fascicolo di primo grado, tra la copiosa documentazione a corredo, vi è anche lo stralcio del CCNL dal quale il Giudicante avrebbe potuto attingere per verificare la fondatezza della domanda….: 2) “l'odierno appellante da pag. 1 a pag. 4 del ricorso ha pedissequamente descritto tutta l'attività svolta dal ricorrente, indicando e provando le effettive mansioni svolte, dimostrando la carenza della figura professionale nella sede di lavoro che di fatto veniva sopperita dal ricorrente con riconoscimento stesso delle effettive mansioni svolte da parte dell'odierna appellata. Il tutto attraverso la copiosa documentazione versata in atti…”; 3) “al ricorso di primo grado sono stati allegati lo stralcio del CCNL, tutta la corrispondenza tra l'appellante e l'appellata, gli ordini di servizio, la manifestazione di interesse per la copertura della figura di tecnico di manutenzione, i conteggi delle differenze retributive e tanta altra documentazione utile a provare la fondatezza della domanda del ricorrente…”. Segnala altresì che “...nelle more del giudicato della
Pag. 3 di 7 sentenza di primo grado e precisamente in data 24/05/2024, l'appellata CP_2 comunicava al sig. che a far data dal 03.06.2024 sarebbe stato inquadrato Parte_1 nella figura di capo tecnico delle infrastrutture livello professionale B ovvero nelle mansioni di fatto svolte dallo stesso ricorrente fin dall'anno 2006, ciò a riprova del fatto che il ricorrente ha ed aveva fin dall'anno 2006 tutti i requisiti abilitativi e le qualifiche professionali necessari richiesti per poter espletare dette mansioni – capo tecnico delle infrastrutture- cosa che di fatto ha sempre espletato lo si ribadisce fin dall'anno 2006”.
§3.1
Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 6 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
L'appello va dichiarato inammissibile, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla parte appellata.
§4.1
Orbene, l'argomentazione centrale svolta dal giudicante, secondo cui le declaratorie contrattuali devono essere riportate nel ricorso introduttivo, mentre tale allegazione difetta nel caso di specie, trova conferma nella lettura del ricorso di primo grado:
< Il ricorrente è stato assunto dalla società convenuta, con contratto di formazione e lavoro in data 03.02.1997, nel profilo di Operatore della Manutenzione, della durata di 24 mesi, allo scadere dei quali il sig. è stato confermato in servizio nello steso Pt_1 profilo con contratto a tempo indeterminato Matricola 921128 C. Ed invero, la sede di lavoro assegnatogli risulta ancora oggi l'Ufficio Manutenzioni di Reggio Calabria - Reparto TLC- ( ex Zona TLC5 di Catanzaro Lido), e nello specifico nel tratto ferroviario che va da a Sibari (entrambe escluse) e Lamezia Terme- Nicastro, il tutto per Controparte_3 un numero complessivo di 44 stazioni. Nell'anno 1997 anno di inizio lavoro per il ricorrente, nella squadra vi erano tre tecnici un capo tecnico ed un capo zona. Col passar del tempo, man mano che i soggetti che rivestivano le qualifiche di responsabili sono andati in pensione, gli stessi non sono mai stati rimpiazzati, tanto è vero che, nell'anno 2004 circa, la zona di Catanzaro Lido che fino a quell'anno aveva una entità indipendente, veniva accorpata a quella di Reggio Calabria. La conseguenza di fatto di una siffatta riorganizzazione è stata quella di aver ufficialmente la presenza di un capo zona con sede a Reggio Calabria, ma in pratica nella zona di Catanzaro Lido non è mai stata riscontrata la presenza nel coordinamento del lavoro né del capo zona né tantomeno di tecnici e tecnici specializzati in gergo - capo tecnici - i quali man mano che sono andati in pensione le figure che risultavano in servizio da molteplici anni, non sono mai stati rimpiazzati, tanto è vero che addirittura dall'anno 2013 ( anno in cui è andato
Pag. 4 di 7 in pensione Carito) al marzo 2016 la prima zona TLC di Catanzaro Lido è rimasta completamente priva di tecnici e capo tecnici. Ed è proprio in questo periodo, la prova lampante e inconfutabile del fatto che la figura di capo tecnico per circa tre anni è stata assunta ed espletata dal sig. ...il sig. da oltre 10 anni ha svolto e Parte_1 Pt_1 svolge tuttora attività operative relative ad installazione, riparazione, manutenzione e verifica sugli impianti e sulle strutture, sulle apparecchiature, programmazione software, in tutta la tratta di competenza del ex zona TLC di Catanzaro Lido, svolgendo altresì le mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative connesse;
attività tecno- operative di installazione degli impianti e degli apparati, anche attraverso l'utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse, con annesso controllo amministrativo, il tutto in piena autonomia e con margini di discrezionalità, coordinando il lavoro degli altri soggetti posti nella sua squadra. A riprova di quanto appena asserito, si precisa che, l'odierno ricorrente nel periodo in cui era anche in servizio il sig. il quale Parte_2 contrattualmente aveva la qualifica di tecnico, non era affatto subordinato a quest'ultimo, anzi svolgeva pari attività poiché anche il sig. rivestiva di fatto la Pt_2 qualifica di capo tecnico o tecnico specializzato rispetto alla squadra dallo stesso gestita. Ed invero, entrambi si dividevano le zona di competenza del dipartimento, formando due distinte squadre, dirette una dal e l'altra dal utilizzando all'uopo automezzi Pt_2 Pt_1 diversi, e svolgendo le mansioni di cui sopra dietro direttive esclusive dei capo zona con i quali si confrontavano direttamente ed autonomamente. Il sig. quindi, fermo Pt_1 restando le sue mansioni contrattuali mai modificate in melius dall'azienda datrice di lavoro, come sopra meglio descritte, di fatto espletava l'ulteriore attività spettante ai tecnici specializzati ovvero: attività tecnico operativa organizzativa e gestionale finalizzata alla realizzazione ed al controllo dei processi produttivi di manutenzione e realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria in linea negli impianti nei cantieri e nei laboratori, il tutto in piena autonomia e coordinando il lavoro di altri operatori impegnati nello stesso compartimento, il capo tecnico operando nel proprio settore in piena autonomia e godendo di pieno potere decisionale nell'espletamento di tutte le attività di operaio e di tecnico che si rendessero necessarie. Il sig. così si è ritrovato Pt_1
a svolgere da solo una intensa attività di risoluzione delle problematiche connessi a guasti tecnologici, alla programmazione di software acquistando necessariamente diverse abilitazioni, tra cui la Terza GSMR (giusta documentazione allegata), ovvero una qualifica atta ad operare in un settore di telefonia mobile che può essere acquisita solo da soggetti che svolgono le mansioni di tecnico o capo tecnico ovvero tecnico specializzato…>>.
§4.2
Nel ricorso, invero, non solo manca alcun riferimento alle declaratorie contrattuali di riferimento (che quindi non vengono riportate nel ricorso), ma neppure vengono indicate la categoria di appartenenza e quella cui il sig. aspira;
d'altro canto, la Pt_1 produzione in atti del ccnl e dello stralcio relativo alle declaratorie non ha alcuna efficacia sanante delle lacune della domanda, perché, secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, da cui non v'è ragione di discostarsi: <<…il
Pag. 5 di 7 giudizio di sussunzione delle mansioni svolte nelle mansioni previste dalle qualifiche è impossibile in mancanza di indicazione del contenuto professionale della qualifica invocata, aspetto che è interamente oggetto di onere del ricorrente e non soggetto ad indagine officiosa. Non vi è dubbio infatti che, in tema di domande concernenti un superiore inquadramento, con le consequenziali ricadute in termini economici, il lavoratore ricorrente deve riportare integralmente il contenuto della norma di natura negoziale collettiva volta a fondare la pretesa, il cui accoglimento impone la puntuale comparazione tra le mansioni effettivamente svolte con quelle richieste dalla fonte negoziale, ai fini della attribuzione della qualifica richiesta (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24230 del 13/11/2014, Rv. 633192 - 01)…>> (Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 17070 del 13/08/2020).
Né il ricorrente ha dedotto l'esistenza di normativa diversa da quella contrattuale in forza della quale lo svolgimento di mansioni di “capo tecnico” darebbe diritto alla qualifica superiore a prescindere dal contenuto professionale specifico delle mansioni.
§5
Pertanto, ritiene il Collegio di poter condividere la valutazione del giudicante secondo cui, nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, le declaratorie contrattuali devono essere riportate nel ricorso, mentre dalla disamina del ricorso non è dato rinvenire alcun accenno alle suddette.
§5.1
Ciò posto, è noto che, in base all'art. 434 cpc, in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame è necessario e sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr. Cass. SU n. 27199/17).
Nel caso di specie, invero, l'appellante non ha mosso alcuna censura in ordine alla questione dirimente che rappresenta il fulcro della decisione, e cioè la mancata indicazione delle declaratorie contrattuali di riferimento nell'atto introduttivo – ossia la questione che il Tribunale ha ritenuto ostativa all'accoglimento della domanda.
In definitiva, l'appello, proprio perché non investe tutte le ragioni della ritenuta infondatezza del ricorso introduttivo, è inammissibile.
§5
Alla pronuncia di inammissibilità consegue la conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato in data 7 ottobre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. n. 370/24, resa in data 9 aprile 2024, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 3000,00, oltre accessori come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 12 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 7 di 7