Articolo 695 del Codice civile
Articolo 694Articolo 643
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19 aprile 1942
Art. 695.

(Diritti dei creditori personali dell'istituito).

I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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