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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 23/06/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 1072/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione civile In esito alla riserva a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di giorno 20.06.2025, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno precisato le conclusioni, insistendo nei rispettivi atti e verbali, e discusso la causa. Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata, all'esito decide la causa come da seguente sentenza. Nr. 1072/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione Civile in persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1072 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da: (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Eller Vainicher Marco e Politanò Maria Rosaria;
OPPONENTE NEI CONFRONTI DI (C.F. , in persona del curatore pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pellegrini Fabrizio;
OPPOSTO OGGETTO: opposizione all'esecuzione
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CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20.06.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., introduceva Controparte_1 la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione proposto nei confronti del fallimento di al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del pignoramento presso terzi CP_2 intrapreso nei confronti di esso opponente dalla società opposta (proc. nr. 518/2024 rg.es.), nonché il risarcimento ex art. 96 c.p.c. dei danni subiti a causa dell'illegittima azione esecutiva ex adverso intrapresa. In particolare, il g.e., con provvedimento del 22 luglio 2024, comunicato alle parti in data 23 luglio 2024, aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva nell'ambito della quale era stata Co proposta l'opposizione esecutiva, dichiarato assorbita l'istanza sospensiva proposta da nella fase sommaria dell'opposizione esecutiva e comunque Controparte_1 Controparte_1 assegnato termine di giorni 30 per l'introduzione della fase sommaria dell'opposizione esecutiva. L'odierno opponente depositava, dinnanzi a questo giudice, il ricorso in riassunzione in data 19.09.2024 e insisteva nelle conclusioni già rassegnate dinnanzi al g.e, manifestando l'interesse ad una condanna di controparte al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima azione esecutiva intrapresa dal fallimento di CP_2 si costituiva in giudizio e, in via preliminare, eccepiva, tra l'altro, la Controparte_2 tardiva introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione, essendo, alla data del deposito del ricorso in riassunzione, ormai decorso il termine perentorio assegnato dal g.e. (non essendo lo stesso soggetto alla c.d. sospensione feriale). La causa veniva istruita in via documentale. Infine, con note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 20.06.2025, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e discutevano la causa.
2. L'opposizione all'esecuzione proposta da di deve Controparte_1 Controparte_1 essere dichiarata inammissibile poiché la fase di merito è stata tardivamente riassunta. Come già rilevato nelle premesse, infatti, nel caso di specie, con ordinanza del 22 luglio 2024, pacificamente comunicata alle parti in data 23 luglio 2024, il giudice dell'esecuzione ha assegnato, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso per l'introduzione del giudizio di merito (v. ordinanza del 22 luglio 2022 nr. 518/2024 R.G. Es. del Tribunale di Palmi). Il giudizio di merito è stato successivamente introdotto da e Servizi di CP_1 CP_1 con ricorso depositato in data 19 settembre 2024 e, quindi, successivamente alla scadenza
[...] del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, decorso in data 22 agosto 2024. In proposito, vale la pena rammentare che i giudizi di opposizione all'esecuzione hanno una struttura articolata in due fasi: una prima fase incidentale e cautelare da svolgersi innanzi al Giudice dell'esecuzione con rito camerale destinata ad una pronuncia in tema di sospensione dell'esecuzione, da adottarsi con ordinanza, e una seconda fase in cui si instaura un vero e proprio giudizio di merito, che si conclude con sentenza.
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L'art. 616 c.p.c., infatti, prevede espressamente che il giudice dell'esecuzione, terminata la fase incidentale di cui sopra, “fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione della causa a ruolo, a cura della parte interessata”: tale termine ha natura perentoria e il suo mancato rispetto comporta la decadenza dell'opponente dal diritto di proseguire nel giudizio di merito, con conseguente inammissibilità della domanda (cfr. Cass. civ. n. 13252/2019; Cass. civ. n. 3464/2015). È poi pacifico, in quanto espressamente previsto dall'art. 3 della L. n. 742/1969, che, in materia civile, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle cause e ai procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, il quale, al primo comma, menziona espressamente i procedimenti di opposizione all'esecuzione (la non applicazione della sospensione feriale, peraltro, riguarda pacificamente tanto la fase sommaria che la fase a cognizione piena di tutti i procedimenti di opposizioni esecutive, cfr. Cass. civ. nr. 13928/2010; Cass. civ. nr. 171/2012; Cass. civ. nr. 8137/2014; Cass. civ. nr. 30140/2017; Cass. civ. nr. 10212/2019). Nessun dubbio, del resto, può sorgere in merito alla qualificazione del ricorso depositato da in data 19.09.2024, avendo lo stesso opponente, con le Controparte_1 note del 13.06.2025, chiarito la natura di detto ricorso quale atto introduttivo della fase di merito del giudizio di opposizione e precisato la sussistenza di un proprio interesse alla prosecuzione del procedimento già avviato dinnanzi al g.e. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'illegittima azione esecutiva ex art. 96 c.p.c. (in ogni caso, la qualificazione come atto introduttivo del merito del giudizio di opposizione è imposta dalle conclusioni rassegnare da
[...] nell'atto depositato in data 19.09.2024, dove si fa riferimento alla Controparte_1 richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. sul presupposto della nullità del pignoramento per violazione dell'art. 54 CCII, in continuità con quanto chiesto dinanzi al g.e.). Del resto, la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non ha natura autonoma e, dunque, non può che essere ritenuta meramente accessoria alla domanda principale di opposizione all'esecuzione per la dichiarazione della nullità del pignoramento (v. Cass. civ. n. 10661/2020). Peraltro, un'eventuale autonoma azione risarcitoria proposta nei confronti di una società ormai dichiarata fallita sarebbe, comunque, inammissibile perché proposta al di fuori della procedura concorsuale (cfr. art. 52 comma 2 l.fall.) In conclusione, per le ragioni esposte, l'opposizione all'esecuzione proposta da CP_1 nei confronti del deve essere dichiarata Controparte_1 Controparte_2 inammissibile.
3. Le spese del procedimento seguono la soccombenza. PF ST e Servizi di deve, quindi, essere condannato alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite sostenute da che, in conformità al DM 55/2014, si liquidano nella somma di € 2.906,00 (trattasi di controversia di valore indeterminabile di complessità bassa), in considerazione della natura documentale della causa, del mancato espletamento di attività istruttoria e, comunque, della natura delle questioni sottese al giudizio. Ai compensi si aggiunge il rimborso delle spese di
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introduzione del giudizio e il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta da Controparte_1 nei confronti del
[...] Controparte_2
2) condanna alla rifusione delle spese di giudizio Controparte_1 Controparte_1 sostenute da che liquida in complessivi € 2.906,00 per compenso Controparte_2 professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge. Così deciso in Palmi, il 23.06.2025 La Giudice dott.ssa Marta Speciale
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