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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/09/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 116/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 116 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 26.03.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pontedera, via F. Lotti n. 12, presso lo studio dell'Avv. Sonia Ticciati che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice contro
(C.F. ), residente in [...]. CP C.F._2
- convenuto contumace
Oggetto: “Divisione di beni non caduti in successione”.
Conclusioni delle parti: come da comparsa conclusionale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, previa nomina in via istruttoria di un consulente tecnico d'ufficio per la formazione delle singole quote di proprietà spettanti ai singoli comproprietari, così provvedere:
− dichiarare lo scioglimento della comunione dell'immobile sito in Ponsacco, via N. Sauro n. 139, accatastato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Ponsacco foglio 12 particelle 71 sub 6 piano 3 cat. A/2 classe 2 vani 6,5, rendita € 872,81 (l'appartamento), particella 71 sub 7 piano T cat. C/6 classe 2 rendita € 59,65 (l'autorimessa); sono compresi nella vendita i proporzionali diritti di comunione e condominio quali rappresentati dalla particella 71 sub 1 escluso il sub 19, particella 71 sub 2 e particella 71 sub 4, attribuendo la quota di ½ ciascuno dei proprietari;
− disporre la liquidazione in denaro della quota spettante alla IG.ra , previo accertamento del valore del Pt_1 compendio immobiliare;
− ordinare la vendita del bene;
− condannare il IG. a pagare CP alla IG.ra a titolo di indennità di occupazione la somma di €. 250,00 mensili Parte_1
a far data dal mese di Settembre 2016, oltre rivalutazione monetaria ed interessi leali, sino alla data di effettivo rilascio. Ai fini del contributo unificato, nulla è dovuto per ammissione al Gratuito
Patrocinio. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto di avere sposato il convenuto il 14.11.1992 e di avere acquistato insieme al coniuge, in data 7.07.2006, dunque in costanza di matrimonio e in comunione legale dei beni, l'immobile ad uso abitativo sito in Ponsacco, via N. Sauro n. 139/B, con la precisazione che per il predetto acquisto essi coniugi avevano ottenuto mutuo fondiario garantito da ipoteca per € 104.000,00, con scadenza al 30.06.2026.
Intervenuta la crisi matrimoniale e cessato il matrimonio come da sentenza della Pretura di Tomisoara
(RO) del 7.07.2016, la difesa attrice ha allegato che sarebbe rimasto ad abitare CP nella casa coniugale con il figlio, con la propria compagna e la prole di quest'ultima e avrebbe continuato ad occuparlo senza l'accordo della comproprietaria e senza corrispondere alcuna indennità; che ciò è avvenuto nonostante i coniugi avessero corrisposto le rate del mutuo al 50% ciascuno fino al divorzio, in seguito al quale l'odierna attrice ha riferito di aver corrisposto la ulteriore somma di € 1.500,00.
Pur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito, talché all'udienza del CP
8.07.2021 ne è stata dichiarata la contumacia.
L'interrogatorio formale del convenuto, pur ammesso, non è stato assunto a causa della mancata comparizione dell'interrogando all'udienza del 22.03.2022.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e CTU estimativa del valore locatizio dell'immobile
(elaborato finale depositato il 19.9.2024).
Al termine dell'istruttoria, la difesa attrice ha rinunciato ad alcune delle domande formulate nell'atto di citazione, insistendo per l'accoglimento della sola domanda di condanna al pagamento di un'indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile da parte del convenuto.
Infine, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione il 26.03.2025, con concessione del solo termine per il deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.
*****
1. La controversia trae origine dall'acquisto, in regime di comunione legale tra le parti in causa
(all'epoca coniugate), del bene immobile ad uso abitativo – destinato a casa familiare – facente parte di un più ampio fabbricato sito in Ponsacco, via N. Sauro n. 139/B e identificato al NCEU del medesimo Comune, foglio 12, part. 71 sub. 6, nonché delle relative pertinenze quali l'autorimessa e i diritti di comunione e condominio (doc. 2 attrice).
2. Preliminarmente, deve prendersi atto della rinuncia dell'attrice alla domanda di scioglimento della comunione sull'immobile, alla domanda di liquidazione della quota di proprietà a lei spettante e alla ulteriore domanda relativa alla vendita (giudiziale) del bene in comunione.
Il thema decidendum verte quindi unicamente della domanda di accertamento e di condanna del convenuto al pagamento di una somma a titolo di “indennità di occupazione”, in tesi dovuta all'attrice per avere il IC occupato in via esclusiva l'immobile in comunione.
3. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
4. Quanto al regime del bene immobile oggetto di causa, essendo cessato il rapporto di coniugio tra e come da provvedimento romeno (all. 3 al Parte_1 CP fascicolo dell'attrice), la comunione legale sul bene si è automaticamente sciolta;
per l'effetto, il diritto di proprietà del bene immobile risulta in capo a ciascuna delle parti nella misura del 50% ciascuno, secondo il regime della comunione ordinaria ed in assenza di allegazioni di segno diverso in ordine al riparto e all'esatta entità delle quote.
La disciplina di riferimento, pertanto, è quella di cui agli artt. 1100 ss c.c.
4.1. Come noto, in tema di utilizzo del bene in comunione, l'art. 1102 c.c. dispone che i partecipanti concorrano parimenti nei vantaggi e nei pesi della comunione in proporzione alle rispettive quote, precisando che ciascun UN può utilizzare la cosa comune nel rispetto di vincoli quali: - il divieto di alterazione della destinazione della cosa;
- il divieto di limitare, mediante il proprio utilizzo, il godimento degli altri partecipanti.
La ratio della norma si rinviene nella necessità di contemperare i diritti dei partecipanti alla comunione, escludendo che l'uno possa godere del bene ledendo il pari diritto altrui. A fronte della violazione del divieto in esame, la giurisprudenza ha ormai pacificamente ammesso il diritto al ristoro per il danno sofferto dal UN (sub specie danno da lucro cessante) escluso dall'utilizzo del bene, purché il comproprietario non sia rimasto inerte (di fatto tollerando l'utilizzo esclusivo in capo all'altra parte) e abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in comunione. Non è invece necessario, a rendere legittimo l'utilizzo, un uso paritetico da parte di ciascuno dei comproprietari.
Si richiama, in proposito, la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “In tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.” (Cass. civ., sez. II., 30/03/2012,
n.5156: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la liceità dell'uso esclusivo della casa familiare da parte di un coniuge, protrattosi in seguito alla revoca dell'ordinanza di assegnazione dell'alloggio pronunciata nel corso del giudizio di separazione personale, nonostante il dissenso espresso dall'altro coniuge contitolare).
L'orientamento maggioritario, che qui si condivide, ritiene che il danno in questione sia in re ipsa, perché, sopprimendo quelle facoltà di godimento e di disponibilità insite nel diritto di proprietà, ex art. 832 c.c., si ricollega all'impossibilità di conseguire le utilità, anche potenziali, ricavabili dalla natura normalmente fruttifera del bene (Cass. civ., sez. II, ord. n. 20545 del 6/08/2018; Cass. civ., sez. VI-3, n. 20856 del 9/09/2017; Cass. civ., sez. VI-3, ord. n. 25898 del 15/12/2016).
4.2. Nella fattispecie, la difesa attrice ha assolto all'onere della prova alla stessa incombente, dimostrando l'utilizzo in via esclusiva da parte dell'ex coniuge dell'immobile in comunione, nonché la condotta di quest'ultimo tesa ad ostacolare il godimento del bene da parte della comproprietaria.
4.3. La ha infatti dimostrato, in primis, che il convenuto ha abitato stabilmente nella casa Pt_1 familiare con il figlio avuto dall'odierna attrice e, parimenti, con la sua nuova compagna e i figli di quest'ultima, di fatto ivi costituendo un nuovo nucleo familiare. La circostanza emerge dalla documentazione in atti, in particolare dall'avviso di vendita del febbraio 2025 di cui alla procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile di cui si discute, ove si legge “i beni oggetto di esecuzione risultano occupati dall'esecutato e dai suoi familiari”. La medesima circostanza ha trovato altresì riscontro nel corso dell'istruttoria orale, laddove all'udienza del 21.10.2022 la teste ha Tes_1 dichiarato che abita stabilmente presso la casa familiare in comunione, mentre CP
l'odierna attrice risiede altrove in un appartamento condotto in locazione.
4.4. Parimenti, la teste ha confermato che l'utilizzo esclusivo è avvenuto in assenza del consenso della comproprietaria la quale, anzi, non ha potuto più fare accesso alla casa familiare sin dall'intervenuto divorzio, non potendo neanche asportare le proprie cose dalla casa (“lui diverse volte non le ha permesso di vedere il figlio. Non è mai riuscita a salire in casa, non ha più le chiavi ed è andata via con i vestiti che aveva addosso. Tutti i suoi effetti personali sono rimasti in quella casa”
– verbale udienza del 21.10.2022).
4.5. Detti elementi, per altro, devono ritenersi confermati dallo stesso convenuto in applicazione dell'art. 232 c.p.c.
, infatti, pur ritualmente citato per rispondere al demandato interrogatorio formale, CP non si è presentato per l'incombente né ha prodotto alcun giustificativo per la mancata comparizione in udienza (cfr. notifica dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale tempestivamente e ritualmente notificata alla parte personalmente, come da documentazione depositata dall'avv.
TICCIATI il 15.3.2022). La circostanza, unita al materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio, ha natura di indizio idoneo a fondare, in concorso con gli altri elementi, la domanda di condanna al risarcimento del danno.
5. Accertata la spettanza del risarcimento, non resta che accertare il quantum.
Sul punto si osserva che il risarcimento del danno può esser determinato con riferimento al c.d.
“danno figurativo”, ossia con riguardo al valore locativo dell'immobile.
Il riferimento al valore locativo si spiega in ragione dell'art. 820 c.c., che definisce frutti civili quelli che si traggono dalla cosa come corrispettivo del godimento, compreso il corrispettivo delle locazioni.
Il mancato godimento dell'immobile cagiona di certo un impedimento a godere della normale natura fruttifera dell'immobile, e quindi il pregiudizio patrimoniale ben può essere parametrato al valore locativo dell'immobile stesso.
Si richiamano, nel caso che ne occupa, le risultanze della CTU in atti, i cui esiti di condividono in quanto preceduti da indagine completa, coerente ed immuni da vizi logici o metodologici.
L'ausiliario del giudice ha indicato il valore locatizio del bene per cui è causa in € 430,00 mensili;
l'importo spettante all'odierna attrice, quale titolare del 50% del diritto di proprietà, è pari alla meta della somma anzidetta e, dunque, ad € 215,00 mensili.
Il dies a quo, ai fini della liquidazione, decorre dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, atteso che in atti non risultano documenti attestanti richieste dell'attrice tese ad ottenere l'accesso al bene in comunione o al rilascio dello stesso e che neppure sono dirimenti, a tal fine, le dichiarazioni della teste escussa (non avendo la teste fatto riferimento ad una data ben precisa nella quale l'attrice si è recata nell'immobile e ha chiesto il rilascio del bene o quantomeno di poterne godere in pari misura).
Per l'effetto, spetta un indennizzo mensile pari ad € 215,00 dal febbraio 2021 e sino alla data odierna
(per un totale di 54 mensilità) e dunque € 11.610,00.
Trattandosi di debito di valore, tale importo deve essere devalutato (taxatio) e successivamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT-consumo; sulle somme di anno in anno rivalutate vanno altresì applicati gli interessi legali, per un totale di € 12.740,93 (risultato ottenuto applicando all'importo devalutato di euro 9.814,03 la rivalutazione, dal 28.2.2021 al 31.7.2025, e gli interessi legali sulle somme di volta in volta rivalutate, in ossequio ai principi di Cass. civ., Sez. Un n.
1712/1995).
Su detto importo decorrono interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
6. Le spese di lite vengono poste a carico del convenuto soccombente (art. 91 c.p.c.) ed in favore dell'Erario, in ragione dell'ammissione al Gratuito Patrocinio dell'attrice. Dette spese di liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022, secondo i parametri minimi di riferimento, tenuto conto del valore della lite (in base al decisum, scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività processuale in concreto espletata.
In proposito, si rammenta che – come di recente affermato dalla Corte costituzionale - la quantificazione delle spese di lite non subisce deroghe nel “caso particolare in cui la parte vittoriosa
è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato”; infatti anche in tal caso il giudice civile “applica gli ordinari criteri di liquidazione”, pure se lo Stato corrisponde al difensore del non abbiente un compenso dimezzato (C cost n. 64/2024).
I costi della CTU, già liquidati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di parte attrice;
CONDANNA al pagamento in favore di CP Parte_1 dell'importo di euro 12.740,93, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile in comunione, oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
CONDANNA, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario, che si liquidano in euro 2.540,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente i costi del CTU, già liquidati con separato decreto, a carico del convenuto soccombente.
Si comunichi.
Pisa, 5/09/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 116 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 26.03.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pontedera, via F. Lotti n. 12, presso lo studio dell'Avv. Sonia Ticciati che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice contro
(C.F. ), residente in [...]. CP C.F._2
- convenuto contumace
Oggetto: “Divisione di beni non caduti in successione”.
Conclusioni delle parti: come da comparsa conclusionale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, previa nomina in via istruttoria di un consulente tecnico d'ufficio per la formazione delle singole quote di proprietà spettanti ai singoli comproprietari, così provvedere:
− dichiarare lo scioglimento della comunione dell'immobile sito in Ponsacco, via N. Sauro n. 139, accatastato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Ponsacco foglio 12 particelle 71 sub 6 piano 3 cat. A/2 classe 2 vani 6,5, rendita € 872,81 (l'appartamento), particella 71 sub 7 piano T cat. C/6 classe 2 rendita € 59,65 (l'autorimessa); sono compresi nella vendita i proporzionali diritti di comunione e condominio quali rappresentati dalla particella 71 sub 1 escluso il sub 19, particella 71 sub 2 e particella 71 sub 4, attribuendo la quota di ½ ciascuno dei proprietari;
− disporre la liquidazione in denaro della quota spettante alla IG.ra , previo accertamento del valore del Pt_1 compendio immobiliare;
− ordinare la vendita del bene;
− condannare il IG. a pagare CP alla IG.ra a titolo di indennità di occupazione la somma di €. 250,00 mensili Parte_1
a far data dal mese di Settembre 2016, oltre rivalutazione monetaria ed interessi leali, sino alla data di effettivo rilascio. Ai fini del contributo unificato, nulla è dovuto per ammissione al Gratuito
Patrocinio. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto di avere sposato il convenuto il 14.11.1992 e di avere acquistato insieme al coniuge, in data 7.07.2006, dunque in costanza di matrimonio e in comunione legale dei beni, l'immobile ad uso abitativo sito in Ponsacco, via N. Sauro n. 139/B, con la precisazione che per il predetto acquisto essi coniugi avevano ottenuto mutuo fondiario garantito da ipoteca per € 104.000,00, con scadenza al 30.06.2026.
Intervenuta la crisi matrimoniale e cessato il matrimonio come da sentenza della Pretura di Tomisoara
(RO) del 7.07.2016, la difesa attrice ha allegato che sarebbe rimasto ad abitare CP nella casa coniugale con il figlio, con la propria compagna e la prole di quest'ultima e avrebbe continuato ad occuparlo senza l'accordo della comproprietaria e senza corrispondere alcuna indennità; che ciò è avvenuto nonostante i coniugi avessero corrisposto le rate del mutuo al 50% ciascuno fino al divorzio, in seguito al quale l'odierna attrice ha riferito di aver corrisposto la ulteriore somma di € 1.500,00.
Pur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito, talché all'udienza del CP
8.07.2021 ne è stata dichiarata la contumacia.
L'interrogatorio formale del convenuto, pur ammesso, non è stato assunto a causa della mancata comparizione dell'interrogando all'udienza del 22.03.2022.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e CTU estimativa del valore locatizio dell'immobile
(elaborato finale depositato il 19.9.2024).
Al termine dell'istruttoria, la difesa attrice ha rinunciato ad alcune delle domande formulate nell'atto di citazione, insistendo per l'accoglimento della sola domanda di condanna al pagamento di un'indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile da parte del convenuto.
Infine, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione il 26.03.2025, con concessione del solo termine per il deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.
*****
1. La controversia trae origine dall'acquisto, in regime di comunione legale tra le parti in causa
(all'epoca coniugate), del bene immobile ad uso abitativo – destinato a casa familiare – facente parte di un più ampio fabbricato sito in Ponsacco, via N. Sauro n. 139/B e identificato al NCEU del medesimo Comune, foglio 12, part. 71 sub. 6, nonché delle relative pertinenze quali l'autorimessa e i diritti di comunione e condominio (doc. 2 attrice).
2. Preliminarmente, deve prendersi atto della rinuncia dell'attrice alla domanda di scioglimento della comunione sull'immobile, alla domanda di liquidazione della quota di proprietà a lei spettante e alla ulteriore domanda relativa alla vendita (giudiziale) del bene in comunione.
Il thema decidendum verte quindi unicamente della domanda di accertamento e di condanna del convenuto al pagamento di una somma a titolo di “indennità di occupazione”, in tesi dovuta all'attrice per avere il IC occupato in via esclusiva l'immobile in comunione.
3. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
4. Quanto al regime del bene immobile oggetto di causa, essendo cessato il rapporto di coniugio tra e come da provvedimento romeno (all. 3 al Parte_1 CP fascicolo dell'attrice), la comunione legale sul bene si è automaticamente sciolta;
per l'effetto, il diritto di proprietà del bene immobile risulta in capo a ciascuna delle parti nella misura del 50% ciascuno, secondo il regime della comunione ordinaria ed in assenza di allegazioni di segno diverso in ordine al riparto e all'esatta entità delle quote.
La disciplina di riferimento, pertanto, è quella di cui agli artt. 1100 ss c.c.
4.1. Come noto, in tema di utilizzo del bene in comunione, l'art. 1102 c.c. dispone che i partecipanti concorrano parimenti nei vantaggi e nei pesi della comunione in proporzione alle rispettive quote, precisando che ciascun UN può utilizzare la cosa comune nel rispetto di vincoli quali: - il divieto di alterazione della destinazione della cosa;
- il divieto di limitare, mediante il proprio utilizzo, il godimento degli altri partecipanti.
La ratio della norma si rinviene nella necessità di contemperare i diritti dei partecipanti alla comunione, escludendo che l'uno possa godere del bene ledendo il pari diritto altrui. A fronte della violazione del divieto in esame, la giurisprudenza ha ormai pacificamente ammesso il diritto al ristoro per il danno sofferto dal UN (sub specie danno da lucro cessante) escluso dall'utilizzo del bene, purché il comproprietario non sia rimasto inerte (di fatto tollerando l'utilizzo esclusivo in capo all'altra parte) e abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in comunione. Non è invece necessario, a rendere legittimo l'utilizzo, un uso paritetico da parte di ciascuno dei comproprietari.
Si richiama, in proposito, la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “In tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.” (Cass. civ., sez. II., 30/03/2012,
n.5156: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la liceità dell'uso esclusivo della casa familiare da parte di un coniuge, protrattosi in seguito alla revoca dell'ordinanza di assegnazione dell'alloggio pronunciata nel corso del giudizio di separazione personale, nonostante il dissenso espresso dall'altro coniuge contitolare).
L'orientamento maggioritario, che qui si condivide, ritiene che il danno in questione sia in re ipsa, perché, sopprimendo quelle facoltà di godimento e di disponibilità insite nel diritto di proprietà, ex art. 832 c.c., si ricollega all'impossibilità di conseguire le utilità, anche potenziali, ricavabili dalla natura normalmente fruttifera del bene (Cass. civ., sez. II, ord. n. 20545 del 6/08/2018; Cass. civ., sez. VI-3, n. 20856 del 9/09/2017; Cass. civ., sez. VI-3, ord. n. 25898 del 15/12/2016).
4.2. Nella fattispecie, la difesa attrice ha assolto all'onere della prova alla stessa incombente, dimostrando l'utilizzo in via esclusiva da parte dell'ex coniuge dell'immobile in comunione, nonché la condotta di quest'ultimo tesa ad ostacolare il godimento del bene da parte della comproprietaria.
4.3. La ha infatti dimostrato, in primis, che il convenuto ha abitato stabilmente nella casa Pt_1 familiare con il figlio avuto dall'odierna attrice e, parimenti, con la sua nuova compagna e i figli di quest'ultima, di fatto ivi costituendo un nuovo nucleo familiare. La circostanza emerge dalla documentazione in atti, in particolare dall'avviso di vendita del febbraio 2025 di cui alla procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile di cui si discute, ove si legge “i beni oggetto di esecuzione risultano occupati dall'esecutato e dai suoi familiari”. La medesima circostanza ha trovato altresì riscontro nel corso dell'istruttoria orale, laddove all'udienza del 21.10.2022 la teste ha Tes_1 dichiarato che abita stabilmente presso la casa familiare in comunione, mentre CP
l'odierna attrice risiede altrove in un appartamento condotto in locazione.
4.4. Parimenti, la teste ha confermato che l'utilizzo esclusivo è avvenuto in assenza del consenso della comproprietaria la quale, anzi, non ha potuto più fare accesso alla casa familiare sin dall'intervenuto divorzio, non potendo neanche asportare le proprie cose dalla casa (“lui diverse volte non le ha permesso di vedere il figlio. Non è mai riuscita a salire in casa, non ha più le chiavi ed è andata via con i vestiti che aveva addosso. Tutti i suoi effetti personali sono rimasti in quella casa”
– verbale udienza del 21.10.2022).
4.5. Detti elementi, per altro, devono ritenersi confermati dallo stesso convenuto in applicazione dell'art. 232 c.p.c.
, infatti, pur ritualmente citato per rispondere al demandato interrogatorio formale, CP non si è presentato per l'incombente né ha prodotto alcun giustificativo per la mancata comparizione in udienza (cfr. notifica dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale tempestivamente e ritualmente notificata alla parte personalmente, come da documentazione depositata dall'avv.
TICCIATI il 15.3.2022). La circostanza, unita al materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio, ha natura di indizio idoneo a fondare, in concorso con gli altri elementi, la domanda di condanna al risarcimento del danno.
5. Accertata la spettanza del risarcimento, non resta che accertare il quantum.
Sul punto si osserva che il risarcimento del danno può esser determinato con riferimento al c.d.
“danno figurativo”, ossia con riguardo al valore locativo dell'immobile.
Il riferimento al valore locativo si spiega in ragione dell'art. 820 c.c., che definisce frutti civili quelli che si traggono dalla cosa come corrispettivo del godimento, compreso il corrispettivo delle locazioni.
Il mancato godimento dell'immobile cagiona di certo un impedimento a godere della normale natura fruttifera dell'immobile, e quindi il pregiudizio patrimoniale ben può essere parametrato al valore locativo dell'immobile stesso.
Si richiamano, nel caso che ne occupa, le risultanze della CTU in atti, i cui esiti di condividono in quanto preceduti da indagine completa, coerente ed immuni da vizi logici o metodologici.
L'ausiliario del giudice ha indicato il valore locatizio del bene per cui è causa in € 430,00 mensili;
l'importo spettante all'odierna attrice, quale titolare del 50% del diritto di proprietà, è pari alla meta della somma anzidetta e, dunque, ad € 215,00 mensili.
Il dies a quo, ai fini della liquidazione, decorre dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, atteso che in atti non risultano documenti attestanti richieste dell'attrice tese ad ottenere l'accesso al bene in comunione o al rilascio dello stesso e che neppure sono dirimenti, a tal fine, le dichiarazioni della teste escussa (non avendo la teste fatto riferimento ad una data ben precisa nella quale l'attrice si è recata nell'immobile e ha chiesto il rilascio del bene o quantomeno di poterne godere in pari misura).
Per l'effetto, spetta un indennizzo mensile pari ad € 215,00 dal febbraio 2021 e sino alla data odierna
(per un totale di 54 mensilità) e dunque € 11.610,00.
Trattandosi di debito di valore, tale importo deve essere devalutato (taxatio) e successivamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT-consumo; sulle somme di anno in anno rivalutate vanno altresì applicati gli interessi legali, per un totale di € 12.740,93 (risultato ottenuto applicando all'importo devalutato di euro 9.814,03 la rivalutazione, dal 28.2.2021 al 31.7.2025, e gli interessi legali sulle somme di volta in volta rivalutate, in ossequio ai principi di Cass. civ., Sez. Un n.
1712/1995).
Su detto importo decorrono interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
6. Le spese di lite vengono poste a carico del convenuto soccombente (art. 91 c.p.c.) ed in favore dell'Erario, in ragione dell'ammissione al Gratuito Patrocinio dell'attrice. Dette spese di liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022, secondo i parametri minimi di riferimento, tenuto conto del valore della lite (in base al decisum, scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività processuale in concreto espletata.
In proposito, si rammenta che – come di recente affermato dalla Corte costituzionale - la quantificazione delle spese di lite non subisce deroghe nel “caso particolare in cui la parte vittoriosa
è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato”; infatti anche in tal caso il giudice civile “applica gli ordinari criteri di liquidazione”, pure se lo Stato corrisponde al difensore del non abbiente un compenso dimezzato (C cost n. 64/2024).
I costi della CTU, già liquidati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di parte attrice;
CONDANNA al pagamento in favore di CP Parte_1 dell'importo di euro 12.740,93, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile in comunione, oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
CONDANNA, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario, che si liquidano in euro 2.540,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente i costi del CTU, già liquidati con separato decreto, a carico del convenuto soccombente.
Si comunichi.
Pisa, 5/09/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino