Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/02/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Lavoro in persona del G.O.T. dottor Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, delegato per la decisione della causa, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8607/2023 promossa da
, nata a [...] il [...] c.f.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa , per procura in atti, dall'Avvocato GIOVANNI
STRAZZERI;
-ricorrente- contro
l , anche quale mandatario della in persona dei rispettivi legali CP_1 Controparte_2
rappresentanti p.t., rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti in atti, dall'Avvocato VALENINA SCHILIRO';
-resistente-
Contro in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato FRANCESCO FRANCINI;
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento e relativo avviso di addebito
1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 0.2.08.2023, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 9008062159 000, notificata in data 23.6.2.2023 da - sede di Catania Controparte_3
-,relativamente all' avviso di addebito n. 593 2015 0001542192 000, asseritamente notificato in data 14.10.2015 per l'importo di Euro 10.227,33 per contributi IVS, anno 2015.
La ricorrente rilevava l'intervenuta prescrizione quinquennale di tutti i crediti contributivi contestati ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 lett. b) della legge
335/1995.
In via subordinata contestava di essere debitrice delle somme iscritte a ruolo.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale l'annullamento dell'intimazione di pagaemento n. 293 2023 9008062159 000, per essere il credito portato dall'avviso di addebito n. 593 2015 0001542192 000 prescritto.
In data 28.3.2024, si costituiva l' , il quale preliminarmente eccepiva il difetto di CP_1
legittimazione passiva di Controparte_2
Eccepiva l'inammissibilità del presente giudizio volto alla contestazione per vizi formali e per motivi di merito avverso tutti i crediti iscritti a ruolo da Ente, CP_4
siccome tardiva alla luce della data di notifica degli avvisi di addebito tutti notificati.
Deduceva che l'avviso di addebito era stato regolarmente notificato alla ricorrente tramite pec rivevuta dalla medesima all'indirizzo pec:
, in data 14.10.2015; pertanto era da ritenersi che il Email_1
suddetto avvisi di addebito fosse stati regolarmente notificati e la ricorrente era
2 decaduta da ogni possibilità di censurare lo stesso sotto il profilo formale e sostanziale.
L'Ente Previdenziale osservava, altresì, che l'unica eccezione attinente al merito della richiesta contributiva riguardava la lamentata prescrizione dei crediti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, co.9, della legge n.335/1995 ma che nessuna prescrizione del credito potesse essere eccepita nei confronti dell' per periodi pregressi alla CP_1
notifica degli avvisi di addebito, per effetto della sua mancata impugnazione entro i predetti termini perentori.
Per quanto concerneva la prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito de quo l' osservava che il termine di prescrizione doveva ritenersi sospeso, in CP_1
considerazione di quanto disposto dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus, e dunque , avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso addebito opposto, e salvi ulteriori atti interruttivi medio tempore posti in essere dall'Agente della Riscossione, il termine di prescrizione, allo stato, non risultava ancora spirato, atteso anche il periodo di sospensione dei termini di prescrizione come sopra evidenziato ( si veda Circolare n.126 del 2021) per un totale di 542 giorni. CP_1
L' produceva gli atti esecutivi posti in essere dal concessionario della riscossione CP_1
in epoca successiva alla notifica dell'avviso di addebito.
In relazione alle spese di lite l' deduceva che il regolamento delle spese relativo CP_1
al capo di opposizione ex art. 24 d.lgs. avrebbe dovuto essere composto tenendo presente la soccombenza della ricorrente.
Inoltre che il regolamento delle spese relativo al capo di opposizione ex art.615 cpc avrebbe dovuto essere composto tenendo presente l'estraneità dell' alla CP_1
soccombenza sullo stesso, il proprio comportamento processuale non oppositivo,
l'imputabilità esclusiva dei fatti che hanno dato luogo al giudizio esclusivamente in capo all'Agente per la riscossione.
Il regolamento complessivo delle spese di lite non avrebbe potuto in ogni caso non tenere conto della prevalente imputabilità della soccombenza all' CP_5
[...
[...] , che con la propria gestione dei crediti affidatigli aveva dato luogo al
[...]
giudizio.
Tanto premesso l' chiedeva al Tribunale quanto segue: << In via preliminare CP_1
dichiarare il difetto di legittimazione di e dichiarare inammissibile ovvero CP_2
comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs.
n.46/1999, tardiva alla luce della notifica degli avvisi di addebito e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria In ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della
Riscossione non ha diritto a procedere esecutivamente in forza delle cartelle opposte.
Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca. In via istruttoria si chiede che il GL voglia ordinare ad l'esibizione e la produzione in giudizio degli atti Controparte_3
esecutivi ed intimatori computi successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti anche ex art.421 ed ex artt. 210 e 213 cpc,o, insubordine ammettere l' a produrre la CP_1
documentazione trasmessa dal concessionario della Riscossione anche ex art 421 c.p.c.
->.
In data 4.4.2024, si costituiva l' , la quale, in primo Controparte_3
luogo, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto essendo l'agente del servizio della riscossione un mero "esecutore", unico legittimato passivo sull'omessa notifica dell'avviso di addebito contestato era l' ente impositore. CP_1
Eccepiva la sua carrenza di legittimazione passiva anche in merito all'eccepita prescrizione da parte della ricorrente, in quanto la Suprema Corte aveva sancito definitivamente il principio per cui, nell'ambito della riscossione dei crediti previdenziali, quando vi sia contestazione nel merito (come ad esempio quando venga
4 eccepita la prescrizione), la legittimazione a contraddire, spetta esclusivamente all'ente impositore . CP_1
AdER osservava che comunque la prescrizione eccepita da controparte non avrebbe potuto dirsi in alcun modo maturata poiché, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, in data 16/02/2022, essa aveva notificato ex art. 26 e 50 DPR 602/73
l'intimazione di pagamento n. 29320229000209037000 avente valore interruttivo della prescrizione del credito oggi contestato, atto mai opposto nei termini di legge da parte della ricorrente, notificato presso lo stesso indirizzo PEC
a cui parte ricorrente aveva ammesso di avere ricevuto Email_2
l'atto oggi impugnato (si veda allegato n. 4 PEC notifica ed intimazione di pagamento
29320229000209037 000) ed inoltre alla fattispecie in esame andava applicata disciplina emergenziale di sospensione della prescrizione dei crediti affidati ad CP_6
dai vari enti dello Stato, dettata per far fronte all'epidemia da COVID- 19, che ha avuto una durata ex lege di 542 giorni.
Tanto premesso l' chiedeva al Tribunale quanto Controparte_3
segue: << In via principale nel merito, rigettare la domanda di parte ricorrente siccome infondata verso , tutto per i motivi di cui in Controparte_3
narrativa. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, rendere indenne in ordine alle spese di giustizia stante l'esclusiva competenza di CP_6
in ordine all'attività di formazione e notifica dell'Avviso di addebito contestato, CP_1
anche alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza nr. 7514 del 08/03/2022. Con vittoria di spese, competenze professionali>>.
All'udienza di discussione del 25 novembre 2024, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
5 Tanto premesso e allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege
335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo
(ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n.
46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nella specie il ricorrente ha proposto sia motivi che possono essere qualificati come opposizione agli atti esecutivi ( omessa notifica degli avvisi di addebito) che motivi quale la prescrizione della pretesa creditoria che integra un'opposizione all'esecuzione.
Per come si è detto, attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., il debitore contesta la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un
6 titolo legittimante l'iscrizione stessa ovvero adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (Cass. 18/7/2005 n. 15149).
Inoltre tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
In via preliminare deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di
[...]
trattandosi di pretese creditoria non cedute da alla detta società di CP_2 CP_1
cartolarizzazione.
Osserva il decidente che dalla documentazione prodotta in atti dall' ( avviso di CP_1
ricevimento della pec ), l' avviso di addebito n. 593 2015 0001542192 000 è stato regolarmente notificato presso l'indirizzo pec della ricorrente “
“ in data 14.10.2015. Email_1
Ciò premesso, vista l' avvenuta regolare notifica dell'avviso di addebito de quo , deve osservarsi che tenuto conto della data della sua notificazione, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è in primo luogo all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica degli stessi – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99.
Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né
l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento
7 amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07;
Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.:
Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass.,
n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori
8 termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991;
Cass. n. 10269/1991) , per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile.
Osserva, tuttavia, ancora il decidente che il ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e
9 notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.. Reputa il Tribunale che la prima opzione sia la più corretta. La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Identica la ratio, reputa, dunque, il Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali ”l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio
2007, n. 12263). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacché neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne
10 consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Si deve, pertanto, a questo punto valutare, se dalla data di notifica dell'avviso di addebito n. 593 2015 0001542192 000 (14.10.2015), alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 293 2023 9008062159 000 effettuata da
[...]
il giorno 23.06.2023, sia decorso il detto termine Controparte_3
prescrizionale.
Ora , dovendosi applicare alla fattispecie in esame, la disciplina emergenziale per contrastare gli effetti della pandemia da COVID 19, l'art. 68 del D.L. 18/2020 (da ultimo modificato dall'art. 2 del D.L. 99/2021), ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (pari a 541 giorni); pertanto per l'avviso di addebito in questione il termine prescrizionale sarebbe dovuto scadere in data 8.04.2022.
Sull'applicazione della normativa speciale in parola al crediti previdenziali de quo non possono esservi dubbi ed al riguardo si osserva quanto segue.
L'art 68, comma 1 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto UR TA ) convertito dalla L.
27/2020, così come successivamente emendato, dispone che: “ Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 poi prorogato fino al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto - legge 31.05.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.7.2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del D.L.vo del 24.09.2015 n. 159 ”
11 L'art. 12 del D.L.vo 24.09.2015 n. 159 espressamente richiamato, stabilisce: Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
Pertanto la sospensione in parola si applica certamente anche ai crediti previdenziali de quibus.
Ciò detto, entrambi gli enti resistenti hanno provato ( Ricevuta di avvenuta consegna - all. 4 memoria difensiva allegato 6 , che in data 16.02.2022 la signora CP_6 CP_1
ha ricevuto la notifica tramite pec, all'indirizzo PEC Parte_1
, appartente alla medesima, l'intimazione di Email_1
pagamento n. 29320229000209037 000 ( contentente tra gli atti di cui si intima il pagamento l'avviso di addebito n. 593 2015 0001542192 000 ) che costituisce inequovicabilmente atto interruttivo della prescrizione.
Così stando le cose, non è maturata alcuna prescrizione avuto riguardo alla pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito n. 593 2015 0001542192 000 in quanto il termine prescrizionale è stato interrotto prima dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229000209037 000, successivamente dall'intimazione di pagamento impugnato nel presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del G.O.T. Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8607/2023 R.G ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese o assorbita, così statuisce:
Dichiara la carenza di legittimazione passiva di CP_2
12 Rigetta il ricorso, dichiarando dovuta dalla ricorrente la somma portata dall'avviso di addebito n. 593 2015 0001542192 000, compresa nell'intimazione di pagamento n.
293 202390080621159 000.
Condanna la ricorrente a rifondere agli enti resistenti le spese del giudizio che liquida per , anche quale mandatario di e per CP_1 Controparte_2 [...]
in Euro 2.697,00, ciascuno, oltre 15% spese generali e oneri Controparte_3
dovuti.
Catania, 24 febbraio 2025
Il G.O.T.
Giuseppe Marino
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