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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 3006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3006 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza dell'1 luglio 2025, sostituita dalle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8179/2024 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 [...]
, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Sergio Persico, giusta Parte_2 procura in atti;
-ricorrenti- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Orsingher e Pier
Luigi Tomaselli, giusta procura generale in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a ordinanze-ingiunzioni.
Conclusioni: le ricorrenti hanno concluso come da note ex art. 127 ter depositate in atti.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 30 agosto 2024, le ricorrenti in epigrafe indicate hanno proposto opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni n. 000496074 e n. 000558668 con le quali è stata richiesta, in solido tra loro, la complessiva somma di € 1.049,39 a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali afferenti all'anno 2018, oltre spese di notifica.
1 Hanno preliminarmente eccepito il decorso del termine quinquennale di prescrizione della pretesa previsto dall'art. 28 della L. 689/1981 tenuto conto dell'omissione contributiva relativa a previdenze dell'anno 2018 e la notifica degli atti impugnati del 6 agosto 2024.
Ancora in via preliminare, hanno dedotto la decadenza dal potere sanzionatorio in virtù dell'art. 14 della L. 689/1981 in considerazione dell'illecito commesso nell'anno 2018 e della notifica degli atti di accertamento presupposti del 9 novembre 2021, oltre il termine di 90 giorni individuato dalla normativa.
Hanno asserito, nel merito, che le sanzioni sono conseguenza di un errato accertamento di omissione di versamenti contributivi in quanto il datore di lavoro ha regolarmente adempiuto gli obblighi contributivi afferenti ai propri dipendenti in data antecedente all'atto di accertamento.
Hanno, altresì, dedotto il difetto di motivazione delle ordinanze-ingiunzioni sia in riferimento ai fatti illeciti presupposti all'irrogazione della sanzione che in ordine ai criteri di liquidazione della stessa.
Chiesta preliminarmente la sospensione dei titoli opposti, hanno concluso per l'annullamento degli atti o, in subordine, per la rideterminazione della sanzione nella misura minima edittale.
1.2 Con decreto inaudita altera parte del 2 settembre 2024, ritenuto sussistere il periculum in mora, è stata disposta la sospensione dell'esecutività dei titoli impugnati.
1.3 Con memoria difensiva, depositata in data 17 gennaio 2025, si è costituito tempestivamente in giudizio l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità del CP_2 ricorso giacché proposto oltre il termine di 30 giorni, nonché il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente in quanto non diretta destinataria dell'ordinanza- ingiunzione opposta.
Ha inoltre rilevato di aver rideterminato la sanzione nel minore importo di € 832,00 in virtù del riconoscimento del pagamento indicato in ricorso, il quale, però, non è interamente satisfattivo delle omissioni accertate con gli atti presupposti poiché afferente esclusivamente ai DM10 di dicembre 2017, ancora residuando da versare gli importi relativi ai mesi da aprile a novembre 2018.
Ha contestato la fondatezza della eccezione preliminare di prescrizione giacché i termini di prescrizione sono stati interrotti per mezzo della notifica dei sottesi atti di accertamento delle omissioni contributive, giuste raccomandate del 6.12.2021 e 7.12.2021 spedite, rispettivamente, al legale rappresentante e alla società e, altresì, in quanto medesimi termini devono ritenersi sospesi: a) per il periodo di tre mesi dalla notifica, corrispondente
2 al termine assegnato per il versamento delle quote omesse, stante quanto disposto dall'art. 2, comma 1-quater, del D.L. 463/1983; b) per l'intervallo di tempo dal 23.2.2020 al
31.5.2020 in virtù dell'art. 103, comma 6 bis, D.L. 18/2020 conv. con modificazioni dalla
L. 27/2020.
Ha dedotto di non essere incorso in alcun vizio di difetto di motivazione poiché gli atti impugnati individuano, anche per relationem, tutti gli elementi sufficienti affinché il contravventore sia posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.
Ha esposto di aver rispettato pedissequamente la normativa in tema di quantificazione della sanzione rispettando i criteri ex lege fissati secondo i quali l'importo deve essere liquidato in una somma tra 1,5 e 4 volte l'omissione accertata.
Ha infine asserito la non applicabilità alla materia dell'art. 14 L. 689/1981 in quanto l'art. 2, comma 1-bis, della L. 638/1983, come riformato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs.
8/2016 è normativa speciale derogatoria. Ha subordinatamente affermato che, in ipotesi di applicabilità del termine decadenziale di 90 giorni, non è maturata alcuna decadenza in considerazione dello spostamento in avanti del dies a quo in ragione dell'elevato numero di procedure e incombenze che l' è tenuto a eseguire al fine di CP_2 ragionevolmente accertare le omissioni contributive.
Ha quindi concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto per infondatezza, previa dichiarazione di carenza di legittimazione attiva in capo alla società ricorrente.
1.4 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'udienza dell'1 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa, trattenuta per la decisione, viene definita nei termini che seguono.
***
2 Deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorso appare tempestivo in quanto, a fronte della notifica degli atti opposti del 6 agosto 2024, l'opposizione è stata proposta il 30 agosto 2024, e cioè entro i termini previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 L. 689/1981.
2.2 Ancora in via preliminare, stante l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata da parte resistente, deve darsi atto che, sebbene l' deduca la legittimazione CP_2 esclusiva del destinatario dell'ordinanza-ingiunzione, emerge a chiare lettere dagli atti di causa come gli atti opposti siano stati indirizzati ad entrambe le ricorrenti sicché non può dubitarsi della piena legittimazione attiva di ciascuna di esse.
3 3 Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'Ente previdenziale di irrogare la sanzione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., da ultimo, sentenza n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G.; id. n. 888/2023 emessa il giorno 8.3.2023 nel proc. n. 7178/2022).
Come evidenziato nei richiamati precedenti “…va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1…. … …., per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non
è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale disciplina riformulata a seguito dell'intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della Legge 28 aprile 2014,
n. 67, è stata poi oggetto di ulteriore riforma per effetto dell'art. 23 del D.L. 48/2023 conv. con modificazioni in L. 85/2023, che ha modificato l'art. 2, comma 1-bis, del D.L.
463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, sostituendo le parole:
«da euro 10.000 a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso».
Pertanto, per effetto della novella, l'art. 2, co. 1–bis, D.L. 463/1983 è così riformulato:
“1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore
a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando
4 provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Ciò posto, deve rammentarsi che l'art. 6 del D.Lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L.
689/1981, “in quanto applicabili”.
Segnatamente l'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla
Circolare numero 32 del 25.2.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento CP_2 di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis;
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Deve dunque nella specie ritenersi dirimente, come premesso, l'eccezione di decadenza dalle ricorrenti formulata ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981, considerato che dalla documentazione in atti si evince che solo in data 6.12.2021 e 7.12.2021 venivano notificati, rispettivamente alla Studioso e alla società, gli avvisi di accertamento n.
Protocollo .2100.09/11/2021.0778940 e n. Protocollo CP_2
.2100.09/11/2021.0778941 richiamati nelle due ordinanze-ingiunzioni opposte, atti CP_2 di accertamento prodromico alla irrogazione delle sanzioni.
L'art. 14 L. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
5 Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile
Sez. Un., 31/10/2019, n. 28210; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
Ebbene, nel caso di specie, tale dies a quo può essere collocato all'epoca della scadenza dei contributi omessi, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che CP_1 non implicano particolari aggravi istruttori, né invero l' ha introdotto adeguati CP_2 argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario, nemmeno essendo emersi altresì elementi dai quali desumere la necessità di complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' . CP_1
Nella specie, quindi, a fronte di contributi afferenti, per quanto qui rileva, all'anno 2018, deve rilevarsi la tardività della contestazione delle violazioni, con evidente inosservanza del prescritto termine di 90 giorni.
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
6 Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, L.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
3.2 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come modificati e integrati dal DM n. 147/2022, vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore delle ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede: annulla le ordinanze-ingiunzione opposte;
pone a carico dell' e liquida in favore delle parti ricorrenti le spese di lite che liquida CP_2 in euro 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA, spese forfettarie al 15% e rimborso CU come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania il 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza dell'1 luglio 2025, sostituita dalle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8179/2024 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 [...]
, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Sergio Persico, giusta Parte_2 procura in atti;
-ricorrenti- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Orsingher e Pier
Luigi Tomaselli, giusta procura generale in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a ordinanze-ingiunzioni.
Conclusioni: le ricorrenti hanno concluso come da note ex art. 127 ter depositate in atti.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 30 agosto 2024, le ricorrenti in epigrafe indicate hanno proposto opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni n. 000496074 e n. 000558668 con le quali è stata richiesta, in solido tra loro, la complessiva somma di € 1.049,39 a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali afferenti all'anno 2018, oltre spese di notifica.
1 Hanno preliminarmente eccepito il decorso del termine quinquennale di prescrizione della pretesa previsto dall'art. 28 della L. 689/1981 tenuto conto dell'omissione contributiva relativa a previdenze dell'anno 2018 e la notifica degli atti impugnati del 6 agosto 2024.
Ancora in via preliminare, hanno dedotto la decadenza dal potere sanzionatorio in virtù dell'art. 14 della L. 689/1981 in considerazione dell'illecito commesso nell'anno 2018 e della notifica degli atti di accertamento presupposti del 9 novembre 2021, oltre il termine di 90 giorni individuato dalla normativa.
Hanno asserito, nel merito, che le sanzioni sono conseguenza di un errato accertamento di omissione di versamenti contributivi in quanto il datore di lavoro ha regolarmente adempiuto gli obblighi contributivi afferenti ai propri dipendenti in data antecedente all'atto di accertamento.
Hanno, altresì, dedotto il difetto di motivazione delle ordinanze-ingiunzioni sia in riferimento ai fatti illeciti presupposti all'irrogazione della sanzione che in ordine ai criteri di liquidazione della stessa.
Chiesta preliminarmente la sospensione dei titoli opposti, hanno concluso per l'annullamento degli atti o, in subordine, per la rideterminazione della sanzione nella misura minima edittale.
1.2 Con decreto inaudita altera parte del 2 settembre 2024, ritenuto sussistere il periculum in mora, è stata disposta la sospensione dell'esecutività dei titoli impugnati.
1.3 Con memoria difensiva, depositata in data 17 gennaio 2025, si è costituito tempestivamente in giudizio l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità del CP_2 ricorso giacché proposto oltre il termine di 30 giorni, nonché il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente in quanto non diretta destinataria dell'ordinanza- ingiunzione opposta.
Ha inoltre rilevato di aver rideterminato la sanzione nel minore importo di € 832,00 in virtù del riconoscimento del pagamento indicato in ricorso, il quale, però, non è interamente satisfattivo delle omissioni accertate con gli atti presupposti poiché afferente esclusivamente ai DM10 di dicembre 2017, ancora residuando da versare gli importi relativi ai mesi da aprile a novembre 2018.
Ha contestato la fondatezza della eccezione preliminare di prescrizione giacché i termini di prescrizione sono stati interrotti per mezzo della notifica dei sottesi atti di accertamento delle omissioni contributive, giuste raccomandate del 6.12.2021 e 7.12.2021 spedite, rispettivamente, al legale rappresentante e alla società e, altresì, in quanto medesimi termini devono ritenersi sospesi: a) per il periodo di tre mesi dalla notifica, corrispondente
2 al termine assegnato per il versamento delle quote omesse, stante quanto disposto dall'art. 2, comma 1-quater, del D.L. 463/1983; b) per l'intervallo di tempo dal 23.2.2020 al
31.5.2020 in virtù dell'art. 103, comma 6 bis, D.L. 18/2020 conv. con modificazioni dalla
L. 27/2020.
Ha dedotto di non essere incorso in alcun vizio di difetto di motivazione poiché gli atti impugnati individuano, anche per relationem, tutti gli elementi sufficienti affinché il contravventore sia posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.
Ha esposto di aver rispettato pedissequamente la normativa in tema di quantificazione della sanzione rispettando i criteri ex lege fissati secondo i quali l'importo deve essere liquidato in una somma tra 1,5 e 4 volte l'omissione accertata.
Ha infine asserito la non applicabilità alla materia dell'art. 14 L. 689/1981 in quanto l'art. 2, comma 1-bis, della L. 638/1983, come riformato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs.
8/2016 è normativa speciale derogatoria. Ha subordinatamente affermato che, in ipotesi di applicabilità del termine decadenziale di 90 giorni, non è maturata alcuna decadenza in considerazione dello spostamento in avanti del dies a quo in ragione dell'elevato numero di procedure e incombenze che l' è tenuto a eseguire al fine di CP_2 ragionevolmente accertare le omissioni contributive.
Ha quindi concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto per infondatezza, previa dichiarazione di carenza di legittimazione attiva in capo alla società ricorrente.
1.4 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'udienza dell'1 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa, trattenuta per la decisione, viene definita nei termini che seguono.
***
2 Deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorso appare tempestivo in quanto, a fronte della notifica degli atti opposti del 6 agosto 2024, l'opposizione è stata proposta il 30 agosto 2024, e cioè entro i termini previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 L. 689/1981.
2.2 Ancora in via preliminare, stante l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata da parte resistente, deve darsi atto che, sebbene l' deduca la legittimazione CP_2 esclusiva del destinatario dell'ordinanza-ingiunzione, emerge a chiare lettere dagli atti di causa come gli atti opposti siano stati indirizzati ad entrambe le ricorrenti sicché non può dubitarsi della piena legittimazione attiva di ciascuna di esse.
3 3 Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'Ente previdenziale di irrogare la sanzione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., da ultimo, sentenza n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G.; id. n. 888/2023 emessa il giorno 8.3.2023 nel proc. n. 7178/2022).
Come evidenziato nei richiamati precedenti “…va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1…. … …., per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non
è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale disciplina riformulata a seguito dell'intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della Legge 28 aprile 2014,
n. 67, è stata poi oggetto di ulteriore riforma per effetto dell'art. 23 del D.L. 48/2023 conv. con modificazioni in L. 85/2023, che ha modificato l'art. 2, comma 1-bis, del D.L.
463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, sostituendo le parole:
«da euro 10.000 a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso».
Pertanto, per effetto della novella, l'art. 2, co. 1–bis, D.L. 463/1983 è così riformulato:
“1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore
a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando
4 provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Ciò posto, deve rammentarsi che l'art. 6 del D.Lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L.
689/1981, “in quanto applicabili”.
Segnatamente l'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla
Circolare numero 32 del 25.2.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento CP_2 di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis;
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Deve dunque nella specie ritenersi dirimente, come premesso, l'eccezione di decadenza dalle ricorrenti formulata ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981, considerato che dalla documentazione in atti si evince che solo in data 6.12.2021 e 7.12.2021 venivano notificati, rispettivamente alla Studioso e alla società, gli avvisi di accertamento n.
Protocollo .2100.09/11/2021.0778940 e n. Protocollo CP_2
.2100.09/11/2021.0778941 richiamati nelle due ordinanze-ingiunzioni opposte, atti CP_2 di accertamento prodromico alla irrogazione delle sanzioni.
L'art. 14 L. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
5 Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile
Sez. Un., 31/10/2019, n. 28210; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
Ebbene, nel caso di specie, tale dies a quo può essere collocato all'epoca della scadenza dei contributi omessi, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che CP_1 non implicano particolari aggravi istruttori, né invero l' ha introdotto adeguati CP_2 argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario, nemmeno essendo emersi altresì elementi dai quali desumere la necessità di complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' . CP_1
Nella specie, quindi, a fronte di contributi afferenti, per quanto qui rileva, all'anno 2018, deve rilevarsi la tardività della contestazione delle violazioni, con evidente inosservanza del prescritto termine di 90 giorni.
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
6 Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, L.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
3.2 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come modificati e integrati dal DM n. 147/2022, vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore delle ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede: annulla le ordinanze-ingiunzione opposte;
pone a carico dell' e liquida in favore delle parti ricorrenti le spese di lite che liquida CP_2 in euro 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA, spese forfettarie al 15% e rimborso CU come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania il 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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